Accesso agli atti: la copia dell’estratto di ruolo è sufficiente

Per il TAR del Lazio, ma non per il Consiglio di Stato.

E’ ciò che emerge dalla sentenza n. 1338 del TAR Lazio, sez. III, depositata il 29 gennaio 2016. Il caso. Il contribuente, verosimilmente destinatario di una intimazione di pagamento, presenta all’Agente della riscossione istanza di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 ss., l. 7 agosto 1990, n. 241, chiedendo il rilascio di copia conforme agli originali delle cartelle di pagamento, dei ruoli e dei rapporti di consegna dei ruoli. L’Agente della riscossione invia via pec al contribuente copia di cartoline di ricevimento e copia degli estratti di ruolo. A sua volta il contribuente presenta ricorso al TAR del Lazio per ottenere l’accertamento del suo diritto all’ostensione della documentazione richiesta. Nella sentenza n. 1338 il TAR del Lazio respinge il ricorso del contribuente con condanna alle spese. La copia dell’estratto di ruolo è sufficiente. Il TAR del Lazio, dopo aver rilevato che dalla documentazione depositata da Equitalia si evince che le cartelle di pagamento oggetto della richiesta di accesso agli atti sono state già notificate all’interessato, osserva che l’estratto di ruolo costituisce una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale . Il Collegio richiama una sentenza nella quale la Terza Sezione della Corte di Cassazione, esprimendosi sul procedimento di notificazione di una cartella di pagamento, ha precisato che l’estratto di ruolo deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore indicazioni obbligatoriamente previste dall’art. 25, d.p.r. n. 602 del 1973, oltre che dagli artt. 1 e 6, d.m. n. 321 del 1999 Cass., sez. III civ., 23 giugno 2015, n. 12888 . Nel caso di specie, l’Agente della riscossione ha inviato al contribuente la documentazione in suo possesso, fornendo tutti gli elementi necessari per consentirgli di cogliere le ragioni delle pretese tributarie dell’Amministrazione. Ciò fa venir meno in capo al contribuente l’interesse diretto, concreto ed attuale necessario per esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi. La copia dell’estratto di ruolo non è sufficiente secondo il Consiglio di Stato . Di diverso avviso sembra essere il Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 5410 del 2015. Una società contribuente presenta istanza di accesso agli atti amministrativi per visionare ed estrarre copia integrale di 66 cartelle di pagamento, al fine di tutelare in giudizio i propri diritti. Tale richiesta viene soddisfatta soltanto parzialmente, giacché l’Agente della riscossione fornisce gli estratti ruolo di 43 cartelle di pagamento, copia conforme dei referti di notifica di 43 cartelle e gli avvisi di addebito di altre 9. Nella sentenza n. 5410 del 2015 il Consiglio di Stato ricorda che, in base all’art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione . Secondo la sua costante giurisprudenza, il contribuente vanta un interesse concreto ed attuale all’ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva in tal senso, l’art. 22, comma 1, lett. b l. n. 241 del 1990 cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 766 e l’accesso ai documenti non può essere soddisfatto dall’esibizione di un documento che l’amministrazione e non il privato ricorrente giudica equipollente. Elemento fondamentale dell’ actio ad exhibendum è la conformità del documento esibito dal privato all’originale cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2422 . Alla luce di tale esegesi il Consiglio di Stato afferma il diritto della società contribuente di ottenere la visione delle cartelle per le quali ancora non fosse trascorso il periodo quinquennale di conservazione, non potendo essere considerate equipollenti gli eventuali estratti delle iscrizioni a ruolo messi a disposizione [dall’Agente della riscossione] e dalle quali non può in alcun modo desumersi la pretesa erariale portata ad esecuzione, con una significativa lesione delle prerogative riservate al contribuente dal nostro ordinamento . La soluzione del Consiglio di Stato è opposta a quella del TAR Lazio. L’Agente della riscossione deve conservare ed esibire le cartelle di pagamento anche anteriori al quinquennio. La sentenza n. 5410 del 2015 presenta un ulteriore profilo di grande interesse. Il Consiglio di Stato precisa infatti che l’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 comporta per l’Agente della riscossione un mero obbligo minimo di conservazione delle cartelle per un quinquennio e non un termine massimo di conservazione delle stesse, non potendo, d’altra parte, incidere sul termine decennale di prescrizione ordinaria , giacché costituisce [] precipuo interesse dell’esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali . La cartella di pagamento rientra tra gli atti relativi alle pretese che l’Agente della riscossione ha l’obbligo di conservare ed esibire a richiesta del contribuente, che solo in tal modo, non essendo trascorso il periodo decennale di prescrizione, potrà esercitare gli strumenti di tutela messi a disposizione dall’ordinamento .

