Dichiarazione titoli ed esclusione graduatoria

Legittima l'esclusione dalla graduatoria definitiva del concorso riservato a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola dell'infanzia ed elementare, se

Legittima l'esclusione dalla graduatoria definitiva del concorso riservato a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola dell'infanzia ed elementare, se l’interessata ha dichiarato, nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale, di avere diritto alla riserva di posti e alla preferenza, in caso di parità punteggio, in quanto invalida civile, in forza di un documento dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 1990 successivamente contraddetto dalla prova dei fatti. Ovvero, in considerazione che l'interessata non aveva provveduto alla revisione e/o timbratura del tesserino di disoccupazione. In primo grado, il TAR aveva sostenuto che l'aspirante insegnante non aveva avuto conoscenza dell’avvenuta cancellazione dall’elenco degli invalidi civili e che, quindi, non aveva presentato una dichiarazione per la partecipazione al concorso non veritiera quando aveva affermato di aver diritto alla riserva di posti e di aver diritto alla preferenza, in caso di parità punteggio, in quanto invalida civile in forza del documento esibito. Ma di diversa opinione è stato il Consiglio di Stato, il quale ha considerato legittimo l’operato dell’Amministrazione scolastica che, in sede di controllo dei requisiti autodichiarati dagli interessati ai fini della partecipazione al concorso, ha disposto l’esclusione dalla graduatoria della signora che, come da accertamento compiuto dal competente ufficio era risultata non in possesso del requisito autodichiarato dell’iscrizione nell’elenco degli invalidi civili, all’epoca necessario per poter godere dei relativi benefici di legge. Iscritta nell’elenco degli invalidi civili ma poi cancellata per mancata revisione. In sostanza, l'interessata era stata iscritta nell’elenco degli invalidi civili, ma nel 1996, era stata tuttavia cancellata dal predetto elenco per mancata revisione”. Peraltro, ha rilevato la Sezione, per principio pacifico, solo l’iscrizione negli appositi elenchi consentiva all’epoca agli interessati di fruire della riserva di legge, anche a discapito delle aspettative occupazionali di quanti, nei pubblici concorsi, avrebbero potuto conseguire per il merito il posto messo a concorso in termini, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 632 del 2001 e n. 5687 del 2000 . In sostanza, lungi dal ritenere eccessivo ed illegittimo il formalismo della PA, sostenuto dalla candidata esclusa, avendo l’interessata dichiarato di avere titolo ad un beneficio del quale non poteva invece beneficiare, correttamente l’Amministrazione ha disposto la sua esclusione dal concorso. E ciò a prescindere dalla circostanza che l’interessata, per la sua collocazione in graduatoria, non ha beneficiato del titolo che aveva dichiarato e del quale non era in possesso. In ogni caso l’Amministrazione scolastica, precisa la sentenza, ha solo applicato, nella fattispecie, le disposizioni, contenute nel bando di concorso, che prevedevano l’esclusione dal concorso per i soggetti che, in sede di verifica, non avessero dimostrato il possesso dei titoli dichiarati.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13 – 31 ottobre 2016, n. 4065 Presidente Santoro – Estensore D’Alessio Fatto e diritto 1.- La signora D. D.A. ha impugnato davanti al T.A.R. per la Basilicata il decreto, n. 1056 del 17 luglio 2006, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria definitiva del concorso riservato, per titoli ed esami, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola dell’infanzia ed elementare nell’ambito territoriale della Diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, per gli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007. Tale esclusione era stata disposta in quanto l’interessata aveva dichiarato, nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale, di avere diritto alla riserva di posti e alla preferenza, in caso di parità punteggio, in quanto invalida civile, in forza del documento dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di Potenza prot. n. 579 del 2.10.1999 [recte 1990], mentre il Dirigente dell’Unità di Direzione Politiche del Lavoro e Sociali della provincia di Potenza, in sede di verifica dei requisiti dichiarati, aveva comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, con nota n. 1181 del 4 ottobre 2004, che la signora D. D.A. in data 2.10.1990 era stata iscritta nell’elenco degli invalidi civili al n. 8673 e che, in data 1.6.1996, era stata cancellata dal predetto elenco per mancata revisione”. 2.