Revoca delle misure di protezione ai testimoni di giustizia

Lo Stato non può abbandonare a se stesso chi ha inteso porsi nel segno della legalità e consentire, in questo modo, l’arresto e la condanna di soggetti appartenenti a consorterie mafiose.

E’ illegittima, pertanto, la revoca delle speciali misure di protezione disposta nei confronti del testimone di giustizia e del suo nucleo familiare, se non sono stati acquisiti, nel corso dell’istruttoria, elementi informativi che attestano l’inesistenza di un attuale e concreto rischio dell’interessato. Soprattutto quando l'interessato è stato costantemente vittima di furti, danneggiamenti e da, ultimo, l' incendio dell'autovettura. Ciò in quanto le speciali misure di protezione previste dall’art. 9, comma 2, della l. 82/1991 tutelano, allorché risulti l’inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela rientranti nella sfera di competenza diretta dell’autorità di pubblica sicurezza, coloro che si trovino in grave e attuale pericolo per effetto di condotte di collaborazione in favore dell’autorità giudiziaria. Il caso. L’art. 16-ter della l. n. 82/1991 che estende ai testimoni di giustizia il programma di protezione, con scorta personale e videosorveglianza della sua abitazione e dell’azienda agricola, ha precisato la Terza Sezione del Consiglio di Stato, elenca una serie di interventi che sono mantenuti sino all’effettiva cessazione del rischio, prescrivendo nel comma 3, in particolare, che le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni . Ebbene, precisa l sentenza, le dichiarazioni del testimone, per quanto risalenti nel tempo, avevano determinato la condanna degli estorsori, appartenenti al clan Scordia, a pesanti pene detentive nel 2000 e, benché questi fossero stati poi condannati nel 2006 per associazione a delinquere di stampo mafioso, in un contesto che certo non dimentica né presto né facilmente, nemmeno a distanza di molti anni, anche di carcere, chi ha inteso sottrarsi a minacce, ricatti e taglieggiamenti. E, a tale proposito, diventa irrilevante il fatto che il clan in questione a seguito della faida che ebbe ad interessare la città di Scordia negli anni passati, sembrerebbe non avere più alcuna influenza nell’ambito della criminalità organizzata locale, poiché il fenomeno mafioso assume spesso un aspetto multiforme e cangiante nel tempo, senza tuttavia mai dimenticare l’affronto di chi ha inteso sottrarsi al suo nefasto potere intimidatorio, da qualunque cosca, clan o famiglia” provenga, sicché nella valutazione circa la cessazione del grave e attuale pericolo, che il testimone di giustizia corre per effetto delle sue dichiarazioni, deve anzitutto rientrare la valutazione, rigorosa e approfondita, circa l’assenza di qualsiasi condizionamento mafioso del contesto locale nel quale egli vive ed opera. Pericolo grave e attuale di subire ritorsioni deve cessato al di là di ogni ragionevole dubbio. Il Ministero dell'interno, pertanto, per interrompere la protezione assicurata al testimone di giustizia deve valutare, sulla base di una completa, approfondita, istruttoria se il pericolo grave e attuale di subire ritorsioni, da parte della mafia, sia effettivamente e inequivocabilmente cessato al di là di ogni ragionevole dubbio, a cagione delle sue dichiarazioni, dovendo lo Stato, qualora tale dubbio rimanga o permanga, tutelare, ancora e sempre, la vita di chi ha inteso porsi nel segno della legalità e consentire, in questo modo, l’arresto e la condanna di soggetti appartenenti a consorterie mafiose. Ciò significa, in sostanza, che se la preposta Commissione aveva ritenuto di adottare in passato le straordinarie misure di protezione previste dall’art. 9, comma 2, della l. n. 82/1991, deve spiegare il motivo per il quale le stesse non sono più necessarie non costituendo certo il solo e mero decorso del tempo valida giustificazione della loro revoca.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22 ottobre – 13 novembre 2015, n. 5200 Presidente Lignani – Estensore Noccelli Fatto e diritto 1. La Commissione centrale ex art. 10 legge 15 marzo 1991 n. 82, con provvedimento reso all’esito della riunione tenutasi il 9.1.2014, ha deliberato di non prorogare le speciali misura di protezione nei confronti del testimone di giustizia -OMISSIS e del suo nucleo familiare, ritenendo che non fossero stati acquisiti, nel corso dell’istruttoria, elementi informativi che attestassero l’esistenza di un attuale e concreto rischio dell’interessato. 