Per diventare avvocato lo stage giudiziario equivale ad un anno di pratica forense

Dal TAR Emilia Romagna la sentenza che conferma l’equiparazione dello stage giudiziario ad un anno di pratica forense.

Così ha stabilito il TAR Emilia Romagna con sentenza n. 57/17 depositata il 1° febbraio. Equiparazione dello stage giudiziario a un anno di pratica forense. La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna accoglie il ricorso per l’annullamento dell’atto a firma del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna pubblicato online e della delibera dell’Ordine con cui è stato previsto che la validità dello stage giudiziario ex art. 73 d.l. n. 69/2013 ai fini della pratica forense sia subordinata al previo svolgimento di un periodo di praticantato semestrale presso uno studio legale. Il TAR giunge a tale decisione sulla scorta dell’equiparazione, normativamente prevista, dello stage giudiziario a un anno di pratica forense, senza ulteriori oneri e condizioni e con la precisazione che la pratica forense supplementare può essere svolta contemporaneamente allo stage giudiziario.

TAR Emilia Romagna, sez. II, sentenza 31 gennaio – 1°febbraio 2017, numero 57 Presidente Mozzarelli – Estensore Messina Fatto e Diritto Sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2016, proposto da G. F., rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Graziosi, Giacomo Graziosi e Camilla Mancuso, con domicilio eletto presso lo studio Benedetto Graziosi in Bologna, via dei Mille 7/2 contro Ordine degli Avvocati di Bologna, non costituito in giudizio per l'annullamento dell'atto a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna prot. numero vc/7830/2016 del 26 ottobre 2016, pubblicato on-line in pari data e della delibera presupposta, non pubblicata e non nota se non per relationem, assunta dal Consiglio dell'Ordine in data 19.10.2016 con cui è stato previsto che la validità dello stage giudiziario ex articolo 73 d.l. numero 69/2013 ai fini della pratica forense sia subordinata al previo svolgimento di un periodo di praticantato semestrale presso uno studio legale della nota apposta il 09.11.2016 sul libretto di pratica dei ricorrente, secondo cui Rimane inteso che come deliberato l'inizio della pratica decorre dalla data di formale comunicazione dell'Avvocato Visti il ricorso e i relativi allegati Viste le memorie difensive Visti tutti gli atti della causa Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm. Considerato – che il ricorso può essere definito con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., ricorrendone i presupposti, e che di ciò è stato dato avviso al difensore di parte ricorrente – che con i provvedimenti impugnati è stata estesa allo stage previsto dall’articolo 73 d.l. numero 69/2013 la prescrizione di cui al D.M. numero 58/2016 per il tirocinio giudiziario della legge professionale forense che impone lo svolgimento di un semestre preliminare di pratica presso uno studio legale – che l’estensione è espressamente avvenuta in applicazione analogica – che con la prima censura parte ricorrente ha contestato i provvedimenti impugnati deducendo l’incompetenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, la violazione dell’articolo 33 Cost. e dell’articolo 73, commi 5-bis e 10, del d.l. numero 69/2013 – che le argomentazioni di parte ricorrente sono, ad avviso del Collegio, meritevoli di adesione, con particolare riguardo a alla differente natura dei due percorsi formativi, sotto molteplici profili, quali a1 il carattere autoapplicativo della disciplina dello stage ex articolo 73, per il quale non è stata prevista alcuna normativa regolamentare successiva a2 l’equiparazione di detto stage a un anno di pratica legale o notarile senza requisiti né oneri preliminari b alla norma costituzionale articolo 33 della Carta che riserva allo Stato la disciplina dell’accesso alle professioni, sicché nessun altro ente può esercitare il potere normativo in materia se non su espressa delega legislativa c all’equiparazione normativamente prevista dello stage giudiziario a un anno di pratica forense articolo 73, comma decimo, d.l. numero 69/2013 senza ulteriori oneri e condizioni, con la precisazione comma decimo che la pratica forense supplementare può essere svolta contemporaneamente allo stage giudiziario – che la condivisibile doglianza ha natura assorbente e che pertanto non è necessario esaminare il secondo motivo di ricorso, per altro espressamente dedotto in via meramente subordinata Ritenuto, alla luce delle premesse su esposte, che il ricorso va accolto e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati vanno annullati Ritenuto di dover addossare le spese di lite alla parte intimata P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna Sezione Seconda accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Pone le spese processuali a carico dell’intimato Ordine degli Avvocati di Bologna, liquidandole, in favore del ricorrente, in € 3.000,00 tremila/00 , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.