Obbligare l’avvocato civico a “strisciare” il badge non lede l’autonomia della professione

Le prerogative di piena indipendenza ed autonomia previste dalla legge di ordinamento professionale non sono lese da ordini di servizio riconducibili alla verifica funzionale del rispetto degli obblighi lavorativi di diligenza e correttezza nei confronti della PA datrice di lavoro l’autonomia riconosciuta agli avvocati degli enti pubblici concerne la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente art. 23 L. n. 247/12 e non attiene invece ad aspetti di carattere organizzativo.

È quanto sancito dal TAR Campania – Salerno, sez. II, n. 1368 depositata il 30 agosto 2017. Il caso. I ricorrenti sono un gruppo di avvocati con qualifica di dirigenti in servizio presso l’ASL di Salerno che lamentavano come la nota a firma del Direttore della Funzione Gestione del Personale della A.S.L. di Salerno, avente ad oggetto consegna badge avvocati dirigenti - obbligo di marcatura” , ledesse l’indipendenza e l’autonomia della professione forense, ignorando le peculiarità dello status di avvocato c.d. pubblico e dello svolgimento delle relative mansioni se non avessero usato in entrata ed in uscita il badge, come ogni altro dipendente, sarebbero incorsi in procedimenti disciplinari. Impugnavano l’atto per una pluralità di motivi, meglio descritti in sentenza, in particolar modo rilevavano come il loro lavoro si svolgesse nella aule giudiziarie, quindi all’esterno dell’ufficio e come in alcuni periodi procedimenti cautelari o sovraccarico di lavoro per poter rispettare le scadenze e non incorrere in responsabilità professionale e/o in ritardi, decadenze e omissioni colpevoli svolgessero le proprie attività presso la loro abitazione, dato che era necessario lavorare oltre l’orario di ufficio dopo l’orario di chiusura delle 20, il sabato dopo le 12 e la domenica quando gli uffici erano chiusi ed inaccessibili . Ritenevano, perciò, tale onere incompatibile con le prerogative riconosciute alla professione e, nello specifico, all’attività professionale al servizio di un ente pubblico quale l’ASL. Per il Tar invece l’ordine è legittimo e compatibile con la professione forense come sopra esplicato. Avvocato strisci il badge! è un ordine lecito. La prassi costante ha sancito la legittimità di misure di matrice regolamentare ed organizzativa preordinate alla verifica delle presenze segnatamente, attraverso l’uso e il controllo di badge e tessere magnetiche del personale dipendente di Uffici pubblici che eserciti, iscritto all’apposito albo speciale conservato presso il locale Consiglio dell’ordine, le funzioni di avvocato c.d. pubblico CdS n. 2434/16 . Tutti i dipendenti pubblici, compresi gli avvocati iscritti all’albo speciale, devono rispettare i doveri di diligenza e di correttezza nei confronti dell’ente datore di lavoro è giusto, perciò, che si sottoponga la loro attività a forme di controllo estrinseco, doverose e coerenti con la partecipazione dell’ufficio dell’avvocato dell’ente pubblico all’organizzazione amministrativa dello stesso. Infatti l’art. 23 L. n. 247/12 riconosce che la piena autonomia ed indipendenza dell’attività forense è limitata alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente l’ufficio legale non è trasformato ex lege in uno autonomo e distinto dall’ente, sì che è compatibile con queste prerogative e con l’attività intellettuale intrinseca nell’esercizio della professione forense sottoporre la sua attività a forme di controllo estrinseco, doverose e coerenti con la partecipazione dell’ufficio dell’avvocato dell’ente pubblico all’organizzazione amministrativa dell’ente stesso . Infatti la natura strumentale delle attività di verifica e di controllo non lede, pretermette e/o limita le peculiarità delle funzioni e delle mansioni esercitate segnatamente inerenti l’assenza di orari di lavoro prestabiliti e la maggiore autonomia nell’organizzazione dei tempi , perché deve essere esercitata e valorizzata tenendo conto dei diversi profili professionali di volta in volta presi in considerazione ergo l’onere di marcatura è legittimo.

