La laurea in giurisprudenza non abilita a difendere se stesso e/o gli altri: solo l’avvocato può farlo

L’obbligo di difesa tecnica, costituzionalmente protetto, costituisce un rafforzamento della capacità di chi si rivolge alla Giustizia, posto che allo stato dell’evoluzione della società si deve ritenere che ammettere ogni cittadino alla personale difesa nei Tribunali costituirebbe una menomazione della tutela, e non già una sua implementazione . Ciò anche nel caso in cui il cittadino abbia debite conoscenze giuridiche essendo laureato in legge.

È quanto deciso dal Tar Liguria sez. I, sentenza n. 504 depositata il 18 maggio 2016. Il caso. Il 29/4/16 presentò un ricorso contro il Ministero dell’Interno ed il Comune d’Andora per l’apposizione sulla carta d’identità della dicitura non valido per l’espatrio . Forte di una laurea magistrale in giurisprudenza propose il ricorso in proprio, chiese di potersi difendere da solo, rifiutando l’obbligo di nominare un avvocato che lo rappresentasse ed in via cautelare di annullare l’atto che imponeva la contestata dicitura. Col decreto n. 91/16 e con la presente sentenza le sue richieste sono state rigettate per inammissibilità, per i motivi in epigrafe la difesa può essere affidata solo al legale. L’onere di difesa tecnica non viola la Costituzione. La Consulta ha più volte ribadito la piena compatibilità con l’art. 24 Cost. esplicando che nel caso in questione l’interessato dichiara di essersi laureato in materie giuridiche, cosa che non è di tutti, sì che comunque la realtà pone delle differenziazioni a cui il legislatore ha inteso porre rimedio prevedendo il generale obbligo di difesa tecnica Corte Cost. 47/71, 125/79,421 e188/97,182/01, 381/02 e 317/09 . In ogni caso la lite non rientrava tra i casi in cui è concessa la difesa in proprio ai sensi degli artt. 23 e 24 cpa. Onere di difesa ex art. 6 Cedu. Per completezza d’informazione si noti anche per la CEDU questo onere è un caposaldo dell’equo processo art. 6 § .3 . Vige la regola generale che, nell’interesse della giustizia da intendersi anche come corretto e buon funzionamento del sistema giudiziario e nel rispetto delle garanzie processuali riconosciute alle parti dall’art. 6 Cedu, ognuno deve stare in giudizio con l’assistenza di un legale di fiducia o nominato d’ufficio e, qualora non abbia sufficienti risorse economiche, deve poter accedere al gratuito patrocinio in ogni fase e grado di giudizio. Il diritto all’autodifesa è inteso da un lato nel diritto a stare personalmente in giudizio, ma con l’assistenza del legale, per essere sentito, provare le proprie ragioni e contestare quelle avversarie e dall’altro, in pochi e rari casi previsti dalla legge, in ragione delle peculiarità del rito e/o della causa, può essere autorizzato dal giudice a difendersi in proprio. In alcuni tassativi e rari casi nei giudizi penali , poi, può rinunciare al diritto di difesa Artico c. Italia del 13/5/80, Alimena c. Italia del 19/2/91, Meftha ed altri c. Francia [GC] del 26/7/02 e Rahiani c. Belgio . Sinora, per quanto a mia conoscenza, in nessuna sentenza od in nessuna legge è stato mai stabilito il titolo od i titoli che deve possedere la parte per stare in giudizio da sola, semmai un limite al valore ed al tipo di cause bagattellari, innanzi al gdp etc. perciò sotto questo aspetto l’annotata sentenza costituisce un unicum .

TAR Liguria, sez. I, sentenza 18 maggio 2016, n. 504 Presidente Daniele – Estensore Peruggia Fatto e diritto Il dottor Ennio Iezzi in proprio chiede che il tribunale amministrativo annulli gli atti emarginati, ed ha per ciò notificato il ricorso depositato il 29.4.2016, con cui chiede altresì adottarsi una misura cautelare. Con decreto 3.5.2016, n. 91 il presidente del tribunale amministrativo ha disatteso la domanda interinale del ricorrente. L’amministrazione statale si è costituita in causa con memoria, ed ha allegato una difesa con dei documenti. Con successivo atto si è costituito in causa il comune di Andora che ha chiesto dichiararsi inammissibile e respingersi il ricorso. Il collegio può pronunciare una sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sussistenza di un profilo di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente dichiara infatti di aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza, ma tale qualificazione non è sufficiente artt. 22 e 23 del d.lvo 2.7.2010, n. 104 a conferire il titolo a difendere sé od altri avanti al tribunale amministrativo non ricorrono infatti le situazioni descritte dall’art. 23 del codice del processo amministrativo per esonerare la parte dell’obbligo di munirsi di un difensore abilitato, prima di proporre l’impugnazione in esame. Nel corso della camera di consiglio l’interessato ha specificato che la persistente previsione dell’obbligo di conseguire l’abilitazione per essere dotati della capacità di difendere in giudizio risponde ad un’esigenza superata dalla realtà, e contraria all’art. 24 cost. Il tribunale non può condividere tale assunto, posto che la giurisprudenza della corte costituzionale si è più volte pronunciata nel senso della piena compatibilità con la Costituzione dell’obbligo di dotarsi di una difesa tecnica a ben vedere si tratta con ciò di un rafforzamento della capacità di chi si rivolge alla Giustizia, posto che allo stato dell’evoluzione della società si deve ritenere che ammettere ogni cittadino alla personale difesa nei tribunali costituirebbe una menomazione della tutela, e non già una sua implementazione. Nel caso in questione l’interessato dichiara di essersi laureato in materie giuridiche, cosa che non è di tutti, sì che comunque la realtà pone delle differenziazioni a cui il legislatore ha inteso porre rimedio prevedendo il generale obbligo di difesa tecnica. Il ricorrente ammette di non aver superato le prove di legge a tale riguardo, dal che consegue che il collegio non può prendere in esame le censure, dovendosi limitare a dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Le spese possono essere compensate, attesa l’oggettiva anomalia della vicenda. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Prima Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.