Il furto o smarrimento del plico postale giustifica la rimessione in termini

Il furto o lo smarrimento del plico postale contenente il ricorso giustifica la domanda di rimessione in termini formulata dal ricorrente in virtù della non imputabilità allo stesso del mancato perfezionamento della notifica.

Con l’ordinanza n. 406 del 16 febbraio 2017, il TAR Lombardia-Milano si pronuncia sulla domanda di rimessione in termini formulata dal ricorrente nel giudizio instaurato per l’annullamento di un’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive. Notifica e remissione in termini. L’ordinanza rileva che la notificazione del ricorso non si è perfezionata nei confronti dell’amministrazione intimata ed accoglie la richiesta di rimessione in termini presentata dal ricorrente in virtù delle seguenti considerazioni la non imputabilità al ricorrente del mancato perfezionamento della notifica è il requisito su cui fa leva il TAR al fine di concedere il beneficio della rimessione in termini. Il difensore deposita in giudizio un’apposita nota rilasciata dalle Poste Italiane in cui si dà atto dell’avvenuto furto/smarrimento del plico, spedito in proprio dallo stesso a mezzo del servizio postale e contenente il ricorso introduttivo del giudizio. Con tale produzione documentale il ricorrente dimostra che il mancato perfezionamento della notifica è dipeso da causa allo stesso non imputabile. Sebbene non espressamente richiamata nel provvedimento del TAR, lo smarrimento del plico integra l’ipotesi del grave impedimento di fatto” che giustifica la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a., che il giudice può eventualmente disporre anche d’ufficio. Al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio l’ordinanza assegna al ricorrente un termine pari a 30 giorni per la rinotifica, ordinando altresì il deposito della relativa prova entro i trenta giorni successivi al suo perfezionamento, ai sensi dell’art. 45 c.p.a

TAR Lombardia, sez. II, ordinanza 16 febbraio, n. 406 Presidente Mosconi – Estensore De Vita Visti il ricorso e i relativi allegati Visto il decreto cautelare n. 124/2017 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione formulata dalla parte ricorrente e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare Viste le memorie difensive Visti tutti gli atti della causa Relatore, alla camera di consiglio del 16 febbraio 2017, il consigliere Antonio De Vita e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale Considerato che, come evidenziato anche dal difensore del ricorrente, la notificazione del ricorso non si è perfezionata nei confronti del Comune intimato Rilevato che il predetto difensore ha depositato in giudizio una nota datata 6 febbraio 2017 delle Poste Italiane in cui si comunica l’avvenuto furto/smarrimento del plico spedito in proprio dal medesimo difensore e contenente il ricorso oggetto del presente giudizio codice spedizione n. 76715366977-5 del 20 gennaio 2017 Vista la richiesta di rimessione in termini formulata dal difensore del ricorrente in ragione della non imputabilità allo stesso del mancato perfezionamento della notifica Ritenuto di concedere la richiesta rimessione in termini e di ordinare l’effettuazione della notifica del ricorso oggetto del presente giudizio al Comune intimato entro il termine perentorio di trenta 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza Ritenuto di disporre che la prova dell’avvenuta notifica dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione, a pena di improcedibilità del gravame, entro i successivi trenta 30 giorni dal perfezionamento della notifica, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. amm. Considerato che la prosecuzione della fase cautelare del giudizio sarà disposta in seguito al deposito della prova perfezionamento della notifica, secondo le tempistiche previste dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Seconda dispone gli incombenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione.