Consiglio di Stato: parere sulle istituende camere arbitrali e di conciliazione

In data 30 agosto 2016 il Consiglio di Stato ha adottato il parere n. 1843/2016 sullo schema di regolamento ministeriale relativo alle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, la cui istituzione è stata prevista dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.

Lo schema di decreto del Ministero della Giustizia disciplina le modalità con cui ogni Consiglio dell’Ordine circondariale può deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione. L’organo di amministrazione è il Consiglio direttivo, composto da almeno cinque membri individuati tra soggetti di specifica e comprovata esperienza. Il parere n. 1843/2016 espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento evidenzia la necessità di apportare alcune modifiche al testo così deliberato dal Ministero, con particolare riguardo ai seguenti profili Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa delle camere arbitrali e di conciliazione. Il testo approvato dal Ministero prevede che le camere arbitrali e di conciliazione siano dotate di autonomia organizzativa, economica e contabile. Tuttavia, secondo il parere in commento, esse rivestono la qualifica di organi degli ordini circondariali presso cui sono istituite, per cui pur disponendo di autonomia funzionale si configura un ineludibile collegamento organico con l’ordine di riferimento. Il parere chiarisce pertanto che la contabilità della camera arbitrale debba comunque essere ricondotta a quella dell’ordine di appartenenza, in ossequio ai principi di unicità e omnicomprensività dei bilanci pubblici. Sotto l’aspetto dell’indipendenza organizzativa, il Consiglio di Stato afferma la necessità che la durata in carica dei componenti del Consiglio direttivo sia svincolata rispetto a quella del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, proprio perché il primo è preposto al funzionamento di un organo investito di funzioni giustiziali. Pertanto, appare di dubbia opportunità l’attuale formulazione che condiziona la durata del Consiglio direttivo al mandato dei consiglieri dell’ordine, secondo il noto principio simul stabunt simul cadent . Il parere si sofferma inoltre sulla necessità di specificare la previsione per cui il Consiglio dell’Ordine può stipulare apposite polizze assicurative per la responsabilità derivante dall’attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione. Al riguardo, sono richiamate quelle previsioni normative che disincentivano la conclusione di contratti assicurativi da parte delle amministrazioni in favore del rispettivo personale, talvolta sanzionati dall’ordinamento con la nullità. Composizione del Consiglio direttivo. Si tratta dell’organo di amministrazione della camera arbitrale e di conciliazione, la cui composizione deve assicurare adeguata rappresentanza anche al mondo accademico, motivo per cui il Consiglio di Stato ritiene opportuno prevedere una presenza minima di docenti universitari. In ogni caso viene rappresentata l’esigenza che sia individuato un numero massimo di componenti del Consiglio direttivo, in luogo dell’attuale formulazione secondo cui essi debbano essere almeno cinque. Per quanto riguarda il personale in servizio presso le camere arbitrali, il parere rappresenta la necessità che non vi possa essere distinzione con quello già alle dipendenze dell’Ordine circondariale di riferimento. Riscossione dei compensi. Il Consiglio di Stato manifesta perplessità sulla previsione per cui la camera arbitrale dovrebbe sostenere le spese per la riscossione, anche coattiva, dei compensi dovuti agli arbitri e ai conciliatori. In particolare si ritiene che tale attività dovrebbe essere rimessa agli stessi professionisti, stante la natura privatistica del rapporto instaurato tra i medesimi e le parti coinvolte nei singoli affari. Indipendenza e onorabilità. Si tratta di requisiti che devono essere posseduti dagli arbitri e dai conciliatori sia al momento della nomina che per tutta la durata del procedimento. In merito ai requisiti di indipendenza, il Consiglio di Stato sottolinea che, in assenza di apposita previsione, ove l’arbitrato gestito dalla camera arbitrale e di conciliazione si configuri come arbitrato rituale di diritto si debbano applicare le norme del codice di procedura civile, ivi compreso l’art. 815 c.p.c. relativo alle ipotesi di ricusazione degli arbitri. Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità, gli stessi sono invece disciplinati nello schema di decreto, per cui il parere esprime dubbi sulla norma che sembra ammettere la possibilità, in capo ad ogni ordine circondariale, di prevederne ulteriori rispetto a quelli già elencati, poiché una simile possibilità determinerebbe inevitabilmente discipline differenziate sul territorio nazionale. Digitalizzazione. Il parere si sofferma infine sulla necessità che la conservazione dei fascicoli avvenga digitalmente, esclusa la possibilità di utilizzare supporti cartacei, in considerazione della tendenza alla totale digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Consiglio di Stato, sez. Consultiva per gli Atti Normativi, parere 30 agosto – 2 settembre 2016, n. 1843 Presidente Frattini – Estensore Carlotti PREMESSO 1. Il Ministero della giustizia ha richiesto il prescritto parere sullo schema di regolamento indicato in oggetto. Alla Sezione sono pervenuti il testo dell’articolato, la relazione ministeriale, la relazione sull’AIR analisi di impatto della regolamentazione , la relazione di ATN analisi tecnico-normativa , la relazione tecnica, nonché il parere reso dal Consiglio Nazionale Forense CNF nella seduta del 22 aprile 2016. 2. L’intervento normativo sottoposto al vaglio consultivo della Sezione trova base legislativa, rispettivamente, nell’art. 29, comma 1, lettera n della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, secondo cui il consiglio dell'ordine circondariale forense può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite , e nell’articolo 1, comma 3, della medesima legge, che recita 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense CNF e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.”. 3. Segnala il Ministero che l'oggetto del regolamento consiste - nell'ambito delle modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie - nella definizione della natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa ed economica delle predette camere, nella individuazione della sede, nella previsione degli organi e delle funzioni delle camere, nella statuizione dei criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori e nella previsione delle incompatibilità e dei criteri di onorabilità di arbitri e conciliatori. 4. Lo schema pervenuto alla Sezione è ripartito in sei Titoli e non cinque, come invece indicato nella relazione ministeriale e strutturato in 16 articoli e non in 17 articoli, come invece indicato nella relazione ministeriale . Il Titolo I Disposizioni generali è composto dagli articoli 1 Oggetto e finalità del decreto e 2 Definizioni che recano disposizioni generali concernenti, rispettivamente, l'oggetto del decreto e le definizioni utili ad una migliore lettura del testo. In particolare, nel comma 2 dell’articolo 1 viene esplicitato che resta ferma la disciplina degli organismi di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e degli organismi di composizione della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3. Il Titolo II Camera arbitrale e di conciliazione si compone di tre articoli. L'articolo 3 Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione prevede che i consigli dell’ordine possono, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione. La delibera del consiglio, da pubblicare sul sito internet del consiglio dell’ordine, contiene l'atto costitutivo e lo statuto della camera che dovrà indicare la denominazione della struttura lo scopo la sede e i criteri per l'adozione del regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi. L'articolo 4 Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa , nello stabilire la natura giuridica della camera, nel regolarne il patrimonio e fissarne l'autonomia organizzativa ed economica, prevede che, con regolamento, siano stabilite le modalità del proprio finanziamento e della tenuta della propria contabilità. Il comma 3 dispone che, a tutela dei fruitori del servizio di conciliazione offerto dalle camere, il consiglio dell'ordine è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dall'attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione in conformità ai criteri stabiliti dal CNF. L'articolo 5 Sede e personale dipendente prevede che la camera svolga le proprie funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine ove è istituita, ovvero presso locali messi a disposizione dallo stesso consiglio dell'ordine, con facoltà di avvalersi del personale dipendente dello stesso consiglio. Gli articoli da 6 a 11, i quali nel loro insieme compongono il Titolo III Organi e funzioni della Camera e criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori delineano gli organi e le funzioni delle camere e stabiliscono i criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori. L'articolo 6 Il Consiglio direttivo stabilisce che la camera arbitrale e di conciliazione è amministrata da un consiglio direttivo, composto da almeno cinque membri, nominati con delibera dal consiglio dell'ordine e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza. Il comma 3 prevede che il numero massimo dei componenti sia stabilito dal consiglio dell'ordine, che lo determina in considerazione del numero degli iscritti. I commi 4 e 5 stabiliscono che i componenti del consiglio direttivo, di