La sicurezza dei condomini prevale sull’abbattimento delle barriere architettoniche

La tutela della sicurezza dell’immobile e dei condomini norme antisismiche, contro i rischi d’incendio ed infortuni prevale sull’interesse legittimo all’abbattimento delle barriere architettoniche delle persone con difficoltà di deambulazione, come previsto tassativamente anche dall’art. 80 d.P.R. n. 380/01. Inopponibili, perché non rientra nel loro ambito di applicazione, gli artt. 1-3 L. n. 13/89 e L. n. 104/92 giusto negare la SCIA al condominio, che, al di fuori di una ristrutturazione o di una nuova edificazione, non rispetta le norme del regolamento edilizio sulla larghezza minima dei gradini.

È quanto sancito dal TAR Lazio, sez. II quater, n. 8708 depositata il 19 luglio 2017. Il caso. Un condominio di Tivoli, in cui risiedono un bimbo disabile dalla nascita all’ultimo piano e 2 anziani, con 2 delibere, che vedevano l’opposizione del solo condomino proprietario di 2 appartamenti al primo piano, stabiliva l’installazione di un ascensore interno per abbatterle. Il 24/2/14 presentava regolare SCIA, il 27, visto l’aggravarsi della salute del minore, che veniva ospedalizzato e, perciò, l’assoluta urgenza dell’installazione, iniziava i lavori. Il 18/3/14 il Comune diffidava il condominio nel proseguire negli stessi, rigettando la SCIA vista l’incompatibilità del progetto con le inderogabili norme comunali sulla sicurezza contro infortuni ed incendi prevedeva un < < taglio della scala a 80 cm> > contro i 90 cm fissati dal regolamento edilizio comunale. Impugnava il diniego per vari motivi che sono stati giudicati infondati dal Tar che ha anche chiarito come l’errata indicazione dell’autorità cui proporre ricorso contro i provvedimenti amministrativi è superabile con la richiesta di remissione in termini, facoltà di cui il condominio non si è avvalso. Inderogabilità delle norme antisismiche e sulla sicurezza contro incendi ed infortuni. In primis si noti che l’installazione dell’ascensore interno non interessava né un nuovo edificio in costruzione né una ristrutturazione, ma uno già esistente che ne era privo ab origine . Il TAR smentisce l’opponibilità delle norme citate dal condominio sull’abbattimento delle barriere architettoniche non rientra nell’ambito di applicazione del d.m. n. 236/89 né della L. n. 104/92 perché il condominio non è un edificio privato aperto al pubblico e come sopra detto non è opponibile nemmeno la L. n. 13/89, il cui articolo 3 consente la costruzione in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi” e non sulla larghezza delle scale interne delle opere che hanno oggetto, ex articolo 2, le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche . Inapplicabile anche la L. n. 104/92 prevede l’accesso dei disabili ad edifici pubblici e privati aperti al pubblico ed è palese che il condominio non lo era. Inoltre il testo unico sull’edilizia d.P.R. n. 380/01 è molto chiaro a proposito del bilanciamento della sicurezza e dell’incolumità pubbliche con l’interesse del disabile e delle persone con difficoltà di deambulazione all’abbattimento delle barriere architettoniche l’articolo 79 prevede deroghe per cortili e chiostrine , ma non per la larghezza delle dimensioni delle scale comuni ed a servizio pubblico il successivo articolo 80, infatti, è tassativo nello stabilire in ogni caso l'osservanza delle norme di prevenzione degli incendi e degli infortuni . Si noti che il mancato rispetto di queste norme comporta una sanzione penale ex articolo 44. In breve con riguardo all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche se la tutela delle persone con problemi di deambulazione corrisponde ad un interesse tutelata dalla Costituzione e dalla normativa in materia, tale interesse non può prevalere su quello alla sicurezza dell'intero edificio, sicurezza tutelata dalla normativa antincendio, che è tesa a tutelare le possibilità di prestare soccorso e di una rapida evacuazione dell'edificio . Infine l’articolo 2 L. n. 13/89 fa riferimento alla possibilità per gli interessati di mettere a proprie spese, in caso di rifiuto o di inerzia del condominio, montascale od altre strutture facilmente rimovibili, potendo modificare l’ampiezza della porta d’ingresso condominiale, ma da nessuna parte il ricorrente ha accennato alla facile rimovibilità dell’ascensore. In limine il Tar rimarca come le sue conclusioni siano coincidenti con quelle della CTU della contestuale pendente causa civile sugli stessi fatti.

