Risparmio energetico e vincoli ambientali

Eccessiva, sproporzionata ed illogica la pretesa della Soprintendenza di imporre vincoli alla copertura del tetto con pannelli fotovoltaici, sopratutto in relazione al fatto che lo Stato incentiva questo tipo di interventi.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 856/17 depositata il 23 febbraio, annulla il parere negativo della Soprintendenza ed il relativo diniego del Comune perchè basato esclusivamente sui presupposti rilevati dall'Ente preposto alla tutela. Insomma, imporre l'intera copertura del tetto e non soltanto le falde che possono essere irradiate con pannelli fotovoltaici color mattone, ai soli fini di impatto visivo è davvero un non sense . Tutela ambientale, aspetti paesaggistici e risparmio energetico. La VI Sezione a tale proposito è chiara sulla persistenza della commistione tra diversi materiali in falda di tetto, il Collegio non ritiene di sostituire un proprio giudizio di valore a quello che spetta all’organo preposto per legge non ritiene di invadere la sfera riservata alle valutazioni attinenti alla compatibilità paesaggistica”, di spettanza esclusiva della Soprintendenza, né di sconfinare nell’ambito di apprezzamenti di compatibilità paesaggistica o di merito amministrativo -paesistico”, riservati all’organo periferico del Mibact. Ma non va sottaciuto il fatto che appare eccessivo e in definitiva sproporzionato e illogico – anche alla luce dell’esigenza, legislativamente riconosciuta, d’incentivare la produzione di energia con fonti rinnovabili, e di favorire soluzioni di risparmio energetico sul favor del legislatore verso la installazione di impianti fotovoltaici si veda l’art. 4, comma 1– bis , d.P.R. n. 380/2001 che la Soprintendenza esiga dalla società, al fine di superare le alterazioni di colore e materiche, la installazione di pannelli fotovoltaici sull’intero sistema di falda, pretendendo la realizzazione di una copertura totalmente fotovoltaica”, e questo al di là della effettiva assurdità tecnica e insostenibilità economica della operazione, pure segnalate dall'impresa costruttrice. Nel caso specifico, l'impresa ricorrente si era dichiarata disponibile alla completa e integrale copertura delle due falde -destinate all’irraggiamento solare mediante la installazione dell’impianto fotovoltaico, con una soluzione tecnica che permettesse la copertura integrale di una falda non solo con pannelli rettangolari ma anche con pannelli di dimensioni diverse, eseguiti su misura”. Ma ciò non era stato ritenuto sufficiente dalla Soprintendenza. Al che, in maniera più che plausibile a giudizio della VI Sezione la società aveva posto in risalto che le altre falde, non coperte coi pannelli, in quanto esposte a Nord, non avrebbero potuto ricevere i raggi del sole nè adempiere alle finalità per le quali si ricorre alla posa dei pannelli. Da ciò, precisa la sentenza, è da considerarsi contrario al principio di proporzionalità e all’esigenza di conciliare la tutela ambientale e gli aspetti paesaggistici con le necessità legate al risparmio energetico pretendere una totale uniformità su tutte le falde che nel caso specifico erano più di dieci.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 – 23 febbraio 2017, n. 856 Presidente Caracciolo – Estensore Buricelli Fatto e diritto 1.Il giudizio di appello trae origine da una vicenda assai travagliata, iniziata nell’ottobre del 2010, e non ancora terminata. Esigenze di sintesi arg. ex art. 3, comma 2, del cod. proc. amm. suggeriscono di non ripercorrere, passo dopo passo”, l’intera vicenda, nel suo svolgersi, a partire dalla istanza del 2010 di autorizzazione paesistica, avente a oggetto la posa di pannelli fotovoltaici sui manti di copertura di due fabbricati siti in Moniga del Garda BS , a ridosso del centro storico del paese, in via Magenta, su un territorio soggetto a dichiarazione di notevole interesse pubblico in base al d. m. 24 marzo 1976 e ai sensi dell’art. 1 della l. n. 1497 del 1939. Nel rinviare alla esposizione in fatto della sentenza impugnata, basterà rammentare qui e ora che la Soprintendenza, dopo avere reso, nel giugno del 2011, parere sfavorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 5, del t. u. n. 42 del 2004, per l’apposizione di pannelli fotovoltaici in laterizio in falda di tetto, poiché l’inserimento di due falde fotovoltaiche in un sistema di falde tutte di coppi rossi di carattere tradizionale ripropone l’alterazione percettiva delle coperture già segnalata con precedente parere negativo e soprattutto determina una commistione tra materiali diversi in falda di tetto coppi e pannelli aventi colori diversi, aggiungendo che sarebbe stato possibile