Passi carrai automatici obbligatori per la sicurezza stradale ma non antinquinamento

Il Comune non può imporre il cancello automatico per un accesso più rapido quando le esigenze di sicurezza sono assolte dalla presenza di un idoneo spazio di fermata che tiene sgombra la sede stradale pubblica nel corso della manovra di accesso.

Immissione veicoli proprietà laterale. La fattispecie di riferimento, presa in esame dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 380/16, depositata il 2 febbraio, è l’art. 46, comma 4, del regolamento n. 495/1992 del Codice stradale, in base al quale, qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato oltre che nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2 in posizione arretrata rispetto alla strada e se ciò non sia realizzabile per oggettive impossibilità costruttive possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli. Passo carraio e sicurezza stradale. Nel caso posto all'attenzione della Sezione, il Comune aveva ritenuto il sistema di automazione del cancello necessario per le possibili problematiche del transito in uscita sulla via pubblica, che altrimenti determinerebbe una eccessiva saturazione dei gas di scarico in danno sia alle abitazioni servite dal passo che di una vicina scuola materna. Sta di fatto, ha ritenuto il Collegio, che la prescrizione del cancello automatico posto dal Comune a carico del condominio, sia certamente ulteriore rispetto alla ratio evidente della prescrizione di arretramento, atteso che la riferita norma impone chiaramente il cancello automatico nella sola evidente alternativa ipotesi che sia impossibile rispettare la norma dell’arretramento del passo e ciò nell’altrettanto evidente ratio che in caso di non arretramento il veicolo staziona sulla via pubblica arrecando intralcio e pericolo, mentre l’arretramento evita tale situazione. E’ perciò del tutto evidente che la presenza di uno spazio di circa sei metri di marciapiede, rende l’imposizione del cancello automatico non necessaria al fine di realizzare l’interesse protetto dalla disposizione. Questo è infatti individuato, dalla prima parte del comma 4 dell’art. 46 del regolamento, nella necessità che l’accesso carrabile sia realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale .

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13 ottobre 2015 – 2 febbraio 2016, numero 380 Presidente Zaccardi – Estensore Potenza Fatto 1.- Con ricorso al TAR della Campania, i signori Nardiello Pietro, Punzo Maria Rosa ed Onofri Leana, residenti in Portici nel condominio situato al civico numero 42 di v.le Tiziano e proprietari di box auto pertinenziali a detto fabbricato, domandavano l'annullamento a del provvedimento del 13 luglio 2010 prot. 1698 del dirigente del Comune di Portici, recante revoca l’autorizzazione di passo carraio numero 315 rilasciata in data 16 per l’ingresso veicolare ai predetti box situati nel cortile interno dell’immobile il provvedimento veniva emanato in ragione della mancata osservanza della prescrizione, inserita nel permesso revocato quale condizione dello stesso, di dotare il cancello di un dispositivo di comando automatico ai sensi dell’art. 46 del dpr numero 495/1992 b della diffida numero 345 del 10 febbraio 2010 del III settore ufficio viabilità a provvedere a detta installazione, nel rispetto della prescrizione di cui sopra c della comunicazione del 22 aprile 2010 prot. 972 del III settore ufficio viabilità, inerente rinnovo del termine assegnato da detta diffida. 1.1.- Con motivi aggiunti, gli istanti censuravano inoltre il provvedimento del 2 maggio 2011 prot. 943 del dirigente del III settore viabilità del Comune, di rigetto della domanda di regolarizzazione del menzionato passo carrabile. 1.2.- La vicenda che emerge dagli atti di causa riguarda un’autorizzazione ad un passo carrabile necessario per collegare con la strada pubblica attraverso portone-cancello d’ingresso un cortile interno al palazzo su cui affacciano i box degli appellanti. Tale autorizzazione, in forza dell’entrata in vigore del nuovo regolamento comunale, che opera un espresso richiamo alle modalità autorizzative del regolamento al codice della strada, deve essere adeguata a tale fonte normativa. Pertanto alla sua scadenza dell’autorizzazione i proprietari ne hanno chiesto il rinnovo che il Comune ha subordinato alla prescrizione della realizzazione di un cancello automatico. Gli istanti, sulla scorta di analoga delibera condominiale, non hanno adempiuto. In particolare con la domanda di riesame gli istanti evidenziavano come il passo fosse arretrato e che pertanto in base alla norma non fosse necessario installare il cancello automatico. Cionondimeno il Comune adottava i provvedimenti sopra menzionati ed oggetto di ricorso al TAR. 1.3.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo però respingeva le impugnative. 2.-Di qui l’appello proposto dai cennati innanzi a questo Consesso, contro la sentenza e sostenuto da censure che si intendono qui riportate. 2.1.- Nel giudizio si è costituito il Comune di Portici resistendo al ricorso e precisando in successive memorie 30.10.2013 e 28.10.2014 le proprie difese, che si intendono qui richiamate. 2.2.- Con ordinanza numero 6345/2014 questa Sezione ha disposto di acquisire agli atti di causa una relazione del competente ufficio della Regione Campania recante le seguenti informazioni - se il cancello è arretrato, ed in che misura, o meno rispetto alla carreggiata cui da accesso - in caso affermativo, se l’arretramento presenta uno spazio sufficiente, ivi compreso l’attraversamento del marciapiede, alla fermata del veicolo in modo non creare pericolo per la circolazione veicolare sulla strada - se la strada dalla quale si accede al passo è a fondo chiuso e la entità del traffico veicolare su di essa è molto scarsa - la distanza della scuola dall’accesso carrabile. L’incombente ordinato è stato eseguito v. nota G.R. numero 139274 del 2.3.2015, ed allegata relazione dei tecnici incaricati . 2.3.- Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2015, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione. Diritto 1.- L’appello in trattazione controverte della legittimità di due provvedimenti del Comune appellato, recanti rispettivamente la decadenza di autorizzazione a passo carrabile con occupazione suolo pubblico ed il rigetto di successiva domanda di regolarizzazione, entrambi motivati con mancata installazione di cancello automatico, prescrizione questa inserita nell’autorizzazione e non rispettata dagli interessati odierni appellanti in sede di rinnovo del titolo ed adeguamento al Codice della strada. 2.- La sentenza impugnata ha respinto il ricorso osservando che l’esito negativo della domanda di riconsiderare la prescrizione è conforme all’art. 46 del Codice della strada, in base al quale le condizioni dei luoghi non consentono di derogare alla prescrizione del cancello automatico presenza di traffico, corte cieca, e scuola . 3.- Gli appellanti ribadiscono invece l’erroneità della tesi accolta dal primo giudice, sottolineando la violazione degli artt. 22 e 46 del Codice stradale, ed indicano una serie di caratteristiche del sito che smentirebbero la sussistenza dei presupposti riconosciuti invece dal Comune di Portici per prescrivere l’installazione di automatismi a servizio dell’accesso in questione. In particolare esenterebbero da detta installazione i seguenti elementi l’accesso al civico interessato è separato dalla strada per effetto di marciapiede idoneo per dimensione ad accogliere il veicolo in manovra di ingresso, evitando l’ingombro della strada pubblica quest’ultima è una strada chiusa la scuola comunale si trova ad oltre 20 ml. dal passo carraio di cui è causa. 4.- L’appello è meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono. 4.1.- La fattispecie normativa di riferimento è l’art. 46, comma 4, del regolamento numero 495/1992 del Codice stradale, in base al quale per quello che qui interessa qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato oltre che nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2 in posizione arretrata rispetto alla strada e se ciò non sia realizzabile per oggettive impossibilità costruttive possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli. Come emerge anche dalla lettura delle sentenza gravata, sia la decisione p.8 che i provvedimenti impugnati hanno ritenuto il sistema di automazione del cancello necessario per le possibili problematiche del transito in uscita sulla via pubblica, che altrimenti determinerebbe inoltre una eccessiva saturazione dei gas di scarico in danno sia alle abitazioni servite dal passo che di una vicina scuola materna. Al riguardo dall’esito dell’istruttoria disposta dalla Sezione risulta che il cancello è arretrato rispetto alla carreggiata di ml. 6,20 e tale misura è sufficiente per la fermata del veicolo al fine di non creare pericolo per la circolazione stradale la strada è a fondo quasi chiuso, con traffico veicolare molto scarso la scuola dista dall’accesso carrabile 61 metri. Ciò richiamato, ritiene il Collegio che la prescrizione del cancello automatico sia certamente ulteriore rispetto alla ratio” evidente della prescrizione di arretramento, atteso che la riferita norma impone chiaramente il cancello automatico nella sola evidente alternativa ipotesi che sia impossibile rispettare la norma dell’arretramento del passo e ciò nell’altrettanto evidente ratio” che in caso di non arretramento il veicolo staziona sulla via pubblica arrecando intralcio e pericolo, mentre l’arretramento evita tale situazione. E’ perciò del tutto evidente che la presenza di uno spazio di circa sei metri di marciapiede, sancita dall’esito dell’istruttoria, rende l’imposizione del cancello automatico non necessaria al fine di realizzare l’interesse protetto dalla disposizione. Questo è infatti individuato, dalla prima parte del comma 4 dell’art. 46 del regolamento, nella necessità che l’accesso carrabile sia realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale”. 4.2.- Nello stesso senso deve essere valutata la consistenza del traffico che il contestato automatismo andrebbe ad alleviare. Non appare infatti ragionevole sostenere la necessità di un accesso più rapido una volta che le esigenze di sicurezza siano assolte dalla presenza di un idoneo spazio di fermata che tenga sgombra la sede stradale pubblica nel corso della manovra di accesso. 4.3.- Anche la presenza dell’edificio scolastico non appare sufficiente a giustificare la prescrizione controversa prescindendo dal rilievo che non si rinviene nell’art. 46 un limite di distanza degli accessi rispetto agli edifici scolastici, questo profilo ambientale” della tutela non appare sufficientemente inciso in presenza di una distanza di 60 metri tra scuola ed un accesso residenziale che comunque non reca certo un inquinamento maggiore rispetto ai veicoli che impegnano il vicino ed autonomo accesso carrabile della scuola, risultante dalla planimetria allegata all’istruttoria. In ogni caso, l’illegittimità degli atti adottati dal Comune di Portici emerge sufficientemente in forza dei due precedenti rilievi operati dal Collegio. 5.- Le questioni testè vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 numero 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 numero 7663 . Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 6.- Conclusivamente l’appello deve essere accolto. con conseguente riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso di primo grado. 7.- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza art. 91 c.p.c . P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione IV , definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado e per l’ulteriore effetto, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado e di cui in fatto. Condanna il Comune di Portici al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro duemilacinquecento 2.500 , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.