Servizio pubblico marittimo e accesso garantito ai disabili

Legittima l’esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio pubblico notturno di collegamento marittimo, per il trasporto di persone e veicoli con le isole minori della Sardegna, se è stata riscontrata l’impossibilità di accesso per i passeggeri a mobilità ridotta ai locali e ai servizi.

E ciò in quanto non risultava soddisfatto il requisito prescritto da una circolare ministeriale che richiedeva apparati e/o servizi di bordo equivalenti rivolti alle persone a mobilità ridotta PMR per consentire l’accesso sicuro alla nave, ai locali interni e ai servizi di bordo ed inserito nel Capitolato di gara. Il caso. Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 4302 depositata il 12 settembre, ha ritenuto in concreto difficilmente ipotizzabile che il personale di bordo potesse, in presenza di scalette dalla notevole inclinazione e di numerose mastre presenti - ossia battenti o ripari, disposti attorno a ogni apertura dei ponti di una nave, per impedire all'acqua o ad altro di cadervi , sollevare in peso e garantire un adeguato trasferimento e/o possibilità di spostamento ai soggetti a mobilità ridotta ciò indipendentemente da ogni considerazione sul vulnus alla dignità di tali ultimi soggetti che ne conseguirebbe da simili operazioni . E, pertanto, in relazione alla dichiarazione contenuta nell’offerta di gara relativa alla disponibilità di personale sostitutivo non poteva essere considerata adeguata in ragione della struttura datata della nave ante 2004 , specialmente con riferimento alle scale assai ripide , alle porte strette e anguste e in generale a tutte le vie di accesso e/o transito assai scomode e disagevoli . Peraltro, ha osservato la Sezione, non è stato dimostrato che la disciplina di settore consentisse che la nave - in considerazione della sua vetustà, nonché di altri parametri specificamente individuati, quali le difficoltà tecniche di un suo adeguamento strutturale i costi connessi le risorse finanziarie a tal fine disponibili, per effetto dell'esercizio della nave - non venisse adeguata strutturalmente, bensì dotata di meri servizi sostitutivi, forniti tramite equipaggio idoneamente formato, poiché la Commissione di gara, ragionevolmente, ha ritenuto in concreto che l’assenza dei minimi requisiti per l’accessibilità dei PMR ad esempio per entrare in bagno ed usufruire dei relativi servizi, attività che certo non possono essere effettuato in modo dignitoso tramite assistenti . In sostanza, la nave offerta dalla società partecipante alla gara non disponeva di servizi di bordo minimi adeguati e parametrati alle prescrizioni imposte dalla lex specialis di gara per un servizio che doveva essere svolto in esclusiva e senza possibilità di scelta per gli utenti. Da ciò la legittimità della disposta esclusione dalla gara.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 giugno – 12 settembre 2017, n. 4248 Presidente Saltelli – Estensore Lotti Fatto Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. I, con la sentenza 8 maggio 2013, n. 352, ha respinto il ricorso proposto dalla Enermar Trasporti s.r.l. per l’annullamento del provvedimento del 2.3.2012, emesso dalla Regione Sardegna, avente ad oggetto la sua esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio pubblico notturno di collegamento marittimo, per il trasporto di persone e veicoli con le isole minori della Sardegna, nonché l'aggiudicazione provvisoria e , se intervenuta, l'aggiudicazione definitiva e i verbali di gara n. 14, 15 e 16 del 2.3.2012 ha altresì dichiarato improcedibile il ricorso incidentale spiegato dalla Delcomar s.a.s. Posto che l’esclusione era stata determinata dall’accertata a seguito di apposito sopralluogo carenza dei requisiti necessari per l’utilizzo della nave offerta per il servizio da parte dei soggetti diversamente abili, l’adito tribunale ha in sintesi rilevato che - nella relazione che la ricorrente aveva inviato il 30.3.2007 al Ministero delle infrastrutture e trasporti per ottenere l’autorizzazione , al punto 7, si precisava che i locali igienici sono situati in un ponte alto dove non è possibile, senza ascensore, raggiungere i locali igienici, verrà studiato il modo per poter istallare un nuovo locale igienico in posto accessibile alle PMR” tuttavia tale adempimento minimo, pur previsto come realizzabile, fin dal 2007, non era stato in alcun modo attuato, essendovi al riguardo solo un progetto per la realizzazione di un piccolo locale a livello garage con adiacente un servizio wc, riservato ai passeggeri a MR, anch’esso inattuato - il sopralluogo della Commissione regionale aveva effettivamente riscontrato l’impossibilità di accesso per i passeggeri a mobilità ridotta ai locali e ai servizi e, pertanto, non risultava soddisfatto il requisito prescritto all’art. 8.1, lett. b pag. 10 del Capitolato, che richiedeva apparati e/o servizi di bordo equivalenti rivolti alle persone a mobilità ridotta PMR per consentire l’accesso sicuro alla nave, ai locali interni e ai servizi di bordo, nel rispetto di quanto disposto dalla circolare del 4.1.2007” - di conseguenza l’accesso ai PMR ai saloni di viaggio ed ai servizi non risultava in alcun modo garantito né sotto forma di interventi strutturali, né sotto forma di servizi qualificabili come equivalenti, non essendo a tal fine sufficiente l’attività di servizio/assistenza” offerta dal personale di bordo, inadeguata ed inadatta a supplire alle ricordate carenze - in mancanza dei requisiti strutturali o di equivalenti in termini di concreta funzionalità oggettiva”, ancorché collegata a parametri connotati da una certa elasticità nelle modalità concrete di intervento , l’esclusione era legittima, corrispondendo alla corretta applicazione del peculiare regime imposto, come dotazioni minime, dalla legge di gara, non essendo dubitabile che l’assegnazione di una tratta in regime di continuità territoriale esigeva il rispetto di requisiti