Carica contesa: niente giro di bitta, spaghetto e greca all'ufficiale la cui onorabilità è tutta da dimostrare

Il grado di ammiraglio ispettore è uno dei massimi gradi della Marina Militare ed è riservato agli ufficiali ai vertici dei vari corpi tecnici della Marina

Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 4152 depositata l'8 settembre 2015, ha accolto il ricorso avverso la nomina ad ammiraglio ispettore, disposta dal Ministero della difesa, dell'appellato che, contrariamente al ricorrente non poteva vantare pari requisiti morali. Il grado di ammiraglio ispettore, va chiarito, è uno dei massimi gradi della Marina Militare ed è riservato agli ufficiali ai vertici dei vari corpi tecnici della Marina. In sostanza, esso è equivalente al grado di maggior generale delle armi e corpi logistici dell'Esercito italiano, e a quello di generale ispettore dei corpi tecnici dell'Aeronautica Militare. Legittimo, pertanto, aspirare a tale carica tenuto conto anche che, nel caso specifico, la differenza di punteggio con il candidato prescelto era di un solo centesimo 29,27 rispetto al primo classificato con il punteggio di 29,28 e ciò nonostante una condanna penale per il reato di truffa tentata aggravata, con una condanna alla reclusione militare di mesi due e giorni 20 subita dal candidato prescelto. Insomma, la Commissione superiore di avanzamento non ha operato quella ponderazione tra i requisiti dei diversi candidati che avrebbe dovuto presupporre la compilazione della graduatoria. La disciplina. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 571/1993, che disciplina nello specifico la materia, il giudizio di avanzamento deve essere finalizzato ad accertare se l'ufficiale risulti complessivamente in possesso dei requisiti morali e di cultura professionale tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore . Ai sensi del successivo art. 8 della richiamato decreto, le qualità morali sono da considerare in relazione ad un modello ideale della figura dell'Ufficiale quale risulta dai valori indicati nel regolamento di disciplina militare tenuto conto delle punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni . Ed ancora, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 1137/1955 tutti i requisiti, comprese le qualità morali, devono essere posseduti in maniera eminente”, per l'avanzamento ai gradi di Generale ed equiparati. La preposta C.S.A. ha posto a base del giudizio di avanzamento del controinteressato esclusivamente le seguenti ragioni Ufficiale Ammiraglio che ha pienamente dimostrato di possedere in maniera eminente il complesso delle qualità previste dalla legge di avanzamento dimostrandosi dirigente di alto livello e di ampia affidabilità , attribuendo allo stesso il punteggio di 29,28. La stessa motivazione è stata posta a base del giudizio di avanzamento del ricorrente, attribuendo però a quest'ultimo il deteriore punteggio di 29,27. E ciò nonostante la condanna subita dal controinteressato, il che palesa un chiaro difetto di motivazione, che si riverbera in termini di eccesso di potere il senso relativo. Dai verbali, infatti, non è dato comprendere come la Commissione abbia considerato perfettamente equivalenti sul piano delle qualità morali la posizione del ricorrente e quella dell'appellato, sebbene quest'ultimo abbia nel grado di Capitano di Fregata riportato le sanzioni penali e di corpo sopra specificate. In particolare, ha osservato la Sezione, non è dato minimamente comprendere, nell'assenza di qualsivoglia argomentazione al riguardo, come il controinteressato sia stato ritenuto in possesso in maniera eminente delle prescritte qualità morali, al pari del ricorrente. Qualità morali che, si è precisato, vanno valutate in relazione ad un modello ideale della figura dell'ufficiale che andrà a ricoprire i massimi gradi della Marina e che, pertanto, non dovrebbero in linea di principio risultare in alcun modo offuscate da comportamenti non consoni alla posizione da ricoprire e, tantomeno, penalmente rilevanti. Non v'è dubbio, quindi, come le posizioni dei due ufficiali in questione non potessero, con riguardo al profilo in questione, essere valutate come perfettamente equivalenti e possedute in modo parimenti eminente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione. E tanto a maggior ragione ove si consideri, precisa la sentenza, come il secondo classificato abbia anche conseguito per la sua specchiata condotta plurime onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, ciò che non ha potuto conseguire il controinteressato essendo tale evenienza in ogni caso preclusa dalla sussistenza di precedenti penali. Peraltro, ha osservato anche la Sezione, la Commissione avrebbe potuto bilanciare l'elemento negativo della condanna con altri dati caratteristici, ritenuti di grandissimo pregio. Ma di tale bilanciamento non è dato riscontrare la benché minima traccia nel giudizio espresso dalla Commissione che sul punto, pertanto, risulta del tutto immotivato ed apodittico. In sostanza, secondo il Collegio, le doti professionali e culturali, i riconoscimenti formali e la rilevanza degli incarichi svolti dal controinteressato, non possono comunque assorbire il rilievo dei precedenti penali in questione, che devono comunque essere autonomamente apprezzati ai fini della specifica valutazione del requisito delle qualità morali. Ha errato, in pratica, la Commissione nel ritenere, in capo al controinteressato, il possesso in maniera eminente del complesso delle qualità previste dalla legge di avanzamento e quindi anche le qualità morali . Perché ciò esclude in radice ogni ipotesi di intervenuto bilanciamento.