Illegittimità della procedura concorsuale

Illegittima la procedura concorsuale disposta dall'Agenzia delle Entrate che ai lavori della Commissione ha fatto partecipare non soltanto i componenti effettivi ma anche quelli supplenti e che ha ripartito tra tutti gli elaborati da valutare per un primo screening.

Il Consiglio di Stato, Sezione IV con la sentenza 1011/2016, depositata il 14 marzo, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado il quale aveva accolto il ricorso del candidato rimasto escluso dalla promozione, per irregolarità nello svolgimento della procedura concorsuale. Componenti supplenti e componenti effettivi. Il Collegio, in sostanza, ha respinto la tesi della difesa erariale la quale aveva sostenuto la non illegittimità della partecipazione dei componenti supplenti, purché ne sia chiaramente indicata a verbale la qualità differenziandola da quella dei componenti effettivi come avvenuto nel caso di specie , e anzi la sua opportunità in ragione di elementari principi di buon andamento dell’azione amministrativa, essendo utile che costoro si tengano edotti dei criteri e parametri seguiti dalla Commissione nelle operazioni di correzione, in modo da rendere più utile ed efficace il loro successivo subentro. La Sezione, a tale proposito, ha rilevato che la partecipazione dei supplenti non ha avuto o non ha avuto soltanto la ratio e le finalità indicate nell'appello, essendosi concretizzata in una integrazione della Commissione nel suo complesso che ha costantemente operato come un Collegio allargato” anche ai supplenti, ancorché di questi ultimi fosse sempre precisata tale qualità. In pratica, tutti i componenti si sono sempre espressi su tutte le prove, senza che sia possibile accertare quale sia il Collegio che ha valutato ciascuna singola prova e, quindi, se e in quali casi i supplenti siano effettivamente subentrati in luogo dei componenti effettivi . Peraltro, i componenti supplenti – con l’eccezione di uno di essi, cui erano assegnati anche altri compiti – hanno partecipato anche alla ripartizione delle tracce da correggere, ai fini della successiva lettura individuale, con cui si è realizzata l’ulteriore violazione del principio di collegialità. La Sezione è stata dell’avviso che tale modus procedendi non sia effettivamente compatibile col rispetto del principio del Collegio perfetto che, per costante giurisprudenza, deve permeare in primo luogo e soprattutto le attività della Commissione di concorso nella fase di esame e valutazione delle prove da correggere cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, nr. 5137 id., sez. VI, 29 luglio 2009, nr. 4708 id., sez. IV, 12 marzo 2007, nr. 1218 .

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18 febbraio – 24 marzo 2016, n. 1011 Presidente Patroni Griffi – Estensore Greco Fatto L’Agenzia delle Entrate ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. della Puglia, in accoglimento del ricorso proposto dal signor Vito Loconte, ha annullato gli atti della procedura concorsuale indetta dall’Agenzia per le Entrate in data 24 dicembre 2009 per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, alla quale l’istante aveva partecipato senza superarla. L’appello è affidato ai seguenti motivi in diritto 1 violazione dell’art. 9, comma 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, nr. 487, e dei principi dell’ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, in relazione alla partecipazione dei componenti supplenti con riguardo al capo di sentenza che ha ritenuto illegittima la partecipazione dei componenti supplenti alle operazioni concorsuali, assieme a quelli effettivi, anziché il loro intervento nei soli casi di assenza o impedimento di questi 2 violazione dei principi dell’ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, in relazione all’asserita correzione individuale degli elaborati con riguardo al capo della sentenza con cui si è ritenuta fondata la doglianza di violazione del principio di collegialità nelle correzioni delle prove scritte . Si è costituito l’appellato in epigrafe indicato, il quale, oltre a opporsi con articolate deduzioni all’accoglimento dell’appello, ha riproposto come segue, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., i motivi di censura rimasti assorbiti in primo grado I eccesso di potere per travisamento dei presupposti illogicità difetto di motivazione in relazione alla ingiustificata nomina di due ulteriori componenti supplenti in un momento successivo alla costituzione della Commissione esaminatrice II violazione e falsa applicazione di legge art. 12, comma 1, d.P.R. nr. 487/1994 eccesso di potere per omessa e travisata considerazione dei presupposti arbitrarietà ed illogicità difetto di motivazione violazione del principio di imparzialità sviamento in relazione alla determinazione dei criteri di valutazione delle prove d’esame, avvenuta non alla prima riunione della Commissione, ma dopo lo svolgimento delle prove stesse III eccesso di potere per omessa e travisata considerazione dei presupposti violazione di legge art. 8, comma 1, d.P.R. nr. 487/1994 