Edilizia popolare e tutela del credito

Gli alloggi di edilizia economica e popolare assegnati possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari e quindi possono anche essere venduti all’asta a qualsiasi partecipante alla gara a conclusione della procedura esecutiva, sebbene non sia ancora trascorso il periodo di inalienabilità previsto su base normativa e/o convenzionale a tutela del vincolo pubblicistico di destinazione dell’alloggio a finalità sociali.

E ciò indipendentemente dal fatto che l’acquirente possieda o meno i requisiti prescritti per la cessione originaria di quei medesimi alloggi Cass., n. 6748/87 . Ancora di recente è stato affermato, più in generale, che gli obblighi inerenti al vincolo sociale” tipico dell’edilizia abitativa agevolata gravano esclusivamente sul beneficiario dell’agevolazione e non già sull’acquirente all’asta giudiziaria del bene Cass. n. 20600/15 . Edilizia popolare e regime giuridico. Pertanto, la V Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4749 del 16 novembre 2016, alla luce dell'indirizzo consolidato, ha affermato che i vincoli propri dell’edilizia economica e popolare non mutano il regime giuridico del diritto di proprietà superficiaria trasmesso all’assegnatario, ma esauriscono la loro funzione nei rapporti tra quest’ultimo e l’ente pubblico proprietari. E’ infatti solo nell’ambito di questa relazione che si esplicano le finalità sociali connesse alla realizzazione e gestione del patrimonio edilizio residenziale popolare, in particolare per impedire operazioni di carattere speculativo contrarie alle medesime finalità. Per contro, l’acquirente di un alloggio popolare per il mezzo di una vendita giudiziaria resta estraneo e quella natura non gli può essere opposta come impedimento all’acquisizione del bene. Vendita all’asta. Come aveva peraltro già rilevato il giudice di primo grado, diverso è l’interesse perseguito dalle procedure esecutive , poiché con esse si realizza la tutela del credito attraverso la garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c. sicché la pretesa a che la vendita forzata avvenga ad esclusivo favore di soggetti in possesso dei requisiti di legge per l’accesso all’alloggi di edilizia economica e popolare non solo renderebbe gravemente difficoltosa questa tutela, ma soprattutto si tradurrebbe nella sua sostanziale vanificazione, privando irragionevolmente i creditori del contenuto effettivo della garanzia patrimoniale, visti i limiti di legge vigenti nei confronti dei beneficiari di tali provvidenze rispetto ad ulteriori acquisti immobiliari ed emancipandone altrettanto irragionevolmente i debitori, che diverrebbero titolari privilegiati di una proprietà impignorabile se non da chi ha i requisiti per un’analoga assegnazione.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10 – 16 novembre 2016, n. 4749 Presidente Severini – Estensore Franconiero Fatto 1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sede di Bari, la sig.ra R. G. impugnava la determinazione del Comune di Barletta n. 724 del 24 maggio 2016, con cui, previa revoca della precedente determinazione n. 252 del 24 febbraio 2016, l’amministrazione aveva assegnato alla sig.ra A. R. S. la proprietà superficiaria dell’alloggio di edilizia economica popolare sito in via . L’alloggio, realizzato dalla Cooperativa G. Matteotti in regime di edilizia residenziale convenzionata ex art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica , e originariamente assegnato alla ricorrente, era stato poi acquistato dalla controinteressata ad un’asta giudiziaria, nell’ambito di una procedura espropriativa promossa nei confronti della prima e del di lei coniuge sig. S. L. decreto di trasferimento ex art. 586 Cod. proc. civ. del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Trani n. 91 del 3 settembre 2014 . 2. Le determinazioni di segno opposto del Comune di Barletta erano scaturite dall’incertezza circa la necessità che la sig.ra S. potesse rendersi legittima acquirente dell’alloggio popolare, sia pure all’esito di una vendita giudiziaria, in assenza dei requisiti di legge per accedere ad alloggi di edilizia economica e popolare. Dopo la posizione negativa inizialmente assunta al riguardo determinazione n. 252 del 24 febbraio 2016, sopra citata , con il provvedimento impugnato nel presente giudizio dalla sig.ra G. l’amministrazione optava per la tesi della non necessità così nella successiva determinazione n. 724 del 24 maggio 2016, parimenti citata . 3. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito riteneva legittimo l’operato del Comune di Barletta e, per contro, manifestamente infondate le censure della ricorrente. 4. Per la riforma della pronuncia di primo grado quest’ultima ha proposto appello, al quale resistono l’amministrazione e la controinteressata. Diritto 1. Preliminare è l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla sig.ra S. secondo il principio espresso dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza 3 giugno 2011, n. 10, al cui principio di diritto si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. c , Cod. proc. amm. . L’appellata sostiene che la giurisdizione sulla presente controversia sarebbe del giudice ordinario, sul rilievo che nella materia dell’edilizia residenziale pubblica a quest’ultimo sono attribuite tutte le questioni che insorgono nella fase successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio popolare. A base dell’eccezione vi è l’assunto che quest’ultima fase è la sola ad essere contrassegnata dall’esercizio di poteri pubblicistici, mentre i provvedimenti adottati dall’amministrazione una volta instaurato il rapporto con l’assegnatario decadenza, revoca, risoluzione non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato condotta sulla base della disciplina di settore. 2. L’eccezione è infondata. 