19 sms in un mese: legittimo l’ammonimento

Insegnante molesta la collega è legittimo l'ammonimento del questore basato su 19 sms in un mese se questi sono comunque sufficienti per determinare nella donna uno stato d'ansia.

E ciò anche se i fatti contestati sono antecedenti alla disciplina che punisce tali comportamenti e senza dover sentire il controinteressato. L’art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito nella legge 38/2009, prevede infatti che 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., , la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore . 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento . Provvedimento di ammonizione. Come ha già rilevato il Consiglio Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2419 , sulla base di tali disposizioni il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se emanare senza indugio il provvedimento di ammonizione, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell’atto, con l’avviso di avvio del procedimento, previsto dall’art. 7, legge n. 241/1990. Ciò si spiega perché l’eventuale anche lieve differimento dell’emanazione del provvedimento può avere gravi e a volte anche irreversibili conseguenze per chi abbia segnalato i fatti all’autorità di pubblica sicurezza. In tal senso il Collegio ha respinto la censura di violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 in relazione al fatto che l’interessato a suo tempo aveva proposto ricorso gerarchico avverso l’atto del Questore senza prospettare con l’atto d’appello di aver proposto in quella sede la censura di violazione del citato art. 7 , sicché sotto tale profilo si deve ritenere che in sostanza comunque egli aveva potuto rappresentare le proprie ragioni in sede amministrativa, prima ancora di proporre il ricorso giurisdizionale in termini, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2419 . Così come è stato respinto il motivo di appello relativo alla mancata acquisizione di elementi istruttori da parte delle persone informate ciò in quanto il Questore, nel caso specifico, aveva tenuto conto delle informative già acquisite e di quanto risultava agli atti dell’istituto scolastico, presso il quale a suo tempo lavoravano le persone coinvolte. Peraltro, ha sottolineato la Sezione, la normativa sopra riportata attribuisce al Questore il potere di valutare se sia necessario acquisire le informazioni, ben potendo l’Amministrazione ravvisare gli estremi per provvedere immediatamente, per evitare la reiterazione dei comportamenti, in un’ottica di non ritardabile protezione della persona offesa. L’irretroattività. Uno dei motivi di appello era connesso alla violazione del principio di legalità e quello di irretroattività, poiché l’atto aveva richiamato anche episodi che risalirebbero al 2007, e pertanto ad epoca antecedente alla data di entrata in vigore della normativa attributiva del potere al Questore. A tale proposito il Collegio ha rilevato che il provvedimento disciplinato dall’art. 8, sopra riportato, non comporta l’irrogazione di una sanzione penale, sicché il principio di irretroattività risulta non rileva. Al contrario, l’art. 8 ha attribuito al Questore il potere di porre rimedio anche alle situazioni sorte prima della sua entrata in vigore non solo rileva il principio tempus regit actum , ma rilevano anche la ratio e il testo del medesimo art. 8, che hanno mirato ad evitare che possano degenerare le situazioni, anche quelle sorte prima dell’entrata in vigore di quella legge. In altri termini, in linea di principio subito dopo l’entrata in vigore dell’art. 8 la persona offesa ben poteva esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, sollecitando l’esercizio dei poteri da esso previsti. 19 sms In sostanza, il Collegio ha confermato la decisione del giudice di primo grado il quale aveva ritenuto legittimo il provvedimento del Questore che, nell'ambito della discrezionalità prevista dalla legge, aveva giudicato 19 sms inviati nell'arco di un mese sufficienti a presupporre le condizioni previste dalla normativa anti-stalking. Il questore doveva infatti solo apprezzare discrezionalmente la fondatezza dell’istanza, raggiungendo una ragionevole certezza sulla plausibilità e verosimiglianza delle vicende ivi esposte, circostanza palesemente verificatasi nel caso di specie. Il Tar, peraltro, aveva anche considerato irrilevante la carenza dell’elemento soggettivo mancanza di intenzionalità persecutoria nelle condotte nei confronti del soggetto leso. Ciò in quanto la formulazione della fattispecie quale reato a forma libera” richiede il dolo generico e non pone vincoli in ordine al tempo ed alle modalità con le quali i comportamenti descritti debbano realizzarsi.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29 settembre – 13 ottobre 2016, n. 4241 Presidente/Estensore Maruotti Fatto e diritto 1. Col provvedimento emesso in data 18 agosto 2009, in applicazione del decreto legge n. 11 del 2009, come convertito nella legge -omissis-8 del 2009, il Questore della Provincia di Bologna ha ammonito l’appellante, con invito ad astenersi dal porre in essere atti persecutori nei confronti della signora -omissis L’interessato ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Bologna, che con la decisione n. -OMISSIS-del 4 novembre 2009 lo ha respinto. 2. Col ricorso -omissis-del 2009 proposto al TAR per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna , l’appellante ha impugnato il provvedimento emesso il 18 agosto 2009, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere. 3. Il TAR, con la sentenza -omissis del 2016, ha respinto il ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. 4. Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto. 5. A fondamento dell’impugnazione, egli ha dedotto col primo motivo pp. 5-14 che il Questore avrebbe dovuto inviare l’avviso di avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990, la cui assenza avrebbe anche comportato un difetto di istruttoria, ed avrebbe anche dovuto sentire le ‘persone informate dei fatti’. 