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 5 maggio – 8 settembre 2015, n. 4152 Presidente Zaccardi – Estensore Bianchi Fatto Il C.A. Giancarli impugnava dinnanzi al Tar del Lazio la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento all'unica promozione tabellare al grado di Ammiraglio Ispettore per l'anno 2010, essendo stato collocato in graduatoria di merito al secondo posto con il punteggio di 29,27 rispetto al primo classificato con il punteggio di 29,28 il C.A. Pierucci, iscritto in quadro e promosso al grado superiore . Deduceva in tale sede, anche mediante proposizione di motivi aggiunti, la illegittimità del giudizio di avanzamento sotto il profilo dell'eccesso di potere sia in senso assoluto sia in senso relativo, evidenziando in particolare la disparità di trattamento nel quale sarebbe incorsa la C.S.A. per aver valutato il controinteressato con un criterio assai concessivo, ritenendolo in possesso di eminenti qualità morali nonostante i suoi precedenti penali e disciplinari . Agli atti del giudizio, infatti, risultava acquisito che il controinteressato aveva riportato una condanna penale per il reato di truffa tentata aggravata, con una condanna alla reclusione militare di mesi due e giorni 20, e che era stato assolto per prescrizione dalla reato di concorso in falsità materiale. Con la sentenza n. 3949/2012 il Tribunale adito rigettava il ricorso ed in particolare la censura di eccesso di potere in senso relativo osservando, per quanto rileva in questa sede, che - i precedenti penali e disciplinari erano stati valutati dalla C.S.A. nella loro complessità - gli stessi avevano comportato una pesante penalizzazione nella precorsa carriera del controinteressato e quindi non potevano inficiare il possesso dell'elevato livello di professionalità, moralità ed efficienza, testimoniati dall'encomio del 2008 e del 2009 . Avverso detta pronuncia il C.A. Giancarli ha quindi interposto l'odierno appello, chiedendone l'integrale riforma . Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa intimato, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato. Alla pubblica udienza del 5 maggio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione Diritto 1. Con l'unico mezzo di gravame, sostanzialmente ribadito nei motivi aggiunti, il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza impugnata, laddove recependo la tesi difensiva dell'Amministrazione ha ipotizzato che la C.S.A. abbia discrezionalmente valutato i precedenti penali e disciplinari del controinteressato come non inficianti il profilo dell'Ufficiale” . Assume infatti il C.A. Giancarli , al riguardo, che - la motivata valutazione di questi elementi non risulta dai verbali della C.S.A. .” - anche ad ammettere che la C.S.A. abbia effettivamente valutato i precedenti penali e disciplinari del C.A. Pierucci. emerge con limpidezza che la C.S.A. non solo ha disatteso puntuali norme di legge e di regolamento ma ha adottato un criterio estremamente concessivo nei confronti del controinteressato ed un criterio assai restrittivo nei confronti del ricorrente” - la valutazione anche complessiva di tali precedenti non consente di affermare la piena attitudine alle funzioni del grado di Ammiraglio Ispettore”, né di ritenere l'Ufficiale conforme al modello ideale. quale risulta dal regolamento di disciplina militare. ed in possesso di qualità morali in maniera eminente” - le doti professionali anche di massimo livello e i riconoscimenti formali, quali elogi ed encomi, non sono idonei ad attenuare o ad eliminare la rilevanza del precedente penale ai fini delle requisito delle qualità morali” - in conclusione il maggior punteggio di 29,28 rispetto al punteggio di 29,27 assegnato al ricorrente, appalesa l'adozione di un criterio assai concessivo nei confronti dell'Ufficiale promosso che evidentemente per i suoi precedenti non può vantare il possesso di qualità morali in maniera eminente” . 2. La doglianza è fondata, nei sensi di seguito precisati . 