Scomputo degli oneri concessori e sanzioni per tardivo pagamento

Le sanzioni previste per il ritardato e mancato pagamento non possono essere scomputate. Ciò in quanto è pacifica la diversità di natura e regime giuridico che intercorre tra l’imposizione di un contributo per il rilascio del permesso di costruire art. 16 d.P.R. n. 380/2001 e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento dello stesso, disciplinate dall’art. 42.

Il contributo per il rilascio del permesso di costruire, infatti, ha rilevato la Sezione IV del Consiglio di Stato con la sentenza 4123 del 31 agosto 2017, ha natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario. Il sistema di pagamento del contributo di costruzione è caratterizzato da uno strumento a sanzioni crescenti sino al limite di importo individuato dalla lett. c , dell’art. 42 cit., con chiara funzione di deterrenza dell’inadempimento, che trova applicazione, in base alla legge, al verificarsi dell’inadempimento dell’obbligato principale. La sanzione scatta automaticamente, quale effetto legale automatico, se l’importo dovuto per il contributo di costruzione non è corrisposto alla scadenza mentre è sfornita di base normativa ogni opzione interpretativa che correli il potere sanzionatorio del Comune al previo esercizio dell’onere di sollecitazione del pagamento presso il debitore principale, ovvero presso il fideiussore. Solo eventuale, infatti, può essere la parallela garanzia prestata per l’adempimento del debito principale. Soddisfacimento del credito. In tale sistema, l’amministrazione comunale, allo scadere del termine originario di pagamento della rata, ha solo la facoltà di escutere immediatamente il fideiussore onde ottenere il soddisfacimento del suo credito ma ove ciò non accada, l’amministrazione avrà comunque il dovere/potere di sanzionare il ritardo nel pagamento con la maggiorazione del contributo a percentuali crescenti all’aumentare del ritardo. E, solo alla scadenza di tutti termini fissati al debitore per l’adempimento e quindi dopo aver applicato le massime maggiorazioni di legge , l’amministrazione avrà il potere di agire nelle forme della riscossione coattiva del credito nei confronti del debitore principale art. 43, d.P.R. n. 380/2001 . Il potere di sanzionare il pagamento tardivo, in definitiva, è incondizionatamente previsto dall’art. 42 cit. e la lettera della legge è chiara nell’assegnare all’amministrazione il potere/dovere di applicare le sanzioni al verificarsi di un unico presupposto fattuale, e cioè il ritardo nel pagamento da parte dell’intestatario del titolo edilizio, o di chi gli sia subentrato secundum legem su questi profili Ad. Plen. 7 dicembre 2016, n. 24 .