arbitrarietà e illogicità manifesta difetto di motivazione e di istruttoria sviamento in relazione all’assenza di valutazione dei titoli dei candidati e di determinazione dei criteri per detta valutazione IV eccesso di potere per omessa e travisata considerazione dei presupposti arbitrarietà e illogicità manifesta difetto di motivazione in relazione alle plurime irregolarità verificatesi durante le operazioni concorsuali V eccesso di potere per omessa e travisata considerazione dei presupposti arbitrarietà e illogicità manifesta difetto di motivazione e di istruttoria sviamento in relazione all’incongruità dei punteggi riportati dalle prove dell’istante VI eccesso di potere per omessa e travisata considerazione dei presupposti violazione di legge art. 8, comma 1, d.P.R. nr. 487/1994 arbitrarietà e illogicità manifesta sviamento in relazione all’omessa esplicitazione dei motivi a sostegno della valutazione dei titoli dei candidati, come operata all’esito della procedura VII eccesso di potere per travisamento dei presupposti arbitrarietà e illogicità manifesta evidente superficialità, incompletezza, incongruenza disparità manifesta sviamento ancora in relazione ai giudizi formulati sulle prove del ricorrente . Alla camera di consiglio del 7 luglio 2015, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, questa è stata differita sull’accordo delle parti, per essere abbinata alla trattazione del merito. Di poi, le parti hanno ulteriormente sviluppato con memorie le rispettive tesi. All’udienza del 18 febbraio 2016, la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 1. L’odierno appellata, signor Vito Loconte, ha impugnato dinanzi al T.A.R. della Puglia gli atti relativi alla procedura concorsuale, indetta dall’Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2009, per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, alla quale ha partecipato con esito negativo. 2. Con la sentenza in epigrafe, resa in forma sintetica ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. e con richiamo a precedente analogo e conforme, il giudice adìto ha accolto l’impugnativa e annullato l’intera procedura, reputando fondate e assorbenti le censure relative alla partecipazione dei componenti supplenti della Commissione esaminatrice alla totalità delle operazioni concorsuali ed alla violazione del principio di collegialità nelle correzioni delle prove d’esame. 3. Avverso tale sentenza propone appello l’Agenzia delle Entrate, mentre l’originario ricorrente ha riproposto, ai sensi del comma 2 dell’art. 101 cod. proc. amm., le ulteriori doglianze di prime cure rimaste assorbite. 4. Ciò premesso, l’appello è infondato e va conseguentemente respinto, dovendo convenirsi con l’avviso del primo giudice in ordine a entrambi i radicali vizi ravvisati nella specie. 5. In via preliminare, la Sezione sottolinea l’inconferenza rispetto al presente giudizio dei pareri nn. 618 e 619 del 2013 resi dalla Seconda Sezione di questo Consiglio di Stato nell’adunanza del 5 febbraio 2014, cursoriamente richiamati nell’appello dell’Amministrazione, e con i quali sono stati dichiarati infondati due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti da altri partecipanti alla medesima procedura concorsuale per cui qui è causa. Infatti, in quella sede non erano state formulate le censure procedimentali” esaminate dal T.A.R. pugliese, suscettibili di travolgere la procedura nel suo complesso, ma i ricorrenti si erano limitati a lamentare l’incongruità ed erroneità dei giudizi di inidoneità riportati va da sé, peraltro, che un’eventuale conferma dell’integrale caducazione della procedura, come disposta dal primo giudice nel presente giudizio, recherebbe indirettamente beneficio anche a loro. 6. Scendendo all’esame del merito dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, col primo mezzo si contesta l’avviso del giudice a quo il quale, muovendo dalla constatazione che nella specie i componenti supplenti risultavano aver partecipato a tutte le sedute della Commissione esaminatrice, unitamente a quelli effettivi, ha reputato integrata la violazione dell’art. 9, comma 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, nr. 487, laddove si statuisce che i supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi”. In contrario, la difesa erariale assume – anche richiamando pregressa giurisprudenza in materia - la non illegittimità della partecipazione dei supplenti, purché ne sia chiaramente indicata a verbale la qualità differenziandola da quella dei componenti effettivi come avvenuto nel caso di specie , e anzi la sua opportunità in ragione di elementari principi di buon andamento dell’azione amministrativa, essendo utile che costoro si tengano edotti dei criteri e parametri seguiti dalla Commissione nelle operazioni di correzione, in modo da rendere più utile ed efficace il loro successivo subentro. Tuttavia, la Sezione non può non rilevare che nel caso che qui occupa la partecipazione dei supplenti non ha avuto o non ha avuto soltanto una tale ratio e finalità, essendosi concretizzata in una costante integrazione della