In sede di gara occorre sempre dire la verità e non è previsto alcun soccorso

E’ legittima l’esclusione dell’operatore economico, che non ha dichiarato la sussistenza di una precedente condanna per lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Infatti, a causa di tale omissione, il processo decisionale della stazione appaltante non ha potuto svolgersi in maniera esauriente, in quanto la predetta dichiarazione reticente ha, di fatto, impedito all'amministrazione di compiere e, conseguentemente, esprimere ogni necessaria considerazione sull’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte della ricorrente.

È quanto statuito dal TAR Campania nella sentenza n. 2598 del 15 maggio 2017. L’omissione in sede di dichiarazione dei requisiti. Il Porto Turistico di Capri s.p.a. indiceva una gara, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di riqualificazione del piano superiore del Centro Congressi di Capri. L’impresa SCG impianti e costruzioni veniva esclusa in conseguenza di una falsa ed incompleta dichiarazione dei requisiti penali”. Precisamente, il legale rappresentante dell’impresa, in sede di dichiarazione dei requisiti generali, di cui all’art. 80 codice dei contratti pubblici, dichiarava di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro art. 80, comma 5, lett. a . Viceversa, in sede di verifica, è emerso che proprio il legale rappresentante era stato condannato a tre mesi di reclusione per gravi lesioni colpose, aggravate dalla violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro sentenza definitiva della Cass. Pen., sez. IV, n. 10455/15 . L’impresa impugna il provvedimento di esclusione, sulla base di tre doglianze il reato commesso ed accertato non è annoverabile tra i reati implicanti l’esclusione ed elencati in via tassativa dall’art. 80, comma 1 conseguentemente, l’omissione commessa darebbe luogo ad un falso innocuo”, in quanto avente per oggetto una circostanza non ostativa alla gara la stazione appaltante poteva attivare la speciale procedura di self cleaning ”, prevista dal comma 7, dell’art. 80, e verificare la presenza dei presupposti, legittimanti l’ammissione alla gara pena detentiva non superiore a 18 mesi risarcimento del danno cagionato dal reato adozione di provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti . Ma, una dichiarazione inveritiera può essere sanata? Gli effetti dell’inveritiera dichiarazione. E’ questa la corretta domanda che occorre porsi, dal momento che le imprese, concorrenti in una gara, hanno l’obbligo a dichiarare ogni provvedimento giurisdizionale penale interessante il rappresentante legale ed altri qualificati soggetti. Riguardo tale obbligo dichiarativo, la giurisprudenza dominante, da tempo, sostiene la necessità di una dichiarazione completa e veritiera, in considerazione del fatto che compete alla stazione appaltante dover valutare la predetta incidenza. In altri termini, ad avviso di tale maggioritario indirizzo, l’omessa indicazione delle sentenze definitive costituisce autonoma causa di esclusione, a prescindere dall’eventuale incidenza dei reati commessi sulla moralità professionale. Ad avviso dei giudici amministrativi, la mancata dichiarazione della condanna determina legittimamente l’esclusione dalla gara, dal momento che l’omissione incide non già sugli effetti delle condanne taciute, quanto piuttosto sulla situazione di infedeltà, reticenza o inaffidabilità della impresa partecipante. Infatti, la giurisprudenza maggioritaria afferma che le valutazioni, in ordine alla gravità delle condanne riportate dai concorrenti ad una gara ed alla loro incidenza sulla moralità professionale, spettano esclusivamente alla stazione appaltante e non già al concorrente medesimo che, pertanto, è obbligato a indicare tutte le condanne riportate, non potendo operare alcuna selezione TAR Lazio, sez. Roma III, n. 7478/2012 . In altri termini, l’omessa dichiarazione di una sentenza costituisce una causa autonoma di esclusione, indipendentemente dalla potenziale valenza negativa del reato compiuto. Infatti, siffatte dichiarazioni non possono che essere effettuate al momento della partecipazione alla gara, onde consentire alla stazione appaltante di fare, poi, le opportune verifiche e di valutare, successivamente, la gravità dei reati. Conseguentemente, diviene del tutto irrilevante il fatto che gli illeciti penali non dichiarati siano eventualmente inidonei ad incidere sulla moralità professionale dell’impresa concorrente, in quanto, l’esistenza di false dichiarazioni circa i precedenti penali si configura come causa autonoma di esclusione. Deve essere ben chiaro che le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla stazione appaltante e non già al concorrente. Questi è integralmente obbligato ad indicare tutte le condanne riportate, senza poterne autonomamente operare una selezione sulla base di meri criteri personali. La reticenza quale causa autonoma di esclusione. I giudici amministrativi campani sono consapevoli di tale indirizzo nettamente