Nuove modalità di pagamento dell'equo indennizzo e processi pendenti alla loro vigenza: quali conseguenze?

Recenti riforme art. 1, comma 777, L. n. 208/15, c.d. Legge di stabilità 2016 , hanno novellato l’art. 5, L. n. 89/01 ed introdotto l’art. 5 sexies sulle nuove modalità di saldo dell’equo indennizzo. Questa norma introduce nuovi oneri, che, in assenza di una norma intertemporale disciplinante il suo ambito di applicazione e di una prassi univoca sul punto, sono difficilmente bilanciabili con l’equo processo relativamente ai giudizi pendenti alla loro entrata in vigore fattispecie qui annotata .

È quanto evidenziato dal TAR Sicilia-Catania sez. IV n. 3095, depositata il 28/11/16, in cui fornisce una propria esegesi sull’onere di comunicazione, sulle modalità di saldo dell’equo indennizzo e sull’astreinte alla luce di questa novella. Il caso. Il ricorrente il 5/10/15 notificava al MEF un ricorso in ottemperanza relativo al decreto della Corte d’Appello di Messina n. 3113/12 eccesiva durata di un procedimento innanzi al TAR, relativo a diversi ricorsi riuniti , con cui gli erano stati liquidati la somma di €.12000, quale equo indennizzo, gli interessi legali e le spese di lite a favore dell’avvocato antistatario. Il titolo era stato notificato nel 2013, ben prima del passaggio in giudicato, munito della formula esecutiva. Dato che alla Camera di consiglio del 23/6/16 il ricorrente non aveva dato prova di aver assolto a detti nuovi oneri, non risultando assolti nemmeno all’udienza successiva del 5/10/16, il Tar ha dovuto bilanciare equamente gli interessi del ricorrente, le sue guarentigie processuali ex articolo 24 Cost., dato che erano sopraggiunti in corso di lite e la richiesta di improcedibilità avanzata dal MEF, in base a quanto esplicato in epigrafe, è stata respinta ed ha accolto parzialmente il ricorso, fornendo delucidazioni in materia. Cosa succede se il ricorrente non integra detta documentazione? In un primo momento, per le problematiche sopra evidenziate, il TAR aveva rinviato tutti i giudizi pendenti alla vigenza della L. n. 208/15 in attesa che i ricorrenti assolvessero l’onere di integrare la documentazione agli atti in relazione al requisito della dichiarazione ex articolo 5 sexies , comma 1, ritenendo che il rilevato contrasto tra l’articolo 24 Cost. e questa disposizione si potesse risolvere con un intervento correttivo del G.A. Con questa decisione ha, però, mutato opinione, sancendo che l’inerzia del ricorrente circa questa integrazione documentale non può nuocere al suo diritto ad ottenere l’equo indennizzo, sì che il Tar può decidere sul caso ove sussistano tutte la condizioni necessarie in rito e nel merito per una sua pronuncia positiva nella fattispecie erano state rispettate. Ciò si basa su questa riflessione per quanto riguarda i processi di ottemperanza già instaurati alla data dell'1/1/16 - momento di entrata in vigore della legge di stabilità 2016 - la disposizione del comma 11 dell'indicato articolo 5-sexies, disciplina i termini di applicabilità della normativa in questione, mentre il comma 12 dello stesso articolo risolve la problematica del contenuto degli obblighi rectius oneri di comunicazione anche nelle more di adozione dei decreti ministeriali che approveranno i modelli di dichiarazione . Orbene, ritiene il Collegio che la normativa in esame commi 11 e 12 dell’articolo 5 sexies, L. n. 89/01 non precluda la decisione sulla domanda di ottemperanza. Non introduce, infatti, profili di inammissibilità della domanda giudiziaria per carenza dei presupposti - in quanto per questi ultimi si deve fare riferimento al regime vigente al momento della sua proposizione - né una condizione sopravvenuta di improcedibilità. Le disposizioni in questione, tuttavia, comportano l'esigenza che il pagamento intervenga solo a seguito della verifica, da parte dell'amministrazione compulsata o del commissario ad acta, dell'intervenuta esecuzione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. In particolare, tenendosi conto delle disposizioni di cui al comma 11 dell'emendato articolo 5- sexies della legge Pinto, la domanda di ottemperanza proposta prima dell'entrata in vigore della novella legislativa può essere accolta, ma l'ordine giudiziale