Agricoltura e criteri di rappresentanza

Chi non ha lavoratori alle proprie dipendenze non può rappresentare i datori di lavoro.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1566/16, depositata il 20 aprile. Il regolamento Toscano. Illegittimo, pertanto, il regolamento della Toscana che disciplinando i criteri per l’individuazione dei componenti della commissione regionale permanente tripartita, destinati alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro del settore agricoltura utilizza il numero delle imprese iscritte all’organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico. Nello specifico, il provvedimento regionale, all'art. 23 prevede al primo comma la costituzione di una commissione regionale permanente tripartita al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro ed al successivo quarto comma demanda la definizione della procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della commissione ad un regolamento ai sensi del successivo art. 32, titolato regolamento d’esecuzione”, della stessa legge, il quale sancisce al quinto comma, lettera c che tale regolamento regionale provveda a disciplinare i criteri per l’individuazione – tra l’altro delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”, più rappresentative a livello regionale. L’articolo 98 del suddetto regolamento, concernente la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, indica i vari settori d’attività, tra cui l’agricoltura, nel cui ambito sono da individuare i componenti della commissione ed il successivo art. 99 sancisce che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro è definita in base al maggior numero di imprese iscritte all’organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico. La rappresentatività in agricoltura. Ma, a tale proposito, la V Sezione, capovolgendo la decisione del giudice di primo grado, ha stabilito che la rappresentatività delle organizzazioni dei datori di lavoro in agricoltura non può essere determinata in base alla mera sommatoria degli iscritti, ma deve essere individuata in base al numero degli iscritti all’organizzazione rappresentativa, che siano datori di lavoro in senso proprio, che si avvalgono del lavoro dipendente altrui nell'esercizio dell'attività agricola. La ratio della suindicata normativa impone che la rappresentatività non possa riconoscersi con un’indistinta sommatoria, inclusiva anche degli iscritti, che non abbiano lavoratori subordinati, ma vada riconosciuta soltanto agli effettivi datori di lavoro. In sostanza, la rappresentatività nell'ambito della Commissione non può essere parametrata in base al numero complessivo di iscritti alle relative associazioni di categoria, siano essi imprese autonome che imprese che impiegano manodopera, con la conseguenza che nella composizione della Commissione Regionale Tripartita la rappresentanza nel settore dell’agricoltura va riconosciuta soltanto ai datori di lavoro e non anche alle imprese, costituite dal solo titolare e senza lavoratori subordinati.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24 novembre 2015 – 20 aprile 2016, numero 1566 Presidente Torsello – Estensore Guadagno Fatto e diritto 1. La Confagricoltura Toscana impugnava avanti al TAR Toscana, chiedendone l’annullamento, il decreto del presidente della Giunta Regionale della Toscana del 2 febbraio 2005 numero 22/r avente ad oggetto ”Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della G.R. 8 agosto 2003 numero 47 regolamento di esecuzione della legge regionale 267/7/2002 numero 32 nella parte artt. 99 comma primo, 98, 103 e 106 , in cui disciplina i criteri per l’individuazione dei componenti della commissione regionale permanente tripartita, destinati alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro del settore agricoltura secondo il numero delle imprese iscritte all’organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico, nonché, con motivi aggiunti, il successivo decreto del 6/9/2005 numero 4907 della Direzione Generale Politiche Formative Settore lavoro della Regione Toscana di nomina dei componenti della commissione regionale permanente tripartita, individuati, quanto al settore economico dell’agricoltura, nella Federazione Regionale Coltivatori Diretti Toscana. 2. Il T.A.R. Toscana, con sentenza numero 4247/2006, respingeva il ricorso. 3. La Confagricoltura Toscana ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendone le stesse censure di primo grado di violazione degli artt. 23 e 32 della L.R. T. numero 32/2002 ed eccesso di potere per difetto di motivazione di istruttoria. 4. Si sono costituite nel giudizio l'appellata Regione Toscana e l'appellata controinteressata Federazione Regionale Coldiretti Toscana, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. All’udienza pubblica del 24 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione. 6. L’appello è fondato. 6.1 Va preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità dedotta dalla Regione Toscana per la mancata impugnazione da parte della Confagricoltura degli ulteriori decreti di individuazione per il periodo successivo dei componenti della Commissione Regionale Permanente Tripartita, che sarebbero stati effettuati con le stesse modalità. La mancata impugnazione di tali atti sopravvenuti determinerebbe, ad avviso della Regione, la carenza di interesse alla decisione dell'intero giudizio. Tale eccezione va disattesa. Infatti, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 c.p.a., quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori Cons. St. Sez. V, 28 luglio 2014 numero 3997 e 12 maggio 2011, numero 2817, 30 aprile 2014 numero 2252 e 24 luglio 2014 numero 3939 . La difesa regionale deduce che la caducazione delle disposizioni del regolamento 22R/2005 non comporterebbe alcuna utilità per l’associazione appellante, dal momento che da ciò conseguirebbe la reviviscenza del previgente decreto numero 47R/2003, contenente previsioni uguali a quelle gravate, che porterebbero ad una identica applicazione dei criteri contestati, ma tale assunto è contestato da parte appellante e potrà essere oggetto di verifica in un eventuale giudizio risarcitorio. 