3. Ed invero, osserva il collegio come - ai sensi dell'art. 5 del D.M. 571 del 1993, che disciplina nello specifico la materia, il giudizio di avanzamento debba essere finalizzato ad accertare se l'ufficiale risulti complessivamente in possesso dei requisiti morali e di cultura professionale tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore” - ai sensi del successivo art. 8 della richiamato decreto, le qualità morali siano da considerare in relazione ad un modello ideale della figura dell'Ufficiale quale risulta dai valori indicati nel regolamento di disciplina militare” tenuto conto delle punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni” - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 1137/1955 tutti i requisiti, comprese le qualità morali, debbano essere posseduti in maniera eminente”, per l'avanzamento ai gradi di Generale ed equiparati - il controinteressato C.A. Pierucci abbia riportato una condanna penale in ordine al reato di tentata truffa aggravata ,con condanna alla reclusione militare di mesi due e giorni 20 e l'irrogazione della sanzione di corpo del rimprovero, e sia stato assolto per prescrizione dal reato di concorso in falsità materiale - la C.S.A. abbia posto a base del giudizio di avanzamento del Pierucci esclusivamente le seguenti ragioni Ufficiale Ammiraglio che ha pienamente dimostrato di possedere in maniera eminente il complesso delle qualità previste dalla legge di avanzamento dimostrandosi dirigente di alto livello e di ampia affidabilità”, attribuendo allo stesso il punteggio di 29,28 - la C.S.A. abbia posto a base del giudizio di avanzamento del C.A. Giancarli le stesse identiche ragioni sopra riportate, attribuendo però a quest'ultimo il deteriore punteggio di 29,27 . 4. Ciò posto, il giudizio in questione si appalesa affetto da un chiaro difetto di motivazione, che si riverbera in termini di eccesso di potere il senso relativo. Dai verbali, infatti, non è dato comprendere come la Commissione abbia considerato perfettamente equivalenti sul piano delle qualità morali” la posizione del ricorrente e quella dell'appellato, sebbene quest'ultimo abbia nel grado di Capitano di Fregata riportato le sanzioni penali e di corpo sopra specificate. In particolare non è dato minimamente comprendere, nell'assenza di qualsivoglia argomentazione al riguardo, come il controinteressato sia stato ritenuto in possesso in maniera eminente” delle prescritte qualità morali, al pari dell'odierno ricorrente. Qualità morali che, come già precisato, vanno valutate in relazione ad un modello ideale della figura dell'ufficiale” che andrà a ricoprire i massimi gradi della Marina e che, pertanto, non dovrebbero in linea di principio risultare in alcun modo offuscate da comportamenti non consoni alla posizione da ricoprire e, tantomeno, penalmente rilevanti. Non v'è dubbio, quindi, come le posizioni dei due ufficiali in questione non possano, con riguardo al profilo questione, essere valutate come perfettamente equivalenti e possedute in modo parimenti eminente, contrariamente a quanto ritenuto in modo del tutto motivato dalla Commissione . E tanto a maggior ragione ove si consideri, con riguardo ad altro ma strettamente connesso profilo, come il C.A. Giancarli abbia anche conseguito per la sua specchiata condotta plurime onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, ciò che non ha potuto conseguire il controinteressato essendo tale evenienza in ogni caso preclusa dalla sussistenza di precedenti penali. Né, peraltro, può ritenersi che la Commissione abbia bilanciato l'elemento negativo in questione con altri dati caratteristici, ritenuti di grandissimo pregio . In primo luogo, infatti, di tale bilanciamento non è dato riscontrare la benché minima traccia nel giudizio espresso dalla Commissione che sul punto, ripetesi, risulta del tutto immotivato ed apodittico. In secondo luogo, le doti professionali e culturali, i riconoscimenti formali e la rilevanza degli incarichi svolti dal controinteressato, non possono comunque assorbire il rilievo dei precedenti penali in questione, che devono comunque essere autonomamente apprezzati ai fini della specifica valutazione del requisito delle qualità morali . In terzo luogo, la Commissione ha espressamente ritenuto che il controinteressato possegga in maniera eminente il complesso delle qualità” previste dalla legge di avanzamento e quindi anche le qualità morali”, con la conseguenza che deve escludersi in radice ogni ipotesi di bilanciamento. 5. Per quanto sopra esposto l'appello va accolto siccome fondato nei sensi e nei limiti precisati e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso proposto dal C.V. Giancarli in primo grado ed annullato il provvedimento tramite questo impugnato per difetto di motivazione, sempre nei sensi e nei limiti precisati. 6. Restano salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione in ordine al giudizio di avanzamento per cui è causa, da effettuare ad opera di una diversa Commissione, ma in base agli stessi criteri all'epoca applicati. 7. Attesa la peculiarità della controversia, le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti . P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti precisati e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto dal C.V. Giancarli in primo grado ed annulla il provvedimento tramite questo impugnato per difetto di motivazione, sempre nei sensi e nei limiti precisati,fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione come specificato in motivazione. Spese dei due gradi compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.