TAR Lazio, sez. II quater , sentenza 28 marzo – 19 luglio 2017, numero 8708 Presidente Pasanisi – Estensore Toschei Fatto e diritto 1. – Premette il Condominio di Via Antonio Re numero 20 in Tivoli di avere deliberato, nel corso delle assemblee condominiali del 2 maggio 2013 e del 28 maggio 2013, di procedere alla installazione di un impianto di ascensore nel fabbricato, anche allo scopo di realizzare l’abbattimento di barriere architettoniche e di garantire il miglior accesso all’appartamento abitato da un minore disabile dalla nascita e collocato all’ultimo piano. In siffatto contesto il Codominio ricorrente rappresentava che anche la presenza di due abitanti del fabbricato in età avanzata deponeva per la installazione dell’ascensore nel palazzo ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104. Soggiunge il Condominio ricorrente che alla iniziativa di cui sopra aderivano tutti i condomini fatta eccezione per il condomino Corrado Testa, odierno controinteressato, proprietario di due unità immobiliari site al primo piano del palazzo in questione, di talché 7 condomini su 8 risultavano essere favorevoli alla nuova installazione. Conseguentemente in data 24 febbraio 2014 l’amministratore del Condominio presentava ai competenti uffici del Comune di Tivoli una segnalazione certificata di inizio attività per la installazione di un ascensore interno all’edificio non in ristrutturazione ai sensi della legge 104/92. A causa di un ulteriore ricovero del minore disabile la realizzazione dell’impianto si rendeva improrogabile ed urgente, ad avviso del Condominio, sicché i lavori cominciarono in data 27 febbraio 2014. A lavori iniziati il Comune di Tivoli, in data 18 marzo 2014, notificava all’amministratore del Condominio una diffida a proseguire i lavori perché la dimensione dei gradini prevista in progetto pari ad 80 cm non risulta conforme a quanto disposto in merito dal Regolamento Edilizio del Comune di Tivoli all’articolo 46 per il quale la pendenza delle scale non potrà essere superiore a cm 18 di altezza per cm 30 di pedata e la larghezza non inferiore a cm 90 per ogni rampa” così, testualmente, nell’atto di diffida . Nell’atto di diffida si chiedeva inoltre al Condominio di conformarsi alla normativa vigente e di integrare l’istanza entro 90 giorni, specificando che la dichiarazione presentata in merito alla normativa in materia di statica avrebbe dovuto essere integrata con asseverazione riferita alle opere da realizzare ed alla non necessità di ottenimento del nulla osta del Genio civile per la realizzazione delle stesse”. Riferisce l’odierna parte ricorrente che il direttore dei lavori, in data 2 aprile 2014, provvedeva a trasmettere agli uffici comunali la relazione tecnica di asseverazione richiesta. Da quel momento non seguiva alcuna determinazione da parte del Comune, nonostante numerose sollecitazioni da parte del Condominio che, in data 14 luglio 2015, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Comune di Tivoli in data 22 maggio 2015 adottava l’impugnato provvedimento di non ammissibilità della SCIA. 2. – Ritenendo illegittimo sotto diversi profili tale provvedimento comunale di diniego, il Condominio ne chiedeva il giudiziale annullamento formulando i seguenti motivi di censura I Violazione di legge, falsa applicazione, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta, legge 5 febbraio 1992, numero 104 perché né la diffida né il provvedimento impugnato fanno riferimento alla centrale circostanza che l’ascensore viene installato in ossequio alle previsioni della legge numero 104/1992 che, in particolare, all’articolo 24, comma 11, introduce una sorta di subalternità dei regolamenti comunali in materia di edilizia alle esigenze delle quali si fa portatrice la legge di settore, tanto che i comuni avevano l’obbligo di rendere compatibili tali regolamenti con alcune specifiche disposizioni recate dall’articolo 27 della legge 118/1971, dall’articolo 2 del DPR 384/1978, alla legge 13/1989 ed al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989 