2. Avverso tale provvedimento questi ha proposto ricorso avanti al T.A.R. Lazio e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento, deducendo, con un unico e articolato motivo, la violazione della l. 82/1991 e del D.M. 23 aprile 2004, n. 161, la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990, la violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dell’art. 269 del Trattato, l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, la motivazione apparente e, comunque, illegittima per difetto di istruttoria, la violazione dei canoni di buona fede e proporzionalità. 3. Si è costituito nel primo grado di giudizio il Ministero dell’Interno per sostenere l’infondatezza del ricorso e chiederne la reiezione. 4. Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 3480 del 2.3.2015, ha accolto il ricorso ed ha annullato la delibera della Commissione, in una con gli atti presupposti, per difetto di istruttoria. 5. Il primo giudice ha in particolare ritenuto che i pareri acquisiti dalla Commissione, tutti di segno contrario alla proroga delle speciali misure di protezione nei confronti del ricorrente e del suo nucleo familiare, fossero inficiati da difetto di istruttoria per non aver considerato che i numerosi episodi furti, danneggiamenti, incendi , di cui era stato vittima l’interessato, erano verosimilmente riconducibili alla sua attività di testimone, la cui deposizione aveva condotto alla condanna di pericolosi esponenti del clan -OMISSIS-, tuttora non completamente debellato. 6. Il Ministero dell’Interno ha impugnato tale sentenza, assumendone l’erroneità, e ne ha chiesto la integrale riforma, con conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado. 7. Si è costituito l’interessato, con apposito controricorso, per resistere all’appello ex adverso proposto. 8. Nella pubblica udienza del 22.10.205 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione. 9. L’appello del Ministero, per le ragioni che si esporranno, è infondato. 10. Le speciali misure di protezione previste dall’art. 9, comma 2, della l. 82/1991 tutelano, allorché risulti l’inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela rientranti nella sfera di competenza diretta dell’autorità di pubblica sicurezza, coloro che si trovino in grave e attuale pericolo per effetto di condotte di collaborazione in favore dell’autorità giudiziaria. 10.1. L’art. 9, comma 6, della stessa legge stabilisce espressamente che nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi . 10.2. L’art. 16-bis del d.l. 8/1991, introdotto dalla l. 45/2001, nell’estendere le misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia ai testimoni di giustizia”, sempre in presenza di grave e attuale pericolo per effetto delle loro dichiarazioni, qualifica questi ultimi come coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 , recante disposizioni contro la mafia v., sul punto, Cons. St., sez. VI, 1.10.2008, n. 4731 . 10.3. È previsto che le dichiarazioni dei testimoni siano soltanto attendibili, diversamente da quanto previsto per quelle dei collaboratori, e possano riferirsi anche a delitti diversi da quelli di terrorismo o di mafia. 10.4. L’art. 16-ter, nel precisare il contenuto delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, elenca una serie di interventi che sono mantenuti sino all’effettiva cessazione del rischio, prescrivendo nel comma 3, in particolare e per quanto rileva ai fini del presente giudizio, che le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni . 11. Ora nel caso di specie ritiene il Collegio, in ciò condividendo le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice, che la Commissione non abbia adeguatamente valutato se il rischio, per il testimone di giustizia -OMISSIS-, sia effettivamente venuto meno alla luce di una completa, soddisfacente e rassicurante attività istruttoria. 12. Valga infatti qui rilevare quanto segue. 12.1. L’odierno appellato, -OMISSIS-, è stato vittima, nel 1998, di un gravissimo tentativo di estorsione, ad opera della locale consorteria mafiosa, il clan -OMISSIS operante nel territorio di Lentini e Scordia, contro il quale ha reagito, denunciandone gli autori alle forze di polizia. 12.2. Grazie alla sua collaborazione gli estorsori – -OMISSIS e -OMISSIS-– sono stati arrestati in flagranza di reato e condannati, rispettivamente alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione e di anni 8 e mesi 5 di reclusione, dal Tribunale di Caltagirone, nell’ottobre del 2000, con sentenza passata in giudicato. 12.3. Proprio per questo -OMISSIS e la sua famiglia sono stati ammessi da allora allo speciale programma di protezione, riconosciuto, come visto, dall’art. 16-bis della l. 82/1991 anche ai testimoni di giustizia, con scorta personale e videosorveglianza della sua abitazione e dell’azienda agricola. 