susseguente, volto a disporre le misure necessarie ad assicurare l'esecuzione del giudicato, deve essere emesso nel rispetto delle modalità legali attualmente vigenti, ovverosia considerando il comma 11 che, per i processi di esecuzione in corso, prevede l'assolvimento degli obblighi di comunicazione, ovverosia il rilascio da parte dei creditori, anche in assenza dei decreti attuativi, di una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. n. 445/00, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo . TAR Campania 1089/16 . L’equo indennizzo, quindi, dovrà essere saldato entro 60 gg dalla comunicazione del deposito o dalla notifica di questa sentenza, a condizione che sia rispettato il dovere di comunicazione ai sensi dell’articolo 5 sexies . Ha già nominato il commissario ad acta. Astreinte. Dopo la novella dell’articolo 114 c.p.a. articolo 1 comma 781 L.208/15 non è più considerata una penalità manifestatamente iniqua , ma non deve essere riconosciuta se gli interessi legali sono già stati liquidati col decreto della CDA, come nella fattispecie.

TAR Sicilia, sez. IV – Catania, sentenza 6 ottobre – 28 novembre 2016, n. 3095 Presidente Pennetti – Estensore Cumin Fatto e diritto Il Sig. Tornesi Giovanni vedeva liquidata a proprio favore, con Decreto della Corte d’Appello di Messina n. 3113/12 -col quale venivano riuniti più giudizi riferiti a distinti ricorrenti la somma di euro 12.000,00 incrementata in misura degli interessi legali, dalla data di proposizione della domanda sino al soddisfo , per il danno patito a causa dell’ingiustificata durata di un procedimento giurisdizionale avviato presso il TAR Catania con deposito dell’atto introduttivo del giudizio il 23/02/1993. . La Corte, in applicazione della regola della soccombenza, liquidava pure la somma di euro 1.260,00 ed euro 80 per spese vive, più IVA e CPA a titolo di spese processuali in favore tutti i ricorsi riuniti con distrazione di dette spese in favore del procuratore anticipatario, Avv. D. B Il provvedimento sopra menzionato veniva attestato come passato in giudicato dal Cancelliere della Corte d’Appello di Messina in data 15/01/2014. Malgrado la notifica del summenzionato decreto non ancora completo di attestazione di passaggio in giudicato, ma munito di formula esecutiva in data 27/08/2013, perdurando l’inadempimento dell’amministrazione il Sig. Tornesi Giovanni si vedeva costretto ad evocarla in giudizio in sede di ottemperanza con ricorso notificato il 05/10/2015 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 09/10/2015. L’Amministrazione intimata si costituiva pel tramite della Difesa Erariale, con deposito di memoria di costituzione in data 28/10/2015. Il giorno 23/06/2016, in sede di camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, il Collegio rilevava che, in ragione di modifiche sopravvenute rispetto al tempo della sua proposizione, la possibilità di procedere allo scrutinio nel merito della proposta domanda di tutela giurisdizionale risultava condizionata dall’assolvimento, da parte del ricorrente, degli obblighi previsti ex novo dal neo introdotto [ad opera dell’articolo 1, comma 777, lettera l , della Legge 28 dicembre 2015, n. 208] art. 5 sexies L. n. 89/2001. Giacchè l’assolvimento di tali obblighi non risultava dall’esame degli atti di causa, il Collegio fissava una nuova camera di consiglio in data 06/10/2016, onde consentire al ricorrente di assolvere ad un obbligo non ancora previsto al tempo in cui egli aveva esercitato il proprio diritto alla tutela giurisdizionale. In data 06/10/2016, senza che frattanto il ricorrente avesse dato prova di avere assolto agli obblighi posti a suo carico dall’ art. 5 sexies L. n. 89/2001, aveva luogo la camera di consiglio per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva rimesso in decisione dopo aver raccolto a verbale la dichiarazione del rappresentante dell’Avvocatura dello Stato, il quale instava per la definizione del presente giudizio con una sentenza di improcedibilità Il Collegio osserva quanto segue. Al momento della camera di consiglio del 23/06/2016 non era ancora maturato, né nella giurisprudenza di questo Collegio, né più in generale nell’ambito della giurisprudenza del giudici amministrativi di prima istanza, un