TAR Campania, sez. II – Salerno, sentenza 18 gennaio – 30 agosto 2017, numero 1368 Presidente Riccio – Estensore Grasso Fatto 1.- I ricorrenti, tutti nella allegata qualità di avvocati-dirigenti in servizio presso l'ASL di Salerno, impugnavano la determinazione, meglio distinta in epigrafe, con la quale l'Amministrazione sanitaria, sulla base del decreto regionale numero 7 del 11.2.2016 recante Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dell'armo 2015 e seguenti e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale , aveva inteso dare attuazione alla previsione regionale. Lamentavano, in particolare, che l'Azienda sanitaria, con nota prot. PG/2016/148770 del 6.7.2016 a firma del Responsabile del Personale, avesse consegnato i tesserini magnetici anche agli avvocati-dirigenti, ribadendo l'obbligo di marcatura, pena l'adozione di misure disciplinari, asseritamente ignorando il particolare status dei legali e le peculiari modalità con le quali veniva svolta la prestazione lavorativa nell'interesse dell'Ente. Prospettando plurime violazioni di legge ed eccesso di potere, ribadivano, a sostegno del proposto gravame, che la peculiarità dello status degli avvocati dipendenti degli Enti pubblici appariva, a loro dire, incompatibile con 1' utilizzo acritico ed indiscriminato del sistema di rilevazione delle presenze, il quale avrebbe di fatto inevitabilmente comportato una implausibile limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza indiscutibilmente riconosciuti dal vigente ordinamento anche agli avvocati dipendenti delle amministrazioni. Segnatamente, spiegavano che la propria attività professionale di avvocati pubblici per giunta, nel caso di specie, dotati di qualifica dirigenziale e, come tale, senza soggezione al vincolo orario si svolgeva in larga parte al di fuori dell' ufficio, con la partecipazione alle udienze presso le diverse sedi giudiziarie e con le altre attività procuratorie, con orari non preventivabili né prevedibili peraltro, anche 1' attività svolta all'interno dell' ufficio, essendo legata a scadenze processuali, poteva in alcuni periodi, a causa del sovraccarico di lavoro o di procedimenti cautelari , richiedere un prolungamento dell'orario di servizio oltre le ore 20,00 orario di chiusura o il sabato dopo le 12,00 o la domenica quando gli uffici erano chiusi e non utilizzabili in tali ipotesi e non solo i ricorrenti avevano dichiaratamente svolto e svolgevano tuttora la loro attività professionale relativa alla redazione di atti presso le loro abitazioni, al fine di non incorrere in responsabilità professionale e/o in ritardi, decadenze e omissioni colpevoli. Criticamente assumevano, quindi, che, nel descritto contesto, le modalità di svolgimento dell'attività professionale alle dipendenze dell'Azienda sanitaria si palesavano, di fatto, assolutamente incompatibili con il sistema automatico fondato sull'uso generalizzato del badge, così come inopinatamente regolamentato senza i necessari distinguo per tutti i dipendenti dell'Azienda sanitaria, ai quali erano stati equiparati i dirigenti avvocati. Di fatto, in base al contestato regolamento contenuto nella nota prot.numero 159132 del 20/07/16, essi avrebbero dovuto tutti utilizzare il badge oltre che quotidianamente in entrata ed in uscita, anche tutte le volte che si fossero recati presso le sedi giudiziarie utilizzando il codice I del servizio esterno in entrata ed in uscita e sempre previamente autorizzati per iscritto dal Dirigente Responsabile dell'Avvocatura . Inoltre, le autorizzazioni al permesso esterno degli avvocati dirigenti avrebbero dovuto essere conservate presso l'Ufficio legale, il quale avrebbe avuto l’onere di esibirle su richiesta dei servizi ispettivi interni, dell'Autorità Giudiziaria o della Funzione Gestione del Personale. Ancora, avrebbero dovuto utilizzare il codice I - servizio esterno - anche presso la Struttura di destinazione ossia presso le sedi giudiziarie . E le copie delle autorizzazioni al servizio esterno dei dirigenti avvocati con cadenza giornaliera, unitamente ai nominativi degli assenti con le relative motivazioni e l'elenco del personale in servizio esterno per quella giornata avrebbero dovuto essere inviati agli uffici rilevazione presenze i quali avrebbero provveduto, a seguito delle citate comunicazioni - ed insieme alle altre assenze del giorno - a caricare in tempo reale i dati relativi al servizio esterno al fine di consentire agli Uffici centrali ed ai dirigenti delle strutture interessate di avere la situazione presenze/assenze aggiornata in ogni momento. In definitiva, nel loro complessivo assunto critico, la descritta procedura doveva riguardarsi quale assolutamente incompatibile con la natura della propria attività professionale, risultando, altresì, lesiva della rivendicata indipendenza ed autonomia professionale. Nel quadro delineato, emergono, perciò, asseritamente palesi il denunziato difetto di istruttoria e la decotta carenza di motivazione alla