Un onorario così basso da essere illegale

La prestazione del professionista intellettuale, come disciplinato dall’art. 2 d.m. n. 55/2014, deve essere proporzionato all’importanza dell’opera”. Ciò vuole implicitamente dire, secondo il TAR Lombardia, che, nell’ambito di un’offerta di appalto, essa non può essere di fatto gratuita.

Così si è espresso il TAR Lombardia con la sentenza n. 902/17 depositata il 19 aprile. Il caso. Un Comune avviava una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di rappresentanza legale in un procedimento di recupero di un credito che l’ente vantava nei confronti della Vodafone. La procedura di gara si svolgeva per via telematica e il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso. Risultava infine aggiudicatario lo Studio Legale Drogo Milone. Un’offerta troppo” bassa. Un avvocato che aveva anch’egli presentato offerta nella procedura, però, proponeva ricorso con domanda di sospensiva. Quest’ultimo aveva offerto un prezzo di 550 €, molto inferiore a quello degli altri partecipanti , il che aveva spinto il responsabile del procedimento RUP a chiedere chiarimenti agli offerenti, invitando a dettagliare l’offerta , in accordo con il generale potere ad esso attribuito dalla legge. L’avvocato ricorrente specificava che quel prezzo corrispondeva soltanto alle spese vive” dell’attività giurisdizionale, in quanto il vero e proprio compenso professionale sarebbe stato costituito dal compenso liquidato dal giudice a proprio favore e posto a carico della parte soccombente . Tanto era sicuro il legale che proclamava la certezza della vittoria processuale pronosticata . La liquidazione delle spese. Secondo il TAR tale offerta è inammissibile ed indeterminata nel proprio contenuto , pertanto non accettabile dalla stazione appaltante. Prima di tutto, non esisterebbe una certezza, né la possibilità di garantirla, relativamente all’esito vittorioso di alcuna controversia processuale, essendo noto a tutti che ogni azione reca in sé inevitabilmente un margine più o meno ampio di incertezza . Inoltre, pur ammettendo la vittoria della lite, la liquidazione delle spese eventualmente decisa dal giudice non sarebbe a vantaggio del difensore, bensì del suo assistito, salva la domanda di distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e sempre che il giudice non decida per la compensazione delle spese. L’offerta equivale a zero. Il TAR Lombardia, per quanto appena detto, evidenzia come in caso di eventuale soccombenza, l’offerta del ricorrente [] finirebbe per essere un’offerta pari a zero . E questo tipo d’offerta è di dubbia legittimità, in quanto non si rinvengono nel caso di specie ragioni peculiari per le quali la prestazione del professionista intellettuale debba essere di fatto gratuita , indipendentemente dalla serietà ed affidabilità del professionista. Inoltre, l’art. 2 del d.m. n. 55/2014 prevede che il compenso sia proporzionato all’importanza dell’opera” con formula che ricalca quella dell’art. 2233 c.c. e un’offerta a compenso zero appare in evidente contrasto con tale previsione normativa . Per questo motivo, il giudice conferma la legittimità dell’affidamento dell’incarico allo Studio Legale di cui sopra, attesa l’inidoneità dell’offerta del ricorrente .