3. L’eccezione infatti identifica il criterio del riparto di giurisdizione in materia di alloggi di edilizia popolare convenzionata sulla regola generale della c.d. petitum sostanziale come ancora di recente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione Cass., I, 19 agosto 2016, n. 17201, 9 ottobre 2013, n. 22917 in precedenza Cass., SS.UU., ord. 10 maggio 2006, n. 10710 e 23 maggio 2006, n. 12083 , in forza del quale a un’iniziale assegnazione dell’alloggio contraddistinta dall’esercizio di poteri amministrativi cui corrispondono posizioni di interesse legittimo del privato, segue la costituzione del rapporto relativo all’alloggio avente natura privatistica, dove amministrazione e assegnatario hanno posizioni paritetiche. 4. Tuttavia, l’applicazione di questa regola al caso di specie conduce ad attribuire la presente controversia alla cognizione del giudice amministrativo, poiché ciò di cui si discute è una nuova assegnazione dell’alloggio popolare. Occorre peraltro precisare che la circostanza che nel caso di specie l’assegnazione sia stata adottata in favore di un soggetto diverso dall’originario assegnatario e comporti l’estinzione del precedente rapporto non muta la conclusione cui si è giunti. Infatti, quell’estinzione è un effetto del nuovo provvedimento di assegnazione, destinato a venire meno in caso di accoglimento della presente impugnazione, ma che non ne costituisce l’oggetto principale. Oggetto del giudizio è piuttosto la nuova assegnazione, adottata dall’amministrazione proprietaria dell’alloggio popolare nell’ambito dei poteri di gestione del patrimonio residenziale pubblico e nell’esercizio delle funzioni in materia, di rilievo costituzionale art. 47 , e dunque in virtù della sua posizione di supremazia nei confronti dei privati aspiranti alla provvidenza, rispetto alle quali questi sono in posizioni di interesse legittimo conoscibili dal giudice amministrativo. 5. Passando ad esaminare le questioni di merito riproposte dalla sig.ra G., come bene rilevato dal Tribunale amministrativo si incentrano sulla necessità che anche l’acquirente all’asta giudiziaria di un alloggio di edilizia residenziale economica e popolare debba possedere i requisiti di legge per l’accesso a tali provvidenze. Gli assunti a sostegno della tesi dell’odierna appellante si fondano in sintesi sul carattere pubblicistico dei vincoli di destinazione impressi agli alloggi di edilizia popolare convenzionata ai sensi del citato art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come tali opponibili erga omnes, a tutela della gestione del patrimonio residenziale in conformità al fine tipico di agevolare le persone in condizioni di effettivo bisogno e meritevoli di accedere all’abitazione secondo i principi del citato art. 47 della Costituzione. 6. Le censure così riassunte non possono essere condivise. Secondo un risalente orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, mai contraddetto, gli alloggi di edilizia economica e popolare assegnati possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari e quindi possono anche essere venduti all’asta a qualsiasi partecipante alla gara a conclusione della procedura esecutiva, sebbene non sia ancora trascorso il periodo di inalienabilità previsto su base normativa e/o convenzionale a tutela del vincolo pubblicistico di destinazione dell’alloggio a finalità sociali ed indipendentemente dal fatto che l’acquirente possieda o meno i requisiti prescritti per la cessione originaria di quei medesimi alloggi Cass., III, 5 agosto 1987, n. 6748 . Ancora di recente quella giurisprudenza ha affermato, più in generale, che gli obblighi inerenti al vincolo sociale” tipico dell’edilizia abitativa agevolata gravano esclusivamente sul beneficiario dell’agevolazione e non già sull’acquirente all’asta giudiziaria del bene Cass., III, 14 ottobre 2015, n. 20600 . 7. Alla luce di questo indirizzo consolidato, i vincoli propri dell’edilizia economica e popolare non mutano il regime giuridico del diritto di proprietà superficiaria trasmesso all’assegnatario, ma esauriscono la loro funzione nei rapporti tra quest’ultimo e l’ente pubblico proprietari. E’ infatti solo nell’ambito di questa relazione che si esplicano le finalità sociali connesse alla realizzazione e gestione del patrimonio edilizio residenziale popolare, in particolare per impedire operazioni di carattere speculativo contrarie alle medesime finalità. 8. Per contro, rispetto all’esigenza descritta l’acquirente di un alloggio popolare per il mezzo di una vendita giudiziaria resta estraneo e quella natura non gli può essere opposta come impedimento all’acquisizione del bene. Come bene rileva la sentenza impugnata, diverso infatti è l’interesse perseguito dalle procedure esecutive , poiché con esse si realizza la tutela del credito attraverso la garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 Cod. civ. sicché la pretesa della sig.ra G. a che la vendita forzata avvenga ad esclusivo favore di soggetti in possesso dei requisiti di legge per l’accesso all’alloggi di edilizia economica e popolare non solo renderebbe gravemente difficoltosa questa tutela, ma soprattutto si tradurrebbe nella sua sostanziale vanificazione, privando irragionevolmente i creditori del contenuto effettivo della garanzia patrimoniale, visti i limiti di legge vigenti nei confronti dei beneficiari di tali provvidenze rispetto ad ulteriori acquisti immobiliari ed emancipandone altrettanto irragionevolmente i debitori, che diverrebbero titolari privilegiati di una proprietà impignorabile se non da chi ha i requisiti per un’analoga assegnazione. 9. Sono pertanto infondate le ulteriori censure della sig.ra G. di difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato, il quale invece ha assunto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il solo contenuto dispositivo possibile. 10. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese del grado possono nondimeno essere compensate, stante la natura della questione controversa. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.