6.2 Passando alla disamina dei profili di merito, parte appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 23 e 32 della L.R. Toscana numero 32/2002, dell’articolo 112 c.p.c. ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. L’articolo 23 prevede al primo comma la costituzione di una commissione regionale permanente tripartita al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro ed al successivo quarto comma demanda la definizione della procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della commissione ad un regolamento ai sensi del successivo articolo 32, titolato regolamento d’esecuzione”, della stessa legge, il quale sancisce al quinto comma, lettera c che tale regolamento regionale provveda a disciplinare i criteri per l’individuazione – tra l’altro delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, più rappresentative a livello regionale. L’articolo 98 del suddetto regolamento, concernente la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, indica i vari settori d’attività, tra cui l’agricoltura, nel cui ambito sono da individuare i componenti della commissione ed il successivo articolo 99 sancisce che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro è definita in base al maggior numero di imprese iscritte all’organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico. Punto focale della presente controversia attiene alle modalità di determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro in agricoltura. La sentenza di primo grado ha ritenuto legittima la normativa regolamentare articolo 98, 99, 103 e 106 del decreto del presidente della Giunta Regionale della Toscana numero 22/2005, adottato dalla Regione Toscana, che, in esecuzione della L.r. numero 32/2002, ai fini della individuazione dei componenti della commissione regionale permanente tripartita destinati alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro nel settore dell’agricoltura, fa derivare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale datoriale dal numero delle imprese iscritte all’organizzazione stessa. L’appellante assume l’illegittimità di tale normativa regolamentare, in quanto per la rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricolo è stato riconosciuto sussistente il requisito della maggiore rappresentatività in capo alla Federazione regionale dei Coltivatori Diretti, che è costituita in gran parte da imprenditori individuali, che non sono datori di lavoro. La censura merita accoglimento. Al riguardo il Collegio rileva che la Regione Toscana, con i provvedimenti impugnati, confermati dal giudice di primo grado, ha inteso le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro in senso ampio di organizzazioni imprenditoriali, comprensive nel settore agricolo anche delle realtà imprenditoriali composte dal solo titolare, ma che non escludono, almeno stagionalmente l’utilizzo di manodopera dipendente, così come avviene per gli imprenditori che rivestono la qualifica di coltivatori diretti, sicchè a questi ultimi non può ragionevolmente negarsi la veste di datori di lavoro sia pure sui generis”. Gli atti impugnati hanno pertanto ritenuto di fare esclusivo riferimento al numero degli iscritti alla federazione regionale dei coltivatori diretti della Toscana senza dare rilevanza alla circostanza che non tutti gli iscritti a tale organizzazione siano datori di lavoro in senso proprio tanto che lo stesso giudice di primo grado ha attribuito ad essi la qualificazione di datori di lavoro sui generis”, che non ha alcuna valenza giuridica. Infatti le suindicate statuizioni normative regionali fanno espresso riferimento alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, espressione che per sua natura concerne soltanto le imprese agricole, che hanno lavoratori subordinati alle loro dipendenze e non può trovare applicazione nei confronti delle imprese agricole a carattere individuale, formate in prevalenza da lavoratori autonomi agricoli e coltivatori diretti, di cui la stessa sentenza di primo grado – con la suindicata espressione sui generis” ha disconosciuto sostanzialmente il possesso della qualifica di datori di lavoro. Pertanto la rappresentatività nell'ambito della Commissione non può essere parametrata in base al numero complessivo di iscritti alle relative associazioni di categoria, siano essi imprese autonome che imprese che impiegano manodopera, con la conseguenza che nella composizione della Commissione Regionale Tripartita la rappresentanza nel settore dell’agricoltura va riconosciuta soltanto ai datori di lavoro e non anche alle imprese, costituite dal solo titolare e senza lavoratori subordinati. In tal senso si è già pronunciata la giurisprudenza sia della Sezione Cons. St. Sez. V numero 1150/2009 e Cons. Stato, VI, numero 6127/2006 che del giudice di primo grado TAR Toscana Sez. I 21.01.2002 numero 24 TAR Toscana Sez. I 9.6.2006 numero 2325 TAR Campania Napoli, Sez. I, 20.10.2000 numero 3874 e TAR Puglia Lecce, Sez. I 26.10.2004 nnumero 7532 e 7530, TAR Campania Napoli 4.05.2007 numero 4717 , escludendo la rappresentanza dei soggetti iscritti alla Coldiretti che non si avvalgono di manodopera subordinata e quindi non rientranti nella categoria dei datori di lavoro. Conclusivamente, la rappresentatività delle organizzazioni dei datori di lavoro in agricoltura non può essere determinata in base alla mera sommatoria degli iscritti, ma deve essere individuata in base al numero degli iscritti all’organizzazione rappresentativa, che siano datori di lavoro in senso proprio, che si avvalgono del lavoro dipendente altrui nell'esercizio dell'attività agricola. La ratio della suindicata normativa impone che la rappresentatività non possa riconoscersi con un’indistinta sommatoria, inclusiva anche degli iscritti, che non abbiano lavoratori subordinati, ma vada riconosciuta soltanto agli effettivi datori di lavoro Cons. St. Sez. V, numero 2835/2011, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, numero 7532 e numero 7530/2004 . 7. L’appello va pertanto accolto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese ed onorari del giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, riforma la sentenza appellata. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.