L’opposizione del terzo può essere proposta dal titolare di una posizione derivata?

L’art. 108, comma 1, c.p.a. prevede che il terzo sia legittimato ad esperire il rimedio dell’opposizione quando pregiudica i suoi diritti od interessi legittimi. La novella del d.lgs n. 195/11 ha eliminato ogni riferimento alla situazione giuridica autonoma, ma ciò non può essere visto come un’estensione del diritto a chi è titolare di un mero interesse di fatto e/o sia in posizione derivata, secondaria, accessoria e/o abbia subito un pregiudizio di riflesso come nella fattispecie analizzata.

È quanto deciso dal Tar Bolzano, con la sentenza n. 111, depositata il 23 marzo 2016, relativa all’opposizione del terzo proposta da una ditta titolare di una concessione per l’estrazione di marmo dalla cava di Covelano, perché la revoca dell’autorizzazione a circolare con i camion, che trasportavano il marmo sulle strade forestali di collegamento tra la cava e Silandro, influiva così sugli accordi pattuiti con questo Comune e con la libera circolazione delle sue merci. Il caso. La sentenza del Tar Bolzano n. 61/15 accoglieva il gravame proposto da un privato cittadino relativamente a detta autorizzazione concessa dalla Provincia di Bolzano. Il ricorso in opposizione è stato rigettato, perché la ditta è titolare di una posizione secondaria, accessoria e riflessa, ma non è una parte necessaria. In altre parole, si trova in una posizione processuale subordinata a quella della parte principale Comune di Silandro , che legittima un suo intervento nel ricorso originario, ma non attribuisce alcuna legittimazione a proporre opposizione , alla sentenza che de facto era lesiva solo per il titolare della posizione principale. Sono state rigettate le eccezioni di tardività dell’opposto, dato che non era intervenuto nel processo principale, non c’era prova dell’avvenuta conoscenza della sentenza e che la stessa non può essere desunta dalle dichiarazioni fatte alla stampa in due pezzi CdS n. 958/07 e n. 5367/11 . Il pregiudizio è una condicio sine qua non. La giurisprudenza ha chiarito che il pregiudizio di una posizione di cui l’opponente sia titolare è un presupposto per esperire il rimedio dell’opposizione di terzo e che solo quando il terzo fa valere la qualità di litisconsorte necessario pretermesso non è necessario denunciare anche l’ingiustizia della sentenza sul piano sostanziale. In tutti gli altri casi, compresa quella del controinteressato che non sia parte necessaria, oltre ad allegare la propria situazione di controinteressato pretermesso, deve anche indicare i vizi della sentenza, non essendo sufficiente dedurre una generica violazione del contraddittorio CdS n. 652/14, n. 1178/14 e n. 322/15 . Nella fattispecie il ricorso originario era stato notificato al Comune litisconsorte necessario, perciò non si può eccepire la violazione del contraddittorio e che, quindi, la sentenza opposta è inutiliter data . In ogni caso il giudice avrebbe potuto chiedere un’integrazione del contraddittorio. Inoltre la ditta non ha subito alcun pregiudizio diretto, ma solo di riflesso . Qualifiche di litisconsorte e di controinteressato pretermesso. Nel processo amministrativo per controinteressato necessario pretermesso deve intendersi il soggetto individuato o facilmente individuabile nell’atto impugnato, che sia portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dell’atto , assente nella fattispecie. Infatti l’ente e la ditta si erano accordati per il trasporto del marmo a valle, come risulta dalla concessione trentennale per lo sfruttamento della cava detto trasporto era comunque garantito attraverso il sistema alternativo di trasporto combinato funivia, treno e piano inclinato , ancorché più costoso per il Comune di Silandro . L’art. 108 c.p.a., così come novellato nel 2011, ha solo voluto tutelare più ampiamente il litisconsorte, evitando che subisse un aggravio dell’onere della prova. In breve al litisconsorte pretermesso non viene richiesta alcuna prova particolare e la sua opposizione ha un marcato tratto rescindente, per il terzo che sia titolare di una posizione autonoma e incompatibile l’opposizione ha natura rescindente e rescissoria, perché mira anche all’accertamento di una pretesa in conflitto con quella accertata giudizialmente. In quest’ultimo caso, l’interesse fatto valere non deve, però, essere un interesse di mero fatto, ma una situazione giuridica soggettiva autonoma, ossia non deve essere direttamente incisa dalla sentenza opposta, né deve risultare in posizione di derivazione o dipendenza rispetto a quella oggetto di accertamento giudiziale” CdS n. 1862 e n. 2953/14 . Come è sopra evidenziato la ditta aveva una posizione derivata ed un mero interesse di fatto all’esito della controversia principale, perciò non è legittimata ad opporsi alla sentenza de qua .