numero 236 entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge 104/1992, termine spirato il quale le norme regolamentari contrastanti non potevano più essere applicate. Posto che il regolamento edilizio del Comune di Tivoli è stato adottato nel 1955 e da allora mai è stato modificato, conseguentemente ogni richiamo alle disposizioni del regolamento edilizio che impediscano l’attuazione della l. 104/1992 sono destinate a considerarsi inefficaci II Violazione di legge articolo 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, atteso che la mera comparazione, effettuata dagli uffici tecnici comunali, tra il progetto presentato con la SCIA e le disposizioni del regolamento edilizio comunale del 1955, ha il limite di non avere neppure tentato di considerare la possibilità di derogare alla normativa edilizia, ormai di epoca risalente, al fine di far prevalere le esigenze delle persone disabili o anziane che vivono nel fabbricato. Ciò tanto più se si consideri che in merito alla misura di 80 cm indicata nel provvedimento quale dimensione dei gradini in progetto ed elemento ostativo alla realizzazione dell’impianto per violazione del regolamento edilizio comunale non è stata fornita alcuna adeguata motivazione utile a comprendere le ragioni in base alle quali non poteva essere realizzato l’impianto siccome progettato III Violazione dell’articolo 3, ultimo comma, l. 241/1990, in quanto nell’indicare i rimedi percorribili avverso il provvedimento di non ammissibilità della SCIA cita erroneamente, riferendosi all’esperibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il DPR 24 novembre 1971, numero 98 laddove tale testo normativo non esiste, potendosi facilmente affermare che non si tratta di un mero errore di battitura del testo del provvedimento impugnato IV Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta disparità di trattamento, dal momento che analoga richiesta di installazione di un impianto di ascensore avanzata da un diverso Condominio posto sulla stessa strada di quello oggi ricorrente ha visto la non contestazione della SCIA da parte del Comune di Tivoli. La vicenda può sovrapporsi a quella qui oggetto di controversia in quanto proprio ad evitare problemi di natura progettuale e alla luce della buona riuscita della decennale opera il ricorrente ha voluto riproporre lo stesso impianto di ascensore, stante per di più l’uguaglianza dei due palazzi” così, testualmente, alle pagg. 14 e 15 del ricorso V Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 79 del DPR 380/2001 e della l. 13/1989, visto che il provvedimento impugnato liquida sbrigativamente la questione circa l’ammissibilità della realizzazione dell’impianto non tenendo in adeguato conto la circostanza che le opere di abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme previste dai regolamenti edilizi in materia di distanze, anche con riferimento alle parti di uso comune, ma limitandosi ad affermare che la deroga prevista dalla legge 13/1989 non è applicabile alla installazione di un ascensore. D’altronde, entrando nello specifico, il taglio della scala a 80 cm” è ammesso dal decreto ministeriale numero 236/1989 e le altre normative di settore, legate all’ampiezza minima della scala per il passaggio di barelle ovvero di altri beni di ingombro, non escludono che sia sufficiente il ridetto taglio a 80 cm” VI Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 27, comma 3, DPR 380/2001, tenuto conto che l’ordinanza di sospensione dei lavori è un provvedimento tipico previsto per fare fronte a specifiche violazioni di legge, ma ha una efficacia temporanea. Orbene posto che dal provvedimento di sospensione dei lavori sono trascorsi oltre 14 mesi fino all’adozione del provvedimento qui gravato e ritenendo che tale ultimo provvedimento reca in sé reiterandolo nella sostanza l’ordine di sospendere i lavori di installazione dell’ascensore, si può affermare, equiparando le due tipologie di atto, che gli effetti del divieto di realizzare l’impianto si siano esauriti dopo il termine di 45 giorni