Se hai detenuto o spacciato droghe non guidi, a prescindere dalla quantità

Indipendentemente dalle modifiche introdotte nella materia penale, l’art 120 codice della strada è rimasto sostanzialmente invariato ed è legittima, quindi, la revoca della patente di guida.

In sostanza, a seguito delle modifiche normative di cui all’art. 2 d.l. numero 146/2013 e art. 1 d.l. numero 36/2014., con l’art. 73, comma 5, d.P.R. numero 309/1990 on è stata introdotta alcuna nuova figura di reato, cioè una fattispecie di lieve entità, corrispondente alla precedente circostanza attenuante, stabilita dallo stesso articolo, la quale avrebbe determinato l’effetto, in base al principio del trattamento più favorevole al reo, di modificare e/o di superare l’automatismo, previsto dall’art. 120 del codice della strada, quanto meno con riguardo all’ipotesi più lieve di detenzione e spaccio di droghe leggere . Revoca della patente. In pratica, quanto alla misura della revoca della patente, quale conseguenza della perdita dei requisiti morali”, il legislatore ha evidentemente, ritenuto di non attribuire rilevanza alla diversa gradazione delle condotte, complessivamente delineate dal suddetto art. 73 d.P.R. numero 309/1990. In altri termini, la distinzione delle condotte previste da tale disposizione, rileva in sede penale, ma non rileva in sede amministrativa e quindi ai fini dell’applicazione del predetto art. 120 per il quale la misura della revoca della patente consegue a qualsiasi condanna per le fattispecie di reato previste dal citato art. 73. Neppure sussistono i presupposti per ritenere l’art. 120 contrastante con i principi costituzionali di ragionevolezza e di razionalità, in quanto non appare manifestamente irragionevole che il legislatore, ai fini della sanzione della revoca della patente di guida, abbia tenuto conto della perdita dei requisiti morali”, nonché dell’esigenza di tutelare l’interesse pubblico della sicurezza stradale.

Consiglio di Stato, sez. III sentenza 13 – 25 luglio 2017, numero 3673 Presidente Balucani – Estensore Fina Fatto e diritto E’ impugnata dal sig. D. D.F. la sentenza del Tar Lazio sez. I^ ter numero 11381/2015, di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di revoca della patente di guida. Deduce nell’atto di appello, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 120 del Codice della Strada, in relazione al combinato disposto dell’articolo 73 del DPR. numero . 309/1990 con l’articolo 2 del D.L.146/2013 e con l’articolo 1 del D.L. numero 36/2014. Sostiene, in sintesi, il ricorrente che a seguito dell’entrata in vigore delle norme suindicate, sarebbe stata introdotta una nuova figura di reato – articolo 73/5°c -, cioè una fattispecie di lieve entità, corrispondente alla precedente circostanza attenuante, stabilita dallo stesso articolo, la quale avrebbe determinato l’effetto, in base al principio del trattamento più favorevole al reo, di modificare e/o di superare l’automatismo, previsto dall’articolo 120 del Codice della Strada, quanto meno con riguardo all’ipotesi più lieve di detenzione e spaccio di droghe leggere”, riformulata, come si è detto dalla nuova normativa penale. Si è costituita l’amministrazione intimata, respingendo tutte le argomentazioni contenute nel ricorso e chiedendone il rigetto nel merito. Osserva al riguardo, il collegio, come indipendentemente dalle modifiche introdotte nella materia penale, l’art 120 del Codice della Strada sia rimasto sostanzialmente invariato. Quanto alla misura della revoca della patente, quale conseguenza della perdita dei requisiti morali”, il legislatore ha evidentemente, ritenuto di non attribuire rilevanza alla diversa gradazione delle condotte, complessivamente delineate dall’articolo 73 del DPR numero 309/1990. In altri termini la distinzione delle condotte previste da tale disposizione, rileva in sede penale, ma non rileva in sede amministrativa e quindi ai fini dell’applicazione del predetto articolo 120 per il quale la misura della revoca della patente consegue a qualsiasi condanna per le fattispecie di reato previste dal citato articolo 73. Neppure sussistono i presupposti per ritenere l’articolo 120 contrastante con i principi costituzionali di ragionevolezza e di razionalità, in quanto non appare manifestamente irragionevole che il legislatore, ai fini della sanzione della revoca della patente di guida, abbia tenuto conto della perdita dei requisiti morali”, nonché dell’esigenza di tutelare l’interesse pubblico della sicurezza stradale. Inoltre, nella fattispecie di cui si discute, sono del tutto irrilevanti le esigenze lavorative del ricorrente. Per le considerazioni che precedono, tutti i motivi di appello sono infondati e vanno disattesi con la conseguenza che l’impugnativa in appello deve essere respinta. Le spese, tenuto conto del prevalente carattere interpretativo delle questioni poste, possono interamente compensarsi tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.