Pubblicità nella rotatoria salva in corner

Non sempre la pubblicità è vietata nelle rotatorie. Specialmente se si tratta di impianti ben mantenuti che non arrecano interferenze con la sicurezza della circolazione.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. I, con il parere n. 60 del 13 gennaio 2017. Il caso. Una società ha ottenuto l’autorizzazione all’installazione di due insegne stradali da posizionare in prossimità di una rotatoria, su un’area comunale. A seguito del sopralluogo della polizia municipale il Comune, a distanza di anni, ha adottato un provvedimento di annullamento per autotutela della licenza in precedenza rilasciata. Contro questa misura limitativa l’interessato ha proposto con successo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica evidenziando la tardività e la mancanza di motivazioni sostenibili. Provvedimento illegittimo. Oltre alle ragioni di interesse pubblico, specifica il Consiglio di Stato, l’ordinanza di revoca avrebbe dovuto motivare anche il superamento del termine di 18 mesi dal momento della prima adozione, considerando gli interessi secondari del privato. Anche se l’art. 23 cds vieta espressamente la pubblicità in prossimità degli incroci se l’impianto è stato autorizzato dal Comune con il nulla osta della Provincia non è possibile annullarlo senza un’approfondita istruttoria. Appare infatti evidente, conclude il Collegio, che il provvedimento di rimozione risulta illegittimo sia nella parte in cui procede senza un’appropriata motivazione all’annullamento in autotutela di un provvedimento in violazione dell’art. 21- nonies l. n. 241/1990 e sia con riferimento alla sola insegna posta sulla destra dell’esercizio commerciale lungo la via Caduti del Lavoro essendo risultato insussistente il pericolo alla circolazione dei veicoli, fatti in ogni caso salvi gli ulteriori provvedimenti concernenti la necessità di valutazione del profilo paesaggistico della ulteriore permanenza del medesimo cartello .

Consiglio di Stato, sez. I, parere 13 gennaio 2017, numero 60 Presidente Torsello – Relatore Realfonzo Premesso Con il presente ricorso straordinario al Capo della Stato la Società Renzo Moda chiede l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza del Comune di Alice numero 3 del 1 1.2.16, prot. numero 1355 di revoca dell’autorizzazione relativa all’istallazione di due insegne pubblicitarie sulla S.P. 330 al km 78,460 ed al km 78,480, poste in prossimità di una rotatoria stradale in ambito territoriale. Il provvedimento intervenuto a distanza di diversi anni dall'installazione dei cartelli è stato adottato in conseguenza di un sopralluogo effettuato del Comando di Polizia Municipale di Alife dopo una segnalazione di un'altra società commerciale. Dal relativo verbale risulta, oltre alla esigenza di ridimensionare due cespugli posti in prossimità dei cartelli, soprattutto la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per la permanenza delle insegne pubblicitarie che impediscono, in parte, la visuale di coloro che escono dal vicino passo carrabile. Successivamente all’emissione dell’ordinanza impugnata, ed a seguito di un successivo sopralluogo della P.M. ottenuto dalla ricorrente, è poi emerso che -- seguendo le indicazioni del primo verbale sono stati ridimensionati i predetti cespugli, migliorando così la visibilità in uscita dal sito -- l’insegna posizionata sul lato sinistro impedisce comunque la visuale e può costituire un pericolo per i veicoli che si immettono nella sede stradale -- l'insegna posizionata sul lato destro non arreca invece alcun problema alla circolazione. Il Ministero, nella prescritta relazione, ha evidenziato, a parte che i cartelli pubblicitari non sono abusivi, avendo comunque ottenuto l’autorizzazione, che sembrerebbe esistere la volontà di arrivare ad un accordo bonario, ancora non perfezionato, fra la parte ricorrente ed il Comune di Alife. Considerato Nel merito, il ricorso è fondato nei profili e nei limiti che seguono. Con il primo capo della prima censura si lamenta che l’istanza di nulla-osta all’apposizione dei cartelli inoltrata al Comune doveva essere ritenuta comprensiva anche del profilo paesaggistico. Per cui una volta rilasciata, previo nulla-osta provinciale, l’autorizzazione del Comune, questa era stata ritenuta perfettamente legittima. L’intervento del regime semplificato avrebbe dovuto comportare l’obbligo dello stesso Comune di istruire e di valutare anche il profilo relativo alla autorizzabilità dei cartelli pubblicitari sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. numero 42/2994 e del regime semplificato d.p.r. numero 139/2010. Con il secondo motivo di gravame la parte ricorrente lamenta, in estrema sintesi, la violazione dei principi in materia di autotutela per il superamento dei 18 mesi ivi previsti e l’erroneità della motivazione e dei presupposti dell’ordinanza di revoca del nulla osta all’istallazione dei due cartelli pubblicitari lungo la strada provinciale che non avrebbe tenuto conto del fatto che i cartelli non solo erano stati legittimamente autorizzati nel 2011, ma erano stati poi prorogati nel 2013. Con il terzo motivo di gravame si lamenta poi il difetto di motivazione, di istruttoria, e di presupposti dato che, dal verbale di sopralluogo, non risultavano né violazioni paesaggistiche e né pericoli alla circolazione, al contrario sottolineati dal verbale della Polizia Municipale del 3.2.2016. Tutti i predetti profili possono essere congiuntamente condivisi nei limiti che seguono. 