Equipollenza a senso unico per laureati in statistica ed economia e commercio

L’istituto dell’equipollenza fra i titoli di studio posseduti, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ha carattere eccezionale e non è quindi suscettibile di mera interpretazione analogica.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 495 depositata l'8 febbraio 2016, richiamando peraltro un proprio precedente cfr Cons. Stato n. 5886/2010 . Si è peraltro anche affermato che all’equipollenza ex lege di alcune lauree con altre deve riconoscersi valenza unidirezionale e non già bilaterale, con la conseguenza che non può ritenersi ammessa la cd. equipollenza inversa Cons. Stato n. 6338/2014 . Infatti solo nei casi tassativi normativamente indicati il possesso di una laurea può ritenersi equipollente ad altra ai fini della partecipazione ad un pubblico concorso. Il caso. Nel caso posto all'attenzione della Sezione, il ricorrente in primo grado intenzionato a partecipare ad un concorso per funzionario indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione ed in possesso della laurea in economia e commercio che non figurava fra quelle richieste dall’art. 3 del bando per la partecipazione al concorso Informatica, Statistica, Matematica, Fisica ed Ingegneria aveva visto accogliere le sue tesi dal TAR. Ciò in quanto il giudice di primo grado aveva rilevato che nessuna statuizione si rinviene per una equipollenza a senso unico soltanto fra scienze statistiche ed economia e commercio e non viceversa mentre se c'è equipollenza, vuol dire che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, le due lauree sono fra loro perfettamente parificate ed ammettono i rispettivi titolari a partecipare alle selezioni per le quali è prevista, alternativamente, una delle due lauree . Equipollenza titoli di studio. Ma questa tesi non è stata condivisa dalla sesta Sezione che ha, in sostanza, accolto l'appello del Ministero dell'Università e della Ricerca. In sostanza, il candidato era stato correttamente escluso dal concorso in questione essendo in possesso della laurea in economia e commercio che non figurava fra quelle richieste dall’art. 3 del bando per la partecipazione al concorso, non essendo applicabile, nella fattispecie, la disciplina dettata dai decreti interministeriali 12 agosto 1991 e 22 marzo 1993 che riconoscono, esclusivamente ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi, l’equipollenza della laurea in scienze statistiche con quella in Economia e Commercio e non viceversa.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19 gennaio – 8 febbraio 2016, n. 495 Presidente Severini – Estensore D’Alessio Fatto e diritto 1.- Il dott. Inserra Giuseppe Andrea ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, il provvedimento con il quale, in data 25 febbraio 2009, è stata disposta la sua esclusione dal concorso per la copertura di 75 posti per l'accesso al profilo professionale di funzionario per lo sviluppo del SW della rete e per l'analisi statistica, area C, posizione economica C l, del ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in quanto in possesso della laurea in economia e commercio ritenuta non equipollente ai titoli di studio indicati nel bando di concorso. 2.- Il Tribunale amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III-bis, con sentenza n. 4464 del 22 marzo 2010 ha accolto il ricorso. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto, infatti, illegittima l’esclusione del dott. Inserra dal concorso basata sulla erronea considerazione di un'equipollenza a senso unico , nel senso che la laurea in scienze statistiche, richiesta dal bando di concorso, poteva considerarsi equipollente con quella in economia e commercio e non viceversa . Il Tribunale amministrativo ha quindi aggiunto che nessuna statuizione si rinviene per una equipollenza a senso unico soltanto fra scienze statistiche ed economia e commercio e non viceversa mentre se c'è equipollenza, vuol dire che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, le due lauree sono fra loro perfettamente parificate ed ammettono i rispettivi titolari a partecipare alle selezioni per le quali è prevista, alternativamente, una delle due lauree . 3.- Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea. Il Ministero, in particolare, ha sostenuto che il dott. Inserra era stato correttamente escluso dal concorso in questione essendo in possesso della laurea in economia e commercio che non figurava fra quelle richieste dall’art. 3 del bando per la partecipazione al concorso Informatica, Statistica, Matematica, Fisica ed Ingegneria e non essendo applicabile, nella fattispecie, la disciplina dettata dai decreti interministeriali 12 agosto 1991 e 22 marzo 1993 che riconoscono, esclusivamente ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi, l’equipollenza della laurea in scienze statistiche con quella in Economia e Commercio e non viceversa. 4.- L’appello è fondato. Per costante giurisprudenza, l’istituto dell’equipollenza fra i titoli di studio posseduti, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ha carattere eccezionale e non è quindi suscettibile di mera interpretazione analogica es. Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5886 . Si è quindi anche affermato che all’equipollenza ex lege di alcune lauree con altre deve riconoscersi valenza unidirezionale e non già bilaterale, con la conseguenza che non può ritenersi ammessa la cd. equipollenza inversa Cons. Stato, III, 22 dicembre 2014, n. 6338 . Infatti solo nei casi tassativi normativamente indicati il possesso di una laurea può ritenersi equipollente ad altra ai fini della partecipazione ad un pubblico concorso. 5.- Considerato che il dott. Inserra aveva dichiarato di essere in possesso della laurea in economia e commercio che non figurava fra quelle richieste dall’art. 3 del bando per la partecipazione al concorso Informatica, Statistica, Matematica, Fisica ed Ingegneria , deve ritenersi quindi legittimo il provvedimento con il quale è stata disposta la sua esclusione dal concorso. Peraltro la mancata previsione della laurea in economia e commercio fra quelle richieste per la partecipazione al concorso in questione, bandito per la copertura di un posto di funzionario per lo sviluppo del SW della rete e per l'analisi statistica, si giustifica ampiamente con la tipologia delle prestazioni richieste. 6.- In conclusione l’appello deve essere accolto e l’appellata sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III -bis, 22 marzo 2010, n. 4464 deve essere integralmente riformata, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado. 7.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in integrale riforma della appellata sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III-bis 22 marzo 2010, n. 4464 respinge il ricorso di primo grado. Dispone la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.