Le molestie nel giardino privato non sono sempre gravi

Non è sufficiente il lancio ripetuto di escrementi dal balcone per richiedere al questore l'ammonimento formale del vicino di casa trasgressivo ai sensi della legge sullo stalking. Queste controversie infatti vanno gestite con l'intervento dell'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi del TULPS ma non sono sanzionate dall'art. 612-bis del codice penale.

Lo ha chiarito il Tar Emilia-Romagna, sez. I, con la sentenza n. 792 del 19 agosto 2016. Il caso. Un'anziana signora ha preso di mira dei villeggianti ferraresi lanciando ripetutamente nel loro giardino degli escrementi con conseguente disagio per i residenti. Contro questo comportamento molesto gli interessati hanno presentato un esposto alla questura di Ferrara con richiesta di adottare un ammonimento per l'autrice dei lanci. Contro il conseguente diniego dell'autorità locale di pubblica sicurezza i turisti hanno proposto censure al collegio che ha rigettato la domanda. Non si configura il delitto. La richiesta di ammonimento, specifica la sentenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.l. n. 11/2009 può essere avanzata fino a quando non si è sporta querela per un comportamento riconducibile alla fattispecie penale di cui all’art. 612- bis c.p. Orbene la condotta denunciata dai ricorrenti è sicuramente una condotta che ha natura molesta ma non tale da cagionare uno stato di ansia, né tanto meno un timore per l’incolumità personale. In particolare determina conseguenze di natura igienico-sanitaria, ma non determina una compressione della facoltà di autodeterminazione della vittima . In buona sostanza le liti tra vicini, anche se esasperate, non necessariamente si trasformano in condotte moleste seriali gravi. Nel caso sottoposto all'esame del Tar il comportamento della signora può essere contrastato con un sopralluogo di polizia e conseguente diffida alla reiterazione della condotta. Il comportamento maldestro può avere anche connotazioni di carattere penale, conclude la sentenza, ma non basta il lancio di escrementi per configurare il delitto previsto e punito dall'art. 612- bis c.p Per scoraggiare la lanciatrice di prodotti biologicamente sgradevoli nei giardini altrui basta dunque un ammonimento serio oppure una misura punitiva ridotta.

Tar Emilia-Romagna, sez. I, sentenza 27 luglio – 19 agosto 2016, n. 792 Presidente Di Nunzio – Estensore De Carlo Fatto e diritto I ricorrenti durante la permanenza nell’abitazione estiva nel Comune di Comacchio avevano dovuto constatare fin dall’estate 2014 che nel loro giardino venivano talvolta trovati degli escrementi che erano stati gettati da qualche balcone frontistante. Essendosi intensificata tale sgradevole molestia nell’estate 2015 attraverso alcune riprese effettuate in diversi giorni, i ricorrenti potevano appurare che il lancio delle feci proveniva dal balcone abitato da un’anziana signora poi identificata per Berti Luisa. A questo punto presentavano un esposto alla Questura di Ferrara con richiesta di ammonimento per l’autrice della condotta molesta onde invitarla a desistere. Tale istanza veniva respinta con il provvedimento impugnato in questa sede. Il primo motivo di ricorso lamenta un difetto di motivazione poiché l’atto si limita ad affermare che all’esito degli approfondimenti svolti non sono state ravvisate le fattispecie che consentono l’esercizio del potere richiesto. Ma non è stato precisato in cosa siano consistiti questi approfondimenti, né è stato sviluppato un ragionamento giuridico per dimostrare che la condotta denunciata non rientri nel campo di applicazione della norma. Il secondo motivo denuncia da un lato l’insufficienza dell’istruttoria dal momento che non risulta neanche se siano stati valutati gli elementi di prova costituiti dai filmati forniti dagli stessi denuncianti, né sentite le persone informate sui fatti, dall’altro il fatto che la condotta denunciata non sia considerato un comportamento molesto sebbene non violento che costituisce comunque un’interferenza nell’altrui vita privata. Tale interferenza può essere causa di uno stato di ansia e di alterazioni delle abitudini di vita. Il terzo motivo censura il mancato preavviso di rigetto che ha impedito un corretto contraddittorio procedimentale. Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso non è fondato. La richiesta di ammonimento ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.L.11/2009 può essere avanzata fino a quando non si è sporta querela per un comportamento riconducibile alla fattispecie penale di cui all’art. 612 bis c.p. La condotta prevista dalla norma consiste in condotte reiterate, che minacciano o molestano taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. ”. Orbene la condotta denunciata dai ricorrenti è sicuramente una condotta che ha natura molesta ma non tale da cagionare uno stato di ansia, né tanto meno un timore per l’incolumità personale. In particolare determina conseguenze di natura igienico-sanitaria, ma non determina una compressione della facoltà di autodeterminazione della vittima. I rapporti di vicinato sono spesso caratterizzati da condotte moleste che possono avere le più svariate ragioni, ma non in ogni caso sussistono i presupposti per poter richiedere l’ammonimento. Tale istituto è stato previsto per quelle condotte che hanno più rilevanti conseguenze nella vita privata della persona offesa. Quella denunciata dai ricorrenti genera sicuramente fastidio e può giustificare una diffida a non reiterare la condotta all’autore del lancio degli escrementi. Ben può essere richiesto l’intervento delle forze di polizia ai sensi dell’art. 1 TULPS L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. . Si può ritenere che la condotta descritta integri reati di tipo contravvenzionale, ma sicuramente non il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. In ogni caso la Questura ha compiutamente individuato la persona che ha posto in essere i comportamenti molesti, le ha fatto presente che era stato presentato un esposto a suo carico ed in qualche modo la circostanza costituisce un informale ammonimento poiché la Berti è quanto meno divenuta consapevole che il suo comportamento è stato individuato e ciò potrebbe avere effetto dissuasivo per il futuro. Peraltro non sembra che nel corrente anno siano state reiterate condotte analoghe. Il ricorso va, di conseguenza, respinto, ma può disporsi la compensazione delle spese in considerazione del fatto che i ricorrenti hanno comunque subito un fastidio per effetto della condotta immotivata di un terzo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.