cui almeno due devono essere avvocati iscritti all’albo, siano individuati tra soggetti in possesso di specifici requisiti di onorabilità individuati dalla norma, nonché di requisiti per la nomina quali essere iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio dell'ordine essere docenti universitari in materie giuridiche. I commi 6, 7 e 8 disciplinano la durata del consiglio direttivo e dei suoi componenti, la possibilità di rinnovo della carica per non più di due consiliature, le modalità di sostituzione dei componenti. Il comma 9 prevede che i componenti del consiglio direttivo non possano ricoprire incarichi in procedure amministrate dalla camera arbitrale e di conciliazione e neppure svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia del procedimento arbitrale in ogni caso comma 10 non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato. L'articolo 7 Funzioni e compiti del presidente del consiglio direttivo individua le funzioni e i compiti del presidente del consiglio direttivo, che è eletto a maggioranza tra i componenti del consiglio stesso e convoca, presiede e coordina le sedute del consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione, determinandone l'ordine del giorno. La convocazione avviene in forma scritta ovvero a mezzo di posta elettronica. L’articolo 8 Funzioni e compiti del consiglio direttivo stabilisce che il consiglio direttivo - tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta, sulla base delle aree professionali individuate nella tabella A allegata allo schema di decreto - verificata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o più aree di cui alla citata tabella - procede alla cancellazione quando vengano meno il requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco e provvede allo stesso modo quando l'avvocato revochi la dichiarazione di disponibilità. L’articolo 8, nei commi 2 e 4, stabilisce altresì, quanto all'iscrizione nell'elenco, che l'avvocato che renda la dichiarazione di disponibilità indichi le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di onorabilità che tale dichiarazione di disponibilità sia revocabile e che l'avvocato sia comunque tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo il venir meno dei requisiti di onorabilità. L’avvocato iscritto nell’elenco può inoltre sempre chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento. Il consiglio direttivo approva il codice etico che ciascun arbitro si deve impegnare a rispettare prima di assumere l'incarico. Il consiglio direttivo, d'intesa con il consiglio dell'ordine, cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale e mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che abbiano tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale. All'articolo 9 Criteri per l’assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione dello schema di decreto illustrato sono disciplinati i criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione. In particolare, il Consiglio direttivo procede alla designazione dell'arbitro o del conciliatore con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione. In presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, individuate le ragioni e la materia del contendere, il consiglio direttivo stabilisce l'area professionale di riferimento, come individuata nella tabella A e procede alla designazione, con rotazione nell'assegnazione. In ogni caso la rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri siano individuati concordemente dalle parti. Il consiglio direttivo revoca, previa audizione dell’interessato, l'iscrizione dagli elenchi dell'arbitro o del conciliatore che sia divenuto incompatibile secondo le disposizioni dello stesso regolamento. Viene inoltre stabilito che l'avvocato iscritto, a richiesta, in una diversa area di riferimento sia collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo sia stato designato. I commi 7 e 8 prevedono che il consiglio direttivo liquida i compensi degli arbitri in conformità al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sui parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati e pubblica annualmente nel proprio sito internet le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento. L'articolo 10 Segreteria attribuisce alla segreteria della camera arbitrale e di conciliazione funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera e specifica ulteriori funzioni quali la tenuta di un registro, anche informatico, per ogni procedimento della camera arbitrale e di conciliazione la verifica della conformità della domanda di arbitrato e di conciliazione ai requisiti formali previsti dal regolamento della camera la riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera forma la conservazione dei fascicoli di tutte le procedure svolge le funzioni di segreteria del consiglio direttivo, degli arbitri e dei conciliatori verbalizza le sedute cura le comunicazioni e rilascia, a richiesta, alle parti copia degli atti e dei documenti. L'articolo 11 Obbligo di riservatezza impone ai componenti del consiglio direttivo, agli arbitri, ai conciliatori e al personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle procedure di arbitrato e conciliazione l'obbligo di mantenere riservata ogni informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti. La pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi da parte della camera arbitrale e di conciliazione è consentita per finalità di studio e in ogni caso previo assenso delle parti del procedimento. Il Titolo IV Incompatibilità e onorabilità di arbitri e conciliatori , composto dagli articoli 12 e 13, disciplina l'incompatibilità e onorabilità di arbitri e conciliatori. L'articolo 12 Incompatibilità individua le ipotesi di incompatibilità alla nomina di arbitro o conciliatore in capo ai membri e revisori appartenenti al consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione, ai membri del consiglio direttivo e della segretaria della camera, ai dipendenti della stessa camera e della segreteria, nonché ai soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le predette persone. Sulla scorta dei commi 2 e 3, gli arbitri e i conciliatori, a partire dal momento della nomina e per tutta la durata del procedimento, devono rimanere indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazione. Gli arbitri e i conciliatori non possono considerarsi imparziali se essi stessi, ovvero un altro professionista associato o che eserciti la professione nei suoi stessi locali, abbiano assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti. L'arbitro e il conciliatore sono tenuti a comunicare, nel corso del procedimento, ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico. La definizione dei requisiti di onorabilità per gli arbitri ed i mediatori sono rimessi, nella previsione dell'articolo 13 Requisiti di onorabilità , al regolamento della camera, che deve individuarli nei seguenti non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza non aver riportato sanzioni definitive. L'articolo 14 Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie , nel quale si compendia il Titolo V Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie , stabilisce che, qualora la camera amministri altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, deve adottare uno specifico regolamento, approvato dal consiglio dell'ordine e coerente con le disposizioni vigenti e con il regolamento di cui allo schema in esame. Gli articoli 15 Clausola di invarianza finanziaria e 16 Entrata in vigore , che compongono il Titolo VI Disposizioni finali , recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore del regolamento. Completa lo schema di decreto un allegato, rappresentato dalla Tabella A, menzionata dagli articoli 8 e 9, che individua le seguenti aree di competenza professionale, nelle quali sono iscritti i richiedenti - diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni - diritto della responsabilità civile - diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario e diritto delle procedure concorsuali - diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale - diritto amministrativo - diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell'Unione europea. CONSIDERATO 5. In coerenza con la base legislativa di riferimento, lo schema di decreto in esame va qualificato come schema di regolamento ministeriale a norma dell’art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988. 6. Con riguardo al preambolo, il secondo rigo va riscritto nei seguenti termini Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, e, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n ”. Al terzo rigo, dopo la parola espresso”, il testo va sostituito dal seguente nella seduta del 22 aprile 2016 ”. 7. In relazione all’articolo 1, va osservato che il tenore del comma 2 è superfluo e incompleto. Difatti è superfluo precisare che un regolamento, ossia una fonte normativa di rango subprimario, non possa incidere sulla portata e sull’efficacia di una fonte di rango sovraordinato. La previsione, sotto altro aspetto, è anche incompleta perché, limitandosi a menzionare unicamente gli strumenti di ADR altenative dispute resolution di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sembra obliterare l’esistenza, nell’ordinamento, di altri strumenti di soluzione alternativa delle controversie, del pari previsti da disposizioni legislative si pensi, ad esempio, a quelli affidati alla gestione di autorità amministrative indipendenti di regolazione che, alla stessa stregua di quanto stabilito dal comma 2 in esame, restano ferme”. La previsione dunque dovrebbe essere espunta oppure, onde non ingenerare dubbi nell’interprete, integrata, previa idonea ricognizione, con la menzione di tutti gli strumenti di soluzione delle controversie attualmente contemplati da fonti primarie. Va poi precisato che la Tabella A costituisce parte integrante del decreto. 