Per tornare al volante tempi certi a prescindere dall'iter giudiziario

La durata della revoca della patente di guida per chi provoca un sinistro gravemente alterato dall’alcol o dalla droga decorre dall'accertamento del reato e non dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna. E sulla delicata questione è competente la magistratura amministrativa e non il giudice ordinario.

Lo ha chiarito il Tar Veneto, sez. III, con la sentenza n. 393 del 15 aprile 2016. Il fatto. Un automobilista coinvolto in un grave incidente stradale ha presentato domanda alla motorizzazione per l'ottenimento di una nuova licenza di guida, decorsi oltre tre anni dal sinistro. Contro il conseguente diniego l'interessato ha proposto ricorso al Tar evidenziando di aver subito contestualmente al sinistro la sospensione della patente per un periodo di tempo superiore a tre anni. E che la norma parla di impossibilità di conseguire una nuova patente per un triennio, a decorrere dalla data di accertamento del reato. Il collegio ha accolto tutte le censure dell'automobilista. Revoca della patente. Con la legge n. 120/2010 è stato inserito un nuovo comma 3- ter all’art. 219 del codice della strada il quale specifica che quando la revoca della patente è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186- bis e 187 cds, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. Cosa si intende per accertamento del reato”? Questa indicazione sta creando difficoltà applicative perché alcuni giudici ritengono che il termine accertamento del reato” sia riferito al momento del controllo stradale mentre il Ministero dei trasporti ha disposto diversamente. Specifica infatti l’organo tecnico centrale in ultimo con la nota del 18 giugno 2015 che la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l’organo accertatore contesta l’infrazione. Secondo il Ministero il termine da cui far decorrere tre anni per conseguire una nuova patente ex art 219 comma 3- ter è quello rappresentato dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Ad avviso del Tar questa interpretazione è errata. In pratica a parere dei giudici amministrativi, in linea con le indicazioni espresse dall’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, spetta al prefetto disporre la revoca triennale della patente di guida dalla data di accertamento del reato. Che non corrisponde alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Del resto la ratio della legge, prosegue il collegio, è quella di non consentire la guida a chi si è reso responsabile di un incidente in stato di ebbrezza, ma senza che tale sanzione sia protratta per un tempo indefinito come avverrebbe se il riferimento fosse al passaggio in giudicato, che dipende dai tempi di conclusione del procedimento giurisdizionale ed è quindi soggetto a elementi variabili e diversi per ciascun caso, mentre la data certa è quella dell’accertamento del reato . Sulla delicata materia la competenza a giudicare appartiene al Tar, conclude la sentenza, si ritiene infatti che l’uso della patente di guida vada considerato come un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, sia per l’evidente interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale espressione del principio costituzionale della tutela della salute , che trascende l’interesse individuale, sia perché il rilascio e l’uso della patente è soggetto a discrezionalità tecnica che si esplica normalmente attraverso accertamenti periodici ovvero eccezionalmente in occasione del verificarsi di incidenti stradali. Nemmeno la natura di atti vincolati in presenza dei presupposti, che caratterizza la revoca della patente come pure il diniego impugnato in questa sede, può mutare di per sé la natura d’interesse legittimo della posizione del destinatario. Pertanto, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame, avendo essa ad oggetto un atto adottato dall'Amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi per il perseguimento di finalità di sicurezza della circolazione stradale .

