Stop agli abusi fai da te sulla duna di fronte a casa

Il proprietario che si allarga sul suolo demaniale antistante la villetta sul mare con tanto di piscina gonfiabile in mezzo alla duna protetta e altre attrezzature ludiche non può censurare la competenza del Comune in materia.

Spetta infatti anche alla polizia municipale vigilare sul demanio marittimo e richiedere all'amministrazione comunale un'ordinanza di ripristino in caso di abuso conclamato. Lo ha chiarito il TAR Campania, sez. VIII, con la sentenza n. 2638 del 24 maggio 2016. Il caso. Un cittadino temerario ha acquistato una villetta dotata di un vialetto di accesso alla duna demaniale protetta dove era stata installata abusivamente una piscina gonfiabile ed un jumping . Contro la conseguente ordinanza di ripristino adottata dal comune l'interessato ha proposto ricorso al collegio ma senza successo. Dal verbale redatto dagli agenti municipali risulta infatti, specifica la sentenza, che sullo spazio antistante la proprietà della ricorrente sono stati installati 70 piante frangivento, una piscina gonfiabile, un gioco jumping e realizzato un vialetto di circa 50 metri, servito lateralmente da lampioncini elettrici, con un tubo in pvc interrato per l'irrigazione delle piante, il tutto collegato all'impianto idrico della villa di proprietà della ricorrente. Il Comune, rilevata l’abusività delle opere, insistenti su suolo demaniale, ha ordinato la rimozione delle stesse e il ripristino dello stato dei luoghi . Anche se le opere sono preesistenti l'ordine di demolizione deve essere rivolto all'attuale utilizzatore, prosegue il Collegio, indipendentemente dal coinvolgimento o meno nella realizzazione dell'abuso, in considerazione del carattere ripristinatorio della disposta demolizione. Sanzioni per il responsabile dell'abuso. Le norme sanzionatorie in materia edilizia, infatti, si riferiscono non all’autore, ma al responsabile dell'abuso, quest'ultimo inteso come esecutore materiale, ma anche come proprietario o come soggetto che abbia la disponibilità del bene, al momento dell'emissione della misura repressiva. Ciò vale anche nelle ipotesi, quali quella in esame, di opere realizzate senza titolo abilitativo su area demaniale, dovendo i provvedimenti repressivi adottati dall'amministrazione essere rivolti nei confronti di chi abbia in concreto una relazione giuridica o anche materiale con il bene . Per quanto riguarda la competenza del comune anche sul demanio marittimo non ci sono dubbi. Il testo unico dell’edilizia, conclude la sentenza, prevede una concorrente competenza del comune in materia di repressione di interventi abusivi su suolo demaniale. In particolare, l'art. 35 DPR 380/2001 dispone che qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di titolo abilitativo su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo . Si tratta cioè di una competenza concorrente rispetto a quella dell'autorità marittima ma di certo ben consolidata nell'ordinamento.

