Modifica destinazione d’uso inutile e versamento oneri non dovuto: il Comune intasca comunque la somma

Ciò in quanto l’eventuale restituzione avrebbe dovuto essere richiesta dal titolare della concessione edilizia e non da chi, terzo, ha versato l’importo.

Il codice civile ci mette lo zampino e legittima il diniego del Comune alla richiesta di restituzione degli oneri di urbanizzazione versati dal proprietario dell’immobile e non dall’affittuario che aveva richiesto la concessione edilizia per lavori interni e modifica di destinazione d’uso a commerciale di un immobile che aveva già ottenuto la destinazione d’uso necessaria per l’attività di vendita. Il caso. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 5523 depositata il 29 dicembre, ha confermato la decisione del Giudice di primo grado, in considerazione del fatto che la CE fu rilasciata in via esclusiva e personalmente alla società di distribuzione commerciale, per vero affittuaria dell’ appellante, la quale, però, l’autorizzò solo a proporre la relativa istanza e restò estranea al rapporto concessorio con il Comune. In sostanza, come ha avuto modo di accertare a suo tempo il TAR, l’appellante non fu destinataria, sia pur in parte o nella qualità, né cointestataria di tale CE, rimanendo terza rispetto al predetto rapporto e, come tale, priva della legittimazione attiva a dolersi del contenuto della concessione e dei relativi oneri. A tale riguardo, ha precisato la Sezione, non serve a radicare la legittimazione stessa la mera circostanza del pagamento dei predetti oneri in modo spontaneo ed autonomo da parte dell’appellante, poiché essa non adempì, a quanto consta, se non per spirito di amichevole collaborazione con l’affittuaria e non certo quale rappresentante, ausiliaria o sostituta di essa, effettiva debitrice. Invero l’appellante ha adempiuto, da terzo, ad un’obbligazione altrui verso il Comune secondo lo schema proprio dell’art. 1180 c.c., in virtù del quale, di regola, l’adempimento del terzo si ha quando un soggetto diverso dal vero debitore effettua concretamente, in modo libero, spontaneo ed unilateralmente arg. ex Cass., III, n. 2814/1995 ma cfr. pure Cons. St., VI, n. 6429/2014, sulla necessità, che ricorre nella specie, non solo della consapevolezza di adempiere il debito altrui, ma pure dell’ animus solvendi , il pagamento di quanto spetta al creditore o una diversa prestazione dedotta in obbligazione cfr., p.es., Cass., II, n. 23354/2011 Nessun divieto di pagare un’obbligazione altrui, anzi Nell’attuale ordinamento, anche ai fini pubblicistici, non v’è l’espresso divieto, per un soggetto, di pagare un’obbligazione altrui, anzi, come s’è visto, vige il principio contrario, onde l’appellante non avrebbe mai potuto, una volta così adempiuta l’obbligazione altrui, pretenderne la restituzione dal Comune. L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo ne determina l'estinzione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo stesso un titolo per agire direttamente verso il creditore ché spetta al reale debitore far constare l’assenza in sé del presupposto contributivo o l’erroneità del titolo edilizio, essendo titolata l’affittuaria nella specie a chiedere la concessione cfr. Cons. St., IV, n. 4870/2011 e, verso il debitore non si configura surrogazione per volontà del creditore art. 1201 c.c. , né per volontà del debitore art. 1202 c.c. , né legale art. 1203 n. 3 c.c. cfr. Cass., III, n. 10140/2016 . In definitiva I il soggetto che ha chiesto ed ottenuto il titolo edilizio ed in relazione al quale intercorre il rapporto pubblicistico con il comune è stata la società affittuaria II il conduttore di un immobile è legittimato a chiedere il titolo edilizio e l’intervento del proprietario ha il solo scopo di facilitare il rilascio del titolo evidenziando l’inesistenza di limiti od ostacoli di natura privatistica cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 2116/2016 sez. IV, n. 4968/2011 sez. VI, n. 4557/2010 III la legittimazione attiva per conto terzi, nel processo civile ed amministrativo, è straordinaria e richiede una norma di legge ad hoc secondo l’impostazione generale ex art. 81 c.p.c. per tutti i casi di legittimazione straordinaria, sostitutiva e suppletiva IV conseguentemente, unica legittimata ad impugnare la liquidazione del contributo concessorio e dunque unica a poter affermare la propria legitimatio ad causam cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951/2016 Cons. Stato, ad. plen., n. 9/2014, § § 8.1. e 8.3.1. risultava essere la società di distribuzione commerciale.