Legittima l'ordinanza di demolizione della serra costruita senza autorizzazione

Ciò in quanto si tratta di esercizio di attività vincolata in funzione di repressione di illeciti amministrativi e l’interesse pubblico è in re ipsa, quando, peraltro, la legge regionale di riferimento ne ha regolamentato le fattispecie

Nel caso specifico si trattava dell’art. 7, comma 2 della Legge Regionale Toscana numero 10/1979, ora sostituita dalla legge regionale 14 aprile 1995, numero 64. Il nodo da sciogliere, affrontato dalla sentenza numero 915/17 depositata il 28 febbraio, è il diverso trattamento che va applicato per la realizzazione delle serre stagionali e quelle stabili nel senso che soltanto per le seconde è necessario il titolo edilizio per la loro realizzazione. Due tipi di serre. In sostanza, è il discrimine tra i due tipi di manufatti che segna la necessità o meno del preventivo ottenimento del titolo abilitativo, giacché le serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate a una sola parte dell’anno e quindi con copertura solo stagionale prescindono dal titolo e nella zona a vocazione agricola sono liberamente realizzabili, mentre quelle destinate a colture protette normalmente con condizioni climatiche artificiali e quindi con copertura stabile abbisognano, pur se in area agricola, di specifico atto di assenso. Nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio, è stato provato che il manufatto presentava tutte le caratteristiche per essere qualificato come serra copertura stabile, giacché come risultava anche dal verbale di accertamento essa era realizzata in metallo e plastica dotata di copertura a chiusura meccanica di impianto di climatizzazione pavimentata in cemento e sulla platea cementizia insistevano imponenti vasche, anch’esse in cemento. Pertanto, a prescindere dall’indagine circa la natura agricola o meno dell’area su cui il manufatto insisteva, era certo che lo stesso, in quanto destinato al ricovero stabile e permanente di colture bisognose di copertura ordinaria, necessitasse pur sempre di titolo abilitativo. A tale riguardo si precisa peraltro che con il recente d.lgs. numero 222/2016, la relativa tabella A che forma parte integrante del decreto in questione, al punto 33 della relativa sezione, assoggetta a CILA la realizzazione delle serre mobili stagionali con struttura in muratura funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12 gennaio – 28 febbraio 2017, n. 915 Presidente Anastasi – Estensore Di Carlo Fatto F. N. ha impugnato il provvedimento n. 73/88 del 7 luglio 1988 con cui il sindaco del Comune di Prato le aveva ingiunto ai sensi dell’art. 7 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 la demolizione del manufatto, abusivamente realizzato, consistente in una serra per attività di floricoltura ubicata alla via Pratese del medesimo comune, sollevando due ordini di censure. Con il primo motivo la ricorrente, premessa la natura stagionale della serra, ha contestato la necessità del rilascio del titolo abilitativo sostenendo che, in conseguenza della mancata attuazione degli strumenti urbanistici da parte del comune, il vincolo di destinazione a verde pubblico e parcheggio impresso all’area fin dal 1964 fosse da ritenersi decaduto, sicché ella avrebbe legittimamente confidato nel fatto che l’area avesse riacquistato l’originaria destinazione agricola. Con il secondo motivo la ricorrente ha ribadito la mancata attuazione del vincolo e l’assenza di motivazione sulle specifiche ragioni di interesse pubblico a sostegno dell’ordinanza di demolizione. Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato e compensando le spese di lite. Il Comune di Prato ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Toscana – Firenze n. 2817/2006 affidandosi a due motivi di censura. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 7 della Legge Regionale n. 10/1979 e l’assoluto difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia giacché il giudice di primo grado avrebbe omesso qualsivoglia indagine circa la natura della serra stabile o stagionale e ne avrebbe affermato la legittimità sul solo presupposto dell’edificazione in zona supposta agricola, incorrendo nell’errore di parificare i due tipi di costruzione sol che realizzati in zona agricola, mentre l’art. 7 cit. nel suo secondo comma distingue chiaramente le serre con copertura solo stagionale lettera a da quelle con copertura stabile lettera b , queste ultime sempre sottoposte al previo ottenimento del titolo abilitativo a prescindere dalla zona di edificazione. Con il secondo motivo l’appellante ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2, Legge n. 1187/1968, 1 e 7 L.R. Toscana n. 10/1979 ed ha contestato la supposta natura agricola dell’area giacché mai posseduta prima dell’apposizione del vincolo a verde urbano e parcheggio ad opera dello strumento urbanistico in effetti poi decaduto, l’area sarebbe stata destinata in parte a zone sportive ed in parte a parcheggi pubblici dopo la scadenza del vincolo, invece, in attesa del nuovo esercizio del potere pianificatorio troverebbe applicazione la disciplina legale all’epoca art. 4 Legge n. 10/1977 e ora art. 9 TU edilizia per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e sarebbe del tutto inconferente ritenere sic et simpliciter la destinazione agricola. L’appellante ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza, vinte le spese di lite. L’appellata ha, invece, reiterato tutte le censure già dedotte in prime cure, concludendo per la irricevibilità, inammissibilità e/o infondatezza dell’impugnazione, vinte le spese di lite. Entrambe le parti hanno ulteriormente sviluppato con memorie le rispettive tesi. Diritto Questione preliminare ed assorbente è l’indagine in ordine alla natura della serra in contestazione, giacché laddove questa risultasse stabile e, dunque, non stagionale, sarebbe superflua ogni ulteriore considerazione circa la destinazione agricola o non dell’area su cui il manufatto insiste. Secondo il chiaro disposto dell’art. 7, comma 2 della Legge Regionale Toscana n. 10/1979, infatti, il discrimine tra i due tipi di manufatti segna la necessità o meno del preventivo ottenimento del titolo abilitativo, giacché le serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate a una sola parte dell’anno e quindi con copertura solo stagionale prescindono dal titolo e nella zona a vocazione agricola sono liberamente realizzabili lettera a , mentre quelle destinate a colture protette normalmente con condizioni climatiche artificiali e quindi con copertura stabile abbisognano, pur se in area agricola, di specifico atto di assenso lettera b . Nel caso di specie è rimasto provato che il manufatto presenta tutte le caratteristiche per essere qualificato come serra a copertura stabile, giacché come risulta anche dal verbale del 21.6.1988 essa è realizzata in metallo e plastica è dotata di copertura a chiusura meccanica di impianto di climatizzazione è pavimentata in cemento e sulla platea cementizia insistono imponenti vasche, anch’esse in cemento. Pertanto, a prescindere dall’indagine circa la natura agricola o meno dell’area su cui il manufatto insiste, è certo che lo stesso, in quanto destinato al ricovero stabile e permanente di colture bisognose di copertura ordinaria, necessitasse pur sempre di titolo abilitativo. L’ordinanza di demolizione, pertanto, si palesa del tutto legittima e doverosa trattandosi di esercizio attività vincolata in funzione di repressione di illeciti amministrativi ed essendo l’interesse pubblico in re ipsa. L’appello, dunque, merita accoglimento per essere fondato il primo motivo di censura. La regolazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e le medesime vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna F. N. alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa