Deve ripetere l'esame chi investe un pedone provocandone il decesso

Non rallentare in prossimità di un incrocio scarsamente illuminato investendo una persona anziana con evidenti difficoltà di deambulazione comporta la revisione della patente con obbligo di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità tecnica. Specialmente se il sinistro ha poi determinato il decesso dello sfortunato pedone.

Lo ha evidenziato il Tar Toscana con la sentenza n. 1380 del 21 settembre 2016. Il caso. Un conducente coinvolto nel drammatico investimento di un pedone è stato raggiunto dal provvedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del codice stradale. Contro questo provvedimento cautelare l'interessato ha proposto ricorso ai Giudici amministrativi ma senza successo. I carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro hanno infatti contestato all'autista la violazione dell'art. 141, commi 4 e 11 per non aver moderato particolarmente la velocità in orario serale, in prossimità di un incrocio, con un anziano pedone intento ad attraversare la strada. La motorizzazione ha quindi adottato il provvedimento di revisione della patente mediante sottoposizione a nuovo esame di idoneità tecnica. Violazione norma di prudenza. A parere del Collegio non importa una eventuale diversa valutazione del Giudice di pace oppure il fatto che l'interessato non abbia mai provocato sinistri. Quello che risulta è il fatto che in prossimità dell'intersezione l'autista ha violato una norma di prudenza in presenza di un anziano signore che stava faticando ad attraversare la strada, in orario serale. E non importa se la motorizzazione non ha fatto cenno nel suo provvedimento delle osservazioni avanzate dall'interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della l. n. 241/1990. Gli elementi contenuti nelle predette osservazioni, conclude la sentenza, sia per la loro manifesta irrilevanza sia per la natura di aggravanti delle circostanze riferite, non avrebbero sicuramente condotto ad una valutazione diversa da quella espressa nel provvedimento impugnato . In buona sostanza l'amministrazione non ha l'onere di replicare analiticamente alle osservazioni dell'interessato bastando che risulti dall'atto l'avvenuta cognizione delle controdeduzioni, dovendosi peraltro e comunque vagliarsi il mezzo di censura in esame, di tipo formale - procedurale, alla stregua del criterio di giudizio dato dall'art. 21- octies , l. n. 241/1990, essendo sufficiente uno svolgimento motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione della p.a. alle deduzioni difensive dei privati TAR Lombardia, Milano, sez. IV 17 giugno 2015 n. 1407 TAR Puglia, Bari, sez. I 17 giugno 2015 n. 885 TAR Lazio, Roma, sez. II 2 febbraio 2015 n. 1888 .

TAR Toscana, sez. II, sentenza 8 – 21 settembre 2016, numero 1380 Presidente/Estensore Romano Fatto e diritto 1 - Con provvedimento di cui al protocollo 2325/3 di data 26 maggio 2016, emesso a seguito della comunicazione del Comando Stazione Carabinieri di Chianciano Terme del 29.03.2016, l’Ufficio della Motorizzazione civile di Firenze, Sezione coordinata di Siena, ha disposto la revisione della patente di guida della categoria B, di cui è titolare la sig. Irene Del Ciondolo, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, essendo sorti dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso del documento di guida. Avverso il provvedimento impugnato, con il ricorso in esame, sono stati dedotti i seguenti motivi 1 violazione dell’articolo 128 D.Lgs. 30.04.1992 numero 285, eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà 2 violazione dell’articolo 128 citato, eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione del giusto procedimento, perplessità, irragionevolezza in particolare, la ricorrente ha sostenuto che il verbale di accertamento dei Carabinieri recante l’unica asserita violazione dell’articolo 141 commi 4 e 11 codice della strada è stato sospeso dal Giudice di Pace di Montepulciano sul presupposto che non emergono profili di responsabilità imputabili ad una condotta negligente o imprudente della ricorrente la strada ove si è verificato il sinistro è servita da illuminazione pubblica insufficiente il pedone che attraversava la carreggiata in prossimità di incrocio scarsamente illuminato era un ultra ottantanovenne con evidenti difficoltà di deambulazione in dieci anni di guida la ricorrente non ha mai compiuto violazioni del codice della strada l’Amministrazione prima di adottare il provvedimento impugnato aveva l’obbligo di effettuare un’adeguata valutazione circa i requisiti di idoneità fisica e/o tecnica della ricorrente l’Ufficio della Motorizzazione ha omesso di esaminare le osservazioni presentate. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione intimata ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, sussistendone i presupposti, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. 2 – Il ricorso è infondato. Il Decreto legislativo - 30/04/1992, numero 285, all’articolo 141, prevede 1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. 4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento”. Come emerge dal verbale richiamato nell’atto impugnato, alla ricorrente è stata contestata la violazione dell’articolo 141, commi 4 e 11, del codice della strada, in quanto nel percorrere il viale G. Di Vittorio, nel centro abitato di Chianciano Terme, investiva un pedone, presente sulla parte destra della carreggiata percorsa dal veicolo, deceduto in seguito alle lesioni riportate. Il provvedimento è correttamente motivato attraverso il richiamo del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti e non è censurabile sotto i profili dedotti con il primo motivo, essendo evidentemente irrilevanti sia il ruolo e la professionalità della ricorrente sia la circostanza di non essere mai stata coinvolta in sinistri stradali, sia la diversa valutazione che sarebbe stata espressa dal Giudice di Pace il quale peraltro si sarebbe limitato a sospendere il diverso provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida . In riferimento agli ulteriori elementi, riferiti dalla stessa ricorrente, quali la prossimità dell’incrocio in cui si è verificato il sinistro , la scarsa illuminazione della sede stradale, l’evidente difficoltà di deambulazione del pedone dovuta alla sua età avanzata, si tratta di circostanze aggravanti nella valutazione del comportamento della conducente che hanno ragionevolmente indotto l’ufficio della Motorizzazione civile a disporre la revisione della patente di guida al fine di verificare la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica in capo alla ricorrente. Chiaramente infondata appare pertanto, oltre alla censura di violazione dell’articolo 3 della legge numero 241/90, anche quella di violazione di omessa valutazione delle osservazioni presentate a seguito di comunicazione di avvio del procedimento, per essersi l’amministrazione limitata a riferire di aver preso visione delle memorie prodotte”. Gli elementi contenuti nelle predette osservazioni, come sopra richiamati, sia per la loro manifesta irrilevanza sia per la natura di aggravanti delle circostanze riferite, non avrebbero sicuramente condotto ad una valutazione diversa da quella espressa nel provvedimento impugnato. Nel processo amministrativo l'articolo 10 bis, l. 7 agosto 1990, numero 241 deve essere valutato dal giudice avendo riguardo al successivo articolo 21- octies relativo alla non annullabilità degli atti per omessa comunicazione di avvio Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” Cons. Stato, sez. IV, 28/06/2016 numero 2924 . Dalla norma citata la giurisprudenza ha tratto il principio secondo cui l'Amministrazione non ha l'onere di replicare e di confutare analiticamente le osservazioni del privato, bastando che risulti dall'atto l'avvenuta cognizione delle controdeduzioni, dovendosi peraltro e comunque vagliarsi il mezzo di censura in esame, di tipo formale - procedurale, alla stregua del criterio di giudizio dato dall'articolo 21 octies, legge numero 241 del 1990, essendo sufficiente uno svolgimento motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione della p.a. alle deduzioni difensive dei privati T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV 17 giugno 2015 numero 1407 T.A.R. Puglia, Bari, sez. I 17 giugno 2015 numero 885 .TA.R. Lazio, Roma, sez. II 02 febbraio 2015 numero 1888 Il principio è senz’altro applicabile nella fattispecie, in cui gli elementi evidenziati nella memoria difensiva prodotta nel corso del procedimento amministrativo e poi richiamati nel corpo del ricorso età e professionalità della ricorrente, assenza di precedenti sinistri stradali, scarsa illuminazione dell’incrocio presso cui il sinistro si è verificato, difficoltà di deambulazione del pedone investito, presunta bassa velocità del veicolo al momento dell’urto , alla luce della norma applicata e del verbale richiamato nel provvedimento, non avrebbero prodotto, da parte dell’Amministrazione, una determinazione diversa da quella adottata. 3 – Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 duemila a titolo di spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.