La denuncia di smarrimento della tessera elettorale passa dal Comune

Il rilascio del duplicato della tessera elettorale compete certamente ai servizi comunali. Ma non è escluso che l’interessato possa presentare prima anche la denuncia di smarrimento ai vigili urbani. Non serve per forza presentarsi in un ufficio dei Carabinieri o della Polizia di Stato.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 708 del 22 febbraio 2016. Il caso. In un Comune campano alcuni elettori hanno proposto ricorso al Tar contro l’esito delle consultazioni amministrative evidenziando irregolarità di vario tipo. In particolare il Collegio ha ritenuto fondata l’anomalia derivante dall’eccessivo numero di duplicati delle tessere elettorali conseguenti a presentazione di denuncia di smarrimento presso il comando della polizia locale. A detta del Tar infatti i vigili urbani non sarebbero abilitati a ricevere questo tipo di atti trattandosi di una competenza riservata alle forze di polizia dello stato. Il Consiglio di stato ha ribaltato questa interpretazione evidenziando la piena competenza anche dei vigili in materia di attività di polizia giudiziaria. Ai sensi della legge n. 65/1986, specifica il collegio, la polizia municipale nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle attribuzioni esercita anche funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. È dunque sufficiente questa indicazione letterale, prosegue la sentenza, per cogliere la fondatezza della doglianza degli appellanti la statuizione normativa comprende il ricevimento di una denuncia di smarrimento da parte di un privato, senza preclusioni riguardo agli effetti riflessi sulla tenuta dei registri elettorali, che pure è attribuzione propria dei comuni . In buona sostanza tutta la procedura burocratica connessa allo smarrimento e al successivo rilascio del duplicato di una tessera elettorale può svolgersi all’interno dell’organizzazione comunale. Senza passare da un ufficio dei Carabinieri o della Polizia di Stato.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4 – 22 febbraio 2016, numero 708 Presidente Severini – Estensore Prosperi Fatto e diritto Risulta dagli atti che il giorno 25 maggio 2014 si svolsero in S. Agata dei Goti BN le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale. Vi partecipavano quattro liste che riportavano rispettivamente la lista numero 2 voti 3.970, la lista numero 4 voti 3.293, la lista numero 1 voti 273 e la lista numero 3 voti 22. Tale risultato veniva impugnato davanti al Tribunale amministrativo della Campania da due cittadini elettori, Domenico Pietrovito e Carmela Iodice, perché viziato in termini di procedure di identificazione degli elettori e di ammissione al voto, in quanto da un lato la quasi totalità degli elettori sarebbe stata ammessa senza la previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, bensì sulla base di attestazione di conoscenza da parte degli scrutatori così come verificabile dalle liste elettorali di sezione e dall’altro l’abnormità del ricorso a circa cinquecento duplicati della tessera elettorale ed ancora dalla irregolare designazione degli scrutatori chiamati a comporre gli undici seggi elettorali e del presidente del seggio numero 7. Il Comune di Sant’Agata dei Goti si costituiva in giudizio per dedurre l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso. Si costituivano inoltre i controinteressati, i quali deducevano la genericità e comunque l’infondatezza del ricorso. Il Tribunale amministrativo si pronunciava con la sentenza 24 settembre 2015, numero 4605 che riteneva inammissibile, per genericità, la censura relativa all’ammissione al voto al voto di moltissimi” elettori senza l’annotazione degli estremi del documento di riconoscimento ma sulla base della conoscenza personale” in assenza delle formalità previste dall'articolo 48 d.P.R. 16 maggio 1960, numero 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali , dato che la censura non precisava né il numero, né le sezioni dove le irregolarità si sarebbero svolte, tanto da apparire meramente strumentale ed esplorativa. La sentenza riteneva invece fondata la censura sull’anomalia del numero di duplicati da parte dell’ufficio elettorale, poiché l’uso del duplicato è subordinato dalla legge alla presentazione di una denuncia presso gli Uffici di Pubblica Sicurezza. In sede di istruttoria era stato accertato che, rispetto ai 304 nominativi trasmessi dal Comune, solo in 99 casi erano state presentate denunce alla Stazione dei Carabinieri di Sant’Agata dei Goti, mentre in 125 casi esistevano denunce di smarrimento presentate al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Sant’Agata