dalla sua adozione VII Violazione e falsa applicazione dell’articolo 19, comma 3 e comma 6-bis, l. 241/1990, poiché non sono stati rispettati i termini previsti dalla normativa vigente per la valutazione della sussistenza dei presupposti per procedere alla realizzazione delle opere con SCIA, visto che il provvedimento oggi impugnato è stato adottato a distanza di 14 mesi dalla presentazione della SCIA VIII Violazione e falsa applicazione del D.M. 246/1987, avendo nella specie gli uffici comunali disatteso anche la circolare sulla sicurezza antincendio con riguardo ai casi di nuova costruzione o di ristrutturazione che consente la riduzione della larghezza delle scale in edifici esistenti per l’installazione dell’ascensore. Da qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato perché affetto da patenti e numerose illegittimità 3. – Nell’assenza processuale del Comune di Tivoli, correttamente evocato in giudizio, si è costituito il condomino Corrado Testa, intimato dal Condominio ricorrente in qualità di controinteressato, il quale ha tenuto a specificare che egli non contesta affatto l’idea della realizzazione di un ascensore nel Condominio, auspicandosi, viceversa, che l’edificio di cui è comproprietario venga dotato di un impianto di ascensore”, ma contrasta la pervicace volontà di installarlo seguendo un progetto non conforme a legge” così, testualmente, alle pagg. 2 e 3 dell’atto di costituzione in giudizio . In particolare egli afferma che non può essere ammessa la possibilità di ridurre l’attuale larghezza della scala da 120 cm a 80 cm, in quanto una siffatta opera sarebbe contraria all’articolo 8.1.10 del DM 236/1989, all’articolo 2.4 del DM 246/1987 ed all’articolo 46 del regolamento edilizio comunale. Il controinteressato ricorda come egli abbia trasmesso ai competenti uffici comunali una perizia tecnica in virtù della quale risulta chiaramente affermata la possibilità di installare un ascensore esterno all’edificio, soluzione che peraltro condurrebbe ad indubbi vantaggi in ordine all’ampiezza della cabina ed alla possibilità di demolire, per la sua realizzazione, un numero di gradini maggiori rispetto alla soluzione interna”, consentendo così un più agile accesso allo stabile anche a soggetti disabili che potrebbero raggiungere anche con la carrozzella il montascale, circostanza non realizzabile con la soluzione interna”. In via preliminare il Signor Testa eccepiva la inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione da parte dell’Amministratore del Condominio non essendo stati correttamente riportati nel verbale dell’assemblea condominiale del 27 maggio 2015 i millesimi dei condomini favorevoli all’impugnazione dell’atto dinanzi al TAR Lazio e non essendo possibile, quindi, verificare se almeno i condomini che rappresentano i 501 millesimi ai sensi dell’articolo 1136 c.c. abbiano approvato la proposta. Con la costituzione in giudizio il controinteressato spiegava anche ricorso incidentale proponendo una autonoma domanda nei confronti del Comune di Tivoli perché affermi espressamente che l’impianto così come progettato non poteva essere autorizzato neppure in deroga alle norme vigenti, puntualizzazione che non è contenuta nel provvedimento qui impugnato dal Condominio ricorrente. Da qui la richiesta di accoglimento del ricorso incidentale avente carattere paralizzante rispetto al gravame principale e comunque di dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale per carenza di potere in capo all’Amministratore del Condominio che ha promosso in giudizio ovvero di reiezione del gravame a causa dell’infondatezza dei motivi dedotti. Il controinteressato formulava inoltre istanza per la riunione del presente ricorso ad altro connesso che lo vedeva ricorrente numero Rg. 6837/2015 . 4. – Con l’ordinanza 27 novembre 2015 numero 5353 la Sezione ha respinto con articolata motivazione l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente. Le parti costituite hanno quindi depositato memorie e documenti confermando le già rassegnate conclusioni di segno opposto. Tenuta riservata la decisione alla pubblica udienza del 28 marzo 2017, la riserva è stata sciolta alla camera di consiglio del 28 aprile 2017. 