Tar Veneto, sez. III, sentenza 7 – 15 aprile 2016, n. 393 Presidente/Estensore Settesoldi Fatto e diritto Considerato che parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe che denega la sua istanza di rilascio della patente di guida che il ricorrente ha causato un incidente stradale in data 29 giugno 2012 in stato di ebbrezza che in data 20 febbraio 2014 interveniva decreto di condanna, passato in giudicato il 1.10. 2015, con revoca della patente come sanzione accessoria che al ricorrente era stata sospesa la patente in via immediata dopo l’incidente che allo scadere dei 3 anni dall’accertamento del reato il ricorrente chiedeva il rilascio di una nuova patente di guida, ma l’amministrazione con il provvedimento qui opposto glielo negava, affermando che il triennio debba scattare dalla data d’irrevocabilità della sentenza, cioè dal 1.10 2015 che il ricorrente deduce l’illegittimità di tale atto per violazione dell’art 219, comma 3 ter, del D Lgs 285 del 1992 nel testo vigente nell’assunto che la data fissata dalla norma sarebbe quella dell’accertamento del reato, cioè il 29 giugno 2012 che l’amministrazione resiste in giudizio e controdeduce per il rigetto del ricorso. Ritenuto di porsi d’ufficio il problema della giurisdizione, che il Collegio ritiene appartenga al G.A., non condividendo la giurisprudenza tra cui Consiglio di Stato sez. III n 235 del 2016 T.A.R. Roma, Lazio , sez. III, 05/03/2015, n. 3817 che ritiene nel caso la giurisdizione del giudice ordinario. Si ritiene infatti che l’uso della patente di guida vada considerato come un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, sia per l’evidente interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale espressione del principio costituzionale della tutela della salute , che trascende l’interesse individuale, sia perché il rilascio e l’uso della patente è soggetto a discrezionalità tecnica che si esplica normalmente attraverso accertamenti periodici ovvero eccezionalmente in occasione del verificarsi di incidenti stradali. Nemmeno la natura di atti vincolati in presenza dei presupposti, che caratterizza la revoca della patente come pure il diniego impugnato in questa sede, può mutare di per sé la natura d’interesse legittimo della posizione del destinatario. Pertanto, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame, avendo essa ad oggetto un atto adottato dall'Amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi per il perseguimento di finalità di sicurezza della circolazione stradale. Il carattere vincolato dell'atto impugnato non ne esclude la dimensione autoritativa, il che è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice adìto TAR FVG n 104/2016 TAR Piemonte 10 gennaio 2014 n 39 T.A.R. L'Aquila, Abruzzo , sez. I, 24/03/2011, n. 169 . Ritenuto altresì che il ricorso sia fondato nel merito perché il comma 3 ter dell’articolo 219 del codice della strada, il quale dispone che non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato, va interpretato, come questa Sezione ha già statuito, come riferito alla data di accertamento del reato come enunciato dal legislatore, cioè alla data di contestazione della violazione da parte dell'Organo accertatore. Ritenuto quindi che il riferimento fatto dall’amministrazione al passaggio in giudicato della sentenza non risulta conforme alla dizione della legge, nonché alla sua ratio, che evidentemente è quella di non consentire la guida a chi si è reso responsabile di un incidente in stato di ebbrezza, ma senza che tale sanzione sia protratta per un tempo indefinito come avverrebbe se il riferimento fosse al passaggio in giudicato, che dipende dai tempi di conclusione del procedimento giurisdizionale ed è quindi soggetto a elementi variabili e diversi per ciascun caso, mentre la data certa è quella dell’accertamento del reato ex multis T.A.R. Torino, Piemonte , sez. II, 14/10/2015, n. 1415 TAR Veneto, sez III, n. 288 del 2015, T.A.R. Campobasso, Molise , sez. I, 30/03/2015, n. 144 . Ritenuto quindi che l’interpretazione contraria sarebbe irragionevole e in ultima analisi non conforme a Costituzione anche perché porterebbe ad inevitabili disparità di trattamento tra caso e caso, a seconda della maggior o minore celerità di conclusione dei procedimenti penali. Considerato anche che al ricorrente è stata in via immediata sospesa la patente, per cui sono già trascorsi i tre anni senza patente, fermo restando che egli non poteva chiedere di poterla nuovamente conseguire prima del materiale intervento dell’atto di revoca, il che dimostra anche l’inconsistenza dell’argomentazione difensiva circa il rischio di arrivare a riconoscere il soggetto legittimato a conseguire una nuova patente di guida prima del provvedimento di revoca del Prefetto, che quindi non potrebbe mai essere inutiliter dato. Considerato, ad abundantiam, che sul punto si è altresì espresso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione con Relazione del 03.08.2010 di commento delle novità apportate dalla 1. n. 120/2010 modificativa del C.d.S. recante l'introduzione, fra l'altro, del comma 3 ter dell'art. 219 C.d.S l’Ufficio ha precisato l'art. 219 comma 3 ter prevede che se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna . Ritenuto pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono che per data di accertamento del reato deve intendersi - secondo un'interpretazione coerente e logica dell'art. 219 – la data di contestazione della violazione da parte dell'Organo accertatore. Ritenuto quindi che il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento e che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione dei tuttora perduranti contrasti giurisprudenziali, tranne per il contributo unificato che va posto a carico del Ministero. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a rifondere a parte ricorrente l’importo del contributo unificato e compensa tra le parti le restanti spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.