Se una strada è pubblica o privata lo decide il giudice ordinario

Non spetta al Tar giudicare sulla legittimità di un'ordinanza comunale che regola la sosta su un'area privata se la vertenza è incentrata solo sulla sussistenza o meno del diritto d'uso pubblico della strada. In questo caso deve decidere il giudice ordinario. E la sua determinazione condiziona l'applicabilità o meno delle regole stradali.

Lo ha chiarito il Tribunale amministrativo dell'Emilia-Romagna, sez. II, con la sentenza n. 360, depositata il 4 aprile 2016. Il caso. Un condominio del centro storico di Bologna ha intrapreso una lunga azione giudiziaria contro il comune felsineo per contrastare l'uso pubblico dell'area stradale privata attigua al fabbricato. In particolare contro l'ordinanza che ha regolato la sosta pubblica dei veicoli su quell'area il condominio ha proposto ricorso al Tar, ma senza successo. Sull'esistenza di un diritto d'uso pubblico di quell'area si era già espresso il giudice ordinario con la sentenza del tribunale di Bologna n. 342/1998, confermata in sede d'appello. Il condominio, forte della indiscussa proprietà dell'area, ha ritenuto, comunque, illegittima l'ordinanza comunale di regolazione della sosta per eccesso di potere, carenza di motivazione e violazione dell'art. 42 della Carta Costituzionale. Il Tar ha rigettato le doglianza per difetto di giurisdizione. L'unico oggetto della controversia resta il diritto d'uso pubblico della strada. Che poi è anche la condizione necessaria per la possibile applicazione del codice stradale. Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, specifica la sentenza, la controversia circa la natura pubblica o privata di una strada, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della P.A A tale conclusione non può opporsi l’esistenza di un formale provvedimento di classificazione della natura pubblica, ovvero – come è avvenuto nel caso in esame – di regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare sulla strada, presupponente la destinazione ad uso pubblico della stessa, poiché tale destinazione radica una presunzione iuris tantum , superabile con la prova contraria dell'inesistenza di un diritto di uso o godimento della strada da parte della collettività amministrata superamento che, peraltro, può avvenire solo in sede di giurisdizione ordinaria .

Tar Emilia Romagna, sez. II, sentenza 2 febbraio – 4 aprile 2016, n. 360 Presidente Mozzarelli – Estensore Giovannini Fatto Il condominio ricorrente è proprietario, in Bologna, di un’area immediatamente prospiciente i numeri civici dal 5 al 13/D della via de’ Buttieri. Con ordinanza in data 9/3/2009, l’amministrazione comunale di Bologna ha emanato disposizioni relative alla circolazione stradale che interessano anche la suddetta area che il Condominio ritiene non essere soggetta all’uso pubblico. Nel dettaglio, il Comune ha disposto la possibilità per autoveicoli, ciclomotori a tre ruote, quadricicli e motocarri, nonché per motocicli e ciclomotori di sostare sulla via de’ Buttieri, con conseguente disposizione di realizzazione della relativa segnaletica stradale. Il Condominio ricorrente ritiene illegittima l’ordinanza comunale impugnata, per motivi in diritto rilevanti eccesso di potere riguardo ai profili rilevanti erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione, contraddittorietà, perplessità, nonché per violazione dell’art. 42 della Costituzione violazione del D. Lgs. n. 285 del 1992 e dei principi generali di legalità e di tipicità degli atti amministrativi. Si è costituito in giudizio il comune di Bologna, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sia per violazione del principio generale di ne bis in idem, essendo la medesima causa tra le stesse parti aventi ad oggetto l’accertamento dell’esistenza o meno di un diritto d’uso pubblico su via de’ Buttieri già stata decisa dal giudice ordinario, nel senso dell’effettiva esistenza di tale uso pubblico, con la sentenza del Tribunale di Bologna n. 342 del 1998, successivamente confermata dalla Corte di appello di Bologna. In subordine, nel merito, il Comune chiede la reiezione del ricorso in quanto infondato. Con ordinanza collegiale n. 462 del 1/7/2009, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dal Condominio ricorrente. Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2016, la causa è stata chiama essa è stata quindi trattenuta per la decisone come da verbale. Diritto Il Collegio osserva che è fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla resistente amministrazione comunale. La presente controversia ha infatti quale unico oggetto la sussistenza o meno di un diritto d’uso pubblico di un tratto della via de’ Buttieri a Bologna. Il Comune di Bologna, sul presupposto dell’esistenza di tale uso pubblico come l’Ente ritiene essere già stato accertato in precedente causa civile dal Tribunale di Bologna e confermato dalla Corte d’Appello di Bologna v. docc. n. 2 e n. 3 del Comune , ha disposto la regolamentazione della circolazione e della sosta nel tratto viario in questione, ivi compresa la parte della strada prospiciente il ricorrente. Il Condominio sostiene, all’opposto, l’inesistenza di alcun uso pubblicistico su tale tratto stradale, che sarebbe, pertanto, di piena ed esclusiva proprietà condominiale. Tale risultando l’oggetto della causa, il Collegio rileva che ha cognizione su essa il giudice ordinario, quale giudice delle situazioni di lesione di un diritto soggettivo pieno, quale è indiscutibilmente quella evidenziata dal condominio ricorrente a tutela del proprio diritto di proprietà sul tratto di strada in questione. Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la controversia circa la natura pubblica o privata di una strada, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della P.A. A tale conclusione non può opporsi l’esistenza di un formale provvedimento di classificazione della natura pubblica, ovvero – come è avvenuto nel caso in esame – di regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare sulla strada, presupponente la destinazione ad uso pubblico della stessa, poiché tale destinazione radica una presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria dell'inesistenza di un diritto di uso o godimento della strada da parte della collettività amministrata superamento che, peraltro, può avvenire solo in sede di giurisdizione ordinaria, atteso che è il giudice ordinario l'organo cui spetta l'accertamento dell'esistenza dei diritti reali v. da ultima T.A.R. Campania – NA sez. VII, 5/8/2015 n. 4186 . Per le suesposte considerazioni il presente ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo il giudice ordinario competente a decidere la presente controversia avente quale oggetto l’accertamento dell’esistenza o meno dell’uso pubblico sul tratto stradale in questione. Le spese del giudizio sono poste a carico del ricorrente che ha introdotto il giudizio dinanzi a giudice privo di giurisdizione ed esse sono liquidate come indicato nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Condanna il condominio ricorrente al pagamento, in favore del comune di Bologna, delle spese del giudizio che si liquidano per l’importo complessivo di€. 4.000,00 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.