5. – Il Tribunale deve anzitutto respingere l’istanza di riunione del presente giudizio al giudizio numero R.g. 6837/2015 formulata dal controinteressato Testa, in quanto tale secondo giudizio è stato già definito con sentenza 9 dicembre 2015 numero 13782. In secondo luogo, sempre in via preliminare, può superarsi la questione in rito eccepita dal controinteressato, stante l’infondatezza del ricorso nel merito secondo quanto sarà qui di seguito illustrato. 6. – La questione verte sulla installazione di un nuovo impianto di ascensore in un preesistente fabbricato, non in ristrutturazione” e non dotato all’origine di detto impianto, che si imporrebbe anche per ragioni legate alla presenza di barriere architettoniche da eliminare in ossequio alla l. 104/1992 per la presenza di disabili e di persone molto anziane che abitano l’immobile, il cui progetto è stato amministrativamente presentato tramite SCIA rispetto alla quale il Comune di Tivoli ha espresso la incompatibilità del progetto alle disposizioni del regolamento edilizio comunale. In particolare gli uffici comunali hanno ritenuto che il progetto non potesse ritenersi conforme alle norme edilizie comunali perché la riduzione della larghezza delle scale da 120 a 0.80 cm confliggeva con il regolamento edilizio del Comune di Tivoli che prevede un’ampiezza minima di 90 cm. Il Condominio ricorrente ritiene al contrario che la normativa comunale può ben essere derogata nel caso in cui l’intervento consista nell’abbattimento di barriere architettoniche ai sensi della legge 104/1992 e 13/189. 7. – Già nella sede cautelare la Sezione, con l’ordinanza numero 5353 del 2015 aveva espresso alcune rilevanti considerazioni sulla fondatezza del ricorso, segnalando che, ad una prima e pur sommaria delibazione del gravame, emergevano comunque perplessità in ordine alla sussistenza del requisito del fumus boni iuris e ciò in quanto l’articolo 24 della legge numero 104 del 1992 sembra riguardare gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico” e cioè una categoria di edifici estranea a quella di pertinenza dell’edificio privato, non aperto al pubblico, in cui è stato chiesto di collocare un ascensore non in ristrutturazione” e per il quale è lite quanto alle norme di interesse della legge numero 13 del 1989, l’articolo 1 concerne i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici e dunque non riguarda il contenzioso corrente, atteso che nel progetto presentato si dichiara espressamente che l’immobile non è in ristrutturazione , disponendo che sono redatti in osservanza del D.M. 14 giugno 1989 n .236 mentre l’articolo 3 della stessa legge del 1989 consente la costruzione in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi” e non sulla larghezza delle scale interne delle opere che hanno oggetto, ex articolo 2, le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche il D.M. 14 giugno 1989 numero 236 ha un campo di applicazione, descritto nel relativo articolo 1, che non appare investire anche l’immobile privato nel quale va installato, attraverso un intervento non avente natura di ristrutturazione, l’ascensore per cui è causa. La Sezione all’epoca segnalava anche come le considerazioni sopra declinate appaiono confermate nella Relazione tecnica di asseverazione dell’ing. Loreto Gabriele del 23 aprile 2014, presentata per conto del Condominio oggi ricorrente su richiesta integrativo-conformativa degli uffici comunali, nella quale si sostiene, peraltro, che nel caso delle innovazioni la normativa dà tutte le facilitazioni possibili”, senza però premurarsi di dare esplicita contezza di quali specifiche disposizioni di detta normativa potrebbero, nel caso di specie, consentire la realizzazione del progettato intervento. 