Trattori ingombranti sorvegliati speciali sulle strade trafficate

Solo le macchine agricole omologate come eccezionali possono essere autorizzate a circolare sulla strada eccedendo i normali limiti di ingombro. I trattori normali non possono mai ottenere questa speciale licenza.

Lo ha chiarito il TAR Marche, sez. I, con la sentenza n. 751 del 2 ottobre 2017. Il caso. Un utente motorizzato ha richiesto alla provincia l'autorizzazione a circolare su strada con una macchina agricola equipaggiata con attrezzature che superano i limiti previsti dall'art. 104 del codice stradale. Il dirigente provinciale ha rigettato la richiesta evidenziando che il veicolo in questione non è omologato per essere allestito con attrezzature ingombranti. Contro questa determinazione sfavorevole, l'interessato ha proposto senza successo ricorso al Collegio. L'art. 104 del codice stradale indica le caratteristiche che devono avere le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semi-portato. Omologazione e autorizzazione speciale. Quando questi veicoli eccedono i limiti dimensionali devono essere omologati come macchine agricole eccezionali e per circolare su strada devono essere muniti di una autorizzazione speciale. Ma non è possibile autorizzare un mezzo agricolo normale. Occorre che la trattrice riporti già indicato sulla carta di circolazione che si tratta di un veicolo eccezionale. Ovvero che in sede di omologazione è stato approvato il montaggio di attrezzature particolarmente ingombranti, conclude la sentenza.

TAR Marche, sez. I, sentenza 15 giugno – 2 ottobre 2017, n. 751 Presidente Filippi – Estensore De Mattia Fatto e diritto I. Con il presente ricorso la società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, prot. 32688 del 16 febbraio 2015, contenente il diniego opposto dalla Provincia di Ascoli Piceno in esito alla domanda presentata in data 14 gennaio 2015 dal signor P. L., amministratore e legale rappresentante della società, volta ad ottenere l’autorizzazione a circolare su strada, ai sensi dell’art. 104, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 codice della strada , con una macchina agricola equipaggiata con attrezzature portate o semiportate che superano i limiti previsti dall’art. 104, comma 7, del medesimo decreto legislativo. Il diniego fonda sul presupposto che, come indicato al punto n. 7 dell’allegato tecnico che è parte integrante del libretto di circolazione, il veicolo in questione non è predisposto per essere allestito con attrezzature portate o semiportate eccedenti i limiti di cui all’art. 104, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992. Più in dettaglio, stante anche a quanto chiarito nei pareri di cui alle note prot. 3777 del 30 giugno 2005 e prot. 1500 del 24 marzo 2011 quest’ultimo emanato ad integrazione del primo , provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio di Ascoli Piceno su richiesta della stessa Provincia cfr. nota prot. n. 2485 del 9 giugno 2005 , la circolazione su strada è autorizzabile solo se il veicolo è omologato come eccezionale vale a dire come eccedente i limiti di cui al citato art. 104, comma 7 tale omologazione si evince dalla carta di circolazione, dove compare la dicitura veicolo eccezionale”, ovvero dall’allegato tecnico alla stessa. Poiché il veicolo della società ricorrente, nell’allegato tecnico, prevede che esso sia omologato per montare attrezzature nei limiti dell’art. 104, comma 7, e quindi non risulta omologato come veicolo eccezionale ai sensi del successivo comma 8, la Provincia ha negato l’autorizzazione richiesta. A sostegno del gravame parte ricorrente lamenta, oltre al difetto di motivazione e all’eccesso di potere sotto distinti profili, la violazione delle suddette norme, ritenendo che l’autorizzazione di cui all’art. 104, comma 8, vada rilasciata proprio quando si tratti di macchine agricole che, per necessità funzionali, abbiano sagome e masse eccedenti rispetto a quelle previste nei commi dall’1 al 6 della medesima disposizione ovvero di trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, le quali, non rientrando nei limiti stabiliti dal comma 7, sono per ciò stesso eccezionali senza, quindi, che sia necessaria una omologazione in tal senso riportata sulla carta di circolazione . La Provincia di Ascoli Piceno si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependo, in particolare, che la richiesta autorizzazione riguarda l’aspetto legato alla circolazione su strada, nel senso che l’ente a ciò deputato deve valutare che tali macchine possano circolare senza pregiudizio per la pubblica incolumità, avuto riguardo alla tipologia della strada ciò comunque non toglie che esse debbano essere omologate come trattrici agricole semplici o eccezionali e che tale omologazione, riguardando altro aspetto, ovvero le caratteristiche costruttive dei veicoli, esuli dalla competenza provinciale e debba risultare da un’annotazione sulla carta di circolazione o sul relativo allegato tecnico. Alla pubblica udienza del 15 giugno 2017 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata posta in decisione. II. Il ricorso non è fondato. L’art. 104, comma 7, del codice della strada indica le caratteristiche che le trattrici agricole devono possedere per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato. Qualora dette macchine eccedano i limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale” art. 104, comma 8 . Dalla lettura delle disposizioni innanzi citate, anche in combinato disposto con l’art. 268 del regolamento di attuazione al codice della strada DPR n. 495 del 1992 , si evince che l’autorizzazione di cui al comma 8 dell’art. 104 è finalizzata al transito dei veicoli su strada, potendo essa contenere la prescrizione di condizioni e cautele per la circolazione in sicurezza vedi, in particolare, quanto disposto ai commi 2 e seguenti dell’art. 268 sopra menzionato . Tale autorizzazione, tuttavia, implica che il veicolo al quale essa si riferisce debba essere già omologato come eccezionale”, ossia come eccedente i limiti stabiliti nel comma 7 dell’art. 104 detta omologazione deve risultare dalla relativa carta di circolazione o dall’allegato tecnico ad essa. Ciò in quanto, come confermato anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Ascoli Piceno nelle note sopra citate, l’annotazione di veicolo eccezionale” riportata sulla carta di circolazione indica che in sede di omologazione è stato approvato il montaggio, sulle macchine agricole, di attrezzature che superano i limiti di cui all’art. 104, comma 7 al contrario, se la carta di circolazione nulla indica, il veicolo si intende omologato per attrezzature che non superano detti limiti. Inoltre, se il montaggio di attrezzature portate o semiportate, sia che esse superino, sia che esse non superino i suddetti limiti, è previsto nel solo allegato tecnico, che è parte integrante della carta di circolazione, non è necessario un ulteriore collaudo né una specifica annotazione su quest’ultima. Pertanto, eventuali allestimenti dei veicoli omologati ai sensi dell’art. 104, comma 7, con attrezzature che eccedano i limiti indicati da tale disposizione sono subordinati al rilascio di uno specifico nullaosta da parte della casa costruttrice e al successivo collaudo del veicolo così allestito da parte del competente Ufficio della Motorizzazione Civile. Solo in tal caso, per dette macchine, sarà possibile chiedere ed ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 104, comma 8. Nel caso in esame, come si evince dall’allegato tecnico alla carta di circolazione del veicolo in questione, esso è omologato per il montaggio delle sole attrezzature portate o semiportate entro i limiti di cui all’art. 104, comma 7, sicché legittimo si rivela il diniego opposto dalla Provincia di Ascoli Piceno in merito alla richiesta di autorizzazione in parola. In conclusione, per tutte le suesposte argomentazioni, che rivestono carattere assorbente, il ricorso va respinto perché infondato. III. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, anche avuto riguardo alla novità della questione affrontata e all’incertezza interpretativa delle disposizioni esaminate, emersa già in sede amministrativa tanto che la Provincia ha richiesto un parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all’esatta applicazione del più volte citato art. 104, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 . P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.