8. Nell’articolo 2 l’abbreviazione art.”, nella lettera b , va sostituita con la parola articolo”. 9. Nessun rilievo sull’articolo 3. 10. L’articolo 4 prevede che la camera arbitrale e di conciliazione sia dotata di autonomia organizzativa, economica e contabile. La previsione impone qualche riflessione. Ed invero, alla stregua del dato positivo, primario e secondario, le camere di conciliazione e arbitrato sono organi dei rispettivi ordini circondariali che le istituiscano e questi ultimi sono enti pubblici non economici a carattere associativo. Del resto, l’articolo 6 dello schema di decreto stabilisce che il consiglio dell’ordine nomini i componenti del consiglio direttivo. Inoltre il comma 2 dell’articolo 5 dello stesso schema prevede che le camere possano avvalersi del personale dipendente del consiglio dell’ordine. Ancora, nella relazione tecnica è più volte ripetuto che, nello svolgimento della sua attività, la camera arbitrale e di conciliazione si avvale delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie rese disponibili dal consiglio dell’ordine. Orbene, seppure sia opportuno che le camere arbitrali e di conciliazione, in ragione dei compiti giustiziali ad esse assegnati, dispongano di una significativa autonomia funzionale, nondimeno quest’ultima non può esser di latitudine tale da oscurare l’inscindibile collegamento organico con l’ordine di riferimento. In questo senso l’autonomia economica e contabile, che pure può essere mantenuta, richiede un raccordo con l’analoga autonomia dell’ordine, alla cui contabilità essa va comunque ricondotta, ad esempio prevedendo, ove possibile, che il bilancio della camera arbitrale e di conciliazione sia configurato come una sezione di quello dei rispettivi ordini, in ossequio ai principi dell’unicità e dell’omnicomprensività dei bilanci pubblici. Si riserva al Ministero della giustizia l’individuazione della soluzione normativa più funzionale alla realizzazione di detto collegamento. Non appare in ogni caso opportuno, anche per esigenze del contenimento della spesa, che le camere arbitrali dispongano di un proprio personale distinto da quello dell’ordine di riferimento, come invece sembra affiorare da alcune previsioni contenute nello schema di decreto si veda, ad esempio, l’articolo 12, comma 1, lettera c . Va quindi scongiurata la possibilità di un reclutamento autonomo del personale da parte delle camere arbitrali e di conciliazione. Il comma 3 della disposizione prevede che il consiglio dell’ordine stipuli una polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dall’attività a cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione. Tale previsione deve essere a precisata, posto che non è dato comprendere a quale categoria di soggetti si riferisca, ossia se al personale del consiglio dell’ordine di cui si avvalga la camera arbitrale e di conciliazione o agli arbitri e ai conciliatori neppure è chiaro quale tipo di rischio sia preso in considerazione b resa compatibile con le previsioni dell’ordinamento che disincentivano, e talvolta finanche sanzionano con la nullità, i contratti di assicurazione stipulati dalle amministrazioni in favore del rispettivo personale si consideri, a titolo di esempio, il disposto dell’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008, secondo cui È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.” . Al riguardo, il Ministero della giustizia dovrà tener conto, pertanto, degli indirizzi espressi dalla Magistratura contabile circa l’interpretazione di dette disposizioni, atteso che siffatti orientamenti esegetici sovente hanno esteso la platea soggettiva dei destinatari delle richiamate previsioni e che hanno altresì escluso la possibilità, per le amministrazioni, di stipulare contratti di assicurazioni per la copertura di talune categorie di rischi. 11. Valgono per l’articolo 5, in relazione alla previsione recata dal comma 2, le medesime considerazioni svolte nel precedente § . 10 e, pertanto, si segnala l’opportunità di sostituire l’espressione può avvalersi” con la dizione si avvale”. 