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 6 luglio - 31 agosto 2017, n. 4123 Presidente Patroni Griffi – Estensore Carluccio Fatto e diritto 1.C. F., nella qualità di amministratore delegato della SIB Società Importazione Birre srl, il 20 dicembre 1995, ha provveduto al pagamento delle ultime tre rate scadute, relative a oneri di urbanizzazione connessi ad una concessione edilizia dell’aprile del 1994. Mentre, non ha provveduto al pagamento della somma dovuta per il ritardo nel pagamento. 2.Con ricorso dinanzi al T.a.r. nel 2010 ha impugnato la cartella di Equitalia, il ruolo esecutivo e il provvedimento di irrogazione della sanzione per tardivo pagamento. 3. Il T.a.r. ha rigettato il ricorso con la sentenza specificata in epigrafe. 4. Avverso la suddetta sentenza il signor F., anche nella qualità, ha proposto appello ed ha dedotto tre motivi di censura. Il Comune si è costituito. Non si è costituita Equitalia. Le parti hanno depositato tempestiva memoria in prossimità dell’udienza. 5. L’appello è infondato e va rigettato. 5.1. Il primo motivo attiene alla prescrizione del credito vantato dal Comune. 5.1.1.Il primo giudice ha correttamente rigettato la relativa eccezione, secondo la quale – tra le diverse richieste di pagamento a partire dal 1999 e sino all’aprile del 2007- quella del gennaio 2003 non era idonea a interrompere il termine di prescrizione, per essere stata indirizzata al legale e non alla parte. Il T.a.r., sulla base del principio dell’apparenza, ha ritenuto che fosse stata indirizzata al rappresentante del debitore, che aveva agito in tale qualità, anche se privo del potere di rappresentanza. 5.1.2. La tesi dell’appellante della non configurabilità dell’apparenza rispetto ai difensori, per essere l’assunto rappresentante del debitore il suo legale in giudizio, è priva di pregio nella fattispecie concreta. Infatti, dalla documentazione in atti risulta inequivocabile che, nel periodo in contestazione, l’avvocato Rampino ha speso il nome del signor F., nella qualità, nell’ambito della corrispondenza intercorsa con il legale che all’epoca rappresentava il Comune, nella fase stragiudiziale della lite, durante la quale si discuteva anche del credito preteso per le sanzioni. 5.2. Il secondo motivo attiene alla pretesa del debitore che il Comune provvedesse in ordine alla richiesta di scomputo degli oneri concessori ai sensi dell’art. 11 della legge n. 10 del 1977 poi art. 16, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001 , prima di procedere alla escussione delle sanzioni per il ritardato pagamento degli stessi, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 47 del 1985 poi art. 42 del d.P.R. n. 380 del 2001 . 5.2.1.L’appellante argomenta in ordine al diritto allo scomputo sulla base della natura delle opere, effettuate per la mancanza di quelle che il Comune avrebbe dovuto effettuare, e del comportamento del Comune, che le avrebbe implicitamente accettate aggiunge che non si intende per quale motivo lo scomputo non possa riferirsi alle sanzioni. 5.2.2. Per il rigetto della censura è decisiva ed assorbente l’argomentazione del giudice nella parte in cui esclude ogni applicabilità dell’art. 11 cit. rispetto alle sanzioni previste per il ritardato e mancato pagamento. Infatti, è pacifica la diversità di natura e regime giuridico che intercorre tra l’imposizione di un contributo per il rilascio del permesso di costruire art. 16 cit. e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento dello stesso, disciplinate dall’art. 42 cit. cfr., in generale, Cons. Stato n. 1811 del 2008 n. 4014 del 2005 . 5.2.3. Il contributo per il rilascio del permesso di costruire ha natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario. Il sistema di pagamento del contributo di costruzione è caratterizzato da uno strumento a sanzioni crescenti sino al limite di importo individuato dalla lett. c , dell’art. 42 cit., con chiara funzione di deterrenza dell’inadempimento, che trova applicazione, in base alla legge, al verificarsi dell’inadempimento dell’obbligato principale. La sanzione scatta automaticamente, quale effetto legale automatico Cons. Stato, sez. V, n. 5394 del 2011 , se l’importo dovuto per il contributo di costruzione non è corrisposto alla scadenza mentre è sfornita di base normativa ogni opzione interpretativa che correli il potere sanzionatorio del Comune al previo esercizio dell’onere di sollecitazione del pagamento presso il debitore principale, ovvero presso il fideiussore. Solo eventuale, infatti, può essere la parallela garanzia prestata per l’adempimento del debito principale. In tale sistema, l’amministrazione comunale, allo scadere del termine originario di pagamento della rata, ha solo la facoltà di escutere immediatamente il fideiussore onde ottenere il soddisfacimento del suo credito ma ove ciò non accada, l’amministrazione avrà comunque il dovere/potere di sanzionare il ritardo nel pagamento con la maggiorazione del contributo a percentuali crescenti all’aumentare del ritardo. E, solo alla scadenza di tutti termini fissati al debitore per l’adempimento e quindi dopo aver applicato le massime maggiorazioni di legge , l’amministrazione avrà il potere di agire nelle forme della riscossione coattiva del credito nei confronti del debitore principale art. 43, d.P.R. n. 380 del 2001 . L’amministrazione, se pure non è impedita dallo svolgere attività sollecitatoria dei pagamenti in occasione delle scadenze dei termini intermedi cui sono correlati gli aumenti percentuali del contributo, è facultata ad attendere il volontario pagamento da parte del debitore e eventualmente del suo fideiussore , salvo in ogni caso restando il suo potere-dovere di applicare le sanzioni di legge per il ritardato pagamento. Il potere di sanzionare il pagamento tardivo, in definitiva, è incondizionatamente previsto dall’art. 42 cit. e la lettera della legge è chiara nell’assegnare all’amministrazione il potere/dovere di applicare le sanzioni al verificarsi di un unico presupposto fattuale, e cioè il ritardo nel pagamento da parte dell’intestatario del titolo edilizio, o di chi gli sia subentrato secundum legem su questi profili Ad. Plen. 7 dicembre 2016, n. 24 . Pertanto, non è neanche logicamente ipotizzabile che il Comune, prima di applicare la sanzione ai sensi dell’art. 42 cit., verifichi che vi siano le condizioni per lo scomputo previsto dall’art. 16 cit. 5.3. Con il terzo motivo, si ripropone la censura svolta in primo grado e rigettata dal T.a.r., relativa al preventivo onere del Comune di escutere la garanzia fideiussoria. 5.3.1. Per il rigetto del motivo è sufficiente rinviare alle approfondite argomentazioni della decisione dell’Adunanza Plenaria prima richiamata. Questa si è pronunciata specificamente sulla questione, escludendo, per quanto si è sinteticamente già detto, che il potere sanzionatorio del Comune sia correlato al previo esercizio dell’onere di sollecitazione del pagamento presso il debitore principale, ovvero presso il fideiussore. 6. Le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Copertino, delle spese ed onorari, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori come per legge I.V.A., C.P.A.e rimborso spese generali al 15% . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.