8. – Ritiene il Collegio che quanto si è anticipato nella sede cautelare debba ora confermarsi nella sede di merito. Difatti, la SCIA presentata dal Condominio ricorrente attiene alla modifica del vano scala condominiale con l'istallazione di un ascensore, mediante riduzione della larghezza delle rampe da cm1.20 a cm. 0.80. L'opera è stata considerata contrastante con le norme edilizie ed in quanto l'edificio, è soggetto al regolamento edilizio comunale di Tivoli che all’articolo 46 prevede, il numero degli appartamenti servito da una sola scala non deve essere superiore a quattro per piano. La pendenza delle scale non deve essere superiore a cm. 18 di alzata per cm. 30 di pedata e la larghezza non inferiore a cm. 90 per ogni rampa . Tale norma, che non prevede alcuna deroga, stabilisce un minimo dimensionale con finalità di sicurezza assicurare le vite umane in caso d'incendio e per le ulteriori necessità della cita comune. Va detto, in proposito, che l’articolo 79 del DPR numero 380/2001 consente, invero, per le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, la possibile deroga per cortili e chiostrine , ma non per la larghezza delle dimensioni delle scale comuni ed a servizio pubblico il successivo articolo 80, infatti, è tassativo nello stabilire in ogni caso l'osservanza delle norme di prevenzione degli incendi e degli infortuni. Deriva da quanto sopra che il contrasto tra il progetto presentato con SCIA dal condominio, che stabilisce una riduzione della larghezza delle scale da 120 a 0.80 cm è oggettivo né la norma, come detto, ammette alcuna deroga, stabilendo un minimo dimensionale per la prevenzione e prescrizione antincendio, la cui violazione viene a minare la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità. A differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, è del tutto illogico ritenere che gli edifici già esistenti non siano sottoposti a tale norma. Ciò, per una semplice questione logica, vale soprattutto qualora una scala inizialmente conforme alle norme anti incendio venga modificata per renderla non conforme L'intervento non può non sottostare all'articolo 46 del regolamento comunale, costituendo la stessa una specifica norma antincendio, valida per ogni tipo di fabbricato, senza alcuna deroghe prevista in minus, ma, solo, se norme specifiche lo richiedano, per delle dimensioni maggiori. L'osservanza di tale disposizione viene, invero, assicurata dalla tutela penale di cui all'articolo 44 del D.P.R. numero 380/2001. 9. Va anche considerato come la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, sia valida per tutti gli edifici, prevedendo, all'articolo 4.1.10, numero 1, del D.M. Ministero lavori pubblici numero 236/14.6.1989 regolamento d'attuazione della l. numero 13/1989 , che le rampe ed i pianerottoli delle scale comuni, devono avere una larghezza tale che deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio in orizzontale di una barella, con inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale. Il successivo articolo 8.1.10, che è applicabile anche agli edifici privati preesistenti articolo 1 ed opera in raccordo con la normativa antincendio articolo 4.6 , pone, per le scali comuni e/o di uso pubblico, la larghezza minima di cm. 120 e solo quelle che non costituiscono parte comune o non siano di uso pubblico, ovvero le scale interne all'abitazione e strettamente private, possono avere una larghezza minima di cm. 80. Trattasi di una disciplina che è richiamata anche dal DPR 24 luglio 1996, numero 503 artt. 7 e 18 ed è conforme alla normativa UNI 10803 gennaio 1999 , UNI 10804 gennaio 1999 in punto di larghezza minima di passaggio utile per rampa di uso pubblico 1200mm e per uso privato principale 800mm . Sono quindi tutto destituiti di fondamento sono dunque gli assunti di parte ricorrente, in ordine ai lamentati motivi di illegittimità. Con riguardo all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche se la tutela delle persone con problemi di deambulazione corrisponde ad un interesse tutelata dalla Costituzione e dalla normativa in materia, tale interesse non può prevalere su quello alla sicurezza dell'intero edificio, sicurezza tutelata dalla normativa antincendio, che è tesa a tutelare le possibilità di prestare soccorso e di una rapida evacuazione dell'edificio. 