Tar Bolzano, sentenza 10 febbraio – 23 marzo 2016, n. 111 Presidente Del Gaudio – Relatore Pantozzi Lerjefors Fatto Con la sentenza di questo Tribunale n. 61/15 del 26 febbraio 2015 è stato accolto il ricorso n. 258/2014 proposto dal signor Johann Stephan Gurschler contro la Provincia autonoma di Bolzano e il Comune di Silandro, avverso il provvedimento n. 314081 del 23 maggio 2014, con il quale l’Assessore per le Foreste della Provincia autonoma di Bolzano aveva autorizzato il Comune di Silandro a circolare con camion sulla strada forestale tra Covelano e Silandro per trasportare a valle i blocchi di marmo estratti dalla cava di Covelano, per il periodo che va dal 26 maggio 2014 al 31 ottobre 2014. Il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e superate le eccezioni preliminari di rito, ha accolto il ricorso nel merito, sotto i profili di censura dedotti con il secondo motivo Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e comma 8, L.P. n. 10 dell’8.5.1990 eccesso di potere per mancanza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione al transito violazione dell’art. 7 L.P. 17/1993 ed eccesso di potere per difetto di motivazione” . In particolare, è stato affermato che il competente Assessore provinciale, prima di rilasciare l’impugnata autorizzazione alla circolazione, avrebbe dovuto chiedere il consenso al signor J. S. Gurschler, come chiaramente previsto dalla disposizione sopra citata n.d.r art. 5, commi 6 e 8, della legge 8 maggio 1990, n. 10 , avendo il ricorrente manifestato, per iscritto e in più occasioni, la propria contrarietà alla trasformazione definitiva della strada forestale in strada da utilizzarsi ai fini industriali, per il trasporto a valle dei blocchi di marmo estratti dalla cava di Covelano, agendo perfino in via giurisdizionale per impedire l’esproprio della strada forestale.”. Con il ricorso in opposizione in esame la società Covelano Marmi Srl, titolare dal 2005 dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di Covelano, afferma di avere un interesse qualificato alla conservazione degli atti impugnati dal signor J. S. Gurschler con il ricorso n. 258/2014, deciso con la citata sentenza di questo Tribunale n. 61/2015 e, ritenuto di essere stata pretermessa da tale giudizio, chiede che l’adito Tribunale accolga la presente opposizione di terzo e, per l’effetto, rescinda la sentenza impugnata e dichiari inammissibile il ricorso di primo grado n. 258/2014 del sig. J. S. Gurschler”. Si è costituito in giudizio il signor J. S. Gurschler, formulando le seguenti eccezioni di rito 1 irricevibilità dell’opposizione, per tardività 2 inammissibilità del ricorso in opposizione, per assenza di ragioni rescissorie e per indeterminatezza 3 inammissibilità del ricorso in opposizione, per mancata allegazione del pregiudizio per i diritti e/o interessi legittimi della società opponente, per indeterminatezza e per insussistenza di pregiudizio 4 inammissibilità del ricorso in opposizione, per difetto di legittimazione in capo alla società opponente. Nel merito il signor J. S. Gurschler ha chiesto il rigetto del ricorso in opposizione, in quanto infondato. Si è costituita in giudizio anche la Provincia autonoma di Bolzano, la quale ha dichiarato che si associa alle richieste della società Covelano Marmi Srl”, chiedendo di accogliere il ricorso per opposizione di terzo e dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado del signor Johann Stephan Gurschler”. Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie difensive, a sostegno delle rispettive difese. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2016, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Diritto 1. Va premesso, sulla competenza, che, ai sensi dell’art. 109, comma 1, c.p.a. l’opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2”, che disciplina l’ipotesi in cui sia stato proposto appello contro la sentenza di primo grado, prevedendo che, in quel caso, il terzo debba introdurre la domanda intervenendo nel giudizio di appello. Nel caso che ci occupa, non essendo stato proposto appello avverso la sentenza n. 61/2015 di cui si tratta, il ricorso in opposizione è stato correttamente proposto innanzi a questo Tribunale. 