La revoca della patente per guida alterata compete al giudice penale

Il Prefetto che adotta un decreto di revoca della patente per guida negligente ed alterata non ha facoltà di discostarsi dalle determinazioni del giudice penale.

In ogni caso, per evidenziare censure circa l'attività meramente esecutiva del rappresentante governativo, occorre rivolgersi direttamente al giudice ordinario e non al giudice amministrativo. Lo ha chiarito il TAR Piemonte, sez. II, con la sentenza n. 259 del 22 febbraio 2017. Il caso. Un conducente particolarmente alterato dall'alcol ha provocato un sinistro stradale e per questo è stato condannato ai sensi dell'art. 186 del codice stradale. Contro questa determinazione l'interessato ha proposto senza successo censure fino ai giudici del Palazzaccio. All'arrivo del decreto di revoca della licenza di guida il conducente ha proposto ulteriori doglianze al TAR incassando un'altra sconfitta. Il Prefetto ha adottato il decreto di revoca della patente in conformità all'art. 224 del codice della strada. Come questa Sezione ha affermato, specifica il Collegio, nella sentenza n. 635 del 6 maggio 2016 trattandosi di mera esecuzione di una sentenza penale, da un lato, ogni e qualunque contestazione inerente l’ an e il quantum della sanzione non avrebbe potuto che essere svolta nel contesto del processo penale, ove risultano attratti l’accertamento del fatto e l’applicazione della sanzione, dall’altro, eventuali profili inerenti la mera esecuzione da parte del Prefetto non si sottraggano alla giurisdizione del GO, per l’assenza di discrezionalità che tale attività comporta . In pratica spetta al giudice ordinario conoscere e trattare ulteriori eventuali censure sull'attività del rappresentante governativo. Quindi anche in questo caso le censure proposte dall'automobilista non hanno trovato alcuna corrispondenza nelle pieghe della norma.

TAR Piemonte, sez. II, sentenza 15 – 22 febbraio 2017, n. 259 Presidente/Estensore Testori Fatto e diritto 1 Con il decreto in epigrafe il Prefetto della provincia di Cuneo ha revocato la patente di guida di cui era titolare il sig. -omissis-, dando esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 933 del 9/6/2014 confermata dalla Corte d’Appello di Torino e dalla Corte di Cassazione , con cui il sig. -omissis è stato condannato ex art. 186 comma 2 del Codice della strada per aver guidato in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche incorrendo in un incidente stradale alla pena di un anno di arresto ed euro 3.000 di ammenda, con applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente. 2 Contro tale provvedimento l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe deducendo, in sintesi nel caso in esame ricorrevano i presupposti per fare applicazione delle disposizioni di cui all’art. 186 comma 2-bis del Codice della strada il Prefetto, ricevuta la comunicazione dell’organo accertatore, avrebbe dunque dovuto provvedere direttamente alla revoca della patente, ai sensi dell’art. 219 comma 2 Cds in applicazione del comma 3-ter del medesimo art. 219 il ricorrente non avrebbe potuto conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato” essendo quest’ultimo risalente al 27/5/2013, il decreto di revoca impugnato è illegittimo perché assunto tardivamente, essendo stato adottato il 18/10/2016, quando il triennio di cui sopra era già decorso. 3 L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. 4 Nella camera di consiglio del 15 febbraio 2017 il Collegio ha richiamato l’attenzione delle parti, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., sul profilo della giurisdizione quindi, previo avviso, ha trattenuto in decisione la causa per definirla con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. 5 Sussiste il difetto di giurisdizione di questo TAR sulla controversia in esame. Con il ricorso si chiede l’annullamento di un provvedimento di revoca della patente adottato dal Prefetto di Cuneo ai sensi dell’art. 224 comma 2 del Codice della strada, che così dispone Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”. Come questa Sezione ha affermato nella sentenza n. 635 del 6 maggio 2016 enunciando principi relativi a un caso di sospensione della patente, ma applicabili anche alla revoca trattandosi di mera esecuzione di una sentenza penale, da un lato, ogni e qualunque contestazione inerente l’an e il quantum della sanzione non avrebbe potuto che essere svolta nel contesto del processo penale, ove risultano attratti l’accertamento del fatto e l’applicazione della sanzione, dall’altro, eventuali profili inerenti la mera esecuzione da parte del Prefetto non si sottraggano alla giurisdizione del GO, per l’assenza di discrezionalità che tale attività comporta”. Alle medesime conclusioni è pervenuto il TAR Milano, sez. I, nella recentissima sentenza n. 251 del 31 gennaio 2017 e non può modificare tali conclusioni la particolarità delle censure sviluppate nel ricorso che, pur formalmente rivolte contro l’asserita illegittimità del provvedimento impugnato, puntano nella sostanza all’accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso all’esame per conseguire una nuova patente per un caso analogo si veda TAR Milano, sez. I, n. 1254 del 24 giugno 2016 . Va d’altra parte sottolineato che anche per quanto riguarda le questioni relative alla decorrenza e al calcolo del triennio di cui all’art. 219 comma 3-ter del Codice della strada questo Tribunale, ritenendo trattarsi di profili attinenti a diritti soggettivi, ha affermato che sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario e non quella del Giudice amministrativo cfr. TAR Piemonte, sez. II, 4 febbraio 2017 n. 180 e i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti . 6 In relazione a quanto sopra va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo TAR sul ricorso in epigrafe, con rinvio della causa al Giudice ordinario, ai sensi e con gli effetti dell’art. 11 del codice del processo amministrativo. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda , definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe, con rinvio della causa al Giudice ordinario, ai sensi e con gli effetti dell’art. 11 del codice del processo amministrativo. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.