10. – Ancora più nello specifico, tenendo conto delle singole doglianze dedotte dalla parte ricorrente, può affermarsi che se è vero che l’articolo 2, comma 2, l. 9 gennaio 1989. numero 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati stabilisce che Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta folta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages, , ma è anche vero che nella relazione di asseverazione tecnica che accompagna il progetto del Condominio non si fa alcun cenno alla facile rimovibilità dell’impianto di ascensore, tenuto peraltro conto che la sua installazione rende necessario un importante taglio” del vano scale, ma il successivo articolo 3, comma 1, puntualizza che Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati”. Da ciò la semplice considerazione che la deroga ai regolamenti edilizi invocata qui dalla parte ricorrente non opera se non con riferimento alle norme che regolamentano le distanze tra fabbricati e non anche alle altre disposizioni recate dal regolamento edilizio comunale il successivo articolo 6, comma 1, recita L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, numero 64”. Il D.M. 16 maggio 1987, numero 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione , al punto 1.5. stabilisce che Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scola sono quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo a , di tipo b , di tipo c , la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05 m, negli edifici di tipo d e ci' tipo e la larghezza minima delle scale deve essere di 1.20 m. III”. Orbene, anche sotto tale disposto normativo, il progetto che prevede una riduzione della larghezza delle scale a 0.80 cm non è compatibile con la disciplina di settore. Pare utile poi aggiungere, per completezza, come nel corso del giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Tivoli tra le odierne parti processuali a posizioni invertite , è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio e dalla lettura della relazione conclusiva depositata nel presente giudizio dalla parte controinteressata si può verificare come il ragionamento tecnico sopra illustrato, commisto alla valutazione giuridica delle norme applicabili, siano pressoché coincidenti. 11. – Gli ulteriori motivi di censura non si prestano a significative considerazioni atteso che la motivazione dell’atto impugnato, seppur nella sue sinteticità, esprime con evidenza le ragioni del diniego espresso dagli uffici comunali competenti al progetto presentato e la sua distanza dalle disposizioni del regolamento edilizo comunale come è noto la non corretta individuazione dell’Autorità alla quale rivolgere l’impugnazione dell’atto, contenuta nell’avviso di cui all’articolo 3, comma 4, l. 241/1990 ovvero l’imprecisa indicazione dei termini utili per proporre il mezzo di tutela giudiziale o giustiziale non costituisce una illegittimità del provvedimento ma una mera irregolarità dello stesso che dà luogo, al più, alla possibilità di richiedere una rimessione in termini, circostanza che nella specie non si è verificata cfr., tra le tante, il precedente della Sezione 7 maggio 2014 numero 4752 gli altri motivi restanti appaiono affetti da genericità e quindi sono inammissibili. 12. – In virtù delle suesposte osservazioni i motivi di censura dedotti si presentano infondati nei termini di cui in motivazione ed il ricorso principale va dunque respinto. Ciò comporta la inammissibilità del ricorso incidentale. In ragione della peculiarità della vicenda contenziosa e della novità delle questioni che la caratterizzano, stima il Collegio che sussistano i presupposti, di cui all'articolo 92 c.p.c. novellato, per come richiamato espressamente dall'articolo 26, comma 1, c.p.a., per compensare le spese di giudizio tra le parti costituite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda Quater pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.