Commissione nel suo complesso in altri termini, e come correttamente rilevato dal primo giudice, dall’esame dei verbali relativi alle operazioni di correzione emerge che la Commissione ha costantemente operato come un collegio allargato” anche ai supplenti, ancorché di questi ultimi fosse sempre precisata tale qualità, di modo che apparentemente tutti i componenti si sono sempre espressi su tutte le prove, senza che sia possibile accertare quale sia il collegio che ha valutato ciascuna singola prova di esame e, quindi, se e in quali casi i supplenti siano effettivamente subentrati in luogo dei componenti effettivi . Inoltre, come meglio si vedrà al punto successivo, i componenti supplenti – con l’eccezione di uno di essi, cui erano assegnati anche altri compiti – hanno partecipato anche alla ripartizione delle tracce da correggere, ai fini della successiva lettura individuale, con cui si è realizzata l’ulteriore violazione del principio di collegialità. 7. A tale secondo aspetto afferisce il secondo motivo dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, col quale si mira a dimostrare che il modus procedendi nella specie seguito dalla Commissione esaminatrice non sarebbe incompatibile con la necessaria collegialità che deve connotare le operazioni di correzione degli elaborati. Si assume, in particolare, che dai verbali in atti si evincerebbe che la Commissione avrebbe dapprima proceduto ad una verifica” collegiale di tutti gli elaborati, individuando e definendo i criteri da seguire per la loro correzione, per poi procedere ad una ulteriore valutazione” dei soli elaborati che all’esito della correzione presentavano determinate caratteristiche in termini di punteggio potenzialmente attribuibile verbale nr. 11 del 30 agosto 2012 , e quindi, in una seduta successiva, alla compilazione delle schede con l’assegnazione dei punteggi finali a tutte le prove esaminate verbale nr. 12 . In contrario, parte appellata evidenzia che le operazioni così descritte sono state precedute, in una precedente seduta, dalla suddivisione degli elaborati fra i membri della Commissione, ivi compresi i supplenti, ai fini di una loro correzione individuale che avrebbe costituito la base” per le successive operazioni verbale nr. 8 del 4 giugno 2012 . La Sezione è dell’avviso che tale modus procedendi non sia effettivamente compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto che, per costante giurisprudenza, deve permeare in primo luogo e soprattutto le attività della Commissione di concorso nella fase di esame e valutazione delle prove d’esame da correggere cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, nr. 5137 id., sez. VI, 29 luglio 2009, nr. 4708 id., sez. IV, 12 marzo 2007, nr. 1218 . Ed invero, dalla consecutio logica delle risultanze dei verbali che si sono richiamati, emerge con evidenza che il momento centrale e qualificante delle operazioni di correzione è stato determinato, nella presente fattispecie, dalla preliminare suddivisione degli elaborati da correggere fra i componenti della Commissione, ai fini di una lettura individuale che cosa sia avvenuto a valle di tale lettura individuale può evincersi solo induttivamente dai verbali successivi, ma la ricostruzione più ragionevole, contrariamente a quanto si assume dalla difesa erariale, porta a escludere che vi sia stato un pieno rispetto della regola del collegio perfetto. Infatti, non è chiaro in che cosa sia consistita quella verifica” collegiale di tutti gli elaborati, di cui si legge nel precitato verbale nr. 11 e su cui oggi insiste l’Amministrazione appellante tuttavia, deve ragionevolmente escludersi che essa si sia tradotta in una integrale rilettura collegiale di tutte le prove già esaminate dai singoli componenti la Commissione, dal momento che è lo stesso verbale nr. 11 a precisare che una ulteriore valutazione” collegiale vi fu solo per gli elaborati che presentavano, all’esito del vaglio preliminare condotto dal singolo commissario che li aveva letti, determinate caratteristiche sotto il profilo del punteggio attribuibile. Di conseguenza, deve ritenersi che per gli altri elaborati, non rientranti nella predetta tipologia, la verifica” in discorso sia consistita nella mera individuazione del punteggio di attribuire, nella migliore delle ipotesi sulla base di una sorta di relazione” sintetica svolta dal componente che aveva letto la prova, nella peggiore recependone acriticamente e passivamente il giudizio in entrambi i casi, la mancata sottoposizione al collegio della prova nella sua interezza integra lesione della regola del collegio perfetto. 8. Alla luce dei rilievi sopra svolti, risultando confermate le conclusioni del primo giudice sotto entrambi i profili di criticità ravvisati negli atti impugnati, s’impone la conferma della gravata sentenza di annullamento, con esonero della Sezione dall’esame delle ulteriori censure di primo grado, rimaste assorbite e qui riproposte dalla parte appellata. 9. In considerazione della peculiarità della fattispecie esaminata, può disporsi l’integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.