utilizzare la falda di copertura solo a fronte di un trattamento unitario di materiali e colori che coinvolga l’intero edificio” la Soprintendenza, si diceva, ricevuta dalla Soncina Costruzioni, in data 30 gennaio 2012, richiesta di parere ulteriore per la posa di pannelli fotovoltaici opachi di colore rosso mattone”, dopo avere comunicato alla società, il 2 marzo 2012, il preavviso di diniego e avere acquisito, dalla stessa, il 16 marzo, osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, ha, infine, con l’atto impugnato del 18 aprile 2012, reso un nuovo parere vincolante sfavorevole sulla nuova istanza che prevedeva una soluzione cromatica in rosso mattone e la copertura completa e uniforme delle falde dei tetti esposte all’irraggiamento solare, con l’esclusione delle altre falde, vale a dire di quelle non esposte all’irraggiamento, evitando così, secondo il nuovo progetto, commistioni derivanti dalla compresenza, sulla stessa falda, di una copertura a mattoni e di una copertura piana da impianto fotovoltaico. Pur dando atto del cambiamento del colore del pannello fotovoltaico, la Soprintendenza ha censurato nuovamente il progetto perché avrebbe condotto a scelte di collocazione differenti a seconda delle falde, sia perché le tipologie di falde non perfettamente rettangolari di fatto impediscono un reale utilizzo dei pannelli fotovoltaici moduli rettangolari , sia perché le falde oggetto di intervento sarebbero solo alcune dell'intero complesso con forme geometriche differenti tra loro”. L’Amministrazione ha contestato alla società di non avere analizzato una visione di insieme alla luce di tutti gli aspetti che determinano il risultato finale pertanto sia quello materico, che quello architettonico, che quello delle scelte tecnologiche”, e ha rilevato che la proposta di installare i pannelli fotovoltaici, seppur simili nel colore al manto di copertura tradizionale e integrati totalmente nel tetto, su di un complesso architettonico che si sviluppa con oltre 10 falde di tetto solo per il corpo B , pur avanzando verso una soluzione meno invasiva percettivamente, se non supportata anche da una revisione architettonica dell'impianto di copertura non risolve le problematiche più volte evidenziate, ovvero, inserendo solo due falde fotovoltaiche in un sistema vario di falde con coppi antichizzati ripropone non solo l'alterazione percettiva delle coperture di carattere tradizionale, ma soprattutto giustappone materiali differenti determinando una sostanziale confusa commistione tra diversi materiali in falda di tetto sicché il progetto presentato, per l’accentuazione di un elemento incongruo alla identità storica caratteristica dell’insediamento abitativo lacuale, in relazione ai valori riconosciuti nel decreto di vincolo dell’area, determinerebbe l’alterazione e la deconnotazione dell'ambito paesaggistico oggetto di intervento a seguito della deconnotazione di uno dei suoi elementi storicamente caratterizzanti la copertura qualora in coppi trattata per materiali e colori in modo uniforme e pertanto non risulta finalizzata ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi”. Nella premessa dell’atto lesivo si rileva poi che il manto di copertura in cotto è uno dei principali elementi di connotazione materica dell’edificato che la scelta del componente va compiuta in funzione dell’immagine complessiva del fabbricato, e che un risultato coerente dal punto di vista architettonico e materico con il contesto si persegue con una copertura totalmente fotovoltaica”. La Soprintendenza non ha recepito le osservazioni formulate dalla società ai sensi dell’art. 10 bis” e, dopo avere ribadito il suggerimento di collocare a terra queste strutture, ha insistito nella conclusione per cui l’inserimento di sole due falde fotovoltaiche in un sistema vario di falde con coppi antichizzati tutt’altro che semplice il tetto è infatti composto da non meno di 13 falde per il corpo B non risolve le problematiche materiche e di colore più volte evidenziate posto che il paesaggio non si limita a una falda ma comprende la percezione unitaria di tutti gli elementi che lo compongono sicché nella specie rimane ferma una situazione di alternanza incoerente di materiali” percepibile dal centro storico sovrastante. E’ stata inoltre posta in dubbio la possibilità di risolvere il problema degli elementi angolari di falda con pannelli che esistono in produzione solo di forma rettangolare”. In esecuzione del parere negativo della Soprintendenza il Comune, con atto del 19 aprile 2012, ha negato il proprio assenso all’intervento di posa dei pannelli fotovoltaici opachi di colore rosso mattone”. 