Chi va tanto a piedi perde la patente di guida

L’automobilista che trascura la patente scaduta rischia di dover ripetere gli esami di scuola guida. Non basta infatti superare positivamente le verifiche sanitarie per tornare al volante.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. I, con il parere n. 596/16 del 2 marzo. Il fatto. Un utente stradale è incorso nei rigori del codice per avere abusato di sostanze alcoliche. Dopo qualche anno di mancato esercizio alla guida, con la patente scaduta, l’interessato si è rivolto alla commissione medica per ottenere il via libera sanitario al rinnovo della licenza. La motorizzazione però ha rigettato la richiesta ordinando all’automobilista di sottoporsi preventivamente alla revisione della patente con esami tecnici di idoneità. Contro questa determinazione l’interessato ha proposto censure in via gerarchica ma senza successo. Provvedimenti di revisione della patente. I provvedimenti di revisione della patente adottati ai sensi dell’art. 128 del codice della strada, specifica il Collegio, non hanno finalità sanzionatorie ma solo funzioni cautelari. Qualsiasi dubbio sull’idoneità tecnica dei conducenti può indurre gli uffici della motorizzazione ad adottare un provvedimento ad hoc. Si tratta di un potere – dovere che discende dal compito istituzionale dell’amministrazione di tutela della sicurezza della circolazione stradale e di prevenzione degli incidenti. Nel caso di specie l’ufficio della motorizzazione ha ritenuto necessario richiedere l’accertamento dell’idoneità tecnica alla guida del ricorrente . Ma non solo sotto il profilo sanitario. Anche dal punto di vista dell’abilità alla conduzione tecnica dei veicoli. Come confermato dalle circolari del ministero dei trasporti del 7 aprile 1971 e 26 gennaio 2009, infatti, se il titolare di una patente non guida per un periodo superiore a tre anni può essere richiesta una nuova prova di idoneità tecnica. E questa misura precauzionale è legittima a tutela della sicurezza della circolazione.

Consiglio di Stato, sez. I, parere 9 dicembre 2015 – 2 marzo 2016, numero 596 Presidente Barbagallo – Estensore Cangelosi Premesso In data 09.01.2015 il Signor Gnoato ha presentato all’Ufficio della Motorizzazione di Vicenza istanza di duplicato patente, corredandola di certificato medico emesso dalla Commissione Medica Locale di Vicenza che, chiamata ad esprimersi sull’attuale possesso dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida parte del ricorrente, ha confermato la validità della patente di guida del Signor Gnoato con il limite temporale di due anni. L’interessato si è trovato costretto a rivolgersi alla C.M.L. in quanto, già dal 16.05.2001, gravava nei suoi confronti un provvedimento di revisione della patente in ordine al possesso dei requisiti psicofisici emesso dall’ufficio della motorizzazione a seguito di guida in stato di ebrezza alcolica. Tale procedimento di revisione psicofisica si è concluso quando il ricorrente, in data 09.01.2015, ha presentato il certificato medico della C.M.L. con validità di anni due. Nel precedente rinnovo temporale di validità della patente dell’interessato è, peraltro, emersa la circostanza che la patente in parola era scaduta di validità a decorrere dal 11.07.2007. Stante quanto sopra l’Ufficio della motorizzazione di Vicenza, considerato che l’interessato non aveva guidato per diversi anni, ha ravvisato la necessità di verificare anche solo sotto il profilo tecnico la persistenza dei requisiti di validità alla guida dello stesso, e ha emesso – preceduto dal prescritto avviso di avvio del procedimento – il provvedimento numero 3/15 R.G. del 19.02.15 di revisione tecnica della patente di guida, richiamando la circolare ministeriale numero 16/71 del 07.04.1971, successivamente integrata con nota ministeriale del 26.1.09, che consente di sottoporre a revisione il titolare della partente non utilizzata rectius rimasta priva di validità per un periodo non inferiore a tre anni. Avverso il menzionato provvedimento di revisione il signor Gnoato ha proposto ricorso gerarchico respinto con decreto numero 33103 del 24.03.2015. Avverso la suddetta decisione ministeriale sul ricorso gerarchico, l’interessato ha proposto il presente ricorso straordinario al Capo dello Stato con istanza di sospensiva. Nel ricorso straordinario si deduce un solo, assorbente motivo di censura il ricorrente afferma di aver comunque condotto, per motivi legati all’attività lavorativa, un furgoncino ed altri autoveicoli durante il periodo di non validità della patente di guida. L’Amministrazione osserva che i provvedimenti discrezionali e cautelari di revisione della patente, finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità tecnica mediante esame di teoria di guida e/o di idoneità psicofisica a