12.4. Il provvedimento della Commissione centrale ex art. 10 della l. 15 marzo 1991 n. 82, che ha inteso negare la proroga delle speciali misure di protezione, si fonda, essenzialmente, sul rilievo che la Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, con nota del 10.12.2013, avrebbe ribadito che non vi sarebbe alcun elemento processuale che attesti l’attualità del pericolo a carico di -OMISSIS-, in conseguenza dei procedimenti instaurati nei confronti degli affiliati al clan mafioso -OMISSIS-, essendo stati tali soggetti condannati nel 2006 con sentenza irrevocabile, all’esito di un giudizio nel quale -OMISSIS non era stato nemmeno escusso quale testimone. 12.5. Quanto ai danneggiamenti e agli atti asseritamente intimidatori denunciati dal testimone di giustizia negli ultimi anni, poi, la Procura ha precisato che dalle indagini compiute dalle forze di polizia non è emerso alcun elemento, neanche di natura indiziaria, che giustifichi l’attribuzione di una valenza intimidatoria e, ancor meno, mafiosa agli episodi in questione. 13. La Commissione, così ragionando, ha tuttavia trascurato di valorizzare elementi di non secondario rilievo, che avrebbero meritato ben altro approfondimento istruttorio. 13.1. Le dichiarazioni del testimone, per quanto risalenti nel tempo, avevano determinato la condanna degli estorsori, appartenenti al clan Scordia, a pesanti pene detentive nel 2000 e, benché questi fossero stati poi condannati nel 2006 per associazione a delinquere di stampo mafioso, la seconda condanna non ha fatto per ciò solo venir meno il pericolo che il testimone di giustizia poteva e può continuare a risentire per la prima condanna in un contesto, come quello mafioso, che certo non dimentica né presto né facilmente, nemmeno a distanza di molti anni, anche di carcere, chi ha inteso sottrarsi a minacce, ricatti e taglieggiamenti. 13.2. Nella stessa nota prot. n. 347/2010/PN della Direzione Nazionale Antimafia docomma 7 fascomma Ministero appellante , infatti, si legge e si rammenta che il -OMISSIS ha confermato le accuse anche dinanzi al Tribunale di Caltagirone, che ha condannato due dei quattro autori dell’estorsione, assolvendo gli altri sentenza n. 1189/2010 del 31-10-2000 , ma non è dato comprendere perché la successiva condanna dei due estorsori per associazione a delinquere di stampo mafioso dovrebbe aver fatto cessare il pericolo per il testimone di giustizia, non essendo nemmeno specificato, nel provvedimento della Commissione, se questi stiano ancora espiando la pena almeno per la seconda e più grave condanna. 13.3. Solo dalla nota della Legione Carabinieri Sicilia, Comando Provinciale Catania, del 25.11.2013 docomma 19 fascomma Ministero appellante si apprende che i soggetti arrestati nel 1998 sulla scorta delle dichiarazioni di -OMISSIS si trovano attualmente in stato di detenzione, verosimilmente – per quanto ciò non sia espressamente chiarito – per effetto della successiva condanna intervenuta nel 2006. 13.4. La nota della Legione Carabinieri Sicilia, Comando Provinciale Catania, del 14.12.2009 docomma 13 fascomma Ministero appellante , attesta che -OMISSIS--, classe 1943, uno dei due soggetti estorsori condannati dal Tribunale di Caltagirone, sarebbe privo di influenza in quel contesto criminale, tanto che alla sua scarcerazione, avvenuta nel corso del 2005, non è seguito alcun atto di valenza intimidatoria nei confronti di -OMISSIS-, ma contestualmente afferma, senza il supporto e, comunque, l’esternazione di solidi elementi investigativi, che i furti denunciati dall’imprenditore in danno dei propri fondi agricoli siti in Lentini SR non appaiono riconducibili alla criminalità organizzata, ma più verosimilmente a quella che affligge la Piana di Catania. 13.5. Ma questi episodi costantemente denunciati dall’interessato – come, del resto, anche quelli di danneggiamento – sono ripetuti nel tempo e la stesse forze di polizia, pur ritenendo che essi siano verosimilmente più riconducibili ad un contesto di reati predatori in netto aumento nelle aree rurali, nemmeno sono in grado di escludere che tali eventi siano inequivocabilmente” riconducibili alla criminalità organizzata o ricollegabili, comunque, alla sua qualità di testimone di giustizia, al punto che lo stesso Comando Provinciale di Catania conferma l’opportunità di trasformare la vigilanza fissa al magazzino con una vigilanza dinamica docomma 20 fascomma Ministero appellante . 13.6. Vi è poi l’episodio, inquietante, dell’autovettura del figlio di -OMISSIS-, -OMISSIS--, avvenuto presso l’Aeroporto di Catania nel mese di maggio del 2012, poi ritrovata bruciata in agro di Lentini SR , rispetto al quale gli stessi Carabinieri, pur sottolineando che l’autovettura è intestata ad un società di leasing di Milano ed è stata asportata dall’Aeroporto di Catania, ove era stata parcheggiata in un’area non custodita il giorno precedente, per poi essere ritrovata in una zona isolata, usata spesso per abbandonare carcasse di mezzi bruciati anche oggetto di furto e a circa 19 km dalle campagne di proprietà dell’odierno appellato, non sono stati comunque in grado di escludere, con certezza e in modo inequivocabile, che non si tratti di un avvertimento rivolto al testimone di giustizia e alla sua famiglia. 