maggioritario ed evidenziano la condotta di reticenza posta in essere dal legale rappresentante. Reticenza negativamente rilevante per una precisa ragione non fornisce un quadro completo della situazione dell’impresa concorrente in relazione agli accertamenti, di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 . La stazione appaltante ha, quindi, subito un danno conoscitivo” in conseguenza dell’omessa dichiarazione, nel senso che non è stata posta in condizioni come doveva essere! di poter valutare la complessiva situazione. Si tratta di un punto importante l’obbligo dichiarativo in capo all’impresa partecipante non costituisce un vuoto formalismo, ma esplica una funzione sostanziale crea conoscenza in favore della stazione appaltante, al fine di poter addivenire a meditate valutazioni e decisioni. Il TAR è molto puntuale al riguardo appare, dunque, ictu oculi evidente che la decisione di escludere la SCG non è legata alla mera esistenza del cennato precedente penale, ma al fatto che lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato, al fine di consentire al Porto Turistico di Capri di verificare la gravità dei fatti e valutare in maniera consapevole l'ammissione della concorrente, avendo un quadro completo e trasparente della situazione . Fra l’altro, a conferma della bontà della posizione assunta dal TAR Campania, occorre tener conto anche della normativa generale in tema di autodichiarazioni. Al riguardo, l’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 stabilisce che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione, opera un’immediata sanzione di tipo amministrativo il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ciò, fatti salvi gli eventuali effetti penali, previsti dal successivo art. 76, il quale stabilisce che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal d.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Sul versante prettamente amministrativo, la giurisprudenza ha, più volte, rilevato che, in base al predetto art. 75, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni, che accertino la non veridicità delle dichiarazioni. Ovviamente, nel caso di dichiarazioni prodotte in sede di pubbliche gare, la decadenza dai benefici implica l’esclusione dalla gara. Inoltre, si fa osservare che il comma 1 dell’art. 75 prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante. Precisamente In altre parole, la disposizione in esame non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante Consiglio di Stato, sez. V, n. 2447/12 . Ora, ritornando alla peculiare disciplina dei contratti pubblici, non può non osservarsi che il recente decreto correttivo d.lgs. n. 56/2017 , apportante modificazioni al Codice dei contratti, ha espressamente introdotto una causa di esclusione correlata alle dichiarazioni inveritiere. La novella lett. f bis , comma 5, art. 80, stabilisce appunto che deve essere disposta l’esclusione nel caso in cui l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere . Ciò, al fine di evitare qualsivoglia possibilità di ricorso al soccorso istruttorio, che non può trovare alcuna cittadinanza in caso di dichiarazioni reticenti od inveritiere.

TAR Campania – Napoli, sez. I, sentenza 10 – 15 maggio 2017, n. 2598 Presidente Veneziano – Estensore Di Popolo Premesso che - col ricorso in epigrafe, la SCG Impianti e Costruzioni s.p.a. in appresso SCG , impugnava, chiedendone l’annullamento, il verbale di gara del 13 febbraio 2017, recante la propria esclusione dalla procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. c e 63 del d.lgs. n. 50/2016, indetta dal Porto Turistico di Capri s.p.a., per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del piano superiore del Centro Congressi di Capri in Vico Sella Orta, n. 5” - il gravato provvedimento estromissivo risultava così motivato il sig. Francesco Scognamiglio, legale rappresentante della SCG Impianti & amp Costruzioni s.p.a., nella ‘dichiarazione generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016’ prevista dal disciplinare di gara, ha dichiarato ‘in riferimento all’art. 80, comma 5 a di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del presente codice’ invece, con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sez. Penale, n. 10455/2015, il sig. Scognamiglio è stato condannato a mesi 3 di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 590, commi 2 e 3 cod. pen. da questa sentenza, nonché dal certificato del Casellario giudiziale, emerge inequivocabilmente che, a differenza di quanto sostenuto dalla SCG Impianti & amp Costruzioni s.p.a. in sede di chiarimenti, il sig. Scognamiglio è stato condannato per gravi lesioni colpose 590, comma 2 cod. pen. , reato aggravato dalla circostanza della ‘violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro’ art. 590, comma 3, c.p. inoltre, la falsa ed incompleta dichiarazione sulla insussistenza di ‘gravi infrazioni debitamente accertate’ alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, non ha consentito alla stazione appaltante di operare, in