indirizzo univoco sui rapporti – comunque difficili, in assenza di una norma di diritto intertemporale che disciplinasse l’ambito di applicazione del neointrodotto art. 5 sexies della L. n. 89/2001 – fra la norma menzionata da ultimo e le guarentige apprestate al diritto alla tutela giurisdizionale dal primo comma dell’art. 24 Cost. In un primo momento il Collegio ha ritenuto che il contrasto fra tale norma costituzionale e l’art. 5 sexies L. n. 89/2001 potesse essere evitato attraverso un intervento correttivo del giudice adito nei giudizi di ottemperanza avviati prima della entrata in vigore delle modifiche alla L. n. 89/2001 apportate dall’articolo 1, comma 777, lettera l , della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. In quest’ottica il Collegio, a partire dalle camere di consiglio del giugno 2016, ha disposto numerosi rinvii nella trattazione dei ricorsi per l’ottemperanza a decreti di condanna ex L. n. 89/2001 proposti anteriormente alla entrata in vigore della norma indicata da ultimo, allo scopo di consentire ai ricorrenti, nelle more, di procedere ad una integrazione della documentazione agli atti in relazione al requisito della dichiarazione ex art. 5 sexies , comma primo, L. n. 89/2001 – la quale facesse venir meno quella che era stata allora ritenuta un condizione incidente sulla possibilità, per il giudice adito, di pronunciare nel merito anche in relazione ai giudizi aventi tale oggetto avviati anteriormente all’entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ad una più attenta riflessione, tuttavia, il Collegio ritiene di dover modificare il proprio originario orientamento. Persuade, in proposito, la seguente considerazione per quanto riguarda i processi di ottemperanza già instaurati alla data dell'1 gennaio 2016 momento di entrata in vigore della legge di stabilità 2016 la disposizione del comma 11 dell'indicato art. 5-sexies, disciplina i termini di applicabilità della normativa in questione, mentre il comma 12 dello stesso articolo risolve la problematica del contenuto degli obblighi rectius oneri di comunicazione anche nelle more di adozione dei decreti ministeriali che approveranno i modelli di dichiarazioneOrbene, ritiene il Collegio che la normativa in esame commi 11 e 12 dell’art. 5 sexis L. n. 89/2001 non precluda la decisione sulla domanda di ottemperanza. Non introduce, infatti, profili di inammissibilità della domanda giudiziaria per carenza dei presupposti in quanto per questi ultimi si deve fare riferimento al regime vigente al momento della sua proposizione né una condizione sopravvenuta di improcedibilità. Le disposizioni in questione, tuttavia, comportano l'esigenza che il pagamento intervenga solo a seguito della verifica, da parte dell'amministrazione compulsata o del commissario ad acta, dell'intervenuta esecuzione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. In particolare, tenendosi conto delle disposizioni di cui al comma 11 dell'emendato art. 5-sexies della legge Pinto, la domanda di ottemperanza proposta prima dell'entrata in vigore della novella legislativa può essere accolta, ma l'ordine giudiziale susseguente, volto a disporre le misure necessarie ad assicurare l'esecuzione del giudicato, deve essere emesso nel rispetto delle modalità legali attualmente vigenti, ovverosia considerando il comma 11 che, per i processi di esecuzione in corso, prevede l'assolvimento degli obblighi di comunicazione, ovverosia il rilascio da parte dei creditori, anche in assenza dei decreti attuativi, di una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo . T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, Sent., 29/02/2016, n. 1089 Il Collegio ritiene dunque che, malgrado l’inerzia del ricorrente nelle more per la integrazione della documentazione disponibile agli atti di causa, ciò non possa nuocere al riconoscimento del proprio diritto verso l’Amministrazione intimata ove sussistano tutte la condizioni necessarie in rito e nel merito per una pronuncia positiva da parte del Collegio. Partendo dall’esame delle prime, il Collegio ritiene non sussistere alcun ostacolo in rito alla propria possibilità di pronunciare nel merito, giacchè è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dall’avvenuta