



assicurazione | 13 Giugno 2016
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: adottato un Regolamento per prevenire i comportamenti fraudolenti
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 134, del 10 giugno 2016, è stato pubblicato il regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, di cui all'articolo 135 del d.lgs. n. 209/2005 sul codice delle assicurazioni private. Ai fini del suddetto, è stato costituito un “archivio informatico integrato”, ossia uno strumento informatico con cui l’IVASS analizza e valuta tutte le informazioni in suo possesso, allo scopo di individuare gli eventuali casi di frode sospetta.



Una banca dati per agevolare la prevenzione di comportamenti fraudolenti. L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha adottato, il primo giugno 2016, il Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, di cui all'articolo 135 del d.lgs. n. 209/2005 sul codice delle assicurazioni private. Ai fini del suddetto, è stato costituito un archivio informatico integrato, ossia uno strumento informatico con cui l’IVASS analizza e valuta tutte le informazioni in suo possesso, allo scopo di individuare gli eventuali casi di frode sospetta e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi. La presenza della banca dati consente di raccogliere i dati dei sinistri relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia, nonché i dati dei testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi sinistri, al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. Le banche dati, inoltre, sono organizzate in modo da consentire all'IVASS, in relazione alla finalità di cui al comma 1, di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati. Il presente Regolamento si applica in particolare: alle imprese di assicurazione italiane autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica dell'attività assicurativa nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada; alle imprese dell'Unione europea ed a quelle aderenti allo Spazio economico europeo abilitate all'esercizio nel territorio della Repubblica dell'attività assicurativa nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento
L’obbligo di comunicazione. Vi è poi un obbligo di comunicazione da parte delle imprese di assicurazione italiane. Il Regolamento chiarisce, infatti, che i dati per l’alimentazione delle banche dati sono comunicati all’IVASS, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte dell’impresa di assicurazione italiana che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato o che gestisce la procedura di liquidazione, a seguito della denuncia del sinistro responsabile. Esistono però dei limiti all’esercizio del diritto di consultazione: le imprese di assicurazione, la CONSAP, l'UCI e gli altri soggetti aventi diritto, consultano le banche dati esclusivamente per le finalità di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento; i soggetti terzi, consultano le banche dati esclusivamente per le finalità previste dalla legge che li ammette alla consultazione. La tipologia dei dati accessibili e le modalità tecniche di consultazione sono stabilite mediante specifiche convenzioni con l'IVASS.






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