rafforzati inesistenti nel caso di specie e non surrogabili con meri impegni o progetti futuri di adeguamento, ciò tanto più che lo stesso bando di gara aveva previsto la necessità di allegazione all’offerta di una Relazione tecnico-economica sulle misure poste in essere per rendere conformi le navi agli orientamenti sulla sicurezza delle Persone a Mobilità Ridotta PMR ai sensi della circolare n. 10/SM n. 151 del 4.1.2007”, proprio al fine di conoscere e poter verificare gli adattamenti compiuti per assicurare la specifica previsione del bando di cui si discute che non è stata impugnata - all’infondatezza del ricorso principale conseguiva l’improcedibilità del ricorso incidentale. La Emermar Trasporti s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza, a suo avviso ingiusta ed illegittima, riproponendo i motivi del ricorso di primo grado. Si sono costituiti in giudizio la Regione Sardegna e la Delcomar s.a.s., chiedendo la reiezione dell’appello. All’udienza pubblica del 22 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 1. La Regione Sardegna ha eccepito la tardività dei secondi motivi aggiunti di primo grado dell’appellante Enermar, aventi ad oggetto l'aggiudicazione definitiva l’infondatezza nel merito dell’appello esime la Sezione dal relativo esame. 2. La commissione di valutazione delle offerte nel verbale n. 15 del 2.3.2012 ha rilevato che non sono presenti servizi di bordo rivolti alle P.M.R. tali da consentire l'accesso sicuro ai locali interni ed ai servizi di bordo della nave . Come riportato nel medesimo verbale del 2.3.2012 il Comandante Parascandolo spiega che i PMR con sedia a rotelle non possono essere portati su con la sedia perché la stessa non passerebbe né attraverso le scale né attraverso le porte intermedie per accedere ai servizi dal salone passeggeri si passa da una porta dotata di mastra. La porta dell'antibagno è a sua volta munita di mastra, così come le porte dei due locali WC, sia per quanto riguarda il bagno degli uomini, quanto quello delle donne. Entrambe le sistemazioni non sono idonee per l'utilizzo da parte dei PMR su sedia a rotelle . L'organismo di valutazione, all’sito dell’apposito sopralluogo, ha riscontrato l'inadeguatezza della nave offerta e, conseguentemente, ha legittimamente escluso la ricorrente dalla gara. Come correttamente argomentato dall’amministrazione regionale nella memoria difensiva, l'eventuale disponibilità di personale sostitutivo, così come proposta, non può essere considerata adeguata in ragione della struttura datata della nave ante 2004 , specialmente con riferimento alle scale assai ripide , alle porte strette e anguste e in generale a tutte le vie di accesso e/o transito assai scomode e disagevoli . E’ ragionevole, pertanto, ritenere che sia in concreto difficilmente ipotizzabile che il personale di bordo possa, in presenza di scalette dalla notevole inclinazione e di numerose mastre presenti - ossia battenti o ripari, disposti attorno a ogni apertura dei ponti di una nave, per impedire all'acqua o ad altro di cadervi , sollevare in peso e garantire un adeguato trasferimento e/o possibilità di spostamento ai soggetti a mobilità ridotta ciò indipendentemente da ogni considerazione sul vulnus alla dignità di tali ultimi soggetti che ne conseguirebbe da simili operazioni . Non è dunque seriamente contestabile che la nave offerta dalla società appellante non disponga di servizi di bordo minimi adeguati e parametrati alle prescrizioni imposte dalla lex specialis di gara per un servizio che deve essere svolto in esclusiva e senza possibilità di scelta per gli utenti, con legittimità della disposta esclusione dalla gara. 3. E’ del tutto irrilevante che la nave offerta disponga delle idonee certificazioni ministeriali, giacché esse non possono supplire alle carenze riscontrate in concreto, tanto più che tali carenze attengono ai parametri minimi posti dalla lex specialis e non ai requisiti astratti del mezzo per la navigazione né l’amministrazione poteva ignorare tali deficienze strutturali ed essenziali per valutare il livello delle corrispondenti dotazioni/servizi, ai fini dell'assegnazione dei punteggi riservati alla valutazione qualitativa delle offerte. Ed ancora deve osservarsi che non è dimostrato che la disciplina di settore consentisse che la nave — in considerazione della sua vetustà, nonché di altri parametri specificamente individuati, quali le difficoltà tecniche di un suo adeguamento strutturale i costi connessi le risorse finanziarie a tal fine disponibili, per effetto dell'esercizio della nave — non venisse adeguata strutturalmente, bensì dotata di meri servizi sostitutivi, forniti tramite equipaggio idoneamente formato, poiché come detto, ragionevolmente si è ritenuto in concreto che l’assenza dei minimi requisiti per l’accessibilità dei PMR ad esempio per entrare in bagno ed usufruire dei relativi servizi, attività che certo non possono essere effettuato in modo dignitoso tramite assistenti fosse ostativa alla partecipazione alla gara dell’appellante. Resta da aggiungere per completezza che la delineata legittimità del provvedimento di esclusione rende inammissibile la contestazione della aggiudicazione del servizio alla Delcomar s.a.s. fermo restando il potere dell’amministrazione di verificare la sussistenza o meno in capo all’aggiudicataria del possesso del requisito di regolarità fiscale . 4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in favore della Regione e della Delcomar s.a.s. possono essere compensate nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione dell’effettiva attività difensiva svolta. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe indicato, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Regione Sardegna e della Delcomar s.a.s., liquidate in euro 4.000,00 quattromila , oltre accessori di legge, ciascuno dichiara interamente compensate le spese con l’amministrazione statale. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.