Un mucchio di pietre diroccate o edificio esistente?

Serve istruttoria adeguata per sostenere una delle due tesi.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 3178 del 18 luglio 2016, ha ribaltato la decisione del Giudice di primo grado ritenendo illegittima l'imposizione della sanzione del ripristino dello stato dei luoghi, imposta dall'Ente parco che riteneva inesistente il titolo abilitativo alla realizzazione del manufatto ed il prescritto nulla-osta dell' Ente stesso. Abuso edilizio? Secondo il Collegio, non si poteva invece escludere che i lavori eseguiti nel 2007, e ritenuti abusivi per mancanza del parere, fossero effettivamente stati un intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato consistito nel rifacimento del tetto con orditura di travi in legno sulle quali sono stati apposti coppi in argilla e nel risanamento dei muri in pietra perimetrali un intervento pertanto sottratto, in quanto tale, dal preventivo assenso dell’Ente parco, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 394/1991 recante Legge quadro sulle aree protette . In sostanza, la Sezione ha ritenuto sussistenti gli elementi che possono far propendere per ritenere che il manufatto fosse preesistente al 2007 nella attuale consistenza superificiaria e volumetrica e che lo stesso date anche le modeste dimensioni non abbia subito modifiche di destinazione d’uso. Difetto di istruttoria procedimentale. In tale prospettiva il Collegio ha ritenuto utili elementi istruttori quelli desumibili da una relazione tecnica d’ufficio eseguita in occasione di una causa civile di rivendica dei terreni, oltre ad una perizia stragiudiziale che attestano la presenza desumibile dalle foto allegate sulla particella interessata di un manufatto rurale che appare nella stessa consistenza di quello attuale ancorchè con il tetto ricoperto da onduline . In sostanza, il fatto che si trattasse soltanto di un cumulo di pietre, premessa fattuale posta a base dell’ordine demolitorio, tale da far ritenere che l'intervento del 2007, formalmente qualificato come di manutenzione straordinaria, abbia piuttosto rappresentato l’occasione per l’illegittima edificazione, ex nihilo , del manufatto nella sua attuale consistenza della superficie di circa mq 28,50 è stato contraddetto dal Consiglio di Stato il quale ha ritenuto che alla base dell'ordine di demolizione ci fosse stato, comunque, un difetto di istruttoria tenuto conto che l’istruttoria procedimentale non aveva fatto emergere elementi probatori sicuri per escludere che il manufatto in questione, in epoca anteriore all’intervento manutentivo del 2007, non avesse le caratteristiche tipologiche essenziali per essere ritenuto esistente” nei suoi tratti essenziali.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23 giugno – 18 luglio 2016, numero 3178 Presidente Santoro – Estensore Scanderbeg Fatto e diritto 1.- Il dottor Fortunato Beati impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. di Salerno numero 415 del 2015 che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso l’ordine di demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi numero 37 del 2013, adottato dal Comune di San Giovanni a Piro in relazione ad un piccolo manufatto agricolo assuntivamente realizzato sine titulo dall’appellante. L’appellante si duole della erroneità della sentenza impugnata e ne chiede la riforma, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio. Si è costituito in giudizio l’intimato Ente parco per resistere all’appello e per chiederne la reiezione. Ha altresì spiegato intervento ad opponendum l’associazione Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo per sostenere le ragioni dell’Ente parco e per chiedere la reiezione dell’appello. Con ordinanza cautelare 6 maggio 2015 numero 1955 questa Sezione ha disposto la sospensione della esecutività della impugnata sentenza. All’udienza pubblica del 23 giugno 2016 il ricorso è stato trattenuto per la sentenza. 2.- L’appello è fondato e va accolto. In particolare, il Collegio è persuaso che sia fondato il motivo incentrato sul difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento demolitorio numero 37/2013 impugnato in primo grado. 3.- Va premesso che detto provvedimento è stato adottato sul presupposto della assenza, in data anteriore al 2008, di alcuna apprezzabile preesistenza edilizia, non potendo la stessa identificarsi in un mucchio di pietre diroccate, senza alcuna copertura”. Partendo da tale premessa, l’Ente parco ha adottato la sanzione reale del ripristino dello stato dei luoghi, non risultando alcun titolo abilitativo alla realizzazione del manufatto e tampoco il prescritto nulla-osta di detto Ente. Il T.a.r., nella impugnata sentenza, ha sostanzialmente condiviso tale premessa fattuale posta a base dell’ordine demolitorio ritenendola corroborata, oltre che dalla documentazione ortofotografica fornita dal Corpo forestale dello Stato in relazione agli anni 1999, 2002 e 2008, anche dalle dichiarazioni rese ai carabinieri di San Giovanni a Piro dall’esecutore materiale dell’intervento edilizio posto in essere nel 2007 sul manufatto in questione, che avrebbero confermato la scarsa