mezzo di vista presso la Commissioni mediche legali per le patenti di guida istituite presso le A.S.L., ai sensi dell’art. 119 del Codice della Strada sono adottati dagli Uffici della motorizzazione sulla base del potere – dovere ad essi conferito dall’art. 128 dello stesso codice, per lo più a seguito di incidente stradale, allorché il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso degli accertamenti requisiti. Il potere dovere di disporre la revisione discende direttamente dal peculiare e istituzionale compito dell’Amministrazione di tutela della sicurezza della circolazione stradale e di prevenzione degli incidenti la revisione della patente è uno degli strumenti per perseguire i detti obiettivi. Il provvedimento di cui trattasi non produce peraltro alcun elemento restrittivo della sfera personale del conducente, chiamato a dimostrare di possedere i requisiti prescritti per la guida soltanto l’accertamento dell’avvenuta perdita di tali requisiti produce come conseguenza la revoca della patente di guida ovvero soltanto la sospensione qualora siano venuti meno i soli requisiti psicofisici e sia ipotizzabile il recupero degli stessi. Per quanto suddetto si ribadisce che la revisione disposta dagli Uffici della Motorizzazione ai sensi dell’art. 128 del D.L.vo 285/92non ha finalità sanzionatorie, come ritenuto dal ricorrente, finalità che in qualche misura può riconoscersi all’analogo provvedimento previsto dall’art. 126 bis che ha introdotto il sistema della c.d. patente a punti e che prevede obbligatoriamente la verifica dell’idoneità tecnica nel caso di azzeramento del punteggio ma soltanto cautelari, tanto è che non necessariamente trae origine da accertata irregolarità di guida ma può fondarsi su qualunque circostanza sia sufficiente ad ingenerare i dubbi sulla idoneità alla guida di qui la natura discrezionale del provvedimento stesso. In ordine all’affermazione dell’interessato di aver comunque condotto alcuni veicoli nel periodo trascorso, l’Amministrazione osserva che l’ufficio della motorizzazione ha esercitato il potere-dovere di disporre la revisione, a norma dell’art. 128 del C.d.S, legittimato dall’insorgenza del dubbio sulla persistenza, nel titolare della patente, dell’idoneità tecnica a condurre il veicolo in condizioni di sicurezza. Tale dubbio è ragionevolmente motivato dal lungo lasso di tempo di mancato utilizzo della patente, al di là di ogni affermazione dell’interessato. Considerato I provvedimenti di revisione della patente, finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida, sono adottati dall’Ufficio della motorizzazione sulla base del potere-dovere ad esso conferito dall’art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 codice della strada , che discende dal compito istituzionale dell’Amministrazione di tutela della sicurezza della circolazione stradale e di prevenzione degl’incidenti. Nel caso di specie l’Ufficio della motorizzazione ha ritenuto necessario richiedere l’accertamento dell’idoneità tecnica alla guida del ricorrente il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso tale provvedimento è stato respinto e tale reiezione costituisce l’oggetto del ricorso straordinario. La Sezione preliminarmente osserva che la revisione disposta dagli Uffici della motorizzazione non ha finalità sanzionatorie, ma soltanto cautelari, e può fondarsi su qualunque circostanza ritenuta tale da ingenerare nell’autorità competente, sulla base di una valutazione discrezionale, dubbi sull’idoneità alla guida del soggetto in esame. Ciò premesso, la Sezione ritiene infondate le censure proposte ciò in considerazione della natura cautelare del provvedimento adottato in relazione all’interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale, risultando attendibile la valutazione dei comportamenti tenuti dal ricorrente svolta dal competente ufficio dell’Amministrazione. Tale valutazione è stata fondata sul lungo lasso di tempo trascorso dal momento di scadenza di validità della patente indipendentemente dall’allegazione del ricorrente secondo la quale egli avrebbe continuato a svolgere attività di guida e sui provvedimenti prefettizi di sospensione della patente adottati fra il 1999 e il 2007, ai quali fa riferimento la decisione sul ricorso gerarchico, adottata in data 24 marzo 2015, che è stata impugnata con il ricorso in epigrafe. Tali comportamenti costituiscono presupposti ragionevolmente sufficienti a determinare la misura precauzionale della verifica della permanenza dei requisiti di idoneità alla guida mediante nuovo esame. Le censure proposte, pertanto, sono infondate e, conseguentemente, il ricorso in esame deve essere respinto. Resta assorbita la domanda di sospensiva. P.Q.M. Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della domanda di sospensiva.