12. Nell’articolo 6, al comma 2, occorre sostituire la locuzione almeno cinque” con una indicazione esatta del numero massimo legale dei componenti del consiglio direttivo. Le camere arbitrali richiedono invero consigli direttivi snelli ed efficienti e va scongiurato il rischio della costituzione di organismi pletorici. Si rimette dunque al Ministero della giustizia l’individuazione di un numero massimo di componenti del consiglio direttivo utilizzando la locuzione non superiore a” , valutando altresì la possibilità di stabilire soglie numeriche differenziate per fasce, in relazione alla consistenza numerica degli iscritti ai vari ordini. L’incipit del comma 5 va riformulato. Al momento la disposizione assicura la presenza di almeno due avvocati iscritti all’albo, ma la stessa previsione non esclude che del consiglio direttivo possa non far parte alcun docente universitario in materie giuridiche. Essendo invece importante assicurare la presenza nel consiglio direttivo della componente accademica, è opportuno di garantire la presenza minima di docenti universitari. A tal fine si suggerisce di modificare il testo nei seguenti termini in luogo di almeno due componenti”, scrivere almeno due e non più dei due terzi dei componenti”. Il comma 6 va ripensato. L’attuale formulazione condiziona la durata del consiglio direttivo al mandato del consiglio dell’ordine di tal che simul stabunt, simul cadent. Tale soluzione è in contrasto con la ricordata autonomia della camere arbitrali e di conciliazione prevista dall’articolo 4 dello schema. È invece preferibile una soluzione normativa che differenzi la durata della carica del consiglio direttivo da quella del consiglio dell’ordine ciò soprattutto in considerazione del fatto che il consiglio direttivo presiede al funzionamento di un organo investito di funzioni giustiziali, funzioni cioè la cui caratteristica ontologica è l’indipendenza. In tutta evidenza un legame tra i due consigli del genere descritto dall’attuale formulazione del comma 6, analogo a quello proprio dei rapporti di carattere fiduciario, potrebbe mettere seriamente in pericolo l’indipendenza della camera arbitrale e di conciliazione e, dunque, va modificato. Si rimette anche in questo caso al Ministero della giustizia l’individuazione della migliore soluzione in grado di conseguire il risultato sopra descritto. 13. Nel comma 3 dell’articolo 7 vanno eliminate le parole in forma scritta” e, dopo la parola elettronica”, vanno inserite le parole o con altri strumenti di comunicazione telematica”. In linea con la tendenziale digitalizzazione dell’amministrazione e tenuto conto che la gran parte dei componenti del consiglio direttivo sarà costituita da professionisti tenuti per legge a disporre di un indirizzo di posta certificata, si reputa superflua e inutilmente costosa la previsione di comunicazioni in forma scritta, le quali peraltro, non assicurano lo stesso alto livello di certezza giuridica garantito dalla posta elettronica certificata. 14. Nell’articolo 8, al comma 2, in fine, in luogo delle parole di onorabilità” vanno scritte le parole di cui al Titolo IV”. Ed invero, il Titolo IV dello schema di decreto subordina la nomina degli arbitri e dei conciliatori all’assenza di incompatibilità e alla sussistenza di requisiti di onorabilità. Ragionevole è, dunque, prescrivere che l’avvocato deve essere tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo sia la perdita dei requisiti di onorabilità sia la sopravvenienza di causa di incompatibilità. I commi 5 e 6 rivelano una preferenza per la funzione arbitrale a scapito di quella conciliativa che, almeno con riferimento alle previsioni contenute nei commi sopra indicati, presenta esigenze analoghe alla prima. Sconsigliabile è, pertanto, l’adozione di una soluzione differenziata per l’esercizio delle due funzioni. Conseguentemente, nel comma 5, la parola arbitro” va sostituita con la parola iscritto”. Nel comma 6, nel primo periodo, in fine, vanno aggiunte le parole e conciliativa” le medesime parole e conciliativa” vanno aggiunte, in fine, nel secondo periodo. 15. Nell’articolo 9, al comma 4, la locuzione revoca l’iscrizione” va sostituita con la parola dispone la cancellazione”, espressione quest’ultima che rafforza il profilo della doverosità del relativo provvedimento a differenza del richiamo alla revoca, istituto connotato da un’intrinseca discrezionalità . L’inciso , previa sua audizione,” va collocato dopo la parola conciliatore” e, dopo la parola incompatibilità”, va inserita la locuzione o per gravi violazioni del codice etico”. In questo modo si accresce la precettività del codice etico. Nel comma 6, in fine, l’espressione comma 2”, va sostituita con l’espressione comma 1”. 