consistenza edilizia della costruzione nella sua pregressa conformazione tanto da far ritenere che il predetto intervento del 2007, formalmente qualificato come di manutenzione straordinaria, abbia piuttosto rappresentato l’occasione per l’illegittima edificazione, ex nihilo, del manufatto nella sua attuale consistenza ad oggi sviluppa una superficie di circa mq 28,50 . L’appellante ha censurato l’ordito motivazionale della sentenza, ritenendo quantomeno insufficienti gli elementi addotti a sostegno della tesi della non preesistenza del manufatto, tanto più alla luce delle sopravvenienze istruttorie ed in particolare della sentenza del GUP di Vallo della Lucania numero 100 del 2016 che, nel giudizio penale avviato per abuso d’ufficio nei confronti del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di San Giovanni a Piro, avrebbe mandato assolto l’imputato ritenendo poco credibili le dichiarazioni rese dall’esecutore materiale dei lavori. 4.- Come si è anticipato, il Collegio ritiene che l’istruttoria procedimentale non abbia fatto emergere elementi probatori sicuri per escludere che il manufatto in questione, in epoca anteriore all’intervento manutentivo del 2007, non avesse le caratteristiche tipologiche essenziali per essere ritenuto esistente” nei suoi tratti essenziali. Anzitutto va detto che la stessa amministrazione appellata non esclude la preesistenza di un fabbricato rurale, conformemente a quanto attestato dalla visura catastale storica sulla particella numero 105 del foglio 29 del Comune di San Giovanni a Piro. Si discute della consistenza effettiva di detta preesistenza edilizia” al fine di verificare se l’intervento edilizio del 2007, qualificato come di manutenzione straordinaria nella d.i.a. a suo tempo presentata dal soggetto interessato, fosse titolo idoneo e corrispondente all’effettivo intervento di risanamento realizzato. Il Collegio ritiene che sussistano fondati elementi che facciano propendere per ritenere che il manufatto fosse preesistente al 2007 nella attuale consistenza superificiaria e volumetrica e che lo stesso date anche le modeste dimensioni non abbia subito modifiche di destinazione d’uso. In tale prospettiva il Collegio ritiene utili elementi istruttori da acquisire quale documentazione indispensabile ai fini del decidere, ai sensi dell’art. 104 del c.p.a. quelli desumibili dalla relazione tecnica d’ufficio eseguita dal dott. Lenza in una causa civile di rivendica dei terreni ove sorge il predetto manufatto nonché della perizia stragiudiziale a firma del dott. Guglielmetti del 2 maggio 1994 che attestano la presenza desumibile dalle foto allegate sulla particella numero 105 di un manufatto rurale che appare nella stessa consistenza di quello attuale ancorchè con il tetto ricoperto da onduline . E’ ragionevole ritenere, così come prospettato dall’appellante con l’ausilio di una relazione tecnico-peritale allegata agli atti di causa anch’essa acquisibile ed utilizzabile ai sensi del citato art. 104 c.p.a. che la consistenza volumetrica e superficiaria del manufatto non abbia subito modificazioni nel corso del tempo, ed in particolare in conseguenza dei lavori eseguiti nel 2007. Peraltro, anche la tesi del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale che è stato prosciolto nel giudizio penale di cui si è detto è stata sempre nel senso che l’intervento edilizio del 2007 sia stato eseguito su un manufatto preesistente cfr. nota numero 9483 del 12 novembre 2013 laddove le dichiarazioni dell’esecutore materiale dell’intervento riguardo alla insignificante consistenza del manufatto in epoca precedente sono state ritenute poco credibili dal GUP nella citata sentenza numero 100 del 2016. Tutti elementi questi che depongono, a parer del Collegio, per la fondatezza del motivo di ricorso in appello reiterato avverso la gravata sentenza di difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento demolitorio oggetto della impugnazione di primo grado. 5.- Alla luce di quanto appena osservato, non può pertanto escludersi che quello eseguito nel 2007 sia effettivamente stato un intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato consistito nel rifacimento del tetto con orditura di travi in legno sulle quali sono stati apposti coppi in argilla e nel risanamento dei muri in pietra perimetrali un intervento pertanto sottratto, in quanto tale, dal preventivo assenso dell’Ente parco, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge numero 394 del 1991 recante Legge quadro sulle aree protette . 6.- In definitiva, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado risultando fondato il motivo di difetto di istruttoria e di motivazione conseguentemente, va annullato il provvedimento in quella sede impugnato. 7.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in considerazione del particolare epilogo della vicenda procedimentale e processuale. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta definitivamente pronunciando sull'appello RG numero 2335/15 , come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento in quella sede impugnato. Spese del doppio grado di giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.