2. Il ricorso al Tar di Brescia, fondato su due motivi –il primo, recante mancato rispetto dei termini di legge art. 146 del d. lgs. n. 42 del 2004 ” e il secondo, concernente eccesso di potere per presupposti erronei e travisamento dei fatti, falsa e carente motivazione-, è stato respinto dal giudice di primo grado. Quanto al primo motivo, nella sentenza è stato rilevato che il termine di cui all’art. 146 del t. u. n. 42 del 2004 non è da considerarsi perentorio e quindi il suo infruttuoso decorso non determina la consumazione del potere di provvedere in capo all’organo statale. Sul secondo motivo il Tar, pur premettendo che i pannelli fotovoltaici non determinano, di per sé, un degrado dell’ambiente circostante, quali che siano le modalità di installazione e le caratteristiche degli stessi, e che perciò la valutazione di questo profilo non può essere svincolata dalla considerazione delle specificità di ciò che si intende realizzare, della tipologia costruttiva, delle peculiarità della zona in cui l’edificio si colloca e della diretta influenza dell’intervento sull’attuazione del vincolo paesistico e pur dando atto che nell’ambito del procedimento dovevano essere valutati in modo adeguato il carattere generico del vincolo, il fatto che l’edificazione non è stata realizzata in una zona particolarmente sensibile, che l’intervento riguarda una nuova costruzione in una zona di espansione edilizia interessata da un’ampia lottizzazione visibile dal centro storico, posto più in alto, oltre al fatto che la società ha cercato di creare uniformità di colore tra pannelli e falda del tetto, prevedendo l’intera copertura con pannelli sovrapposti a coppi color mattone premesso e considerato tutto questo il giudice di primo grado ha tuttavia giudicato comprensibile la rigida posizione assunta dalla Soprintendenza” in ordine alla incidenza negativa dell’intervento sotto l’aspetto paesaggistico proprio prendendo le mosse dal fatto che ci si trova in presenza di un edificio nuovo, progettato prevedendo coperture tradizionali, per cui la collocazione di impianti fotovoltaici in falda creerebbe una interferenza visiva che stonerebbe con l’insieme dato dalla bellezza naturale dei luoghi” . La Soprintendenza ha considerato stridente l’utilizzo di un materiale coppi di colore misto rosso/ grigio con effetto antichizzato con l’effetto creato dal successivo posizionamento di pannelli lisci in vetro anche di colore mattone ha preso poi in esame la previsione della copertura di una intera falda con pannelli di colore mattone” respingendo la proposta progettuale della società poiché ritenuta inidonea a risolvere il problema, dal momento che la falda di cui è prevista la copertura si inserirebbe tra quelle coperte dal cotto, creando un non desiderabile impatto visivo, specie dall’alto, ma senza avere alcuna soluzione di continuità rispetto alle altre di fatto impossibile . Tutto ciò –si soggiunge non risolverebbe il problema di base” della commistione tra diversi materiali in falda di tetto coppi e pannelli e di diversi colori, dovendosi dedurre dal parere negativo che il superamento delle problematiche dovrebbe passare attraverso l’integrale copertura ritenuta non possibile perché i pannelli sarebbero solo di forma rettangolare di tutte le falde del tetto del complesso costruito”. Argomentazioni e conclusioni della Soprintendenza sono state considerate dal Tar immuni dall’eccesso di potere dedotto” posto che nel coniugare l’aspetto paesistico con quello energetico” assume rilievo anche il giudizio estetico. L’installazione dell’impianto fotovoltaico secondo le nuove modalità individuate in sede di variante progettuale, andando a incidere su di una copertura degli edifici nuova, ma di tipo tradizionale e per ciò stesso ancora più impattante, ben può integrare una incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio o, per dir meglio, deve ritenersi raggiunta la prova della logicità e coerenza del parere negativo espresso, frutto di un’attenta valutazione, nell’ambito di una complessa istruttoria, di ogni aspetto della soluzione proposta dalla ricorrente”, in una visione di insieme” ben percepibile dal sovrastante centro storico. Nella motivazione della sentenza si rammenta come la Soprintendenza avesse sì autorizzato il posizionamento di impianti in falda, ma solo laddove il sistema tetto e il contesto lo consentivano, ovvero laddove, in ambiti di recente trasformazione, di non elevato pregio paesaggistico, il sistema della copertura fosse molto semplice e, dunque, possibile sostituire un’intera falda, evitando la commistione materica , a differenza del caso in esame nel quale, come si è detto, l’inserimento di solo due falde fotovoltaiche in un sistema vario di falde con coppi antichizzati” non risolve le problematiche evidenziate, dato che viene riproposta l’alterazione percettiva delle coperture di carattere tradizionale, e si determina una confusa commistione tra diversi materiali in falda di tetto coppi e pannelli ” in un contesto in cui la copertura integrale coi pannelli riguarda solo due falde su più di dieci. Di qui le argomentazioni conclusive di reiezione del ricorso esposte a pagina 14 della sentenza. 