TAR Lazio, sez. III, sentenza 27 – 29 gennaio 2016, numero 1338 Presidente De Michele – Estensore Blanda Fatto e diritto Con istanza di accesso formulata ex art. 22 e ss. della l. 241/1990 inviata a Equitalia S.p.a. in data 25.9.2015 Vanni Renato ha chiesto di estrarre copia dei seguenti documenti 1. copia conforme agli originali delle cartelle di pagamento nnumero 0972005025157315000 - 0972008029029255991600 - 09720100067305887000 - 097201000291968217000 - 09720100372985163000 - 09720110130371703000 - 09720120155445690000 - 09720120209231436000 - 09720130231819705000 - 09720130237468340000 - 0972013030322726902000 - 09720140132030478000 - 09720140210006433000 2. copia conforme all'originale dei ruoli consegnati dai vari Enti Creditori portati nelle sopra indicate cartelle di pagamento e le relative dichiarazioni di esecutorietà 3. copia conforme all'originale dei rapporti di consegna dei ruoli sottesi alle suindicate cartelle di pagamento dei vari enti creditori a codesto Agente per la Riscossione”. Assume il ricorrente che Equitalia S.p.a., con nota del 5.10.2015 inviata via PEC, ha trasmesso 26 cartoline di ricevimento e copia dell'estratto dei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento emarginate, senza fornire alcun risconto in ordine ai seguenti documenti 1. copia conforme agli originali delle cartelle di pagamento nnumero 0972005025157315000 -09720080290292559916000 - 09720100067305887000 - 097201000291968217000 09720100372985163000 - 09720110130371703000 - 09720120155445690000 -09720120209231436000 - 09720130231819705000 - 09720130237468340000 -0972013030322726902000 - 09720140132030478000 - 09720140210006433000 2. copia conforme all'originale dei ruoli consegnati dai vari Enti Creditori portati nelle sopra indicate cartelle di pagamento e le relative dichiarazioni di esecutorietà 3. copia conforme all'originale dei rapporti di consegna dei ruoli sottesi alle suindicate cartelle di pagamento dei vari enti creditori a codesto Agente per la Riscossione”. Ciò premesso l’istante ha impugnato il silenzio diniego sull’istanza di accesso, al fine di ottenere l’accertamento del diritto alla ostensione della documentazione richiesta, deducendo i seguenti motivi Violazione e falsa applicazione artt. 22 e ss. L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e ss. del d.P.R. 184/2006 sul silenzio serbato sulla richiesta di accesso alla copia conforme all’originale delle cartelle sottese al preavviso di fermo e alla copia conforme all'originale dei ruoli Violazione e falsa applicazione art. 26 comma 4, DPR numero 602/1973. Eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà. Equitalia Sud S.p.a. - Agente per la Riscossione dei Tributi per la Provincia di Roma si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2016, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto per decisione. Il ricorso non è fondato. Dalla documentazione depositata da Equitalia si evince che le cartelle di pagamento oggetto della richiesta di accesso agli atti sono state già notificate all’interessato e che il medesimo concessionario della riscossione ha già consegnato gli estratti di ruolo cfr. docomma 2 allegati alla memoria di Equitalia e le copie degli avvisi di ricevimento delle notifiche cfr. docomma 3 allegati alla memoria di Equitalia . A tal riguardo si osserva che l’estratto di ruolo costituisce una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale, in quanto deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore indicazioni obbligatoriamente previste dall’art. 25 del d.P.R. numero 602 del 1073 ndr art. 25 del d.P.R. numero 602 del 1973 , oltre che dagli artt. 1 e 6 del d.m. numero 321 del 1999” cfr. Cassazione numero 12888/2015 del 23 Giugno 2015 . Sulla base di tali premesse, quindi, risulta venuto meno in capo al ricorrente l’interesse diretto, concreto ed attuale necessario per esercitare il diritto di accesso agli atti, così come previsto dall’art. 22 della legge numero 241/1990, in quanto Equitalia Sud S.p.a. con comunicazione del 5 ottobre 2015 ha inviato la documentazione richiesta e in suo possesso, fornendo tutti gli elementi necessari per consentire all’interessato di cogliere le ragioni delle pretese tributarie dell’Amministrazione. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Equitalia S.p.a., che liquida nella misura complessiva di €. 1000,00 mille/00 oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.