La sentenza di ottemperanza in cosa giudicata va eseguita anche in presenza di sospensione del titolo ad opera del giudice civile

Quattro anni di battaglie” giudiziarie sostenute fra due fronti quello civile di esecuzione e quello amministrativo di ottemperanza, ma alla fine

La vicenda processuale. Nell’anno 2011 la Società ricorrente otteneva l’esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo nei confronti della Società debitrice, che veniva ritualmente notificato. La Società debitrice non provvedeva al pagamento, e la ricorrente procedeva mediante esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi nei confronti dell’A.S.P. di Cosenza, la quale provvedeva a vincolare delle somme pignorate. In occasione dell’udienza di comparizione il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cosenza assegnava le somme sottoposte a pignoramento, e con stesso provvedimento, munito di formula esecutiva, erano notificate all’A.S.P. di Cosenza . Quest’ultima non provvedeva al pagamento e si rendeva necessario procedere, quindi, con ulteriore atto di precetto. Nonostante la notifica, nessun pagamento veniva effettuato e si procedeva con atto di pignoramento presso terzi nei confronti dell’ A.S.P. di Cosenza e del proprio Ufficio di tesoreria, senza tuttavia ottenere il vincolo di somme, in quanto il conto presentava saldo negativo. L’A.S.P. di Cosenza dava incarico di opporre l’atto di precetto sul presupposto che la Società debitrice aveva richiesto nel dicembre 2012 l’ammissione al concordato preventivo. Incardinata la procedura in occasione dell’udienza di comparizione del procedimento di opposizione all’esecuzione davanti al giudice del Tribunale di Cosenza, non veniva concessa l’auspicata sospensiva del titolo alla resistente A.S.P. di Cosenza, e malgrado ciò, quest’ultima ignorava l’ordine di pagamento del giudice senza il possesso di alcun valido titolo contenente ordine contrario. Pertanto veniva depositata presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza una istanza di accesso agli atti, per essere edotti se, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, la prima avesse effettuato pagamenti in favore Società debitrice imputabili a periodi antecedenti alla stessa domanda. Il Tribunale di Cosenza dichiarava inammissibile la domanda di concordato preventivo e la difesa del ricorrente, informava l’A.S.P. cosentina del provvedimento d’inammissibilità, a cui seguiva, la trasmissione del medesimo atto in copia conforme. Veniva richiesta alla cancelleria fallimentare del Tribunale di Cosenza, certificazione circa le procedure pendenti e definite della Società debitrice e la stessa veniva trasmessa all’ A.S.P. di Cosenza. Successivamente veniva spedita a mezzo PEC alla resistente A.S.P. di Cosenza una ulteriore comunicazione con allegata visura ordinaria della Società debitrice rilasciata dalla CCIAA di Cosenza, da cui risultava che quest’ultima era in scioglimento e liquidazione. Avendo, quindi, la Società creditrice costituito un valido provvedimento giurisdizionale l’ordinanza di assegnazione somme passato in cosa giudicata, pertanto titolo esecutivo suscettibile sia di esecuzione forzata ordinaria e sia di esecuzione a mezzo giudizio di ottemperanza Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 2/2012 , si rivolgeva ai giudici amministrativi calabresi. In realtà le due possibili procedure, una di tipo civilistico, l’altra di tipo amministrativo sono alternative ma, com’è noto, non si escludono a vicenda inoltre, il giudizio di ottemperanza sarebbe configurabile come l’esecuzione dell’esecuzione, cioè come un giudizio di esecuzione ulteriore di un’altra procedura esecutiva che, in quanto definita, non ha più bisogno di alcun altro provvedimento giurisdizionale in tal senso TAR Campania – Napoli, sez. V, 10 ottobre 2008, n. 14692 TAR Campania Napoli, sez. V, 13 novembre 2009, n. 7373 Tar Lazio – Roma, sez. II, 8 luglio 2009, n. 6667 . L’ASP di Cosenza, debitor debitoris in base alle regole ordinarie del processo esecutivo, era chiamata ad adempiere all’ordinanza di assegnazione somme, anche dinanzi al giudice amministrativo con il ricorso per l'ottemperanza in tal senso T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 07/06/2013, n. 530 T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 06/03/2013, n. 1245 . Sospensione dell’esecuzione del giudicato in attesa dell’esito del reclamo innanzi il giudice civile? Il TAR adito accoglieva il ricorso e nominava commissario ad acta il quale, avendo ricevuto notizia che in una seconda opposizione agli atti esecutivi, avanzata dal terzo pignorato ovvero l’ASP di Cosenza, si disponeva la sospensione del titolo, si rivolgeva al Presidente del TAR calabrese per ottenere dei chiarimenti circa l’obbligo o meno di eseguire l’ordine ricevuto. Si svolgeva udienza camerale e, stante la pendenza di reclamo proposto dalla Società creditrice, i giudici amministrativi emettevano l’ordinanza n. 661/2015 di sospensione dell’esecuzione del giudicato in attesa dell’esito del reclamo innanzi il giudice civile. La sospensione del titolo esecutivo veniva confermata in sede di reclamo dal giudice civile e all’esito dell’udienza camerale il TAR calabrese statuiva che la sentenza di ottemperanza in cosa giudicata va eseguita anche in presenza di sospensione del titolo ad opera del giudice civile. I Giudici dell’ottemperanza rilevavano che la sentenza di ottemperanza non risultava impugnata e che parte resistente non aveva sollevato alcun incidente di esecuzione. Ritenevano testualmente re melius perpensa , anche alla luce della giurisprudenza citata da parte ricorrente e della più recente giurisprudenza amministrativa sul tema Consiglio di Stato, sez. V, n. 1609/2015, in ipotesi di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex articolo 650 c.p.c., ove si è ritenuto la stessa non preclusiva dell’esecuzione del giudicato , che, per quanto di competenza di questo Giudice, occorre procedere all’esecuzione del detto giudicato, ferma restando l’eventuale possibilità per gli interessati di servirsi, ove ne ricorrano i presupposti, degli ordinari strumenti forniti dal diritto civile . La parte motiva, dell’Ordinanza in commento, rappresenta per il Commissario i chiarimenti e il TAR Calabrese ha statuito che il Commissario provveda come in sentenza, fermo restando che nulla è dovuto per il periodo di sospensione. A parere della scrivente difesa i Giudici amministrativi non avrebbero dovuto emettere l’ordinanza interlocutoria di sospensione dovendo applicare i principi indicati dal Consiglio di Stato. Infatti la sentenza di ottemperanza non era stata impugnata e quindi nessuna pregiudizialità” avrebbero dovuto ritenere in pendenza del reclamo avente ad oggetto la sospensione del titolo esecutivo ottenuta in primo grado innanzi il giudice civile. All’esito del reclamo, infatti, la situazione giuridica si era cristallizzata e quindi il TAR doveva decidere circa l’esecuzione o meno della sentenza di ottemperanza da loro emessa in precedenza. La decisione, comunque, appare rispettosa dei criteri interpretativi voluti dai Giudici di palazzo Spada e, soprattutto, del buon senso giuridico” che deve, o meglio dovrebbe, presiedere ad ogni decisione giurisdizionale. La Società creditrice, dopo un intreccio di radici in sede di esecuzione civile che non è facile da districare, è riuscita ad ottenere una parola definitiva sulle somme a suo tempo accantonate dal terzo pignorato e veder soddisfatta la pretesa creditoria in un periodo di forte crisi per le imprese, soprattutto del settore della sanità pubblica e privata, dove il mancato pagamento di una ingente somma per fornitura può portare al tracollo finanziario di una qualsiasi Società con tutti gli effetti negativi in termini di occupazione. Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Com’è noto dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le disposizioni del d.lgs. n. 192/2012, che ha recepito la direttiva comunitaria 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La direttiva comunitaria che impone” il pagamento entro 30 giorni nei pagamenti della P.A. rimane, ancora, un miraggio per centinaia e centinaia di piccole e medie imprese! I giudizi di esecuzione, spesso, si concludono con saldi negativi e il giudizio di ottemperanza richiede i suoi tempi e a volte si crea un intreccio di radici, che non è facile da districare, con il giudizio di esecuzione civile. Nel caso in esame la Società creditrice può gioire”, dopo ben 4 anni di battaglie” giudiziarie sostenute fra 2 fronti quello civile di esecuzione e quello amministrativo di ottemperanza.