13.7. Essi hanno anzi sottolineato, come si legge nella nota del Comando Provinciale di Siracusa, la necessità di ulteriori, doverosi approfondimenti d’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania che ha assunto la direzione delle indagini docomma 17 fascomma Ministero appellante . 13.8. Tanto ciò è vero che la successiva nota del 25.11.2013 del Comando Provinciale di Catania sottolinea, peraltro con il significativo impiego del modo condizionale, che fatta eccezione per il furto dell’autovettura del figlio -OMISSIS-, avvenuto presso l’Aeroporto di Catania nel mese di maggio del 2012, poi ritrovata bruciata in agro di Lentini, nessuno degli eventi delittuosi denunciati nell’ultimo biennio sembrerebbe riconducibile alla criminalità organizzata o comunque da mettere in relazione con la sua qualità di testimone di giustizia docomma 19 fascomma Ministero appellante . 14. Il quadro istruttorio che in conclusione si ricava dall’esame dei pareri e degli atti investigativi, dunque, depone nel senso che è mancata una approfondita valutazione, da parte della Commissione, circa l’effettivo venir meno del pericolo per l’odierno appellato e per la sua famiglia, soprattutto a fronte di taluni episodi di dubbio e, comunque, di inquietante significato, ritenuto bisognoso di ulteriore approfondimento investigativo da parte delle stesse forze di polizia, come il furto dell’autovettura di -OMISSIS presso l’Aeroporto di Catania e il suo ritrovamento nella campagna di Lentini. 14.1. Tale approfondita valutazione non può ritenersi soddisfatta nemmeno dalla considerazione che il clan -OMISSIS-, anche a seguito della faida che ebbe ad interessare la città di Scordia negli anni passati, sembrerebbe non avere più alcuna influenza nell’ambito della criminalità organizzata locale, poiché il fenomeno mafioso assume spesso un aspetto multiforme e cangiante nel tempo, senza tuttavia mai dimenticare l’affronto di chi ha inteso sottrarsi al suo nefasto potere intimidatorio, da qualunque cosca, clan o famiglia” provenga, sicché nella valutazione circa la cessazione del grave e attuale pericolo, che il testimone di giustizia corre per effetto delle sue dichiarazioni, deve anzitutto rientrare la valutazione, rigorosa e approfondita, circa l’assenza di qualsiasi condizionamento mafioso del contesto locale nel quale egli vive ed opera. 14.2. Ne segue che, per tali motivazioni, deve anche in questa sede essere ribadito l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado per difetto di istruttoria, con conseguente obbligo, da parte dell’Amministrazione, di rivalutare, sulla base di una completa, approfondita, istruttoria se il pericolo grave e attuale di subire ritorsioni, da parte della mafia, sia effettivamente e inequivocabilmente cessato per il testimone di giustizia, al di là di ogni ragionevole dubbio, a cagione delle sue dichiarazioni, dovendo lo Stato, qualora tale dubbio rimanga o permanga, tutelare, ancora e sempre, la vita di chi ha inteso porsi nel segno della legalità e consentire, in questo modo, l’arresto e la condanna di soggetti appartenenti a consorterie mafiose. 14.3. Si deve qui aggiungere peraltro, in ciò respingendosi anche le ulteriori argomentazioni del Ministero, che il provvedimento della Commissione non spiega in alcun modo per quali ragioni, comunque, sarebbero sufficienti a fronteggiare la situazione di pericolo le ordinarie misure di protezione in favore di -OMISSIS e del suo nucleo familiare, dopo che la stessa Commissione aveva ritenuto di adottare in passato le straordinarie misure di protezione previste dall’art. 9, comma 2, della l. 82/1991, non costituendo certo il solo e mero decorso del tempo valida giustificazione della loro revoca, sicché anche sul punto la sentenza impugnata va immune da censura. 15. In conclusione, seppur per le diverse ragioni qui esposte, detta sentenza merita conferma, risultando infondato l’appello proposto dal Ministero. 16. Le spese del presente grado di giudizio, considerata l’estrema complessità della questione esaminata, possono essere interamente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto dal Ministero dell’Interno, lo respinge e, per l’effetto, conferma per le ragioni di cui in parte motiva la sentenza impugnata. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, -OMISSIS--, -OMISSIS e -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.