6. Ritiene la Sezione che tali censure siano infondate e vadano respinte. 6.1. L’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, convertito nella legge -omissis-8 del 2009, prevede che 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., , la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore . 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento . Come ha rilevato questo Consiglio Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2419 , sulla base di tali disposizioni il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se emanare senza indugio il provvedimento di ammonizione, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell’atto, con l’avviso di avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Ciò si spiega perché l’eventuale anche lieve differimento dell’emanazione del provvedimento può avere gravi e a volte anche irreversibili conseguenze per chi abbia segnalato i fatti all’autorità di pubblica sicurezza. 6.2. La censura di violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 risulta inoltre infondata, poiché l’interessato a suo tempo ha proposto ricorso gerarchico avverso l’atto del Questore senza prospettare con l’atto d’appello di aver proposto in quella sede la censura di violazione del citato art. 7 , sicché sotto tale profilo si deve ritenere che in sostanza comunque egli ha potuto rappresentare le proprie ragioni in sede amministrativa, prima ancora di proporre il ricorso giurisdizionale in termini, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2419 . 6.3. Quanto alla mancata acquisizione di elementi istruttori da parte delle persone informate, osserva la Sezione che la censura è infondata in punto di fatto, poiché il Questore ha tenuto conto delle informative già acquisite e di quanto risultava agli atti dell’istituto scolastico, presso il quale a suo tempo lavoravano le persone coinvolte. La censura è comunque infondata in punto di diritto, poiché la normativa sopra riportata attribuisce al Questore il potere di valutare se sia necessario acquisire le informazioni, ben potendo l’Amministrazione ravvisare gli estremi per provvedere immediatamente, per evitare la reiterazione dei comportamenti, in un’ottica di non ritardabile protezione della persona offesa. 7. Col secondo motivo v. pp 14-21 , l’appellante ha dedotto che sarebbero stati violati il principio di legalità e quello di irretroattività, poiché l’atto ha richiamato anche episodi che risalirebbero al 2007, dunque ad epoca antecedente alla data di entrata in vigore della normativa attributiva del potere al Questore quanto agli episodi successivi ad essa successivi, si sarebbe attribuito rilievo ad alcuni SMS pervenuti da utenze fisse sempre diverse sul cellulare dell’esponenti, insufficienti ad integrare la fattispecie e la cui provenienza e riconducibilità non è mai stata in nessun modo accertata né periziata la ricostruzione della richiedente il provvedimento di ammonizione – circa la sussistenza del suo ‘grave stato di ansia’ si dovrebbe considerare sostanzialmente inattendibile, poiché ella in data 12 marzo 2009 ha telefonato ad una cugina dell’appellante, per sincerarsi del suo stato di salute in quanto coinvolto in un incidente stradale. 8. Ritiene la Sezione che anche tali censure siano infondate. In primo luogo, il provvedimento disciplinato dall’art. 8, sopra riportato, non comporta l’irrogazione di una sanzione penale, sicché il principio di irretroattività risulta non propriamente richiamato. Al contrario, l’art. 8 ha attribuito al Questore il potere di porre rimedio anche alle situazioni sorte prima della sua entrata in vigore non solo rileva il principio tempus regit actum, ma rilevano anche la ratio e il testo del medesimo art. 8, che hanno mirato ad evitare che possano degenerare le situazioni, anche quelle sorte prima dell’entrata in vigore di quella legge. In altri termini, in linea di principio subito dopo l’entrata in vigore dell’art. 8 la persona offesa ben poteva esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, sollecitando l’esercizio dei poteri da esso previsti. Peraltro, nella specie sono risultati anche comportamenti posti in essere successivamente all’entrata in vigore dell’art. 8. Come ha puntualmente evidenziato la sentenza impugnata, tra il 19 giugno 2009 e il 13 luglio 2009 ben oltre la sua entrata in vigore , la persona offesa ha ricevuto 19 sms, di cui ha preso cognizione il verbalizzante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-. Malgrado la contestazione dell’appellante sulla riconducibilità alla sua persona di tali sms, ritiene la Sezione che del tutto ragionevolmente l’Amministrazione sia il Questore che i Carabinieri ha a lui attribuito la loro trasmissione, in ragione delle circostanze di tempo e del loro contenuto. Non ha infine rilievo la circostanza riguardante la telefonata che l’appellante riferisce vi sia stata tra la persona offesa e la propria cugina, volta a sapere le sue condizioni di salute successive ad un incidente stradale tale telefonata significativamente non intercorsa con l’appellante non può essere intesa quale elemento tale da far escludere la sussistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento del Questore e comunque è di data anteriore alla trasmissione degli sms prima indicati trasmissione che di per sé può aver fatto sorgere lo stato d’ansia e va considerata giustificativa dell’emanazione dell’atto medesimo . 9. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto. La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza respinge l’appello n. 4791 del 2016. Condanna l’appellante al pagamento di euro 3.000 tremila in favore delle Amministrazioni appellate, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i signori -omissis-e -omissis-.