TAR Lombardia, sez. IV, sentenza 6 – 19 aprile 2017, n. 902 Presidente Gabbricci – Estensore Zucchini Fatto Il Comune di Sovico MB avviava una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di rappresentanza legale dell’ente nel procedimento giurisdizionale di recupero di un credito vantato dal Comune nei confronti della società Vodafone Omnitel B.V. La procedura di gara era svolta per via telematica avvalendosi della piattaforma regionale denominata Sintel ed il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso. Al termine del procedura, il servizio era affidato allo Studio Legale Drogo Milone avente sede in Seregno. L’avv. Montanari, che aveva presentato offerta nella procedura, proponeva di conseguenza il presente ricorso, con domanda di sospensiva. Si costituivano in giudizio il Comune di Sovico e lo Studio Legale Drogo Milone, concludendo per l’inammissibilità e in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame. In esito alla camera di consiglio del 23.2.2017, l’istanza cautelare era respinta con ordinanza della Sezione IV del TAR Lombardia n. 298/2017. Alla pubblica udienza del 6.4.2017, l’avv. Montanari eccepiva dapprima la tardività del deposito dell’ultima memoria difensiva del Comune. La causa era successivamente discussa e trattenuta in decisione. Diritto 1.1 In via preliminare si rileva che l’ultima memoria difensiva del Comune è stata depositata il 28.3.2016, quindi senza rispettare il termine di dieci giorni liberi prima dell’udienza, previsto dal combinato disposto degli articoli 73, 119 e 120 del c.p.a., sicché di tale memoria il Collegio non può tenere conto. 1.2 Nel merito, il gravame è però infondato, per le ragioni che seguono. La gara di cui è causa aveva ad oggetto l’affidamento del servizio di recupero di un credito vantato dal Comune resistente nei confronti della società Vodafone Omnitel BV cfr. il docomma 1 del resistente, vale a dire la lettera di invito . Il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso cfr. il punto 5 della lettera di invito . L’esponente avv. Montanari offriva il prezzo di euro 550,00, molto inferiore a quello degli altri partecipanti, sicché il responsabile del procedimento RUP chiedeva chiarimenti agli offerenti, invitando a dettagliare l’offerta sulla base dei compensi da richiedersi a fronte di un ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato al recupero del credito dell’amministrazione cfr. il verbale del 19.12.2016, docomma 2 del resistente . Si badi che tale domanda di spiegazioni sulle offerte presentate non deve essere intesa come una modifica della legge di gara introdotta unilateralmente dal RUP – come pare adombrare il ricorrente – bensì come espressione del generale potere attribuito allo stesso RUP di chiedere chiarimenti nel corso del procedimento cfr. l’art. 6 della legge 241/1990 e, per i contratti pubblici, l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 . Alla citata richiesta di chiarimenti, l’avv. Montanari rispondeva con la nota del 19.12.2016 cfr. il docomma 4 del resistente , nella quale dapprima manifestava la propria intenzione di procedere al recupero del credito non avvalendosi del ricorso per decreto ingiuntivo artt. 633 e seguenti del c.p.c. , bensì del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702 bis e seguenti del c.p.comma Con riguardo poi alla somma indicata in offerta euro 550,00 , il ricorrente specificava che la stessa corrispondeva soltanto alle spese vive” dell’attività giurisdizionale, in quanto il vero e proprio compenso professionale sarebbe stato costituito dal compenso liquidato dal giudice a proprio favore e posto a carico della parte soccombente Vodafone, vista la così testualmente a pag. 3 della nota certezza della vittoria processuale pronosticata”. L’offerta dell’esponente era quindi formulata nel presupposto della certezza della vittoria processuale e della conseguente liquidazione a proprio favore delle spese di lite per l’ipotesi della soccombenza che nella nota era vista in ogni modo come molto poco probabile , il ricorrente dichiarava – seppure in maniera non proprio chiara – che si sarebbe accontentato del solo rimborso delle spese per il citato importo di euro 550,00. Ciò premesso, non vi è chi non veda come l’offerta del ricorrente appia inammissibile ed indeterminata nel proprio contenuto e quindi non suscettibile di positiva valutazione ed accoglimento da parte della stazione appaltante. In primo luogo, infatti, appare in contrasto con ogni regola di comune esperienza l’affermazione circa l’esito certamente vittorioso di una controversia processuale, essendo noto ad ogni operatore del diritto giudice o avvocato che sia , che ogni azione giurisdizionale reca in sé inevitabilmente un margine più o meno ampio di incertezza. Inoltre, ed anche questo è un dato di comune esperienza, l’esito eventualmente vittorioso della lite non implica la liquidazione delle spese a vantaggio del difensore bensì del suo assistito, salva la domanda di distrazione ai sensi dell’art. 93 del c.p.comma e sempre che il giudice non decida in ogni modo per la compensazione delle spese nei confronti della parte comunque vittoriosa ai sensi dell’art. 92 del c.p.comma L’offerta dell’esponente appare quindi indeterminata e condizionata laddove la condizione, quale evento futuro ed incerto, è costituita dalla liquidazione giudiziale in caso di successo processuale , senza contare che, nel caso di eventuale soccombenza, l’offerta del ricorrente – che dichiara di accontentarsi delle sole spese vive – finirebbe per essere un’offerta pari a zero. Un’offerta pari a zero appare di dubbia legittimità in quanto, in disparte ogni considerazione sulla serietà ed affidabilità della medesima, non si rinvengono nel caso di specie ragioni peculiari per le quali la prestazione del professionista intellettuale debba essere di fatto gratuita. A ciò si aggiunga che l’offerta del ricorrente appare anche in contrasto con il contenuto del disciplinare di incarico, allegato all’offerta medesima e segnatamente con l’art. 2 del disciplinare stesso cfr. il docomma 3 del resistente , che richiama il DM 55/2014 sulle tariffe professionali forensi. L’art. 2 del citato DM prevede che il compenso sia proporzionato all’importanza dell’opera” con una formula che ricalca quella dell’art. 2233 del codice civile ed un’offerta a compenso zero appare in evidente contrasto con tale previsione normativa. Si conferma, in conclusione, la legittimità dell’affidamento dell’incarico allo Studio Legale controinteressato, attesa l’inidoneità dell’offerta del ricorrente cfr. sul punto il docomma 6 del controinteressato . 1.3 L’infondatezza del ricorso, per le ragioni suesposte, implica la reiezione della domanda di risarcimento dei danni contenuta nel medesimo. 2. Le spese della presente fase di merito seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in - euro 1.500,00 millecinquecento/00 , oltre accessori di legge IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% a favore del Comune di Sovico - euro 1.500,00 millecinquecento/00 , oltre accessori di legge IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% a favore dello Studio Legale Drogo Milone. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.