Non basta una multa per ripetere l'esame dopo un sinistro

Un incidente stradale con violazione delle norme di comportamento non basta a giustificare l'adozione del provvedimento di revisione della patente di guida dell'autista negligente.

Un incidente stradale con violazione delle norme di comportamento non basta a giustificare l'adozione del provvedimento di revisione della patente di guida dell'autista negligente. Occorre che la motorizzazione chiarisca in base a quali specifiche considerazioni si è formato il dubbio sull'idoneità tecnica del pilota. Lo ha chiarito il TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, con la sentenza n. 81 del 1° febbraio 2017. Il caso. Un automobilista che non si è fermato allo stop è entrato in collisione con un altro veicolo il cui conducente ha riportato leggere lesioni. La motorizzazione al ricevimento della relazione della polizia stradale ha adottato un provvedimento di revisione della licenza di guida ai sensi dell'art. 128 codice della strada. Contro questa decisione, l'interessato ha proposto con successo censure al Collegio, evidenziando la carenza di motivazioni del provvedimento. L'amministrazione non avrebbe infatti adeguatamente esplicato le ragioni per cui dalla dinamica dell'incidente si sarebbe dedotto il dubbio sulla persistenza della idoneità tecnica alla guida . Questa doglianza deve essere accolta, specifica il TAR. Ai sensi dell’art. 128, comma 1, codice della strada, gli uffici competenti del dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli artt. 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica . Questo provvedimento di revisione, di carattere cautelare, è posto a presidio della sicurezza della circolazione e deve essere ben documentato. Nel caso di specie, conclude il TAR, il provvedimento impugnato non contiene alcuna particolare motivazione a sostegno del dubbio che il ricorrente abbia perso i requisiti di idoneità alla guida accertati al momento del rilascio della patente tutti gli elementi e le circostanze del sinistro, se possono motivare la contestazione della violazione dell'art. 189 del codice della strada, non sono idonei – di per sé soli - a giustificare il sorgere di dubbi sul permanere dell'idoneità tecnica alla guida .

TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, sentenza 13 dicembre 2016 – 1 febbraio 2017, n. 81 Presidente Politi – Estensore Testini Fatto e diritto 1. Espone il ricorrente che, in data 5 novembre 2005, il Ministero intimato comunicava l’avvio, nei suo confronti, del procedimento per l’applicazione dell’articolo 128, I comma, del Codice della Strada”, a seguito di un incidente stradale avvenuto in data 12 aprile 2005. Il Direttore dell’Ufficio Provinciale della M. C. T. C., con provvedimento n. 851/551 del 26 gennaio 2006, disponeva la revisione della patente di guida mediante un nuovo esame di idoneità tecnica. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso gerarchico lamentando la decadenza dall’azione amministrativa, la violazione degli artt. 8 e 10 della L. 241/1990 e l’illegittimità del provvedimento opposto per carenza di motivazione. Il Ministero in epigrafe respingeva il ricorso con decreto n. 2629/128/2006 del 16 maggio 2006, ritenendo le circostanze risultanti dal rapporto dell’organo di polizia intervenuto sul luogo idonee a fondare il dubbio sulla persistenza dell’idoneità tecnica alla guida. Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente, deducendo i seguenti motivi di censura. 1 Difetto di motivazione. In sede di decisione sul ricorso gerarchico, l’Amministrazione non avrebbe esplicitato le ragioni per cui dalla dinamica dell’incidente si sarebbe dedotto il dubbio sulla persistenza della idoneità tecnica alla guida né avrebbe esaminato le ulteriori censure dedotte. Le ridette censure vengono riproposte in questa sede 2 Tardività del provvedimento. Decadenza dell’azione amministrativa. Afferma il ricorrente che il procedimento di revisione della patente debba concludersi, a pena di decadenza, entro 50 giorni ai sensi del D.M. n. 594/1994, regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della L. 241/1990. Ne consegue che, avendo la Polizia Municipale trasmesso il rapporto informativo n. 22271 PM 4/35 all’Ufficio di Motorizzazione di Reggio Calabria il 12 aprile 2005, il provvedimento di revisione sarebbe tardivo, in quanto emesso solo in data 26 gennaio 2006. Ne deriverebbe, a suo dire, la illegittimità. 3 Violazione degli artt. 8 e 10 della L. n. 241/90 la memoria all’uopo depositata dal ricorrente non sarebbe stata valutata in sede di determinazione finale 4 Eccesso di potere. Il provvedimento di revisione si fonda sul mancato rispetto del segnale di stop, al quale è seguita la collisione con altro veicolo, ma non esplicita i motivi in base ai quali è sorto il dubbio circa la inidoneità alla guida. 5 Deduce, infine, la violazione dell’articolo 10 bis della legge 241/1990 in relazione alla decisione sul ricorso gerarchico. Conclude per l’annullamento degli atti oggetto di gravame. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa. La domanda di sospensione dell'esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 70 del 2007, pronunziata nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007. La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 13 dicembre 2016. 2.1. In primis, occorre chiarire che, sebbene indirizzato formalmente solo avverso il decreto di decisione del ricorso gerarchico, è evidente che il presente mezzo di tutela sia rivolto avverso il c.d. provvedimento base e che, anzi, avverso la decisione del ricorso gerarchico parte ricorrente prospetti, in via autonoma, solo l’infondato vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto sulla inapplicabilità dell’articolo 10 bis della L. n. 241/90 ai procedimenti di secondo grado volti alla definizione dei ricorsi amministrativi, cfr. Consiglio di Stato, Comm. Spec., 26 febbraio 2008, n. 2518, nonché la successiva giurisprudenza ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 651 . 2.2. Ictu oculi infondata è la censura di illegittimità del provvedimento di revisione della patente per essere adottato oltre il termine di conclusione del procedimento stabilito dal D.M. n. 594/1994. Come è noto, il rispetto del termine di conclusione del procedimento non è un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo. 2.3. La censura relativa al difetto di motivazione riguarda entrambi i provvedimenti e coglie nel segno. Ai sensi dell’articolo 128, I comma, del Codice della Strada Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica”. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che si tratti di un provvedimento privo di valenza sanzionatoria e con natura preminentemente cautelare, posto a presidio della sicurezza della circolazione cfr., per tutte, T.A.R. Emilia Romagna - Parma, Sez. I, 22 aprile 2010, n. 109 , e che la sfera di discrezionalità di cui dispone in proposito l'autorità preposta non la esima dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica e/o tecnica alla guida, in relazione ai fatti accertati, con la conseguenza che non è possibile ritenere che qualunque sinistro o tipologia di sinistro giustifichi ex se la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano - distinguendola - la singola fattispecie cfr., da ultimo, in termini, T.A.R. Liguria, Sez. II, 27 maggio 2016, n. 527 nonché Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 agosto 2013, n. 4300 . Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non contiene alcuna particolare motivazione a sostegno del dubbio che il ricorrente abbia perso i requisiti di idoneità alla guida accertati al momento del rilascio della patente tutti gli elementi e le circostanze del sinistro l’aver omesso di fermarsi al segnale di stop e l’essere entrato in collisione con altro veicolo, il cui conducente riportava lesioni lievissime , se possono motivare la contestazione della violazione dell'articolo 189 del Codice della Strada, non sono idonei – di per sé soli - a giustificare il sorgere di dubbi sul permanere dell'idoneità tecnica alla guida. Non può, invero, fondatamente contestarsi che la locuzione qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica”, imponga una motivazione sufficientemente rappresentativa delle ragioni poste a sostegno del provvedimento in parola. In particolare - ritiene il Collegio - l’Autorità procedente è tenuta a chiarire in base a quali specifiche considerazioni si è formato il dubbio circa la persistenza degli elementi di cui si è detto. Se il provvedimento di revisione della patente fosse collegato alla sola infrazione, emergerebbe con immediatezza una carenza formale di motivazione, e, più in particolare, una carenza degli elementi indefettibili dell’apparato motivazionale richiesti dall’articolo 3 della L. n. 241/1990. Il vuoto” formale di motivazione corrisponderebbe, poi, ad una carenza sostanziale, dato che non si potrebbe comprendere in base a quali elementi valutativi specifici si sia concluso per l’applicabilità dell’articolo 128 del D.Lgs. n. 285/1992. Nel caso di specie è dato ravvisare tale difetto di motivazione e, conseguentemente, il ricorso deve essere, per tale ragione, accolto. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 1.500,00 millecinquecento/00 , oltre accessori di legge, e rimborso del contributo unificato, se versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.