Uffici postali con pochi utenti: impossibile per il Comune farsi carico delle spese di affitto dei locali

La chiusura di presidi inutili” e inefficienti nei quali si registrano in media quattro operazioni giornaliere, risponde ad una logica di efficienza che, del resto, non contrasta con gli interessi della popolazione locale, se il servizio è garantito dalla presenza di un ufficio postale posto a vicinissima distanza di molto inferiore a tre chilometri .

Ad affermarlo il Consiglio di Stato nella sentenza n. 698/16, depositata il 19 febbraio. Chiusura dell’ufficio. È, pertanto, legittima la chiusura dell'ufficio della frazione contrastata dal Comune il quale era anche disposto a farsi carico di parte degli oneri perchè il mantenimento di uffici sovradimensionati e dispendiosi, rispetto alle reali esigenze del bacino di utenza localmente interessato, non può essere controbilanciato da forme di contribuzione o di aiuti economici, a spese della finanza locale, non contemplate dalla legislazione vigente e in contrasto con un complessivo riordino del servizio postale universale su scala nazionale, quale delineato dal legislatore e ispirato a finalità di razionalizzazione ed efficienza, fermo restando, ovviamente, il rispetto dei principi sanciti sul punto dalla delibera n. 342/14/CONS di AGCOM. Il fatto. Peraltro, già il Giudice di primo grado aveva ritenuto non ammissibili forme di rimborso totale e parziale dei costi di gestione da parte del Comune sede dell’ufficio postale, svolgendo Poste anche attività di servizi finanziari in regime di concorrenza con altri operatori privati. Questa conclusione è stata contestata dall’appellante Comune, secondo cui, in relazione al fatto che lo svolgimento di ulteriori attività da parte di Poste Italiane s.p.a. non può paradossalmente tornare in danno del servizio postale universale, e all’art. 2, comma 8, del Contratto di Programma 2009-2011 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane s.p.a. che non escluderebbe forme di finanziamento da parte degli enti locali. Inammissibili le sovvenzioni o gli aiuti economici da parte dei Comuni. Ma questo assunto è stato considerato infondato dal Consiglio di Stato, perché – anche prescindendo dall’impatto che tale forma di contribuzione spontanea” da parte degli enti locali può avere sulle attività dei servizi finanziari svolte in regime di concorrenza da Poste Italiane s.p.a., con il rischio che esse concretizzino una non consentita forma di aiuto di Stato, e dall’esistenza o meno, in loco, di istituti di credito potenzialmente rivali – le sovvenzioni o gli aiuti economici da parte dei Comuni non sono ammessi dell’art. 2, comma 8, del Contratto di Programma. Gli aiuti, peraltro, non sono ammissibili, perché contrastano con il sistema chiuso del finanziamento pubblico del servizio postale, così come previsto dal d.lgs. n. 58/2011, a carico del bilancio dello Stato e del fondo di compensazione, nonché più recentemente anche dall’art. 1, comma 274, della l. n. 190/2014, e disincentivano la finalità, perseguita dal legislatore nazionale ed europeo, di garantire una maggiore efficienza economica, nel complesso, del servizio postale, pur tenendo conto delle esigenze connesse all’universalità del servizio stesso e ad una sua razionale ed equilibrata dislocazione territoriale.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 4 – 19 febbraio 2016, n. 698 Presidente Lipari – Estensore Noccelli Fatto e diritto 1. Il Comune di Sannicola LE ha impugnato, con ricorso proposto avanti al T.A.R. Puglia, sezione staccata di Lecce, la comunicazione del 4.2.2015 e quella, successiva, del 10.3.2015, con le quali Poste Italiane s.p.a. rendeva nota all’ente la propria decisione di chiudere l’ufficio postale della frazione di San Simone e, deducendo, sotto vari profili, la violazione dell’art. 5 della delibera AGCOM n. 342/14/CONS, ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento. 1.1. Si sono costituiti nel primo grado di giudizio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di qui in avanti, per brevità, AGCOM , che ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane s.p.a., per resistere al ricorso. 