dei Goti, in un caso vi era dichiarazione sostitutiva senza denuncia di smarrimento e per i restanti 79 elettori non era stata esibita documentazione. Tutto ciò, per il Tribunale amministrativo, violava la legge quanto ad acquisizione delle denunce di smarrimento ed al rilascio di duplicati delle tessere elettorali, in quanto per buona parte le denunce erano state presentate alla Polizia municipale, anziché alla Polizia di Stato o ai Carabinieri. In caso di furto o smarrimento della tessera viene rilasciato dal Comune al titolare, su domanda accompagnata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza quali questure, caserme dei Carabinieri e commissariati di P.S., mentre in ipotesi di deterioramento il rilascio del duplicato è subordinato alla presentazione di apposita domanda ed alla riconsegna del documento deteriorato. Nella fattispecie era palese la violazione di tali disposizioni, tant’è che così era stato consentito l’esercizio del diritto di voto a soggetti che non erano in condizione di farlo. Con appello in Consiglio di Stato notificato il 13 ottobre 2015 il candidato sindaco eletto Carmine Valentino e gli altri interessati riportati in epigrafe impugnavano la sentenza in questione, sostenendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado e in particolare delle censure formulate con il motivo accolto in primo grado. In sintesi, gli appellanti deducono che i due ricorrenti non avevano evidenziato essere effettive, alcune asserite violazioni che a dire loro avrebbero inciso sulla regolarità delle operazioni elettorali non avevano indicato con precisione i singoli episodi, né se i titolari dei duplicati avessero effettivamente espresso il voto ancora, che per i 79 elettori che avevano ottenuto il duplicato della stessa tessera elettorale senza la prescritta denuncia mancasse nel ricorso di primo grado l’inerente censura e conseguentemente si versava in ultrapetizione. Inoltre le funzioni ausiliarie assegnate dall’articolo 5 l. 7 marzo 1986, numero 65 al personale della polizia municipale non potevano escludere in capo ai loro uffici la qualifica di uffici di pubblica sicurezza, al punto da escludere la competenza di ricevere una denuncia di smarrimento di tessera elettorale e la possibilità di richiesta di duplicato. Gli appellati Pietrovito e Iodice si costituivano in giudizio con appello incidentale notificato il 26 ottobre 2015, con il quale insistevano sulla correttezza della decisione di primo grado relativamente alla questione dei duplicati delle tessere e affermavano l’infondatezza dell’appello circa la genericità del motivo, in secondo luogo rinnovavano il motivo di ricorso respinto con la sentenza impugnata sull’ammissione al voto diversi cittadini sulla base della mera conoscenza personale e non del documento d’identità ed in terzo luogo ribadivano il motivo tacitamente assorbito nella sentenza del Tribunale amministrativo sull’irregolare composizione dei seggi elettorali, assumendo che tutti gli scrutatori che ne avevano fatto parte erano membri della maggioranza uscente facenti parte della commissione elettorale consiliare, in violazione delle norme disciplinanti la materia, in particolare l’articolo 6 del l. 8 marzo 1989, numero 85 nel testo vigente. Quindi gli appellati concludevano per l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello principale e per la fondatezza e l’accoglimento dell’appello incidentale. All’odierna udienza del 4 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. L’appello principale va accolto, vista la fondatezza della sua unica censura. La sentenza impugnata indica l’irregolarità di 205 duplicati di tessere elettorali, in quanto per 125 casi il rilascio del duplicato è stato preceduto da denuncia di smarrimento presentata al Comandante della Polizia municipale di Sant’Agata dei Goti e non alla Polizia di Stato o ai Carabinieri secondo disposizioni di legge e per un caso vi era solo una dichiarazione sostitutiva senza denuncia di smarrimento mentre per i residui 79 elettori non risultava alcuna documentazione di accompagnamento. In primo luogo va rilevato che nulla è stato precisato con il ricorso originario, né dalle difese degli appellati, circa quanto abbia effettivamente inciso una tale asserita irregolarità se gli elettori dotati di duplicato abbiano effettivamente espresso il loro voto ed in quale seggio elettorale nemmeno risulta una censura specifica relativamente ai 79 elettori dotati di duplicato di tessera senza la previa denuncia, né le difese del Pietrovito e della Iodice controdeducono elementi sul punto perciò il vizio di ultrapetizione della sentenza appare fondato. In secondo luogo