2. Si può quindi passare all’esame delle eccezioni in rito, sollevate dalla difesa del signor J. S. Gurschler. 2.1. La prima eccezione di tardività del ricorso in opposizione è infondata. Afferma il signor J. S. Gurschler che il legale rappresentante della società Covelano Marmi Srl avrebbe avuto piena conoscenza della sentenza opposta già nel mese di aprile 2015, come sarebbe dimostrato dalla circostanza che egli esponeva in diverse occasioni pubbliche e nella stampa locale le sue opinioni sulle conseguenze della sentenza e le possibili soluzioni per la questione del trasporto a valle del marmo cfr. doc.ti 3, 4 ”. Pertanto, il ricorso in opposizione, notificato il 23 settembre 2015, sarebbe irricevibile, perché tardivo. Osserva il Collegio che l’opposizione di terzo di cui all’art. 108, comma 1, c.p.a. deve essere notificata entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della sentenza lesiva dei suoi diritti o interessi legittimi. Invero, all'opposizione di terzo si devono ritenere applicabili i termini di decadenza previsti per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi, decorrenti dalla data della legale o piena conoscenza della sentenza. Nel caso di specie, il dies a quo del termine di decadenza per la proposizione del ricorso in opposizione non può che essere individuato nel momento in cui si è verificata la piena conoscenza della sentenza n. 61/2015, considerato che la società opponente non era parte di quel giudizio cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 settembre 2011, n. 5367 . L'eccezione di tardività dell'impugnazione dell'opposizione di terzo per avvenuta piena conoscenza della sentenza anteriormente ai termini previsti per proporre ricorso deve essere provata da chi la deduce e va rigettata se colui che l'ha proposta non ha dimostrato che l'opponente ha avuto legale o piena conoscenza della sentenza opposta anteriormente ai sessanta giorni prima della notifica del ricorso in opposizione, che, quindi, in assenza di siffatta prova, deve ritenersi tempestivamente proposto cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2007, n. 958 . Il Collegio ritiene che il signor J. S. Gurschler non abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare la piena conoscenza da parte della società Covelano Marmi Srl della sentenza n. 61/2015 in data antecedente ai 60 giorni prima della notifica del ricorso in opposizione. Invero, per dimostrare la previa e piena conoscenza della sentenza opposta da parte della società Covelano Marmi Srl, tale da fare iniziare a decorrere il dies a quo del termine di decadenza, non può ritenersi sufficiente l’allegazione di due articoli sulla stampa locale che trattano, in generale, la controversa questione del trasporto del marmo dalla cava di Covelano, oltretutto senza fare alcun riferimento specifico alla sentenza di cui si tratta. 2.2. Il signor J. S. Gurschler eccepisce inoltre l’inammissibilità del ricorso in opposizione proposto dalla società Covelano Marmi Srl, sotto un primo profilo per assenza delle ragioni rescissorie e, sotto un secondo profilo, per avere omesso di allegare il pregiudizio che deriverebbe alla società dalla sentenza n. 61/2015. Essa si limiterebbe a chiedere al Tribunale adito di rescindere la sentenza opposta e di dichiarare l’inammssibilità del ricorso di primo grado, affermando di avere avuto titolo a partecipare al giudizio, senza indicare né il pregiudizio concreto che ad essa deriva dalla sentenza n. 61/2015, né i presunti vizi della stessa e nemmeno le ragioni che avrebbero portato ad una decisione differente”. Nel caso di specie, la mera violazione del contraddittorio non comporterebbe ex se l’inammissibilità del ricorso n. 258/2014, né la nullità insanabile della sentenza. Infine, sotto un terzo profilo, il signor J. S. Gurschler eccepisce