notificazione del titolo esecutivo in considerazione qui in data 27/08/2013 previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica del gravame è avvenuta il 05/10/2015, dopo più di due anni dall’avvenuta notifica con formula esecutiva del Decreto della Corte d’Appello di Messina n. 3113/12. Nel merito, la pretesa attorea trova fondamento nel citato Decreto, cui l’Amministrazione intimata ha illegittimamente omesso di prestare ottemperanza. Di conseguenza il Collegio ordina all’Amministrazione intimata di corrispondere al ricorrente la somma indicata in tale Decreto entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione del deposito in segreteria del presente provvedimento, ovvero da quella dell’avvenuta notifica di una sua copia ad istanza di parte se anteriore con l’avvertenza che l’ordine di pagamento contenuto all’interno del presente provvedimento giurisdizionale viene espressamente sottoposto alla conditio juris del previo assolvimento, da parte del ricorrente, degli obblighi di comunicazione posti a suo carico dall’art. 5 sexies, comma primo, L. n. 89/2001. Il Collegio provvede altresì sin d’ora alla nomina d’un commissario ad acta per l’ipotesi di inadempimento che si protragga oltre il termine fissato in precedenza, con l’avvertenza che anche il nominato commissario ad acta, nell’eventuale adempiere in luogo dell’Amministrazione rimasta inerte, dovrà preliminarmente verificare l’assolvimento da parte del ricorrente degli obblighi di comunicazione posti a suo carico dall’art. 5 sexies, comma primo, L. n. 89/2001. Per quanto riguarda la richiesta di comminatoria di una astreinte nei confronti dell’intimato Ministero il Collegio osserva che, dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 781, lettera a della L. n 208/2015 al testo della lettera e del quarto comma dell’art. 114 c.p.a., un risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione commisurato all’importo degli interessi legali sulle somme a debito garantisce che detta penalita' non puo' considerarsi manifestamente iniqua”. Poiché però la implementazione delle somme a debito nella stessa misura già si realizza ex sé in virtù delle specifiche disposizioni dei decreti di condanna della cui ottemperanza qui si tratta, il Collegio ritiene che – analogamente a quanto stabilito nella sentenza del T.A.R. Lazio Roma, sez. II, sent. 29 febbraio 2016, n. 2696 cui esso intende uniformarsi nel decidere – nel caso di specie, gli interessi legali devono essere considerati già spettanti sulla somma in quanto rientranti tra gli accessori richiamati nel decreto e pertanto già attribuiti dal decreto stesso, nulla pertanto dovendosi ulteriormente disporre per astreinte ”. Viene pertanto rigettata la domanda di astreinte proposta dal ricorrente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione delle stesse – in accoglimento della richiesta formulata dal patrocinatore di parte ricorrente in gravame – in favore di quest’ultimo, in persona dell’Avv. B. D., a norma degli art. 26 c.p.a. e 93 c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania Sezione Quarta accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe e condanna l’Amministrazione intimata ad adempiere come da motivazione. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’amministrazione protrattosi oltre il termine indicato in precedenza, affida al Dirigente della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro presso il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro il compito di nominare, in qualità di commissario ad acta, un Dirigente di seconda fascia della medesima amministrazione Ministero dell’Economia, nella specie amministrazione soccombente ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della L. n. 89/2001, come più di recente novellata dalla legge di stabilità per l’anno 2016 , da individuare secondo criteri di rotazione fra il personale di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio. Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese processuali nei confronti del ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.000,00 mille/00 , più spese generali, IVA e CPA, operandone la distrazione in favore dell’Avv. B. D. come da motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.