TAR Campania, sez. VIII, sentenza 20 aprile – 24 maggio 2016, n. 2638 Presidente Caso – Estensore Petrucciani Fatto e diritto Con il ricorso in epigrafe R. R. ha impugnato l’ordinanza di rimessione in ripristino n. 94 del 29/7/2011, con la quale le è stato intimato il ripristino dello stato dei luoghi sullo spazio antistante la sua proprietà e l’ordinanza n. 97 del 1.8.2011, con la quale le è stata intimata l’immediata rimozione della piscina e del jumping posizionati sulla duna prospiciente la sua proprietà, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente ha esposto di avere acquistato, con atto di compravendita del 13.03.2008, dai coniugi D.B. D. e S. A. una villetta unifamiliare contraddistinta con il numero di lotto 1034, composta di vani quattro ed accessori al piano terra con annesse zone scoperte di esclusiva pertinenza, ricadente nel Comune di Sessa Aurunca, in località nel luglio 2011 alcuni agenti del locale Comando di Polizia Municipale avevano effettuato un sopralluogo sull'area demaniale posta nelle vicinanze della sua proprietà e avevano elevato verbale di sequestro dell'area e delle attrezzature rinvenute sul posto, rilevando che nello spazio antistante la proprietà della ricorrente risultava eliminata la macchia mediterranea per un’area di 34,00 mt x 11,00 mt, con apposizione di 70 piante frangivento, ed installazione di una piscina gonfiabile e di un gioco jumping molla elastica , e realizzato un vialetto di circa mt. lineari 50,00, servito lateralmente da lampioncini elettrici, con un tubo in pvc interrato per l'irrigazione delle piante, il tutto collegato all'impianto idrico della villa di proprietà della ricorrente. Al processo verbale avevano fatto seguito le ordinanze impugnate. A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure I. violazione dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, violazione dell'art. 7 della legge 241/1990, eccesso di potere, carenza assoluta di presupposti, vizio del procedimento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, in quanto la ricorrente non era mai intervenuta sui luoghi e la situazione di fatto era preesistente all’acquisto dell’immobile, intervenuto nel corso dell'anno 2008 II. violazione dell'art. 54 del R.D. 30.3.1942, n. 327 e dell'art. 155 del d.lgs. 42/2004, incompetenza, in quanto, secondo l'articolo 54 del vigente Codice della Navigazione, nel caso di occupazione abusiva di zone del demanio marittimo era il capo del compartimento ad ingiungere al contravventore la rimessione in pristino, con conseguente incompetenza dell'ente Comune. Alla pubblica udienza del 20 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato. Dal verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Sessa Aurunca nel luglio 2011 risulta, infatti, che sullo spazio antistante la proprietà della ricorrente sono stati installati 70 piante frangivento, una piscina gonfiabile e un gioco jumping molla elastica , e realizzato un vialetto di circa 50 metri, servito lateralmente da lampioncini elettrici, con un tubo in pvc interrato per l'irrigazione delle piante, il tutto collegato all'impianto idrico della villa di proprietà della ricorrente. Il Comune, rilevata l’abusività delle opere, insistenti su suolo demaniale, ha ordinato la rimozione delle stesse e il ripristino dello stato dei luoghi. Con la prima censura la ricorrente ha dedotto di essere estranea all’abuso, in quanto le opere preesistevano rispetto all’epoca in cui aveva acquistato la villa ed erano state apposte su suolo di proprietà del demanio marittimo. Al riguardo deve evidenziarsi, in primo luogo, che non assume rilievo l’eventuale realizzazione delle opere in epoca antecedente all’acquisto dell’immobile adiacente da parte della ricorrente, emergendo con chiarezza, dalla documentazione agli atti, che la stessa ne aveva l’utilizzo e la disponibilità al momento del sopralluogo effettuato, dalle cui risultanze sono scaturiti i provvedimenti in questa sede impugnati. Con riferimento alla contestazione della responsabilità, in capo alla ricorrente, dell’abuso, deve infatti osservarsi che, fermo restando, in linea generale, l'obbligo di emanare le ordinanze di demolizione di opera edilizia abusiva nei confronti del proprietario attuale indipendentemente dall'essere o meno responsabile delle opere abusive Consiglio di Stato sez. V 10 luglio 2003, n. 4107 T.A.R. Puglia Bari sez. II, 28 febbraio 2012, n. 450 T.A.R. Lazio - Roma sez. I quater, 26 marzo 2012, n. 2830 , detto ordine deve comunque essere rivolto anche nei confronti di chi utilizzi o abbia la disponibilità dell'opera abusiva quale soggetto in grado di porre fine alla situazione antigiuridica T.A.R. Liguria, sez. I, 30 aprile 2015, n. 430 Consiglio di Stato sez. VI 30 marzo 2015 n. 1650 T.A.R. Toscana sez. III, 15 maggio 2013, n. 801 Consiglio di Stato sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4008 T.A.R. Lazio - Roma sez. I quater, 26 marzo 2012, n. 2830 indipendentemente dal coinvolgimento o meno nella realizzazione dell'abuso, in considerazione del carattere ripristinatorio della disposta demolizione ex multis T.A.R. Puglia - Bari sez. III, 10 maggio 2013, n. 710 . Le citate norme sanzionatorie si riferiscono, infatti, non all’ autore”, ma al responsabile” dell'abuso, quest'ultimo inteso come esecutore materiale, ma anche come proprietario o come soggetto che abbia la disponibilità del bene, al momento dell'emissione della misura repressiva. Ciò vale anche nelle ipotesi, quali quella in esame, di opere realizzate senza titolo abilitativo su area demaniale, dovendo i provvedimenti repressivi adottati dall'Amministrazione essere rivolti nei confronti di chi abbia in concreto una relazione giuridica o anche materiale con il bene T.A.R. Umbria, sez. I, 29/1/2014 n. 66 Consiglio di Stato sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4008 quindi anche nei confronti dell'odierna ricorrente. Orbene, nel caso di specie il collegamento delle opere insistenti sull’area demaniale all’impianto idrico dell’immobile di proprietà della ricorrente comprova senza possibilità di dubbio il collegamento delle stesse a tale unità immobiliare ed il loro utilizzo come strutture accessorie della villa, di tal che l’effettivo possessore ed utilizzatore delle opere va individuato nel proprietario del bene cui accedono, che non può certo dirsi estraneo all’abuso. Il primo motivo va quindi respinto. Va quindi esaminata la seconda censura, relativa alla violazione dell'art. 54 del Codice della Navigazione che, nel caso di occupazione abusiva di zone del demanio marittimo, prevede la competenza del capo del compartimento con riferimento agli ordini di rimessione in pristino, con conseguente incompetenza dell'ente Comune. Al riguardo si osserva che il Testo Unico dell’edilizia prevede una concorrente competenza del Comune in materia di repressione di interventi abusivi su suolo demaniale in particolare, l'art. 35 DPR 380/2001 dispone che qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di titolo abilitativo su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo . Tale potere, per giurisprudenza costante, concorre ma è comunque distinto rispetto a quello spettante all'Autorità marittima ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav., approvato con r.d. 30 marzo 1942 n. 327 T.A.R. Napoli, sez. III, 16 gennaio 2012 n. 195 T.A.R. Latina, sez. I, 23 settembre 2009, n. 834 . Non è, quindi, ravvisabile alcuna incompetenza del Dirigente comunale in materia, con conseguente infondatezza anche di tale censura. Non v’è luogo a provvedere sulle spese non essendosi costituito il Comune intimato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Ottava definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nulla per spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.