Odontoiatra laureato a Bucarest: la formazione va integrata, se …

Se non sono state rispettate le condizioni minime previste. Legittimo il decreto emesso dal Ministero della salute con cui si chiede, a scelta dell’interessato, il compimento di un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi, oppure di una prova attitudinale nelle materie specificamente elencate nel d.lgs. n. 206/2007.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2681/16, depositata il 16 giugno. Nelle materie specificamente elencate e ricomprese nell’allegato V.3 Odontoiatria – 5.3.1”del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, relativo alla Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania . Ciò in quanto la soluzione è stata ritenuta dalla Conferenza di servizi idonee a verificare le effettive conoscenze, competenze ed abilità in possesso dell'interessato. Titoli abilitanti all’esercizio di professioni sanitarie conseguiti all’estero. Il Ministero della salute che ha presentato appello avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto i terzi motivi aggiunti, con conseguente annullamento del decreto applicativo della misura compensativa per difetto di motivazione, ha rappresentato che, sin dal 2007, il fenomeno dei titoli abilitanti all’esercizio di professioni sanitarie conseguiti da cittadini italiani presso le Università rumene è stato oggetto di monitoraggio, di interlocuzione con la Commissione Europea e di collaborazioni tra lo Stato italiano e quello rumeno, nonché di indagini penali in entrambi i Paesi, essendo emerso che molti laureati avrebbero continuato a svolgere la professione in Italia dopo aver frequentato corsi di studi ad hoc, irregolari ed abbreviati, con ridotto numero di ore di frequenza ed agevolazioni negli esami, senza conoscenza del rumeno e dell’inglese. In sostanza, erano emerse perplessità sulla possibilità di applicare l’art 21 del Regolamento CE, che prevede per i titoli di odontoiatra l’automatico riconoscimento e non, invece, il regime generale di riconoscimento mediante la verifica delle conoscenze scientifiche, delle competenze tecniche e delle abilità previste dalla direttiva e dalla normativa italiana per l’esercizio della professione. In sostanza, il decreto del luglio 2015 impugnato era stato emesso a conclusione di una complessa vicenda e di un lungo iter istruttorio, avviato sulla base di fondati dubbi circa il rispetto delle ‘condizioni minime di formazione’ presso l’Università rumena che ha rilasciato titoli di odontoiatria a studenti italiani. Condizioni minime di formazione. I dubbi sono stati fondati dall’anomala frequenza e dal mancato sostenimento di esami di rito, che hanno impedito il riconoscimento automatico dei titoli e di cui il ricorrente è stato messo a conoscenza sin dal preavviso di rigetto della sua istanza ex art. 10- bis l. 241/1990. Dunque, era chiaro, alla luce dei fatti e degli atti istruttori che hanno coinvolto anche le Autorità rumene, l’ iter logico e giuridico che ha condotto il Ministero al diniego, così come risultano evidenti le ragioni di pubblico interesse ad esso sottese, evidentemente volte alla tutela della salute pubblica. La Sezione ha ritenuto, pertanto, che il diniego di automatico riconoscimento del titolo professionale è ampiamente motivato con riferimento alle criticità del corso di studi seguito dall’appellato, che, attese le anomalie riscontrate, hanno impedito di ritenere adeguato il livello formativo raggiunto alle condizioni minime di formazione , di cui all’art. 21 della Direttiva 2005/36/CE e all’art. 31 del d.lgs. n. 206/2007, che costituisce attuazione della direttiva, presupposto per il riconoscimento automatico del titolo rilasciato da una università rumena agli iscritti dopo il 1° ottobre 2003. D’altra parte, l’art. 61 della Direttiva europea, come modificato dalla Direttiva 2013/55/CE, consente allo Stato di applicare la deroga al regime di automatico riconoscimento dei titoli di formazione professionale in odontoiatria” conseguiti all’estero, al fine di accertare le conoscenze, competenze e abilità effettivamente acquisite dallo studente italiano all’estero. Tale deroga è stata sostanzialmente autorizzata dalla Commissione europea con la nota del 23 aprile 2015, la quale ha ritenuto che le autorità italiane potrebbero esaminare in base al regime generale quelle domande in merito alle quali nutrono ancora dubbi fondati per quanto concerne la conformità della formazione dei dentisti ai requisiti minimi .