l’inammissibilità del ricorso in opposizione per difetto di legittimazione, sul rilievo che la società Covelano Marmi Srl in virtù della sopra citata convenzione, sarebbe titolare di una situazione giuridica solo derivata, che sarebbe interessata solo di riflesso e vanterebbe un interesse di mero fatto. In particolare, non sarebbero legittimati a proporre opposizione ordinaria i terzi la cui posizione giuridica sia collegata in virtù di un rapporto contrattuale con quella di uno dei soggetti in causa”. Le eccezioni - che si prestano a un esame congiunto - sono fondate. L’art. 108, comma 1, c.p.a. prevede che il terzo sia legittimato a esperire il rimedio dell’opposizione quando pregiudica” i suoi diritti o interessi legittimi. La giurisprudenza ha chiarito che il pregiudizio di una posizione di cui l’opponente sia titolare è un presupposto per esperire il rimedio dell’opposizione di terzo e che solo quando il terzo fa valere la qualità di litisconsorte necessario pretermesso non è necessario denunciare anche l’ingiustizia della sentenza sul piano sostanziale. In tutti gli altri casi, compresa quella del controinteressato che non sia parte necessaria, oltre ad allegare la propria situazione di controinteressato pretermesso, deve anche indicare i vizi della sentenza, non essendo sufficiente dedurre una generica violazione del contraddittorio cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2014, n. 1178 e Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 652 . Prima di procedere all’accertamento se la società Covelano Marmi Srl possa qualificarsi litisconsorte necessario nel ricorso n. 258/2014 è bene precisare che il citato ricorso, conclusosi con la sentenza n. 61/2015, è stato notificato al controinteressato Comune di Silandro, per cui la eventuale violazione del contraddittorio non potrebbe in ogni caso determinare ex se l’inammissibilità del ricorso, né la nullità insanabile della sentenza n. 61/2015, dovendo semmai il giudice disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 27 c.p.a., ove ritenga che il terzo sia da considerarsi litisconsorte necessario. Ciò chiarito, la valutazione della qualità di litisconsorte necessaria va effettuata ex ante, tenendo conto della situazione presente al momento dell’instaurazione del giudizio, in relazione alle domande proposte dalle parti, postulando che la decisione richiesta abbia ad oggetto l’accertamento di una situazione che è unica per più soggetti e che, pertanto, sarebbe da considerarsi inutiliter data, se non emessa nei confronti di tutti. In particolare, nel processo amministrativo per controinteressato necessario pretermesso deve intendersi il soggetto individuato o facilmente individuabile nell’atto impugnato, che sia portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dell’atto cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1862 . Orbene, il Collegio ritiene che la società Covelano Marmi Srl non rivestisse la qualità di litisconsorte necessario nel ricorso n. 258/2014. Invero, non solo la società Covelano Marmi Srl non è individuata, né individuabile nell’autorizzazione alla circolazione del 23 maggio 2014 impugnata con il suddetto ricorso cfr. docomma 1 del sig. Gurschler , ma non vanta neppure un interesse sostanziale alla conservazione dell’autorizzazione impugnata, considerato che in base alla concessione trentennale sub rep. n. 1126, sottoscritta dalle parti interessate il 24 settembre 2003, il Comune di Silandro si è impegnato a garantire il trasporto a valle dei blocchi di marmo dalla cava di Covelano a sue spese 6.1. Der Abtransport der transportfähigen Rohblöcke aus Marmor wird von der Gemeinde entweder direkt in eigner Regie oder mittels Beauftragung Dritter organisiert und duchgeführt” E ancora Die Gemeinde sorgtauf eigene Kosten und auf eigene Verantwortung für die Abtransporte cfr. docomma 5 del sig. Gurschler . Dunque la società Covelano Marmi Srl non subisce alcun pregiudizio diretto e immediato dall’annullamento dell’autorizzazione temporanea