Il vicino può sempre accedere ai titoli edilizi rilasciati al confinante

Il vicino ha un interesse concreto, personale ed attuale, ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per tutelare le proprie posizioni giuridico - economiche escludere rischi di danni alla sua proprietà e/o per far rispettare le norme urbanistiche. I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza.

È quanto deciso dal Tar Sicilia – Catania, sezione II, con la sentenza numero 374/2016, depositata il 4 febbraio. Il caso. Il proprietario del terreno confinante col titolare della autorizzazione edilizia numero 74/14, rilasciata dal Comune di Rosolini, chiese invano di accedervi. L’interesse all’ostensione era giustificato dal fatto che l’intera area interessata dai lavori era soggetta al vincolo del rispetto cimiteriale. Diritto di riservatezza? Il Tar Catania, su espressa richiesta del ricorrente, si limita solo a riconoscere un interesse concreto, personale ed attuale ad accedere a tali atti ed a contestare alla PA l’uso di una clausola di stile per opporsi. La giurisprudenza costante ha dettato linee guida su questo tema di non facile soluzione Tar Salerno numero 597/07, Napoli 506/08, CdS 2966/10 e 6790/06 . Infatti l’art. 24 della legge numero 241/1990, recentemente novellato dalla legge numero 15/2005 e recante la disciplina dei casi e delle modalità di esclusione dal diritto di accesso, dispone espressamente, al comma 7, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.” . Ciò, come è stato più volte esposto, ha consentito l’accesso anche a documenti contenenti dati sensibili, quali le cartelle cliniche, gli atti relativi agli appalti pubblici, pur se contenenti segreti industriali, la denuncia dei redditi e similia Tar Toscana 99/16, Catania 29/16, Veneto 1335/15 e Tar Lazio 12590/14 . Dal combinato disposto degli artt. 10 d.lgs. numero 267/00 e 22 l. numero 241/90, si evince che, ai fini dell’accesso, gli atti provenienti dai privati sono equiparati a quelli amministrativi e devono essere consultabili indipendentemente dalla loro natura soggettiva pubblicistica o privatistica sia da chi risiede nel comune che dai non residenti, purché vi sia un interesse concreto e legittimo all’ostensione. Non si può opporre alcun diritto di riservatezza perché tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese Parere della Commissione della PCDM di accesso agli atti amministrativi del 14/10/03, Tar Veneto 934/04, Puglia 3556/03, Marche 923/14 . In linea di massima, perciò, non contengono dati sensibili la PA non può rifiutarne l’ostensione. Infine, come si evince da due pareri dell’Anci del 2/8/06, questi atti sono sussunti sotto le attività di gestione del territorio e, quindi, sono pubblici, tanto che sono pubblicati anche nell’albo pretorio, di conseguenza sono sottratti al diritto di riservatezza. È, poi, negato il diritto di autore sui progetti connessi a tali titoli edilizi l’interessato potrà avervi accesso, anche se il progettista ha il diritto di agire in sede civile e penale qualora ne fosse fatto un uso diverso da quello indicato nella richiesta d’ostensione Tar Puglia 2040/04 . Il rapporto di vicinato giustifica l’accesso. Dalla giurisprudenza costante CdS 1911/13, 530/12, 485/11 e Tar Lecce 1692/12 emerge che questo diritto si basa sul rapporto di vicinitas una stabile situazione di collegamento giuridico con l’immobile oggetto di trasformazione edilizia. Infatti il vicino ha un interesse legittimo a tutelare le sue situazioni giuridiche ed economiche, pur se potenziali, dai rischi derivanti dalle nuove opere realizzate dal controinteressato od anche alla semplice volontà di far rispettare le leggi ed i piani urbanistici. Ciò trova fondamento anche nell’interesse ad un controllo diffuso sulle attività edilizie art. 20 T.U. 380/01 che il legislatore ha inteso garantire. Il diritto, però, è soggetto ad un limite la richiesta non deve essere generica e rivolta ad una pluralità indistinta di atti, bensì circostanziata e concreta Tar Parma 75/13 e CdS 4721/12 .

Tar Sicilia, sez. II, sentenza 16 dicembre 2015 – 4 febbraio 2016, n. 374 Presidente Vinciguerra – Estensore Elefante Fatto 1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento del provvedimento di rigetto adottato con riferimento all’istanza di accesso agli atti presentata in data 11.5.2015 al Comune di Rosolini, avente ad oggetto l’ostensione degli atti relativi all’autorizzazione n. 76/14 rilasciata in favore del Sig. Modica Bittordo, nonché il riconoscimento in suo favore del conseguente diritto ad ottenere la visione del suddetto atto. Allegava a tale fine avere interesse alla conoscenza della suddetta documentazione in quanto proprietario di un fondo limitrofo. 2. Non si costituiva in giudizio il Comune resistente. 3. All’udienza del 16.12.2016 la causa, come in verbale, veniva chiamata trattenuta in decisione. Diritto 4. Il ricorso deve essere accolto perché palesemente fondato ai sensi dell’art. 74 c.p.a. 5. Il ricorrente, infatti, in qualità di proprietario di un fondo limitrofo a quello riferibile agli atti oggetto dell’istanza di ostensione in esame è certamente titolare di un interesse concreto, personale ed attuale, volto a verificare che i lavori posti in essere sulla suddetta area siano legittimi in quanto ricadenti all’interno di una fascia di rispetto cimiteriale. Né, in senso contrario, può essere valorizzato l’impianto motivazione corredato a supporto del provvedimento di rigetto impugnato, emesso in data 9.6.2015 al prot. n. 0015515, attesa, per un verso, l’assoluta genericità delle giustificazioni addotte, avendo infatti l’amministrazione utilizzato in sostanza una mera clausola di stile certamente inadeguata a tal fine per altro verso l’inidoneità in senso ostativo degli interessi facenti capo ai terzi, nel caso in cui anche questi vengano rappresentati in modo assolutamente non circostanziato. Ne consegue, in definitiva, che il ricorso deve essere accolto e che, per l’effetto, deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato nonché ordinato all’amministrazione resistente di consentire al ricorrente di accedere agli atti relativi all’autorizzazione n. 76/14 rilasciata in favore del Sig. Modica Bittordo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, mediante visione e rilascio di copia a spese dell’istante. 6. Quanto alle spese di lite, il Comune di Rosolini deve essere altresì condannato al pagamento di queste ultime – liquidate come in dispositivo – in favore della parte ricorrente in base al principio della soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie perché fondato e, per l’effetto, annulla l’atto di rigetto impugnato ed ordina al Comune di Rosolini di consentire l’accesso agli atti relativi all’autorizzazione n. 76/14 rilasciata in favore del Sig. Modica Bittordo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante visione e rilascio di copia a spese dell’istante. Condanna altresì il Comune di Rosolini al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 euro millecinquecento/00 , oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.