1.2. Con successiva nota del 1.7.2015 del Direttore della filiale di Lecce, intervenuta nelle more del giudizio, ha comunicato nuovamente, pur dopo l’interlocuzione avuta col Comune, di chiudere l’ufficio postale. 1.3. Detto provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti dal Comune ricorrente, che ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento. 1.4. Con ordinanza n. 429 del 2015 il T.A.R. leccese, accogliendo l’istanza cautelare, ha sospeso i provvedimenti impugnati. 2. Infine, con la sentenza n. 3633 del 18.12.2015, lo stesso T.A.R. ha respinto il ricorso. 2.1. Avverso tale sentenza il Comune di Sannicola ha proposto appello, lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma. 2.2. Con decreto n. 11 del 13.1.2016 è stata accolta l’istanza di tutela cautelare in via monocratica ed è stata fissata, per la discussione dell’istanza di sospensione della sentenza, la camera di consiglio del 4.2.2016. 2.3. Si è costituita AGCOM, con mera memoria di stile, per resistere al ricorso, e si è costituita altresì Poste Italiane s.p.a., con articolata memoria difensiva depositata il 27.1.2016, chiedendo la reiezione del gravame. 2.4. Nella camera di consiglio del 4.2.2016, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 98 c.p.a., il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., in forma semplificata, e sentite sul punto le parti, che nulla hanno osservato, ha trattenuto la causa in decisione. 3. L’appello è infondato e deve essere respinto. 3.1. Quanto al primo motivo pp. 5-8 del ricorso , anzitutto, il Comune di Sannicola, odierno appellante, lamenta la lesione del contraddittorio procedimentale, stabilito dall’art. 5 della delibera n. 342/14/CONS di AGCOM, perché la necessità e, nel caso di specie, l’utilità del suo apporto partecipativo sarebbe stata resa vana dall’atteggiamento di Poste Italiane s.p.a., che avrebbe preso già unilateralmente la decisione di chiudere l’ufficio postale di San Simone senza davvero considerare le osservazioni e le numerose proposte formulate dal Comune in sede procedimentale tra le quali, per tutte, la riduzione dell’orario di sportello e coeva riduzione dei giorni di apertura dell’ufficio postale aperto nell’altra frazione di Sannicola, Chiesa Nuova l’offerta di partecipazione agli oneri di gestione, di cui pure si dirà in seguito, con particolare riferimento al costo delle utenze e al canone di locazione della sede di San Simone . 3.2. L’assunto è infondato perché la documentazione depositata da Poste Italiane s.p.a. in primo grado v., in particolare, doccomma 2-6 fascomma parte resistente dimostra, al contrario, che vi è stata interlocuzione procedimentale in ordine alla chiusura dell’ufficio postale, con un incontro tenutosi, peraltro, il 5.3.2015 presso la filiale di Lecce, nel corso del quale il Sindaco del Comune ha rappresentato a Poste Italiane s.p.a. tutte le criticità con particolare riferimento ai disagi della popolazione anziana , a suo avviso, discendenti dalla chiusura dell’ufficio di San Simone di Sannicola. 3.3. Poste Italiane s.p.a., pur avendo valutato tali criticità, ha ribadito la propria decisione con nota del 1.7.2015, a firma del direttore della filiale di Lecce, nella quale sono esplicitati tutti i criteri osservati e le finalità perseguite nella chiusura dell’ufficio di San Simone di Sannicola. 3.4. La censura, dunque, deve essere respinta. 4. Parimenti infondata è la seconda censura del Comune appellante pp. 8-9 del ricorso nella parte in cui essa deduce la mancata interlocuzione procedimentale e l’omessa comunicazione di cui al citato art. 5 nei confronti dei Comuni di Tuglie e di Alezio, che pure sarebbero interessati, per essere sostanzialmente equidistanti dalla frazione San Simone, alla chiusura dell’ufficio postale, poiché è al contrario evidente che l’unico Comune direttamente interessato è proprio quello di Sannicola, nel cui territorio si trova l’ufficio postale della frazione di San Simone. 