Non basta un precursore per sospendere la patente

Per decretare la dipendenza dall’alcol di un soggetto e sospendergli la licenza di guida non basta l’esito positivo di un etilometro portatile che non ha nessun valore legale. Occorre effettuare gli esami del sangue in ambito ospedaliero.

Lo ha chiarito il TAR Veneto, sez. III, con la sentenza n. 1211 del 18 novembre 2015. Un automobilista trovato ripetutamente alle prese con l’alcol è stato classificato come soggetto a rischio e per questo inserito in un programma di osservazione da parte della commissione medica locale in conformità al d.lgs. n. 59/2011. In pratica la normativa stradale prevede che la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcool o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcool. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa valutazione della commissione medica locale . Etilometro portatile non omologato Nel caso sottoposto all’esame del Collegio, l’utente, dopo una serie di esami del sangue negativi, è stato sottoposto dal medico ad una ulteriore prova con un etilometro portatile non omologato definito precursore. Questa verifica ha dato esito positivo evidenziando un livello di alcol nel sangue superiore al minimo di legge. Per questo motivo la motorizzazione ha conseguentemente ordinato al conducente la sospensione della patente di guida. A parere del TAR questa determinazione è errata. Gli esami del sangue sono gli unici accertamenti a disposizione della commissione medica per valutare la dipendenza dall’alcol, specifica il collegio. Lo stesso articolo 319 del regolamento stradale richiede esami clinici per disciplinare la gestione delle patenti di guida. Non ha quindi nessun valore medico il risultato di un precursore ovvero un etilometro utilizzabile in strada dalla polizia per effettuare accertamenti preliminari alla conseguente verifica della guida alterata dall’alcol.

TAR Veneto, sez. III, sentenza 4 – 18 novembre 2015, n. 1211 Presidente Settesoldi – Estensore Ricchiuto Fatto Con il presente ricorso il Sig. Shonfeld Errico ha impugnato il provvedimento n. 152/58 con il quale il Direttore dell’Ufficio motorizzazione di Treviso ha ordinato la sospensione della patente di guida intestata al ricorrente e, ciò, unitamente alla certificazione medica della Commissione patenti di Treviso rilasciata in data 28/03/2014 con la quale il ricorrente veniva giudicato temporaneamente non idoneo per la patente di guida già posseduta. Nel ricorso si rilevava come all'odierno ricorrente fosse stato ordinato di sottoporsi a cadenzate visite di valutazione presso la Commissione Medica Locale patenti di guida, dell'ULSS 9 di Treviso. Si sosteneva, altresì, come malgrado successive analisi avessero confermato l’idoneità alla guida di autoveicoli per la categoria B , il medico incaricato, nell'ultima valutazione alcologica del 27.03.2014, aveva ritenuto che il Sig. Schonfeld presentasse elementi valutativi probativi per problemi alcol correlati , accertamento quest’ultimo posto in essere con l’utilizzo di un etilometro a fiato portatile. Si rilevava, pertanto, con un unico motivo, l’esistenza dei vizi correlati ad una violazione di legge e ad un difetto di motivazione, vizi essenzialmente inerenti all’utilizzo dello stesso etilometro ritenuto inidoneo a fondare l’accertamento alla base dei provvedimenti impugnati. Nel corso della Camera di Consiglio del 26/06/2014 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati. Si costituiva, solo nell’imminenza dell’udienza di trattazione in data 03/11/2015 - e quindi tardivamente -, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. All’udienza del 04 Novembre 2015, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione. Diritto 1. In primo luogo va rilevato come la violazione dei termini perentori, di cui all’art. 73 comma 1° del Codice del Processo, impone di non tenere conto delle argomentazioni contenute nella memoria e nella documentazione depositata dall’Amministrazione ora costituita da ultimo Cons. Stato Sez. III, 13-03-2015, n. 1335 . Ciò premesso va sin d’ora anticipato come il ricorso sia da accogliere, risultando fondato l’unico motivo alla base del ricorso. 1.1 Nel caso di specie è dirimente constatare che, malgrado l’esistenza di precedenti esami suscettibili di consentire al ricorrente di conseguire il titolo abilitativo in questione, il medico competente abbia ritenuto di sottoporre lo stesso ad un ulteriore esame, utilizzando un etilometro a fiato portatile del tipo a batterie c.d. precursore , esame che dava come esito un livello minimo pari a 0,62 g/1 di alcool nel sangue. 1.2 E’ del pari evidente, non solo l’inidoneità dello strumento utilizzato a costituire prova legale circa l’esistenza di alcool, ma che la stessa Commissione medica, laddove avesse ritenuto che sussistessero dei dubbi circa lo stato del ricorrente, avrebbe potuto disporre l’effettuazione di ulteriori esami del sangue, da disporre anche contestualmente e che, in quanto tali, avrebbero potuto verificare con certezza l’esistenza di elementi impeditivi alla conservazione della patente. 1.3 La necessità di accertamenti più accurati risulta evidente laddove si consideri come precedenti esami del sangue erano stati ritenuti idonei dalla stessa Commissione Medica, esami questi ultimi che per poter essere dichiarati ininfluenti avrebbero dovuto essere seguiti da accertamenti ancora più precisi e con un grado di certezza, circa i risultati, quanto meno equivalente alle analisi già poste in essere. 1.4 Al contrario gli accertamenti precedenti, pur giudicati idonei, sono stati di fatto vanificati da un esame privo dei requisiti di certezza e, ciò, in assenza di una motivazione ulteriore che consentisse di comprendere le ragioni alla base di detto modus operandi. Secondo, infatti, un costante orientamento giurisprudenziale Cass. pen. Sez. IV, 10-12-2014, n. 2195 l'indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una prova legale ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà”. 1.5 Si consideri, inoltre, che il ricorrente afferma come nel caso di specie, non sia stato prodotto alcuno scontrino comprovante il rilevamento effettuato nella valutazione contestata, circostanza che non è suscettibile di essere smentita stante la costituzione tardiva dell’Amministrazione 1.6 E’, peraltro, noto che l'impiego degli strumenti tipo etilometro” è consentito solo per accertamenti preliminari i cui risultati devono essere confermati tramite analisi del sangue, in quanto quest'ultimo rappresenta la matrice biologica di prima scelta nelle indagini cliniche e/o medico legali. 2. E’ altrettanto dirimente constatare come l’art. 319, riferito all’art. 119 del Codice della Strada Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida , del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada , nel disciplinare i requisiti per il rilascio della patente di guida, prevede che gli accertamenti posti in essere siano eseguiti sulla base di esami clinici e, ciò, con l’evidente finalità di acquisire elementi quanto più vicini alla certezza circa il possesso dei requisiti idonei a conseguire il titolo abilitativo di cui si tratta. 2.1 Si consideri, inoltre, che la lett.E.1 dell’allegato al D.Lgs. 18/04/2011, n. 59 prevede che la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcool o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcool. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa valutazione della Commissione medica locale”. 2.2 Nel caso di specie gli esami presentati dal ricorrente erano perfettamente in linea con la normalità già nota e determinante una idoneità alla guida già certificata prima dall'accertamento qui contestato. 3. In conclusione la censura è fondata e di conseguenza può essere accolto il ricorso con contestuale annullamento degli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l’Amministrazione costituita al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 millecinquecento//00 oltre iva, cpa e con refusione del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.