16. Nell’articolo 10, al comma 2, lettera a , occorre sopprimere , anche” e la virgola dopo la parola informatico”. La già richiamata tendenza verso la totale digitalizzazione della pubblica amministrazione suggerisce un definitivo abbandono del supporto cartaceo per i registri pubblici. La successiva lettera c impone una riformulazione chiarificatrice. Non vi è dubbio, invero, che la camera arbitrale e di conciliazione debba provvedere alla riscossione delle spese sostenute per il funzionamento della stessa camera e delle somme ad essa dovute a tale titolo. Assai maggiori perplessità susciterebbe invece la previsione se intesa nel senso che siano a carico della camera arbitrale e di conciliazione le spese per la riscossione, anche coattiva, dei compensi dovuti agli arbitri e ai conciliatori, come è scritto a pagina 3 della relazione AIR, sezione 4, ultimo paragrafo. Tale attività difatti, fatta eccezione al più per il solo ricevimento delle somme volontariamente versate dai debitori, dovrebbe ritenersi rimessa agli stessi professionisti arbitri e conciliatori , stante il rapporto di natura privatistica, ancorché intermediato dalla camera arbitrale e di conciliazione, che si instaura tra i medesimi e le parti coinvolte nei singoli affari. Se, invece, l’intendimento del Ministero fosse stato proprio quello di attribuire alle camere arbitrali e di conciliazione anche l’attività di riscossione coattiva dei compensi dei professionisti presso di esse iscritti, allora - tenuto conto del significativo impegno di risorse umane e strumentali che tale attività presumibilmente importerebbe - si renderebbe necessario un approfondimento con riferimento alla relazione tecnica nella parte in cui quest’ultima esclude che possano ingenerarsi nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. 17. Nulla da rilevare in ordine all’articolo 11. 18. In relazione all’articolo 12 si osserva che il personale della segreteria per l’uso della parola dipendenti” si rinvia al precedente § . 10 è menzionato sia nella lettera b sia nella lettera c . Dovendosi scartare l’interpretazione che esista una segreteria del consiglio direttivo differente dalla segreteria della camera arbitrale e di conciliazione, il riferimento alla segreteria va espunto in una delle due lettere sopra indicate. Nella lettera d del comma 1, la parola sub” va sostituita con le parole nelle lettere”. Il comma 2 prevede che gli arbitri e i conciliatori devono essere indipendenti al momento della nomina e per tutta la durata del procedimento. Il riferimento generico all’indipendenza si giustifica in quanto la disposizione si rivolge indistintamente sia agli arbitri sia ai conciliatori. Ovviamente, qualora gli arbitri fossero chiamati ad esercitare il loro incarico in relazione ad un arbitrato rituale di diritto difatti l’intero schema non chiarisce quale il tipo di arbitrato gestito dalla camera arbitrale e di conciliazione , allora ad essi si applicherebbero le relative disposizioni del codice di procedura civile, ivi incluso l’art. 815 c.p.c. 19. L’articolo 13 demanda al regolamento la previsione di requisiti di onorabilità per gli arbitri e i conciliatori sennonché la stessa disposizione individua tali requisiti. Deve, pertanto, ritenersi che il senso implicito della previsione sia quello di consentire al regolamento menzionato dall’articolo 3, comma 2, lettera d , dello schema di decreto in esame di indicare, oltre alle norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi, anche ulteriori requisiti di onorabilità. La Sezione ritiene che tale soluzione non sia auspicabile, correndosi il rischio della formazione, sul territorio nazionale, di discipline differenziate in relazione a profili regolatori di estrema delicatezza che richiedono, invece, una normativa uniforme. Si suggerisce, pertanto, di sostituire le parole Il regolamento deve prevedere che per gli arbitri ed i conciliatori siano individuati come requisiti di onorabilità ” con le seguenti I requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori sono i seguenti ”, fatta salva, ovviamente, la possibilità per il Ministero della giustizia di integrare l’elenco contenuto nell’articolo in esame. Nella lettera d , inoltre, dopo la parola sanzioni”, va inserita la parola disciplinari” e, dopo la parola definitive”, le seguenti più gravi dell’avvertimento”, onde evitare di precludere l’accesso alla funzione di arbitro o di conciliatore anche a fronte di minime violazioni disciplinari. 20. Nulla da rilevare in relazione all’articolo 14. 21. Con riferimento all’articolo 15, e in relazione a quanto osservato passim nei punti precedenti soprattutto sub § § . 10 e 16 , appare necessario che, prima dell’emanazione del regolamento, la relazione tecnica sia vista e condivisa anche dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’economia e delle finanze. 22. Nessun rilievo in ordine all’articolo 16. 23. Infine, recependo uno spunto del parere reso dal CNF si ritiene necessario che, in linea con il principio di trasparenza che informa orami l’intero ordinamento, si stabilisca che i principali provvedimenti relativi al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione tra questi, oltre alla delibera istitutiva, per la quale dispone il comma 3 dell’articolo 3, almeno il regolamento e l’elenco degli arbitri e dei conciliatori , siano pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ordine, fermo restando il rispetto della normativa generale in tema di trasparenza. P.Q.M. Con le osservazioni indicate nella suestesa motivazione è il parere della Sezione.