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27 ottobre – 29 dicembre 2016, n. 5523 Presidente Poli – Estensore Russo Ritenuto in fatto che – la Centrouno Autotrasporti & amp C. s.a.s., corrente in Verduggio con Colzano MI , dichiara d’essere proprietaria d’un capannone artigianale sito in Valmadrera LE , alla via Promessi Sposi n. 112 – detta Società l’11 maggio 1983 produsse un’istanza al Comune di Valmadrera, al fine d’ottenere il cambio di destinazione d’uso di tal capannone da artigianale a commerciale, per il quale fu emanata la concessione edilizia n. 13 del successivo 7 giugno e furono assolti gli oneri concessori – il capannone fu poi affittato alla Lombardini Discount s.r.l. in prosieguo Lombardini , la quale chiese al Comune stesso una concessione edilizia per realizzare talune opere interne, funzionali alla sua attività di supermercato, ottenendo il rilascio della concessione n. 142 del 29 giugno 1995 – tuttavia, la relativa consegna del titolo edilizio fu subordinata al pagamento degli oneri concessori su tal intervento, i quali furono personalmente assolti dalla Centrouno Autotrasporti & amp C. s.a.s., per tener indenne la propria affittuaria da ogni pretesa dal Comune – detta Società s’è allora gravata innanzi al T.a.r. per la Lombardia, con il ricorso n. 2719/97 RG, deducendo l’illegittimità di detta richiesta comunale, poiché il cambio di destinazione d’uso del capannone era già stato assentito fin dal 1983 proprio per l’uso commerciale e, comunque, la realizzazione di opere interne non abbisognava di CE – l’adito TAR, con sentenza n. 3821 del 17 ottobre 2005, in accoglimento della pertinente eccezione comunale, ha dichiarato inammissibile la pretesa attorea per difetto di legittimazione attiva e per omessa notificazione del ricorso pure all’affittuaria – ha quindi appellato la Centrouno Autotrasporti, con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato A – la titolarità della CE spettante alla sola appellante e non anche all’affittuaria, la quale la chiese dichiarando espressamente d’esser stata a ciò autorizzata dalla locatrice, diretta beneficiaria, quindi, di tal nuovo titolo edilizio e non terza estranea al relativo rapporto, mentre l’affittuaria non ebbe interesse contrario alcuno al riguardo B – il merito specifico della controversia, ossia la non debenza d’alcun onere per la trasformazione interna del capannone, già assentita a suo tempo 1983 ed oggetto d’apposita contribuzione, donde l’assenza del titolo della nuova liquidazione e l’assenza del presupposto contributivo, trattandosi di mera manutenzione straordinaria – si è costituito in giudizio il Comune intimato, concludendo per l’inammissibilità ché l’affittuaria chiese ed ottenne in via personale ed autonoma la CE n. 142/95 ed essa non fu intimata nel primo grado e, nel merito, per l’infondatezza dell’appello Considerato in diritto che – la CE n. 142/95 fu rilasciata in via esclusiva e personalmente alla Lombardini Discount s.r.l., per vero affittuaria dell’attuale appellante, la quale, però, l’autorizzò solo a proporre la relativa istanza e restò estranea al rapporto concessorio con il Comune – come appurò a suo tempo il T.a.r., l’appellante non fu destinataria, sia pur in parte o nella qualità, né cointestataria di tale CE, rimanendo terza rispetto al predetto rapporto e, come tale, priva della legittimazione attiva a dolersi del contenuto della concessione e dei relativi oneri – a tal riguardo, non serve a radicare la legittimazione stessa la mera circostanza del pagamento dei predetti oneri in modo spontaneo ed autonomo da parte dell’appellante, poiché essa non adempì, a quanto consta, se non per spirito di amichevole collaborazione con l’affittuaria e non certo quale rappresentante, ausiliaria o sostituta di essa, effettiva debitrice – invero l’appellante ha adempiuto, da terzo, ad un’obbligazione altrui verso il Comune secondo lo schema proprio dell’art. 1180 c.c., in virtù del quale, di regola, l’adempimento del terzo