- Il T.A.R. per la Basilicata, con sentenza n. 382 dell’11 giugno 2010, ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria. Dopo aver svolto apposita istruttoria e dopo aver, quindi, accertato che la cancellazione della ricorrente dall’elenco degli invalidi civili era stata determinata dalla mancata revisione e/o timbratura del tesserino di disoccupazione, il T.A.R. ha sostenuto che la signora D.A. non aveva avuto conosceva dell’avvenuta cancellazione dall’elenco degli invalidi civili e che, quindi, non aveva presentato una dichiarazione per la partecipazione al concorso non veritiera quando aveva affermato di aver diritto alla riserva di posti e di aver diritto alla preferenza, in caso di parità punteggio, in quanto invalida civile in forza del documento dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di Potenza n. 579 del 2.10.1999 [recte 1990]. Il T.A.R. ha quindi annullato l’impugnato provvedimento di esclusione dalla graduatoria e, rilevato che erano stati poi assunti anche soggetti che seguivano in graduatoria l’interessata, ha riconosciuto all’interessata il risarcimento del danno subito, nella misura pari al 50% del trattamento retributivo che avrebbe altrimenti percepito. 3.- L’Avvocatura dello Stato ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea. In particolare, l’Avvocatura ha sostenuto che l’Amministrazione scolastica non poteva non escludere dal concorso l’interessata una volta che aveva accertato che la stessa non era in possesso del titolo che aveva dichiarato di possedere per ottenere la riserva di posti o la preferenza, in caso di parità di punteggio in graduatoria . Né, secondo l’Avvocatura dello Stato, l’Amministrazione scolastica può essere considerata come soggetto passivo di una domanda di risarcimento dei danni per le retribuzioni non corrisposte tenuto conto che l’esclusione dal concorso e quindi dalla graduatoria della signora D.A. era stata disposta per la mancanza di un titolo il cui possesso era stato dichiarato dall’interessata e la cui carenza era stata accertata da altra amministrazione pubblica. 3.1.- All’appello si oppone la signora D. D.A. che ha anche evidenziato che l’iscrizione negli elenchi degli invalidi civili non si è rilevata un elemento utile alla collocazione in graduatoria, non avendo determinato l’attribuzione di un qualche punteggio aggiuntivo, essendosi lei collocata in graduatoria al posto 26, con punti 37,00, solo in virtù del punteggio di servizio. La signora D.A. ha sostenuto quindi di non aver presentato una dichiarazione non veritiera ma di aver commesso solo un errore e che, quindi, l’esclusione è stata disposta dall’Amministrazione per un eccessivo ed illegittimo formalismo. 4.- L’appello deve essere accolto. Si deve, infatti, ritenere legittimo, contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., l’operato dell’Amministrazione scolastica che, in sede di controllo dei requisiti autodichiarati dagli interessati ai fini della partecipazione al concorso, ha disposto l’esclusione dalla graduatoria della signora D.A. che, come da accertamento compiuto dal competente ufficio era risultata non in possesso del requisito autodichiarato dell’iscrizione nell’elenco degli invalidi civili, all’epoca necessario per poter godere dei relativi benefici di legge. Come si è già prima ricordato, infatti, il competente Dirigente dell’Unità di Direzione Politiche del Lavoro e Sociali della provincia di Potenza, in sede di verifica dei requisiti dichiarati, aveva comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, con nota n. 1181 del 4 ottobre 2004, che la signora D. D.A. in data 2.10.1990 era stata iscritta nell’elenco degli invalidi civili al n. 8673 e che, in data 1.6.1996, era stata tuttavia cancellata dal predetto elenco per mancata revisione”. Peraltro, per principio pacifico, solo l’iscrizione negli appositi elenchi consentiva all’epoca agli interessati di fruire della riserva di legge, anche a discapito delle aspettative occupazionali di quanti, nei pubblici concorsi, avrebbero potuto conseguire per il merito il posto messo a concorso in termini, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 632 del 2001 e n. 5687 del 2000 . 5.- Avendo l’interessata dichiarato di avere titolo ad un beneficio del quale non poteva invece beneficiare, correttamente quindi l’Amministrazione ha disposto la sua esclusione dal concorso. E ciò a prescindere dalla circostanza che l’interessata, per la sua collocazione in graduatoria, non ha beneficiato del titolo che aveva dichiarato e del quale non era in possesso. 6.- In ogni caso l’Amministrazione scolastica ha solo applicato, nella fattispecie, le disposizioni, contenute nell’art. 5, commi 8 e 9 del bando di concorso, che prevedevano l’esclusione dal concorso per i soggetti che, in sede di verifica, non avessero dimostrato il possesso dei titoli dichiarati. E ciò non avrebbe comunque consentito il riconoscimento di un risarcimento in relazione alla impugnata disposta esclusione dalla graduatoria della signora D.A 7.- In conseguenza l’appello deve essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza appellata anche nella parte in cui ha disposto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dalla signora D. D.A 8.- Le spese del doppio grado di giudizio, considerata anche la natura della questione trattata, possono essere integralmente compensate fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per la Basilicata, n. 382 dell’11 giugno 2010, respinge il ricorso di primo grado. Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.