3.Nell’atto di appello la società -sub 1., in ordine al mancato rispetto del termine perentorio entro il quale esprimere il parere, sostiene che la statuizione di primo grado va riformata, atteso che il superamento del termine, indicato nell’appello in sessanta giorni, comporterebbe il consumarsi del potere di provvedere in capo al Soprintendente, con conseguente rimessione di ogni decisione in capo al Comune -sub 2., parte appellante, nel dedurre eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa motivazione, rammentato che nel progetto, radicalmente modificato”, l’impianto fotovoltaico era di un medesimo colore, peraltro identico a quello del manto di copertura, in coppi, delle altre falde non interessate alla posa dei pannelli, afferma che la sentenza, pur muovendo da premesse corrette, perviene a conclusioni errate e contraddittorie. In particolare, diversamente da quanto si afferma nella decisione impugnata, la soluzione proposta non determina alcun contrasto, tantomeno stridente, entro il sistema della copertura. L’obbligo di coprire tutte le falde, anche quelle non esposte all’irraggiamento solare, sarebbe soluzione tecnicamente assurda ed economicamente insostenibile”. La copertura risulta scarsamente percepibile nell’ambito circostante e, comunque, l’uniformità cromatica evita commistioni e garantisce omogeneità. Di qui la richiesta conclusiva di riformare la sentenza e di annullare il parere statale negativo del 18 aprile 2012 e il diniego finale del Comune del 19 aprile 2012. Il Ministero si è limitato a depositare una concisa memoria prodotta dall’Avvocatura dello Stato di Brescia nel giudizio di primo grado e una documentata relazione di chiarimenti della Soprintendenza. All’udienza del 16 febbraio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 4.L’appello è fondato e va accolto con riferimento al secondo motivo dedotto il ricorso di primo grado era fondato e andava accolto, col conseguente annullamento del parere sfavorevole di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza di Brescia e del successivo diniego conforme del Comune. 4.1.Prima però di soffermarsi sulle ragioni per le quali la sentenza di primo grado –pur argomentata in maniera attenta non è condivisibile in talune, decisive, delle sue argomentazioni e nelle sue conclusioni, è il caso di sgomberare il terreno di contesa” dal primo motivo di appello, imperniato –senza, peraltro, sviluppi argomentativi specifici sul superamento del termine di 45 giorni previsto dall’art. 146 del t. u. n. 42 del 2004, nella formulazione vigente nel 2012, termine entro il quale la Soprintendenza era tenuta a esprimere il proprio parere. Al riguardo, il Tar si è limitato a rilevare in modo assai sintetico che il termine di cui all’art. 146 del t. u. n. 42 del 2004 non è da considerarsi perentorio e che quindi il suo infruttuoso decorso non determina la consumazione del potere di provvedere in capo all’organo statale. Nell’atto di appello si puntualizza che la Soprintendenza, pur avendo acquisito dalla società l’intera documentazione il 27 gennaio 2012 nella relazione del Mibact si fa riferimento al 30 gennaio, prot. n. 1986, ma il punto non è rilevante , e pur avendo acquisito le deduzioni procedimentali dalla società il 16 marzo 2012 è il caso di aggiungere, a seguito del preavviso di parere negativo, ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, emesso il 2 marzo 2012 , ha atteso fino al 18 aprile 2012 per opporre il parere negativo” da ciò, si sostiene, discende la tardività dell’atto e la consumazione del potere in capo al Soprintendente, con la conseguente rimessione al Comune di ogni decisione. Obietta il Ministero che il termine dei 45 giorni, a seguito del preavviso ex art. 10 bis, viene interrotto, e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data della presentazione delle osservazioni del richiedente, sicché, dovendosi avere riguardo al successivo termine iniziale del 16 marzo 2012, il parere della Soprintendenza risulta tempestivo”. La censura è infondata e va respinta. Il parere della Soprintendenza del 18 aprile 2012 è stato reso tempestivamente. In via preliminare va puntualizzato che il testo dell’art. 146, comma 8, del t. u. n. 42 del 