si ha quando un soggetto diverso dal vero debitore effettua concretamente, in modo libero, spontaneo ed unilateralmente arg. ex Cass., III, 10 marzo 1995 n. 2814 ma cfr. pure Cons. St., VI, 30 dicembre 2014 n. 6429, sulla necessità, che ricorre nella specie, non solo della consapevolezza di adempiere il debito altrui, ma pure dell’animus solvendi , il pagamento di quanto spetta al creditore o una diversa prestazione dedotta in obbligazione cfr., p.es., Cass., II, 9 novembre 2011 n. 23354 – nell’attuale ordinamento, anche ai fini pubblicistici, non v’è l’espresso divieto, per un soggetto, di pagare un’obbligazione altrui, anzi, come s’è visto, vige il principio contrario, onde l’appellante non avrebbe mai potuto, una volta così adempiuta l’obbligazione altrui, pretenderne la restituzione dal Comune – l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo ne determina l'estinzione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo stesso un titolo per agire direttamente verso il creditore ché spetta al reale debitore far constare l’assenza in sé del presupposto contributivo o l’erroneità del titolo edilizio, essendo titolata l’affittuaria nella specie a chiedere la concessione cfr. Cons. St., IV, 30 agosto 2011 n. 4870 e, verso il debitore non si configura surrogazione per volontà del creditore art. 1201 c.c. , né per volontà del debitore art. 1202 c.c. , né legale art. 1203 n. 3 c.c. cfr. Cass., III, 18 maggio 2016 n. 10140 - in definitiva I il soggetto che ha chiesto ed ottenuto il titolo edilizio ed in relazione al quale intercorre il rapporto pubblicistico con il comune è stata la società Lombardini II il conduttore di un immobile è legittimato a chiedere il titolo edilizio e l’intervento del proprietario ha il solo scopo di facilitare il rilascio del titolo evidenziando l’inesistenza di limiti od ostacoli di natura privatistica cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 2116 del 2016 sez. IV, n. 4968 del 2011 sez. VI, n. 4557 del 2010 III la legittimazione attiva per conto terzi, nel processo civile ed amministrativo, è straordinaria e richiede una norma di legge ad hoc secondo l’impostazione generale ex art. 81 c.p.comma per tutti i casi di legittimazione straordinaria, sostitutiva e suppletiva IV conseguentemente, unica legittimata ad impugnare la liquidazione del contributo concessorio e dunque unica a poter affermare la propria legitimatio ad causam cfr. Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951 Cons. Stato, ad. plen., n. 9 del 2014, § § 8.1. e 8.3.1. risulta essere la società Lombardini - può essere accantonato l’esame di ogni altra questione di rito e di merito ricorrendo i presupposti del c.d. assorbimento logico e per ragioni di economia processuale, secondo le coordinate ermeneutiche stabilite dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015 § 9.3.4. e ss. – le spese del presente grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal DM 10 marzo 2014 n. 55 – infine, il rigetto dell'appello si fonda, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste, sì da integrare i presupposti applicativi dell'art. 26, comma 1, c.p.a. secondo l'interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio cfr. da ultimo Cons. St., IV, 24 maggio 2016 n. 2200, cui si rinvia ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d , c.p.a., pure per le modalità applicative e la determinazione della misura indennitaria – la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 26 c.p.a. rileva, infine, pure agli effetti di cui all'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a e d della l. 24 marzo 2001 n. 89, come da ultimo modificato dalla l. 28 dicembre 2015 n. 208. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sez. IV , definitivamente pronunciando sull'appello ricorso n. 6224/2006 RG in epigrafe , lo respinge. Condanna la Società appellante al pagamento, a favore del Comune intimato e costituito, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 4.000.00 Euro quattromila/00 , oltre accessori come per legge. Condanna altresì detta Società, ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a., al pagamento in favore del Comune resistente, dell'ulteriore somma di € 1.000,00 Euro mille/00 . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.