TAR Calabria, sez. II - Catanzaro, ordinanza 10 – 18 settembre 2015, numero 1483 Presidente Schillaci – Estensore Sidoti Vista la sentenza numero 1788/2014, emessa da questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato sull’ordinanza di assegnazione di somme relativa alla procedura numero 996/2012 – nr. 2093 cronumero nr. 96/2013 rep. – emessa dal Tribunale di Cosenza in data 17.04.2013 giusta certificazione rilasciata dal Tribunale Ordinario di Cosenza, Sezione esecuzioni mobiliari del 07.05.2014, in cui si attesta la mancata presentazione di ricorso in opposizione nella procedura esecutiva numero 996/2012, e certificazione rilasciata dal Tribunale Ordinario di Cosenza sezione civile del 14.06.2014, in cui si attesta che non risulta iscritto nessun procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617, comma 1, c.p.c. Vista la richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta, a seguito di sopravvenuta sospensione del titolo disposta dal Tribunale Civile di Cosenza nell’ambito della procedura esecutiva, promossa dall’A.S.P. di Cosenza, di opposizione al precetto notificato dalla ricorrente per l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione ormai passata in giudicato , in cui si eccepisce la nullità dell’azione esecutiva e dei relativi atti ad essa connessi Vista l’ordinanza numero 661/2015 di questo Giudice di sospensione dell’esecuzione del giudicato in attesa dell’esito del reclamo, comunicato dall’avvocato di parte ricorrente in udienza Atteso che, nell’udienza del 10 settembre 2015, il difensore di parte ricorrente ha dato atto che detta sospensione è stata confermata dal giudice di prime cure in sede di reclamo e che lo stesso ha depositato note di udienza, insistendo per l’esecuzione del giudicato Tenuto conto che la sentenza di ottemperanza non risulta impugnata e che parte resistente non ha sollevato alcun incidente di esecuzione Ritenuto, re melius perpensa, anche alla luce della giurisprudenza citata da parte ricorrente e della più recente giurisprudenza amministrativa sul tema v. Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2015 numero 1609, in ipotesi di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex articolo 650 c.p.c., ove si è ritenuto la stessa non preclusiva dell’esecuzione del giudicato , che, per quanto di competenza di questo Giudice, occorre procedere all’esecuzione del detto giudicato, ferma restando l’eventuale possibilità per gli interessati di servirsi, ove ne ricorrano i presupposti, degli ordinari strumenti forniti dal diritto civile P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda fornisce al Commissario i chiarimenti di cui in motivazione nei termini di cui sopra, disponendo che provveda come in sentenza, fermo restando che nulla è dovuto per il periodo di sospensione. Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Commissario ad acta e alle parti costituite.