si deve richiamare l’articolo 5, comma 1, l. 7 marzo 1986 numero 65 recante le disposizioni quadro sull’ordinamento della polizia municipale, il quale recita Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche a funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale b c funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge ” Ora, è sufficiente nel caso di specie la previsione cui alla rassegnata lett. a per cogliere la fondatezza della doglianza degli appellanti la statuizione normativa comprende il ricevimento di una denuncia di smarrimento da parte di un privato, senza preclusioni riguardo agli effetti riflessi sulla tenuta dei registri elettorali, che pure è attribuzione propria dei Comuni. È perciò ben possibile che la sequenza composta dalla denuncia di smarrimento della tessera elettorale e dal successivo rilascio del duplicato possa svilupparsi interamente all’interno dell’organizzazione comunale, senza cioè che vi sia l’esclusiva di una ripartizione esterna della fase iniziale della sequenza stessa mediante denuncia di smarrimento solo agli uffici della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri . Non vi è, in altri termini, per la legge alcuna preclusione nei confronti della Polizia municipale a ricevere utilmente una tale denuncia di smarrimento o di furto, anche se poi è lo stesso Comune, mediante altra articolazione organizzativa, che rilascia il duplicato della tessera elettorale. Diversamente, del resto, si dovrebbe irragionevolmente concludere che la Polizia municipale è abilitata, in quanto polizia giudiziaria, a ricevere la denuncia per furto che è notitia criminis , ma non quella per smarrimento che non si riferisce a un reato benché siano i medesimi gli effetti pratici riguardo all’abilitazione pratica al voto, cioè il rilascio da parte del comune del duplicato della tessera elettorale. La giurisprudenza, del resto, è consolidata circa le funzioni di pubblica sicurezza della polizia municipale la caratterizzazione di ausiliarietà è legata in via precipua alla funzione in senso generale, e non si riferisce alla figura del singolo agente di polizia municipale Cons. Stato, IV, 30 settembre 2002 numero 4982 . E’ poi infondato l’appello incidentale nei due motivi sostenuti, l’uno concernente l’ammissione al voto di una serie di elettori sulla base della conoscenza personale”, l’altro la composizione dei seggi elettorali. Quanto alla questione dell’ammissione al voto, si deve ribadire quanto assunto dal Tribunale amministrativo sulla genericità della censura, visto che nulla si dice sul numero degli elettori che sarebbero stati ammessi al voto per conoscenza da parte degli scrutatori, né dei seggi nei quali ciò sarebbe accaduto e ciò a prescindere dal fatto che il d.P.R. numero 570 del 1960 ammette pacificamente tale modalità di azione dell’elettore, dandole una specifica regolamentazione con specificazione su quanto va riportato nel registro elettorale. Non è dunque dato qui muovere dall’assunto che sia stata comunque commessa una violazione di legge non soccorre in senso invero quanto afferma l’appello incidentale, laddove fa questione dell’ammissione al voto con il sistema contestato di quasi tutti i 7.960 votanti” – pag. 21 - allorché l’istruttoria ne ha rilevato il numero in 5.119, ovverosia nel 64% cioè quasi due terzi nemmeno può costituire indizio di illegittimità che il metodo sia stato seguito di più in determinati seggi rispetto che in altri in ogni caso si tratta di un Comune di circa 11.000 abitanti, caratterizzato da un suo centro urbano storico e da altre 64 frazioni, località e nuclei abitati sparsi vale a dire da un corpo elettorale piuttosto contenuto e da una serie di piccole aggregazioni abitative, dove la frequente reciproca conoscenza personale è un dato sociale ben plausibile. Dunque non si ravvisano le illegittimità sostenute. Inammissibile è poi il secondo motivo, concernente la designazione degli scrutatori la censura appare generica e si limita a richiamare un’indistinta indicazione degli scrutatori componenti di seggi come non meglio identificati membri” della maggioranza uscente, senza riportare nomi, modalità del procedimento seguito nemmeno nei tratti sommari e senza specificare gli accadimenti nel dettaglio in almeno uno dei seggi. Per le suesposte considerazioni l’appello principale va accolto, mentre va dichiarato inammissibile l’appello incidentale, con la conseguente riforma della sentenza impugnata. La particolarità della controversia permette la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie l 'appello principale e dichiara inammissibile l’appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.