sede di verifica dei requisiti di ammissione, le valutazioni che le competono di cui al comma 5 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e, conseguentemente, di attivare la procedura di c.d. ‘self cleaning’ di cui al successivo comma 7, procedura le cui valutazioni finali pure spettano esclusivamente alla stazione appaltante in ogni caso, la pena detentiva inflitta e le lesioni derivate al lavoratore, rendono ‘grave’ l’accertata infrazione alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, e la segnalazione del sinistro alla propria compagnia assicurativa dell’avvenuto infortunio, non appare di certo sufficiente a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire il dipendente del danno causato dal reato” - avverso siffatta determinazione la ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che -- né la normativa di legge né la disciplina di gara né, tanto meno, il diritto euro-unitario le avrebbero imposto alcun onere dichiarativo in rapporto alla circostanza ostativa alla partecipazione alla gara contestatale condanna penale per il reato di gravi lesioni colpose , in quanto non annoverabile tra i reati elencati in via tassativa dal comma 1 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 né integrante, ai sensi del successivo comma 5, lett. a, una infrazione grave, debitamente accertata, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro trattandosi, nella specie di reato contravvenzionale colposo, privo dell’aggravante di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. -- l’omissione dichiarativa addebitatale integrerebbe, comunque, un falso innocuo, in quanto avente per oggetto una circostanza non ostativa, per le relative caratteristiche, alla partecipazione alla gara -- la stazione appaltante, nell’irrogare la sanzione espulsiva, avrebbe, in maniera perplessa e contraddittoria, valorizzato, da un lato, il contenuto inveritiero della dichiarazione resa dalla concorrente in sede di gara e, d’altro lato, la portata escludente del fatto sottaciuto -- erroneamente avrebbe, poi, reputato sussistente l’aggravante di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. -- ancora, avrebbe valutato la gravità della cennata circostanza ostativa emersa a carico della concorrente in difetto di istruttoria e di motivazione ossia senza considerare la natura contravvenzionale e il carattere colposo del reato, l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen., la risalenza temporale del fatto, la mancanza di altri precedenti penali -- neppure avrebbe debitamente apprezzato il c.d. self cleaning attuato dalla concorrente e sostanziatosi essenzialmente nella segnalazione del sinistro occorso alla compagnia assicurativa -- infine, non avrebbe esercitato il potere-dovere di soccorso istruttorio a fronte del sostanziale possesso del requisito partecipativo - successivamente, in seguito all’esperimento dell’accesso agli atti di gara in data 16 marzo 2017 , la SCG impugnava anche, con motivi aggiunti, l’ammissione alla competizione della controinteressata Industrial Varnish s.r.l. - in estrema sintesi, lamentava che -- in disparità di trattamento, nonché in difetto di istruttoria, la Industrial Varnish non sarebbe stata esclusa dalla gara, nonostante il legale rappresentante Ferone Michele dell’impresa ausiliaria di quest’ultima, Aeffe s.p.a., avesse riportato una condanna penale in relazione alla medesima vicenda e in esito al medesimo giudizio che avevano riguardato il proprio legale rappresentante Scognamiglio Francesco -- in violazione dell’art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, il contenuto del contratto di avvalimento tra la Industrial Varnish e l’ausiliaria Aeffe avrebbe natura meramente cartolare, e cioè sarebbe indeterminato e indeterminabile, non indicando minimamente le risorse messe a disposizione ai fini del soddisfacimento dei requisiti idoneativi costituiti dalla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e dalla qualificazione nella categoria OG1, classifiche 1 e A - costituitisi sia l’intimato Porto Turistico di Capri sia la controinteressata Industrial Varnish, eccepivano l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedevano, quindi, il rigetto - alla camera di consiglio del 10 maggio 2017, la causa era trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, commi 2 bis, 6 bis e 9, cod. proc. amm. Considerato che il ricorso introduttivo si rivela infondato nel merito per le ragioni sottoindicate, potendo quindi, il Collegio esimersi dallo scrutinio dell’eccezione di relativa inammissibilità sollevata dal resistente Porto Turistico di Capri - come evincesi dal tenore dell’impugnato verbale di gara del 13 febbraio 2017, la SCG è stata, precipuamente, esclusa dalla competizione per aver sottaciuto la sussistenza di una potenziale causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro” - ciò ha impedito alla stazione appaltante, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dalla norma richiamata cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1755/2009 , di valutare la gravità dell’infrazione accertata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza n. 8028/2013, confermata dalla Corte di Cassazione, sez. IV pen., con sentenza n. 10455/2015 - come statuito in un caso analogo concernente una esclusione disposta in relazione alla sottaciuta commissione di gravi illeciti professionali da TAR Veneto, Venezia, sez. III, n. 171/2017, la dichiarazione resa dalla SCG risulta reticente, perché non fornisce un quadro completo della situazione dell’impresa concorrente in relazione agli accertamenti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 infatti, la menzionata sentenza della Corte d’appello di Milano n. 8028/2013 contempla un reato potenzialmente rilevante ai sensi del comma 5, lett. a, del citato art. 80 cosicché il processo decisionale della stazione appaltante non ha potuto svolgersi in maniera esauriente, in quanto la predetta dichiarazione reticente circa la sussistenza di un precedente penale ha, di fatto, impedito all'amministrazione di compiere e, conseguentemente, esprimere ogni necessaria considerazione sull’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte della ricorrente - appare, dunque, ictu oculi evidente che la decisione di escludere la SCG non è legata alla mera esistenza del cennato precedente penale, ma al fatto che lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato al fine di consentire al Porto Turistico di Capri di verificare la gravità dei fatti e valutare in maniera consapevole l'ammissione della concorrente, avendo un quadro completo e trasparente della situazione infatti, il citato art. 80, comma 5, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016 richiede che ciascuna gara sia preceduta dalla verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle imprese concorrenti e attribuisce tale compito alle sole stazioni appaltanti, e non, di certo, alle concorrenti stesse cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 122/2016 - il rimedio del c.d. self cleaning, invocato dalla ricorrente, è stato, dunque, precluso in radice dalla condotta reticente di quest’ultima, la quale, peraltro, si è limitata sostanzialmente a ricollegare il proprio impegno riparatorio alla segnalazione del sinistro occorso al proprio dipendente alla compagnia assicurativa - a prescindere dalla considerazione che, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il requisito della gravità può essere riconosciuto tutte le volte in cui la fattispecie delittuosa sia consistita nella lesione della salute dei dipendenti da parte dell'impresa che non abbia apprestato tutti i mezzi e gli strumenti imposti dalla normativa volta a prevenire gli infortuni suoi luoghi di lavoro cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1723/2007 TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 5594/2009 sez. III, n. 2715/2011 TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 436/2011 , ed a prescindere anche dalla ulteriore considerazione che l’espressione debitamente accertate , contenuta nell’art. 80, comma 5, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016, va intesa nel senso che è sufficiente riscontrare una infrazione che sia stata oggetto di una autonoma verifica da parte dell'amministrazione, ossia che la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro sia stata oggetto di una sentenza penale anche non passata in giudicato e che i fatti posti a base della sentenza siano stati, a loro volta, autonomamente vagliati dall'autorità amministrativa ai fini dell'adozione dell'atto di esclusione, non è accreditabile la tesi propugnata dalla ricorrente a suffragio dell’asserita natura non grave dell’infrazione accertata a suo carico , secondo cui la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 8028/2013 avrebbe escluso l’aggravante di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. consistente nella causazione di lesioni gravi o gravissime colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - dal tenore della richiamata pronuncia penale emerge, infatti, chiaramente che detta aggravante è stata non già esclusa, bensì reputata equivalente alle attenuanti generiche, ai meri fini della commisurazione della pena - la rilevata sussistenza della circostanza aggravante in parola, nonché la parimenti rilevata natura detentiva della pena irrogata rendono, peraltro, immune la valutazione discrezionale operata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016 da vizi macroscopici di illogicità o di travisamento fattuale, oltre i quali il sindacato di questo adito giudice amministrativo non può debordare - tenuto conto che il punto 6.2.2, lett. C, del disciplinare di gara ragionevolmente postulava, a pena di esclusione, un’attestazione dal contenuto completo circa l’insussistenza di infrazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che la SCG ha reso una dichiarazione inveritiera al riguardo, non è configurabile un falso innocuo, in quanto, nelle procedure di evidenza pubblica, la completezza delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali è, già di per sé, un valore da perseguire, laddove consente, anche in omaggio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara conseguentemente, una dichiarazione inaffidabile, perché – al di là dell'elemento soggettivo sottostante – falsa, deve ritenersi, in quanto tale, lesiva degli interessi tutelati dall’ordinamento in materia di procedure ad evidenza pubblica, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 212972015 TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 5530/2015 , e non è, quindi, meritevole di essere sovvenuta mediante il c.d. soccorso istruttorio Considerato, in rito, che i motivi aggiunti si rivelano inammissibili per le seguenti ragioni - non residua, innanzitutto, alcun interesse qualificato a impugnare l’ammissione della Industrial Varnish in capo alla SCG, risultata legittimamente esclusa dalla gara controversa alla luce dei superiori rilievi, in quanto essa, per effetto dell’estromissione, è rimasta priva non soltanto del titolo a partecipare alla gara, ma anche a contestarne le scansioni procedimentali distinte da quella in cui ha avuto luogo detta estromissione l’interesse da essa vantato si è, cioè, ridotto ad interesse di mero fatto, non diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo a impugnare gli atti, pur essendo portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell'intera selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della gara - a ciò si aggiunga che, per espressa deduzione della SCG, nel caso di specie non si è fatto luogo alle formalità ex art. 120, comma 2 bis, cod. proc. amm.” - conseguentemente, non sussisteva un onere di immediata impugnazione dell’ammissione della Industrial Varnish, il quale risulta esigibile solo a fronte della contestuale operatività delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici che ne consentono l’immediata conoscenza da parte delle imprese partecipanti alla gara, e cioè, segnatamente, degli artt. 29, comma 1 pubblicazione sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni in materia di accesso civico ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 , e 76, comma 3 avviso ai partecipanti a mezzo p.e.c. con indicazione dell’ufficio o collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti - ed invero, come affermato dalla recente giurisprudenza amministrativa, in difetto del contestuale funzionamento delle regole che assicurano la pubblicità e la comunicazione dei provvedimenti assoggettati all’onere di immediata impugnazione, la prescrizione processuale di quest’ultimo si rivela del tutto inattuabile per mancanza del presupposto logico della sua operatività, ossia per mancanza della tempestiva informazione degli interessati circa il contenuto del provvedimento da gravare nel ristretto termine di decadenza ivi stabilito cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4994/2016 TAR Basilicata, Potenza n. 24/2017 TAR Toscana, Firenze, n. 239/2017 TAR Puglia, Bari, n. 340/2017 - diversamente opinando, e ritenendo, cioè, la regola processuale in questione applicabile anche alle procedure espletate senza l’allestimento dei suindicati strumenti conoscitivi dei provvedimenti di ammissione, si finirebbe per produrre l’inaccettabile e, probabilmente, incostituzionale effetto di imporre l’impugnazione immediata di atti in particolare le ammissioni alla procedura che l’impresa interessata non è in grado di conoscere tempestivamente - una volta sottratta l’ammissione della Industrial Varnish all’ambito applicativo del c.d. rito superaccelerato, non vi è che da richiamare l’orientamento giurisprudenziale invalso col regime previgente, che nega valenza procedimentale autonoma all’atto di ammissione alla gara e ne configura l’oppugnabilità solo unitamente al provvedimento di aggiudicazione, ossia all’atto conclusivo della procedura di affidamento, che, nella specie, non è stato adottato risultando ex actis unicamente formulata la graduatoria concorsuale, a cura della commissione giudicatrice, nel verbale di gara n. 30 del 30 dicembre 2016 Ritenuto, in conclusione, che - alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere respinto, mentre i relativi motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili - le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente - dette spese vanno liquidate in complessivi € 3.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 1.500,00, in favore, rispettivamente, dell’amministrazione resistente e della parte controinteressata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Prima , definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e dichiara inammissibili i relativi motivi aggiunti. Condanna la SCG Impianti e Costruzioni s.p.a. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 1.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti , in favore, rispettivamente, del Porto Turistico di Capri s.p.a. e della Industrial Varnish s.r.l. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.