2004, vigente nel corso del 2012, ossia prima delle modifiche apportate dall’articolo 25, comma 3, del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, era il seguente 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità”. Ora, in primo luogo, sulla questione se, nell’ambito del procedimento speciale per il rilascio dell’autorizzazione ai fini paesaggistici di cui all’art. 146 del t. u. n. 42 del 2004, una volta decorso l’ordinario termine di 45 giorni previsto per il rilascio del parere da parte della Soprintendenza cfr. comma 8 resti consumato il potere, in capo all’organo statale, di rendere tale parere, ovvero se l’atto consultivo possa essere reso anche dopo la scadenza del termine, mantenendo nondimeno la propria valenza vincolante, o no, va rammentato che la Sezione ha in più occasioni si vedano le sentenze nn. 2136 e 4927 del 2015 e le nn. 3179 e 3561 del 2016 avuto modo di rilevare che il parere dato tardivamente perde il proprio carattere di vincolatività sicché lo stesso deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto. L’organo statale non resta cioè privo del potere di esprimere comunque un parere ma il parere dato in tal modo perde la propria natura vincolante e dev’essere valutato dall’Amministrazione che procede in modo autonomo e motivato in relazione a tutte le circostanze del caso concreto nella specie il Comune, con l’atto finale del 19 aprile 2012, si è limitato a negare l’intervento richiamando in maniera pedissequa il parere sfavorevole della Soprintendenza . Sulla questione relativa alla decorrenza dei 45 giorni entro i quali provvedere, ritiene il Collegio che il richiamo esplicito e testuale, contenuto nel t. u. n. 42 del 2004, nella formulazione vigente nel 2012, all’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, in base al quale la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni”, renda applicabile, anche all’interno del procedimento di cui al citato art. 146, la disciplina dei termini stabilita in via generale dall’art. 10 bis, sicché, nella specie, poiché il termine dei 45 giorni era ripreso a correre ex novo” dal 16 marzo 2012, vale a dire dalla presentazione delle deduzioni della Soncina Costruzioni, datate 12 marzo 2012, il parere sfavorevole, adottato il 18 aprile 2012, è da considerarsi intervenuto entro i 45 giorni prescritti e quindi tempestivamente quasi inutile precisare che anche il preavviso di rigetto del 2 marzo 2012 era intervenuto prima dello scadere dei 45 giorni dalla acquisizione della documentazione della società . 4.2. Benché tempestivo, detto parere, ad avviso del Collegio, era illegittimo, e la sentenza impugnata, nell’affermare che i provvedimenti impugnati –parere e atto finale del Comune, invalido in via derivata, nella corretta prospettazione di parte ricorrente non erano viziati dal dedotto eccesso di potere, non può essere condivisa e va pertanto riformata. A questo riguardo il Collegio sa che valutazioni come quella formulata nel caso di specie sono caratterizzate da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, in quanto implicano l'applicazione di cognizioni tecnico scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari, contraddistinte da margini di opinabilità. Ne consegue che l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell'art. 9 Cost. è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando però il limite della relatività delle valutazioni compiute sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. Orbene, pur conoscendo i limiti del sindacato giurisdizionale amministrativo in materia di valutazioni paesaggistiche formulate dalle Soprintendenze, il Collegio ritiene ugualmente di dover convenire con la parte appellante là dove la medesima, sotto un primo profilo, rimarca come sia la stessa sentenza impugnata ad ammettere e a riconoscere che -la posa di pannelli fotovoltaici, oltre che favorita dal legislatore, non arreca ex se” alcun degrado all’ambiente circostante -la stessa Soprintendenza ha dichiarato di non essere pregiudizialmente contraria alla posa dei pannelli avendo in concreto invitato la società a riformulare il progetto originario -occorreva valutare in modo specifico il fatto che il vincolo ex l. n. 1497 del 1939 che grava sull'area è di tipo generico e che l'area interessata dalla realizzazione dei fabbricati ricade in una zona non particolarmente sensibile, posto che l'intervento riguarda una nuova costruzione, in zona di espansione edilizia interessata da un'ampia lottizzazione e direttamente visibile dal centro storico, posto più in alto -la società ricorrente ha modificato il progetto e in concreto ha cercato di creare uniformità di colore tra i pannelli