L’astreinte è dovuta solo dalla notifica o dalla comunicazione del giudizio di ottemperanza

Il Consiglio di Stato, ribadendo la sua giurisprudenza costante, ha stabilito che non è possibile richiederla in periodo anteriore a quello indicato nella sentenza del giudizio di ottemperanza, bensì solo dalla notifica o dalla comunicazione dell’ordine di pagamento emesso dal giudice di questa ultima fase processuale.

È quanto ribadito, chiarendo alcuni aspetti dubbi, dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4414 depositata il 21 settembre 2015 nell’ambito di un appello alla sentenza del Tar Lazio 2232/15 sul saldo dell’equo indennizzo. Il caso. Il MEF appellava questa sentenza con cui il Tar, ottemperando al decreto della Corte di Appello di Roma 56337/07 che aveva riconosciuto agli odierni convenuti una somma pari ad € 3250, oltre agli interessi legali, ai sensi della Legge Pinto. Il Tar, accogliendo il ricorso dei creditori, ha condannato la PA al pagamento della penalità di mora nella misura indicata in motivazione facendo decorrere la cd astreinte al momento della scadenza del termine di 120 giorni decorrente dalla notifica del titolo esecutivo . Il MEF ha contestato vittoriosamente come questo termine sia illecito perché anteriore a quello fissato nella sentenza di ottemperanza. Quale termine per il saldo della penalità di mora? Ribadendo i principi fissati nel CDS 2653/14, rileva come l’articolo 114 cpa riconosca a favore del ricorrente/creditore una penalità di mora dovuta dal resistente per ogni violazione e inosservanza successiva , ovvero, per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato tale statuizione costituisce titolo esecutivo”. Dal chiaro tenore di detta disposizione si rileva che il legislatore ha attribuito al giudice dell’ottemperanza uno strumento per indurre indirettamente l’Amministrazione ad eseguire tempestivamente l’ordine di pagamento dallo stesso formulato, di talché tale strumento non è ovviamente utilizzabile per gli inadempimenti pregressi , produttivi, piuttosto, di obbligazioni di natura risarcitoria . Ergo l’ astreinte sarà dovuta solo dal giorno della notifica o della comunicazione dell’ordine di pagamento formulato dal giudice di ottemperanza.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 4 giugno – 21 settembre 2015, n. 4414 Presidente Giaccardi – Estensore Veltri Fatto e diritto Gli odierni appellati proponevano ricorso innanzi al TAR del Lazio per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi giudicato di cui al decreto n. 56337/2007 della Corte d'appello di Roma relativamente a crediti formatisi per irragionevole durata del processo legge Pinto per la somma di euro 3250, oltre interessi legali. Gli interessati chiedevano altresì in tale sede la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una ulteriore somma per il ritardo nell’ottemperanza ai sensi dell’articolo 114 comma 4 lettera e del c.p.a. L’adito TAR ha accolto il ricorso, con l’ordine all’Amministrazione di provvedere al pagamento condannandola altresì al pagamento della penalità di mora nella misura indicata in motivazione facendo decorrere la cd astreinte al momento della scadenza del termine di 120 giorni decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. Appella ora l’Amministrazione intimata e deduce violazione dell’articolo 114 comma 4 lettera e c.p.a Avrebbe errato il Tar nel far decorrere la penalità di mora da un momento anteriore a quello fissato nella stessa sentenza per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, potendo invece la stessa essere imposta solo per il periodo successivo al termine fissato nella sentenza di ottemperanza e unicamente nel caso del suo eventuale mancato rispetto. L’appellato non si è costituito. Tanto premesso, il Collegio rileva in primo luogo l’opportunità di definire la causa con una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 c.p.a. L’appello è da considerarsi fondato, in linea peraltro con quanto già statuito da questa Sezione in analoga vicenda 22/5/2014 n. 2653 . L’articolo 114 cpa prevede che il giudice , in caso di accoglimento del ricorso e salvo che ciò sia manifestamente iniquo e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa , su richiesta di parte la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione e inosservanza successiva , ovvero, per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato tale statuizione costituisce titolo esecutivo” . Dal chiaro tenore di detta disposizione si rileva che il legislatore ha attribuito al giudice dell’ottemperanza uno strumento per indurre indirettamente l’Amministrazione ad eseguire tempestivamente l’ordine di pagamento dallo stesso formulato, di talchè tale strumento non è ovviamente utilizzabile per gli inadempimenti pregressi , produttivi, piuttosto , di obbligazioni di natura risarcitoria. L’appello va pertanto accolto e, per l’effetto, la sentenza viene riformata nel senso che la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento formulato dal giudice dell’ottemperanza . Sussistono giusti motivi avuto riguardo anche al comportamento tenuto dalla parte resistente per compensare le spese del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto, riforma la sentenza gravata nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.