4.1. Non può trovare accoglimento, infine, nemmeno la terza censura pp. 9-11 del ricorso proposta dal Comune appellante, il quale si duole che a torto Poste Italiane s.p.a. avrebbe rifiutato la sua offerta di pagare il canone di locazione dei locali, nei quali è ubicato l’ufficio postale, in quanto in assenza di eventuali interventi sul punto da parte delle competenti autorità nazionali e/o comunitarie, sono contemplate ed ammesse unicamente le forme di rimborso dell’onere del servizio postale universale previste dalle disposizioni vigenti , come chiarisce la nota del 1.7.2015 del direttore della filiale di Lecce. 4.2. Il primo giudice ha escluso che siano ammissibili forme di rimborso totale e parziale dei costi di gestione da parte del Comune sede dell’ufficio postale pp. 11-12 della sentenza impugnata , svolgendo Poste anche attività di servizi finanziari in regime di concorrenza con altri operatori privati, ma questa conclusione è contestata dall’appellante, secondo cui, fermo restando che lo svolgimento di ulteriori attività da parte di Poste Italiane s.p.a. non può paradossalmente tornare in danno del servizio postale universale, l’art. 2, comma 8, del Contratto di Programma 2009-2011 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane s.p.a. non escluderebbe forme di finanziamento da parte degli enti locali. 4.3. Ma questo assunto è infondato perché – anche prescindendo dall’impatto che tale forma di contribuzione spontanea” da parte degli enti locali può avere sulle attività dei servizi finanziari svolte in regime di concorrenza da Poste Italiane s.p.a., con il rischio che esse concretizzino una non consentita forma di aiuto di Stato, e dall’esistenza o meno, in loco, di istituti di credito potenzialmente rivali – le sovvenzioni o gli aiuti economici da parte dei Comuni non sono ammessi dell’art. 2, comma 8, del Contratto di Programma, né sono ammissibili, perché contrastano con il sistema chiuso del finanziamento pubblico del servizio postale, siccome previsto dal d. lgs. 58/2011, a carico del bilancio dello Stato e del fondo di compensazione, nonché più recentemente anche dall’art. 1, comma 274, della l. 190/2014, e disincentivano la finalità, perseguita dal legislatore nazionale ed europeo, di garantire una maggiore efficienza economica, nel complesso, del servizio postale, pur tenendo conto delle esigenze connesse all’universalità del servizio stesso e ad una sua razionale ed equilibrata dislocazione territoriale. 4.4. La chiusura di presidi inutili” e inefficienti, come quello di cui si controverte, nei quali si registrano in media quattro operazioni giornaliere, risponde ad una logica di efficienza che, del resto, non contrasta con gli interessi della popolazione locale, stante la presenza di un ufficio postale sito nel capoluogo comunale Sannicola , posto a vicinissima distanza di molto inferiore a tre chilometri . 4.5. Il mantenimento di uffici sovradimensionati e dispendiosi, rispetto alle reali esigenze del bacino di utenza localmente interessato, non può essere controbilanciato, merita qui di essere ribadito, da forme di contribuzione o di aiuti economici, a spese della finanza locale, non contemplate dalla legislazione vigente e in contrasto con un complessivo riordino del servizio postale universale su scala nazionale, quale delineato dal legislatore e ispirato a finalità di razionalizzazione ed efficienza, fermo restando, ovviamente, il rispetto dei principi sanciti sul punto dalla delibera n. 342/14/CONS. 4.6. Anche il terzo motivo qui proposto, dunque, non può trovare accoglimento. 5. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello proposto dal Comune di Sannicola LE deve essere respinto, con piena conferma della sentenza impugnata. 6. Sussistono comunque gravi ragioni, stante la peculiare delicatezza dei contrapposti interessi coinvolti nel presente giudizio, per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto dal Comune di Sannicola LE , lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.