1.§ . E’ rilevante che successivamente all’ottenimento del nulla osta della Provincia di Caserta e nelle more dell’emissione del provvedimento di nulla osta del comune, fosse entrato in vigore il d.p.r. numero 139 del 9 luglio 2010 perché il numero 15. dell’all. 1 di cui all’art. 1 del cit. d.p.r. numero 139 include tra gli interventi di lieve entità sottoposti al regime semplificato, la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi”. L’art. 4 d.p.r. numero 139 del 2010 impone l'obbligo dell'Amministrazione Comunale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, completando tutte le fasi del procedimento, così come del resto stabilito dall'art. 2, l. numero 241 del 1990 richiamato espressamente dal comma 9 dell'art. 4 cit. . Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 3 del predetto d.p.r. numero 139, è rilevante che, non essendo intervenuto entro trenta giorni dalla domanda il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, l’espressa autorizzazione del Comune del 11.5.2011 ben ricomprendesse anche il profilo paesaggistico. 2.§ . Essendo ancora pendente l’iter in esame alla data di entrata in vigore del regime semplificato, sussisteva infatti l'obbligo dell'Amministrazione di concludere tempestivamente il procedimento con un espresso provvedimento paesaggistico. Proprio in relazione alla specialità della disciplina che governa le fattispecie in esame, è onere dell’amministrazione richiedere il parere della competente soprintendenza al fine di acquisire il giudizio sulla compatibilità paesaggistica dell’istallazione in tal senso si è già espressa anche la giurisprudenza cfr. T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 11/11/2015, numero 12760 . 3.§ . Sotto altra angolazione, si osserva che la determinazione di annullamento in sede di autotutela dell’autorizzazione per la rimozione dei due cartelli pubblicitari di 1,80 x 1,40 apposti da quasi un lustro lungo una cancellata, presupponeva comunque l’adozione di un atto di autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge numero 241/1990. Anche sotto il profilo della ragionevolezza l’ordinanza di revoca avrebbe dunque dovuto dare specifico atto non solo delle ragioni di interesse pubblico, ma anche in relazione al superamento del termine dei diciotto mesi dal momento della prima adozione, avrebbe dovuto motivare tenendo specificamente conto anche degli interessi secondari del privato. Il provvedimento al contrario è del tutto immotivato sul punto. 4.§ . Con riguardo poi al secondo presupposto dell’ordinanza relativo alla sicurezza della circolazione stradale, si osserva che non vi sono dubbi sulla legittimità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui impone la rimozione dell’insegna posta sulla sinistra dell’esercizio commerciale lungo la via Caduti del Lavoro. Infatti, come emerge dal verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del 14.3.2016 numero 274 tale insegna occupava parzialmente la visuale, con possibile pericolo per i veicoli che si immettono sulla sede stradale di via Caduti ” cfr. all. numero 4 al fascicolo introduttivo . Al contrario invece appare rilevante sul punto la differente conclusione del Comando di Polizia Municipale dopo il secondo sopralluogo, avvalorata anche dall’evidenza delle 22 fotografie allegate al medesimo, per cui essendo stata ridotta la siepe ornamentale che limitava la visibilità, l’insegna posta sulla destra non impedisce la visuale a coloro che si immettono sulla sede stradale di cui sopra”. 5.§ . In conclusione, appare evidente che il provvedimento di rimozione sia illegittimo sia nella parte in cui procede senza un’appropriata motivazione all’annullamento in autotutela di un provvedimento in violazione dell’articolo 21-nonies della legge numero 241/1990 e sia con riferimento alla sola insegna posta sulla destra dell’esercizio commerciale lungo la via Caduti del Lavoro essendo risultato insussistente il pericolo alla circolazione dei veicoli, fatti in ogni caso salvi gli ulteriori provvedimenti concernenti la necessità di valutazione del profilo paesaggistico della ulteriore permanenza del medesimo cartello. Il ricorso per l’assorbente rilievo dei seguenti capi di doglianza, è dunque fondato nei limiti che seguono. La domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato resta in conseguenza assorbita. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere accolto in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.