Per la sostituzione l'Anas ha le mani legate

Non è possibile negare ad una struttura alberghiera la sostituzione delle insegne di esercizio evidenziando presunte interferenze con la regolarità della circolazione stradale.

Specialmente se gli impianti da installare rinnovano quelli già autorizzati posizionati direttamente sulla struttura ricettiva. Lo ha chiarito il TAR Veneto, sez. III, con la sentenza n. 851 del 25 settembre 2017. La fattispecie. Un hotel posizionato in prossimità di una strada di grande percorrenza ha richiesto all'Anas l'autorizzazione al rinnovamento delle proprie insegne di esercizio, ma senza successo. Contro questo diniego l'interessato ha proposto censure al TAR che ha accolto il ricorso. Anche se l'art. 51 del regolamento di esecuzione del codice stradale vieta il posizionamento di cartelli pubblicitari in prossimità degli incroci le insegne di esercizio, posizionate sulle strutture commerciali, godono di un trattamento agevolato. Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, infatti, gli impianti erano già stati regolarmente autorizzati e la loro sostituzione sulle facciate della struttura alberghiera deve essere consentita.

TAR Veneto, sez. III, sentenza 13 – 25 settembre 2017, n. 851 Presidente Rovis – Estensore Rinaldi Fatto e diritto Si controverte sulla legittimità dei provvedimenti, in epigrafe indicati, con i quali la P.A. ha negato alla struttura alberghiera ricorrente l’autorizzazione a sostituire le preesistenti insegne con nuove insegne, sull’assunto che tali mezzi pubblicitari sarebbero posti in corrispondenza di un’intersezione, in violazione dell’art. 51, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. I dinieghi impugnati sono illegittimi per le ragioni di seguito indicate. In primo luogo perché la P.A. non ha valutato le osservazioni svolte dal privato in seguito al preavviso di rigetto, con ciò violando l’art. 10 bis della l. n. 241/1990. In secondo luogo perché l’art. 51, comma 2, Reg. Esec. C.d.S. non dispone che il posizionamento di cartelli sia vietato in corrispondenza delle intersezioni, bensì che il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h” debba essere autorizzato ed effettuato nel rispetto di una serie di distanze minime indicate dalla norma stessa, sicchè il riferimento normativo addotto dalla P.A. a sostegno degli impugnati dinieghi risulta inconferente e la motivazione perplessa. Il divieto di posizionare cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari in corrispondenza delle intersezione” è, in verità, sancito dall’art. 51, comma 3, lett. b, Reg. Esec. C.d.S Dalla documentazione depositata dalla ricorrente cfr. doc 6 ric. non emerge, tuttavia, che le insegne per cui è causa - in passato già autorizzate e oggetto di una richiesta di mera sostituzione - siano poste in corrispondenza di una intersezione, prevedendosi nel progetto di rinnovo allegato agli atti che le stesse siano installate direttamente sulla struttura alberghiera - più precisamente sopra l’ingresso dell’albergo e sulla facciata lato sud e sulla torre lato nord e sud – e sul totem collocato nel parcheggio lato sud dell’albergo. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Condanna la P.A. al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2000,00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.