Esame garantito per chi perde tutti i bonus

Il trasgressore seriale che resta senza punti patente non può censurare il provvedimento di revisione delle licenza di guida evidenziando solo la mancata comunicazione postale delle variazioni di punteggio. Questa comunicazione, infatti, è un atto meramente informativo privo di contenuti formali mentre la decurtazione di punti è necessariamente indicata in ogni singolo verbale collezionato.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18174 del 16 settembre 2016. Il caso. Un conducente, dopo una serie di controlli stradali ha esaurito i punti patente ricevendo quindi l'invito della motorizzazione all'effettuazione di un nuovo esame di guida. Contro questa misura punitiva l'interessato ha proposto con successo ricorso al Giudice di Pace ma il Tribunale ha disposto diversamente e gli Ermellini hanno confermato la revisione della patente di guida. Il provvedimento di revisione della licenza, specifica innanzitutto la sentenza, con il quale viene ordinato all'interessato di sottoporsi nuovamente all'esame di idoneità tecnica per esaurimento dei punti patente, partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale . Sanzione accessoria della decurtazione dei punti. Nel procedimento di decurtazione dei bonus patente non si applica la legge 241/1990 ma trovano applicazione i principi della legge 689/1981, prosegue il Collegio. L'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti è una conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione dell'infrazione che deve recare l'indicazione in chiaro dei punti decurtati. La successiva comunicazione postale della variazione di punteggio disposta ai sensi dell'art. 126 -bis del codice stradale è un atto meramente informativo la cui fonte è costituita dal verbale divenuto definitivo. Il provvedimento di revisione della patente di guida non presuppone, dunque, l'avvenuta progressiva comunicazione postale delle decurtazioni tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione di punti, e può conoscere in ogni momento del suo saldo punti . In buona sostanza l'interessato ha ampia possibilità di conoscere il suo credito residuo prima dell'ordine di revisione della patente e può quindi correre ai ripari tempestivamente frequentando corsi di recupero dei punti persi.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 8 giugno – 16 settembre 2016, n. 18174 Presidente Petitti – Relatore Picaroni Fatto e Diritto Ritenuto che il sig. Z.D.T. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine, depositata il 20 maggio 2014, che, previa dichiarazione di nullità della sentenza n. 601 del 2013 del G.d.P. di Udine, ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento di revisione della patente di guida emesso dalla Provincia di Udine in data 3 settembre 2012 che, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale riteneva inapplicabili al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa gli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, ed escludeva che la previa comunicazione delle variazioni di punteggio della patente di guida, da parte dell’Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida, costituisse presupposto del provvedimento di revisione della patente che la Provincia di Udine resiste con controricorso. Considerato che il ricorso è affidato a quattro motivi, con i quali si deduce 1 falsa applicazione dell’art. 126-bis, commi 2, 3 e 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, e si contesta la mancata applicazione dell’art. 7 della legge n, 241 del 1990 2 violazione dell’art. 126-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, e si assume che la previa comunicazione delle variazioni del punteggio, da parte dell’Anagrafe nazionale, costituisca presupposto indefettibile del provvedimento di revisione della patente 3 violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello affermato che sussiste un onere di contestazione del saldo-punti risultante dall’Anagrafe nazionale 4 violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., con riferimento alla presunzione di conoscenza della decurtazione dei punti-patente che le doglianze risultano complessivamente infondate che il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale ex plurimis, Cass., Sez. U, sentenza n. 15573 del 2015 che deve essere pertanto confermato l’orientamento consolidato di questa Corte che esclude l’applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 dal procedimento di applicazione delle sanzioni in oggetto, in quanto procedimento compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981 ex plurimis e da ultimo, Cass., sez. 2, sentenza n. 4363 del 2015 che nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del codice della strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione comma 2 che il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e inoltre prevede che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione ovvero dell’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria , ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa che il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è anch’esso fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti che il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione che, sulla base della ricostruzione operata, è altresì evidente che ai fini della iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, ed in tal senso si è espressa da tempo la giurisprudenza amministrativa Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6189 del 2012 , alla quale si è adeguato il Ministero dei trasporti, con circolare n. 11490 in data 8 maggio 2013 che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M . La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.