base dei provvedimenti posti in essere dall'Azienda sanitaria, che - a loro dire - si sarebbe acriticamente limitata a recepire le previsioni regionali che, ad un attento esame, avrebbero potuto e dovuto riferirsi esclusivamente agli altri dipendenti dell’Ente e, in particolare, esclusivamente al personale medico e sanitario . Concludevano, per tal via, per l’integrale accoglimento del gravame, con annullamento dei provvedimenti impugnati. In via subordinata, invocavano in ogni caso l’annullamento in parte qua, id est nella parte in cui l'Amministrazione, in modo comunque asseritamente illogico ed apodittico, non aveva previsto alcun correttivo e/o diversa modalità di utilizzazione del badge, che tenesse conto delle esigenze e della particolare natura dell'attività professionale svolta dai ricorrenti. 2.- A sostegno del gravame si costituivano in giudizio il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno e, con atto di intervento ad adiuvandum, la U.I.L. – Federazione poteri locali. Con memoria di stile, si costituiva il Ministero della Salute. L’Azienda sanitaria locale e la Regione Campania, benché ritualmente intimate, non si costituivano in giudizio. Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2017, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione. Diritto 1.- Il ricorso non è fondato e merita di essere respinto. La giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare con conclusioni dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nella disamina del caso di specie la questione – che viene sottoposta odiernamente all’attenzione del Collegio – relativa alla legittimità di misure di matrice regolamentare ed organizzativa preordinate alla verifica delle presenze segnatamente, attraverso l’uso e il controllo di badge e tessere magnetiche del personale dipendente di Uffici pubblici che eserciti, iscritto all’apposito albo speciale conservato presso il locale Consiglio dell’ordine, le funzioni di avvocato c.d. pubblico . In tale occasione, Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2016, numero 2434 ha puntualizzato, in termini generali, che le prerogative di autonomia ed indipendenza, nei termini riconosciuti dalla legge di ordinamento professionale agli avvocati degli enti pubblici, non sono lese da ordini di servizio riconducibili alla verifica funzionale del rispetto degli obblighi lavorativi di diligenza e correttezza nei confronti della persona giuridica pubblica datrice di lavoro, che obbligano anche l’avvocato iscritto all’elenco speciale. Pertanto, con tali provvedimenti non si realizza una indebita ingerenza” nell’esercizio intrinseco della prestazione d’opera intellettuale propria della professione forense, e cioè nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente , ai sensi dell’art. 23 l. numero 247 del 2012, ma, semplicemente, si sottopone l’attività a forme di controllo estrinseco, doverose e coerenti con la partecipazione dell’ufficio dell’avvocato dell’ente pubblico all’organizzazione amministrativa dell’ente stesso. In effetti, l’art. 23 della richiamata legge professionale, di cui i ricorrenti lamentano la violazione, riferisce la piena indipendenza ed autonomia soltanto alla ridetta trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e non trasforma affatto, ex lege, l’inerente ufficio in un organo distinto e, comunque, autonomo dal resto dell’ente. Con il che, in definitiva, le predisposte misure organizzative non palesano alcuna incompatibilità con le caratteristiche di autonomia nella conduzione professionale dell’ufficio di avvocatura. Sotto distinto e concorrente profilo, è del tutto evidente che la programmatica strutturazione di verifiche e controlli sull’attività lavorativa del personale non implica affatto – come paventato dai ricorrenti – che le peculiarità delle funzioni e delle mansioni esercitate segnatamente inerenti l’assenza di orari di lavoro prestabiliti e la maggiore autonomia nell’organizzazione dei tempi possano essere compromesse, limitate o addirittura pretermesse e ciò in quanto l’attività di controllo e verifica, per sua natura strumentale, deve essere comunque esercitata e valorizzata in considerazione dei profili professionali volta a volta presi in considerazione ciò che, di fatto, vale anche ad elidere le ragioni di doglianza prospettate in via subordinata, essendo – per l’appunto – evidente che gli auspicati adattamenti” e/o correttivi” non riguardano il controllo delle presenze e l’utilizzazione del badge in sé e per sé, ma solo le successive attività amministrative intese alla gestione delle singole e differenziate categorie di personale, ivi compresa, nei sensi chiariti, quella degli avvocati dell’ente . 2.- Il complesso delle esposte ragioni induce, in definitiva, alla complessiva reiezione del gravame. L’obiettiva particolarità della fattispecie giustifica, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite tra le parti costituite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.