Legittimo realizzare sulla terrazza una struttura in legno “ad uso pergolato”…

anche se questa ha dimensioni non irrilevanti, ovvero di circa 150 mc su una superficie di circa 50 mq e con altezza variabile fra i mt. 2,40 e mt. 2,30, coperta in parte con pannelli di policarbornato trasparente ed in parte con telo in pvc e lateralmente completata da grigliati in legno e tende.

E ciò, in relazione al fatto che il pergolato è realizzato su un lato, in aderenza all’immobile di pertinenza è aperta sui lati, pur con la presenza di grigliati in legno e numerosi vasi con piante è coperto solo in una piccola parte, in prossimità dell’abitazione, con pannelli di policarbornato trasparente mentre ha, per il resto, una copertura con tendaggi amovibili. Volumi urbanistici. In sostanza, ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 4711/16 depositata il 15 novembre, se nonostante le dimensioni non irrilevanti, la struttura è aperta su più lati e con una copertura in gran parte assicurata da tende amovibili, non costituisce un volume urbanistico e non può essere, pertanto, considerata alla stregua di una veranda, come avevano invece sostenuto gli appellanti. Né, è stato aggiunto, tale struttura, può essere considerata alla stregua di un loggiato che, come gli stessi appellanti hanno ricordato, il Regolamento edilizio del Comune di Viareggio definisce art. 12, punto 40 come la struttura muraria” composta da pareti, pilastri o murature e da una copertura piana o inclinata, libera almeno su un lato. Nessun contrasto, pertanto, con la regolamentazione edilizia comunale se la struttura è realizzata al fine di arredare e migliorare la fruibilità del terrazzo.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29 settembre – 15 novembre 2016, n. 4711 Presidente Caracciolo – Estensore D’Alessio Fatto e diritto 1.- I signori C. F. M. e L.V. L., proprietari di un appartamento al terzo piano di un edificio sito in Viareggio, in , in area sottoposta a vincolo paesaggistico, apposto con D.M. 15 dicembre 1959, hanno impugnato davanti al T.A.R. per la Toscana il provvedimento con il quale il Comune di Viareggio ha rilasciato, in data 15 giugno 2010, in favore della signora D.G. A., proprietaria di un appartamento al secondo piano dello stesso edificio, la sanatoria edilizia per la realizzazione sulla sua terrazza, posta sul lato prospiciente Via , di una struttura in legno ad uso pergolato”. 2.- Il T.A.R. per la Toscana, con sentenza della Sezione III, n. 1330 del 1 ottobre 2013 ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività. Infatti, secondo il T.A.R., il provvedimento n. 159 del 15 giugno 2010 di sanatoria edilizia dell’abuso, conclusivo del relativo procedimento, era conosciuto dalla parte ricorrente, nei suoi elementi essenziali autorità emanante, estremi identificativi, oggetto e contenuto sostanziale sin dal 25 giugno 2010 cfr. istanza di accesso, all.19 atti del Comune , con la conseguenza che, essendo stato notificato il ricorso avverso tale provvedimento e gli atti presupposti in data 11 novembre 2010, era stato oltrepassato il termine di decadenza perentorio di sessanta giorni di cui all’art. 29 del c.p.a. e prima di cui all’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 . 3.- I Signori C. F. M. e L.V. L. hanno appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili ed hanno insistito per l’accoglimento del loro ricorso. All’appello si oppone il solo Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 4.- La prima questione che occorre affrontare, considerato che il T.A.R. per la Toscana ha dichiarato il ricorso proposto dai signori C. F. M. e L.V. L. irricevibile per tardività, è quella riguardante la tempestività del ricorso di primo grado. 4.1.- Come si è detto, il T.A.R. per la Toscana ha ritenuto tardivo il ricorso, notificato in data 11 novembre 2010, perché il provvedimento, n. 159 del 15 giugno 2010, con il quale era stata rilasciata la sanatoria edilizia alla signora D.G. A., doveva ritenersi conosciuto dalla parte ricorrente, nei suoi elementi essenziali autorità emanante, estremi identificativi, oggetto e contenuto sostanziale sin dal 25 giugno 2010, come risultava dalla domanda di accesso agli atti del Comune nella quale erano stati indicati il numero e la data del provvedimento di sanatoria. 4.2.- Gli appellanti, nel contestare le conclusioni raggiunte dal T.A.R., hanno sostenuto che la domanda di accesso agli atti era stata presentata, il 30 giugno 2010, dal solo avvocato C. e senza conoscere il reale contenuto del provvedimento di sanatoria che era stato rilasciato in favore della controinteressata signora D.G Mentre solo il successivo 1 settembre 2010, avuta copia dei documenti richiesti e percepita attraverso la loro motivazione l’effettiva lesività degli stessi, avevano avuto la conoscenza legale della sanatoria concessa, con la conseguente tempestività del ricorso da loro proposto. 4.3.- Al riguardo, si deve ricordare che, per principio consolidato, per individuare il momento a partire dal quale si è avuto piena conoscenza dell'atto lesivo, ai fini del computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, occorre fare riferimento al momento in cui il ricorrente ha avuto la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidenti la lesività nella sua sfera giuridica fra le più recenti, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3825 dell’8 settembre 2016 . 4.4.