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26 maggio – 16 giugno 2016, n. 2681 Presidente Maruotti – Estensore Puliatti 1. Con il ricorso n, 2473 del 2011, proposto al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, il sig. omissis impugnava il provvedimento del 18 gennaio 2011, n. 2188, con cui il Ministero della salute aveva respinto la sua istanza del 30 agosto 2010 tendente al riconoscimento del titolo di studio doctor medic-in domeniul medicina dentara specializarea medicina dentara , conseguito presso l’Università Titu Maiorescu di Bucarest il 30 novembre 2009. 2. Con motivi aggiunti notificati il 4 agosto 2014, l’interessato impugnava anche il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla successiva istanza del 2 dicembre 2013, integrata il 7 marzo 2014, con cui chiedeva l’annullamento in autotutela del diniego, dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Bucarest del 21 maggio 2013, n. 2834, che aveva accolto il ricorso avverso la delibera del Senato accademico dell’Università Titu Maiorescu , di annullamento del titolo di studio. 3. Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 23 gennaio 2015, il ricorrente impugnava anche gli atti di interpello della Commissione europea da parte del Ministero, la quale si è pronunciata, da ultimo, con nota del 23 aprile 2015, fornendo una serie di criteri-guida in materia di riconoscimento dei titoli di studio rilasciati a cittadini italiani dalla Università Titu Maiorescu al termine di un corso di studi ‘abbreviato’ ed anomalo. 4. Sulla questione si è pronunciata, infine, la conferenza di servizi ex art. 16 D.lgs. 206/2007, che, nella riunione del 14 luglio 2015, tenendo conto della complessa vicenda ed anche delle sopravvenute sentenze dei Tribunali romeni che hanno accolto i ricorsi degli interessati avverso gli atti di annullamento in autotutela dei titoli di studi, per profili non di merito ha proposto di subordinare il riconoscimento dei titoli al superamento da parte di ciascuno degli interessati di una misura compensativa un tirocinio di 18 mesi o, in alternativa, una prova attitudinale . 5. Con nota del 29 luglio 2015, il Ministero ha comunicato la misura compensativa nei confronti del ricorrente anche tale nota è stata gravata con motivi aggiunti. 6. Con la sentenza n. 2340 del 22 febbraio 2016, il T.a.r. dichiarava improcedibile il ricorso ed i primi e secondi motivi aggiunti, mentre ha accolto i terzi motivi aggiunti, con conseguente annullamento del decreto applicativo della misura compensativa per difetto di motivazione. 7. Il Ministero propone appello, rappresentando che, sin dal 2007, il fenomeno dei titoli abilitanti all’esercizio di professioni sanitarie conseguiti da cittadini italiani presso le Università rumene, in cui si inserisce anche il caso del ricorrente, è oggetto di monitoraggio, di interlocuzione con la Commissione Europea e di collaborazioni tra lo Stato italiano e quello rumeno, nonché di indagini penali in entrambi i Paesi, essendo emerso che molti laureati avrebbero continuato a svolgere la professione in Italia dopo aver frequentato corsi di studi ad hoc, irregolari ed abbreviati, con ridotto numero di ore di frequenza ed agevolazioni negli esami, senza conoscenza del rumeno e dell’inglese. Sono dunque emerse perplessità sulla possibilità di applicare l’art 21 del Regolamento CE, che prevede per i titoli di odontroiatra l’automatico riconoscimento e non, invece, il regime generale di riconoscimento mediante la verifica delle conoscenze scientifiche, delle competenze tecniche e delle abilità previste dalla direttiva e dalla normativa italiana per l’esercizio della professione. Il Ministero chiede, dunque, la riforma della sentenza impugnata ed il conseguente rigetto dei terzi motivi aggiunti. 8. Resiste in giudizio l’interessato, che insiste per il rigetto dell’appello. 9. L’appello è fondato. 