del 23 maggio 2003 al transito sulla strada forestale dei camion che trasportano a valle i blocchi di marmo. Il trasporto a valle dei blocchi di marmo dalla cava di Covelano è comunque garantito attraverso il sistema alternativo di trasporto combinato funivia, treno e piano inclinato , ancorché più costoso per il Comune di Silandro. Non rivestendo la società Covelano Marmi Srl, per i motivi anzidetti, la qualità di litisconsorte pretermesso, né quella di controinteressata alla quale andava notificato il ricorso originario, essa avrebbe dovuto anche denunciare l’ingiustizia intrinseca della sentenza opposta, nella parte in cui accerta la situazione di vantaggio del vincitore, incompatibile con quella del terzo cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 652 . Per quanto concerne l’eccezione di difetto di legittimazione, rileva il Collegio che la società odierna opponente è titolare di una posizione secondaria, accessoria e riflessa, ma, come sopra detto, non è una parte necessaria. In altre parole, si trova in una posizione processuale subordinata a quella della parte principale Comune di Silandro , che legittima un suo intervento nel ricorso originario, ma non attribuisce alcuna legittimazione a proporre opposizione avverso la sentenza n. 61/2015, lesiva per il titolare della posizione principale. E’ pur vero che, prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, il comma 1 dell’art. 108 c.p.a. faceva riferimento esplicito al terzo titolare di una posizione autonoma e incompatibile”, che nel testo ora vigente è venuto meno. Tuttavia, questa eliminazione non deve far ritenere che sia stato esteso l’utilizzo dello strumento de quo anche ai soggetti titolari di una posizione derivata. La novella, infatti, ha voluto evitare che possa essere richiesto al litisconsorte pretermesso una prova diversa e più gravosa rispetto a quella della sua pretesa processuale alla non integrità del contraddittorio, che inficia la sentenza opposta” cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 652 . Quindi, mentre al litisconsorte pretermesso non viene richiesta alcuna prova particolare e la sua opposizione ha un marcato tratto rescindente, per il terzo che sia titolare di una posizione autonoma e incompatibile l’opposizione ha natura rescindente e rescissoria, perché mira anche all’accertamento di una pretesa in conflitto con quella accertata giudizialmente. In quest’ultimo caso, l’interesse fatto valere non deve, però, essere un interesse di mero fatto, ma una situazione giuridica soggettiva autonoma, ossia non deve essere direttamente incisa dalla sentenza opposta, né deve risultare in posizione di derivazione o dipendenza rispetto a quella oggetto di accertamento giudiziale” cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 652 nello stesso senso, Sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2953, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1862 . Il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame la società Covelano Marmi Srl sia titolare di una posizione derivata rispetto a quella che è stata oggetto della sentenza n. 61 del 2015, che non sia, cioè, titolare di una posizione giuridica autonoma e incompatibile rispetto alla conservazione della autorizzazione al transito sulla strada forestale annullata con la citata sentenza. Per tutte le ragioni sopra espresse il ricorso in opposizione va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo, ad eccezione delle spese della Provincia autonoma di Bolzano, che possono essere compensate. Nulla va disposto per il Comune di Silandro, che non si è costituito in giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione di terzo, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del signor J. S. Gurschler, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 duemila/00 , oltre IVA, CPA e altri oneri di legge. Spese della Provincia autonoma di Bolzano compensate. Nulla per le spese del Comune di Silandro. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.