Il Consiglio di Stato dà l’ok all’obbligo di vaccinazione negli asili, a colpi di rasoio di Occam

Gli appellanti, genitori contrari ai vaccini, insistevano sul fatto che fosse dimostrata la probabilità che la vaccinazione sia dannosa per la salute umana. Il Consiglio di Stato, però, impiegando una serie di principi di logica giunge alla conclusione che si può impedire, tramite delibera del Consiglio comunale, ai non vaccinati di accedere ai servizi educativi comunali.

Così si è espresso il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1662/17 depositata il 20 aprile. Il caso. Il TAR di Trieste aveva respinto il ricorso proposto da dei genitori per l’annullamento di una delibera del Consiglio comunale, con la quale era stato introdotto l’assolvimento dell’obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l’età da 0 a 6 anni . Le prescrizioni obbligatorie e l’accesso ai servizi educativi comunali. Secondo il Consiglio di Stato, l’articolata motivazione della sentenza resiste alle censure formulate dagli appellanti , avendo chiarito come la prescrizione di vaccinazioni obbligatorie per l’accesso agli asili possa essere coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto . Per cambiamenti” si intendono sia la minore copertura vaccinale europea, sia l’aumento dell’esposizione al contatto con soggetti che provengono da Paesi in cui sono presenti malattia che da noi sono state debellate. La decisione non sarebbe in conflitto con i principi di precauzione e proporzionalità. I principi di precauzione e di proporzionalità. Gli appellanti insistevano sul fatto che fosse dimostrata la probabilità che la vaccinazione sia dannosa per la salute umana. Perché si applichi il principio di precauzione, si devono rilevare o ipotizzare sulla base di analogie con altre leggi scientifiche una successione costante di accadimenti con cui si formula una descrizione provvisoria , non disponendo, però, di prove per confermare l’ipotesi né per smentirla. Il Consiglio di Stato, infine, impiegando i due principi di logica della fallacia ad ignorantiam e del tertium non datur il primo impedisce di considerare vera una tesi solo sulla base del fatto che non esistano prove contrarie il secondo consente di ritenere vera una prima tesi ove si dimostri la falsità della seconda, in tutti i casi in cui vi sono solo due alternative. Nel periodo di incertezza scientifica, non essendovi prove a conferma o confutazione, la successione causale deve essere considerata logicamente come non esclusa, ossia possibile . Questo imporrebbe la precauzione. Ma il ragionamento è facilmente ribaltabile, e a parità di condizioni. Col principio del cd. rasoio di Occam”, il CdS perviene alla seguente conclusione nel caso in esame infatti il ragionamento condurrebbe allo stesso modo a ritenere che la vaccinazione sia suggerita dalla probabilità di contrarre malattie . Anzi, la tutela della salute pubblica assume valore dirimente, soprattutto per soggetti in età prescolare, che prevale sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale . Pertanto la domanda cautelare va respinta. Il cardiologo anti-vaccino. Contemporaneamente, l’Ordine dei medici di Treviso ha radiato un cardiologo noto per la sua posizione apertamente anti-vaccino. Lo ha comunicato, tramite un tweet, il Presidente dell’Istituto superiore di sanità, Ricciardi.

Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza 20 aprile, n. 1662 Presidente Frattini – Estensore Bellomo Sul ricorso in appello n. 2459 del 2017, proposto da - omissis -, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Di Mattia, Franco Ferletic, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Di Mattia in Roma, contro Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maritza Filipuzzi, Maria Serena Giraldi, Aldo Fontanelli, con domicilio eletto presso lo studio Aldo Fontanelli in Roma, nei confronti di Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Barzazi, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, per la riforma della sentenza del Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, n. 20/2017, con cui è stato respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Trieste n 72 del 28 novembre 2016 recante modifiche al Regolamento comunale per i servizi della prima infanzia ed educativi comunali, avente ad oggetto l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l'età da 0 a 6 anni Visti il ricorso in appello e i relativi allegati Visto l'art. 98 cod. proc. amm. Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trieste e di Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste Viste le memorie difensive Visti tutti gli atti della causa Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti gli avvocati Franco Ferletic, Aldo Fontanelli, Guido Barzazi ed Andrea Manzi Ritenuto che - al sommario esame proprio della fase cautelare l’articolata motivazione della sentenza appellata resiste alle censure formulate dagli appellanti, avendo la stessa evidenziato come la prescrizione di vaccinazioni obbligatorie per l’accesso ai servizi educativi comunali, oltre ad essere coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto minore copertura vaccinale in Europa e aumento dell’esposizione al contatto con soggetti provenienti da Paesi in cui anche malattie debellate in Europa sono ancora presenti , non si ponga in conflitto con i principi di precauzione e proporzionalità - in particolare, con riguardo al principio di precauzione, su cui gli appellanti insistono ritendo dimostrata la probabilità che la vaccinazione sia dannosa per la salute umana , esso opera nei casi in cui l’osservazione scientifica ha rilevato o ipotizzato sulla base di analogie con altre leggi scientifiche una successione costante di accadimenti e ne ha formulato una descrizione provvisoria, ma non si dispone di prove per confermare l’ipotesi o per escluderla. A tal punto operano due principi di logica formale la fallacia ad ignorantiam ed il principio del terzo escluso. La prima regola impone di non considerare vera una tesi solo sulla base del fatto che non esistano prove contrarie. Il secondo, una volta riconosciuto che in un dato ambito si diano solo due alternative tertium non datur , consente di ritenere vera la prima ove si dimostri la falsità della seconda. Ebbene, poiché tra due o più accadimenti o vi è una relazione di regolarità causale o non vi è, in difetto di evidenze sulla quale delle due sia esatta o, almeno, preferibile, entrambe le ipotesi debbono essere considerate contemporaneamente come vere. In altre parole, nel periodo di incertezza scientifica, non essendovi prove a conferma o confutazione, la successione causale deve essere considerata logicamente come non esclusa, ossia possibile. A questo punto, l’unica regola inferenziale accettabile è quella per cui se non avviene il primo evento non può avvenire il secondo come sua conseguenza. Tale regola, ove applicata al comportamento umano in riferimento ad un possibile esito dannoso, impone la precauzione. Ma tale ragionamento non funziona quando può essere a parità di condizioni principio del rasoio di Occam ribaltato nel caso in esame infatti esso condurrebbe allo stesso modo a ritenere che la vaccinazione sia suggerita dalla probabilità di contrarre malattie. Anzi, in questa prospettiva, la tutela della salute pubblica, in particolare della comunità in età prescolare, assume un valore dirimente, che prevale sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale - pertanto la domanda cautelare va respinta e le spese della presente fase processuale possono essere compensate P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge la domanda cautelare. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.