9.1. Non sussiste il difetto di motivazione del provvedimento impugnato con gli ultimi motivi aggiunti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice. 9.2. Il decreto del luglio 2015 è stato emesso a conclusione di una complessa vicenda e di un lungo iter istruttorio, avviato sulla base di fondati dubbi circa il rispetto delle ‘condizioni minime di formazione’ presso l’Università rumena che ha rilasciato titoli di odontoiatria a studenti italiani. I dubbi sono stati fondati dall’anomala frequenza e dal mancato sostenimento di esami di rito, che hanno impedito il riconoscimento automatico dei titoli e di cui il ricorrente è stato messo a conoscenza sin dal preavviso di rigetto della sua istanza ex art. 10 bis l. 241/1990 con raccomandata a.r. 7.2/2010/590 e, da ultimo, con nota 11 giugno 2015, prot. 29914 . Lo stesso interessato ha interloquito con l’Amministrazione nel corso del procedimento, rappresentando ampiamente le proprie ragioni. Dunque, era chiaro, alla luce dei fatti e degli atti istruttori che hanno coinvolto anche le Autorità rumene, l’iter logico e giuridico che ha condotto il Ministero al diniego, così come risultano evidenti le ragioni di pubblico interesse ad esso sottese, evidentemente volte alla tutela della salute pubblica. Deve ritenersi, pertanto, che il diniego di automatico riconoscimento del titolo professionale è ampiamente motivato con riferimento alle criticità del corso di studi seguito dall’appellato, che, attese le anomalie riscontrate, hanno impedito di ritenere adeguato il livello formativo raggiunto alle condizioni minime di formazione , di cui all’art. 21 della Direttiva 2005/36/CE e all’art. 31 del D.lgs. n. 206 del 2007, che costituisce attuazione della direttiva, presupposto per il riconoscimento automatico del titolo rilasciato da una università rumena agli iscritti dopo il 1° ottobre 2003. 9.3. D’altra parte, l’art. 61 della Direttiva europea, come modificato dalla Direttiva 2013/55/CE, consente allo Stato di applicare la deroga al regime di automatico riconoscimento dei titoli di formazione professionale in odontoiatria” conseguiti all’estero, al fine di accertare le conoscenze, competenze e abilità effettivamente acquisite dallo studente italiano all’estero. Tale deroga è stata sostanzialmente autorizzata dalla Commissione europea con la nota del 23 aprile 2015, la quale ha ritenuto che le autorità italiane potrebbero esaminare in base al regime generale quelle domande in merito alle quali nutrono ancora dubbi fondati per quanto concerne la conformità della formazione dei dentisti ai requisiti minimi . 9.4. Né può condividersi l’argomento dell’appellato, secondo cui con i provvedimenti impugnati si negherebbe valore alla sentenza del Tribunale di Bucarest, giacché, a parte ogni considerazione sulla vincolatività nel nostro ordinamento delle decisioni emesse da autorità giurisdizionali estere, l’annullamento giurisdizionale del provvedimento con cui le Autorità rumene avevano in autotutela dichiarato illegittimo il titolo professionale conseguito dal Sig. omissis è avvenuto per motivi non attinenti al merito tutela dell’affidamento e decorso dei termini , mentre dalle stesse difese delle autorità rumene in quel giudizio il ministero ha dedotto circostanze quali il rilascio illegale del certificato di conoscenza della lingua rumena, il mancato rispetto dell’obbligo di formazione a tempo pieno, l’irregolare abbreviazione del corso di laurea che hanno corroborato i già consistenti dubbi circa la competenza e l’idoneità della formazione conseguita dagli studenti italiani. 9.5. Conclusivamente, ad avviso del Collegio, è legittimo il decreto emesso dal Ministero con cui si chiede, a scelta dell’interessato, il compimento di un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi, oppure di una prova attitudinale nelle materie specificamente elencate peraltro, ricomprese nell’allegato V.3 Odontoiatria – 5.3.1” , ritenute dalla Conferenza di servizi idonee a verificare le effettive conoscenze, competenze ed abilità in possesso del ricorrente. Pertanto, in accoglimento dell’appello, vanno respinti i terzi motivi aggiunti proposti in prim grado. 10. Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono compensarsi tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 2838 del 2016, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza in epigrafe, respinge i terzi motivi aggiunti. Spese compensate dei due gradi. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità dei dati idonei ad identificare l’interessato riportati sulla sentenza.