da posizionarsi e la falda del tetto interessata dal loro posizionamento, prevedendone l'intera copertura con pannelli –opachi di colore rosso mattone sovrapposti a coppi di color mattone. Malgrado tali premesse, la sentenza respinge il ricorso ma, ad avviso del Collegio, non considera in modo adeguato che l’ultimo progetto presentato prevedeva un cromatismo uniforme di tutte le falde anche se dal riferimento alla somiglianza” dei pannelli fotovoltaici, nel colore, al manto di copertura tradizionale, la stessa Soprintendenza prende le mosse per riconoscere che si sta avanzando verso una soluzione meno invasiva percettivamente” . Sotto il profilo dell’impatto visivo, le falde sono percepibili come identiche proprio in ragione dell’uniformità cromatica proposta. Sulla persistenza della commistione tra diversi materiali in falda di tetto, questo Collegio non ritiene di sostituire un proprio giudizio di valore a quello che spetta all’organo preposto per legge non ritiene di invadere la sfera riservata alle valutazioni attinenti alla compatibilità paesaggistica”, di spettanza esclusiva della Soprintendenza, né di sconfinare nell’ambito di apprezzamenti di compatibilità paesaggistica o di merito amministrativo -paesistico”, riservati all’organo periferico del Mibact se osserva –come dev’essere fatto che appare eccessivo e in definitiva sproporzionato e illogico –anche alla luce dell’esigenza, legislativamente riconosciuta, d’incentivare la produzione di energia con fonti rinnovabili, e di favorire soluzioni di risparmio energetico sul favor” del legislatore verso la installazione di impianti fotovoltaici si veda l’art. 4, comma 1 –bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 che la Soprintendenza esiga dalla società, al fine di superare le alterazioni e le problematiche evidenziate sopra v. punti 1. e 2. , la installazione di pannelli fotovoltaici sull’intero sistema di falda, pretendendo la realizzazione di una copertura totalmente fotovoltaica”, e questo al di là della effettiva assurdità tecnica e insostenibilità economica della operazione, pure segnalate nell’atto di appello a pag. 11. Da un lato, occorre convenire con la parte appellante sul fatto che, tenuto conto della proposta di completa e integrale copertura delle due falde -destinate all’irraggiamento solare mediante la installazione dell’impianto fotovoltaico, la pregressa commistione materica” risulta evitata e comunque eliminata e al riguardo pare il caso di puntualizzare che nelle osservazioni del 12 marzo 2012 la società aveva segnalato in maniera circostanziata la fattibilità di una soluzione tecnica che permettesse la copertura integrale di una falda non solo con pannelli rettangolari ma anche con pannelli di dimensioni diverse, eseguiti su misura” . Dall’altro, in maniera più che plausibile la società pone in risalto che le altre falde, non coperte coi pannelli, in quanto esposte a Nord, non possono ricevere i raggi del sole e non possono adempiere alle finalità per le quali si ricorre alla posa dei pannelli, sicché è da considerarsi contrario al principio di proporzionalità e all’esigenza di conciliare la tutela ambientale e gli aspetti paesaggistici con le necessità legate al risparmio energetico pretendere una totale uniformità su tutte le falde più di dieci, come si è già rilevato . In questa situazione di fatto, caratterizzata come detto dalla uniformità cromatica di tutte le falde e dalla completa e integrale copertura delle due falde destinate alla installazione dell’impianto fotovoltaico, alla luce delle argomentazioni esposte sopra non è dato comprendere come il contesto ambientale possa soffrire un pregiudizio dalla esecuzione del progetto più recente di copertura con pannelli fotovoltaici così come presentato dalla società appellante. E quindi ad avviso del Collegio la sentenza di primo grado presenta profili di contraddittorietà interna e di omessa adeguata considerazione specie delle modifiche progettuali apportate dalla società. Da ciò discende l’accoglimento dell’appello e, in riforma della decisione impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento non solo del parere sfavorevole di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza di Brescia ma anche del successivo diniego conforme del Comune, che richiama il parere anzidetto. 5.Nonostante l’esito del gravame, l’esistenza di taluni elementi di disputabilità della controversia concorrono a integrare quelle ragioni gravi ed eccezionali richieste per giustificare la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado v. p. 4. della motivazione in diritto . Spese del doppio grado del giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.