- Facendo applicazione di tale principio al caso di specie e vista la documentazione in atti, si deve ritenere che gli appellanti non avessero, alla data di presentazione dell’istanza di accesso presentata al Comune, la sicura percezione della lesività della sanatoria che era stata rilasciata in favore della controinteressata signora A. D.G Sebbene, infatti, l’avvocato C. e solo lui avesse indicato nella sua richiesta di accesso agli atti anche il numero e la data della sanatoria rilasciata in favore della controinteressata, non vi è certezza che gli appellanti avessero avuto anche la piena consapevolezza dei contenuti lesivi del provvedimento di sanatoria in questione. Risulta, in particolare, dagli atti che l’avvocato C., dopo aver appreso informalmente del rilascio della sanatoria, aveva indirizzato una nota, in data 13 luglio 2010 pochi giorni dopo la domanda di accesso agli atti alla signora D.G. nella quale le aveva comunicato di aver appreso della richiesta del permesso di sostituire il manufatto abusivo esistente con un pergolato avente diverse caratteristiche e dimensioni , ed aveva aggiunto che avrebbe agito in via giudiziaria se il pergolato con il quale si intendeva sostituire la veranda esistente non fosse stato collocato ad almeno tre metri dalla finestra dell’appartamento di proprietà. 4.5.- Si deve poi anche aggiungere che la controinteressata signora D.G. aveva già richiesto la sanatoria per le opere realizzate sul suo terrazzo e che sulla sua richiesta la competente Soprintendenza si era espressa negativamente in data 31 luglio 2009. 4.6.- Si può quindi ritenere che gli appellanti, quando hanno presentato la richiesta di accesso agli atti, non avessero avuto la piena conoscenza dei contenuti e della lesività del provvedimento di sanatoria rilasciato dal Comune di Viareggio che era stato poi successivamente conosciuto con l’acquisizione degli atti di cui alla richiesta di accesso. 4.7.- Il motivo di appello deve essere, in conseguenza, accolto e l’appellata sentenza deve essere quindi riformata. 5.- Nel merito i signori C. e L.V. hanno insistito nel sostenere l’illegittimità della sanatoria rilasciata per un manufatto che ha comportato un inammissibile ampliamento volumetrico dell’appartamento della controinteressata, con una consistenza di circa 150 mc su una superficie di circa 50 mq. 5.1.- Il motivo non è fondato. Come risulta dagli atti, la signora D.G. ha realizzato sul suo terrazzo una struttura in legno, su una superficie di circa 50 mq., con altezza variabile fra i mt. 2,40 e mt 2,30, coperta in parte con pannelli di policarbornato trasparente ed in parte con telo in pvc e lateralmente completata da grigliati in legno e tende. Tale struttura, come si evince anche dalle numerose foto contenute nel fascicolo del giudizio di primo grado - è stata realizzata su un lato, in aderenza all’immobile di pertinenza - è aperta sui lati, pur con la presenza di grigliati in legno e numerosi vasi con piante - è coperta solo in una piccola parte, in prossimità dell’abitazione, con pannelli di policarbornato trasparente mentre ha, per il resto, una copertura con tendaggi amovibili. 5.2.- Anche se di dimensioni non irrilevanti, la struttura in questione, aperta su più lati e con una copertura in gran parte assicurata da tende amovibili, non costituisce quindi un volume urbanistico e non può essere, pertanto, considerata alla stregua di una veranda, come hanno invece sostenuto gli appellanti. Né, tale struttura, può essere considerata alla stregua di un loggiato che, come gli stessi appellanti hanno ricordato, il Regolamento edilizio del Comune di Viareggio definisce art. 12, punto 40 come la struttura muraria” composta da pareti, pilastri o murature e da una copertura piana o inclinata, libera almeno su un lato. 5.3.- La struttura oggetto della domanda di sanatoria deve piuttosto essere assimilata ad un pergolato, come ha ritenuto il Comune e poi anche la competente Soprintendenza , che è stato realizzato al fine di arredare e migliorare la fruibilità del terrazzo. Non emerge pertanto un contrasto della struttura oggetto della domanda di sanatoria con la regolamentazione edilizia comunale, con il conseguente rigetto dei relativi motivi di appello. 6.- Per quanto riguarda la compatibilità paesaggistica della struttura, assentita dal Comune a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle province di Lucca e Massa Carrara che, in data 28 aprile 2010, ha ritenuto che non si rinvenivano per quanto di competenza motivi ostativi al mantenimento della struttura trattandosi di un semplice manufatto in legno a corredo del terrazzo , si deve ricordare che, per principio pacifico, le motivate valutazioni che sono espresse dall’Amministrazione proposta alla tutela del vincolo paesaggistico non sono sindacabili davanti al giudice amministrativo se non quando affette da vizi formali o da evidenti vizi logici o errori di fatto. Ma, nella fattispecie, non si evidenziano vizi formali né errori di fatto e la valutazione compiuta dalla competente Soprintendenza, considerata la natura delle opere e il contesto nel quale le stesse sono state realizzate, non risulta neanche manifestamente illogica. Peraltro anche il Comune di Viareggio si era in precedenza espresso favorevolmente sulla compatibilità paesaggistica delle opere in questione. 7.- E’ pur vero che la stessa Soprintendenza si era in precedenza espressa negativamente, in data 31 luglio 2009, sulla richiesta di compatibilità paesaggistica di tali opere, avendo ritenuto che la struttura alterava i caratteri paesaggistici dell’ambiente tutelato . Ma, come pure si evince dagli atti, la nuova determinazione favorevole ha fatto seguito ad una richiesta di riesame che era stata avanzata dalla signora D.G. sulla base di una documentazione integrativa dalla quale meglio era stato poi possibile valutare l’effettiva natura delle opere realizzate e il loro impatto sul paesaggio tutelato. 8.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione III, n. 1330 del 1 ottobre 2013, deve essere respinto il ricorso proposto dai signori C Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione III, n. 1330 del 1 ottobre 2013, respinge il ricorso proposto dai signori C Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.