Competenze dei geometri e liti tra ordini professionali

Il Consiglio di Stato fa il punto della situazione con riferimento a normativa e giurisprudenza definendo il tracciato del percorso che deve essere seguito per progettazione e direzione lavori.

La fattispecie. Su richiesta della Regione Toscana interessata a conoscere, con precisione, i limiti operativi dei geometri allo scopo di garantire il corretto esercizio delle funzioni amministrative degli uffici tecnici regionali ex genio civile in materia di denunce dei lavori di opere in conglomerato cementizio armato o da realizzarsi in zona sismica progettate da geometri, la Sezione II ha dettagliatamente esaminato normativa e giurisprudenza in riferimento alle tre questioni rilevanti, ovvero a a quelle disposizioni che, regolando in generale l’esercizio della professione di geometra, ne disciplinano le competenze b a quelle riguardanti le costruzioni che utilizzano il conglomerato cementizio c a quelle che disciplinano specificamente le opere da realizzare nelle zone sismiche. Alla luce della vigente disciplina, la Sezione parere n. 2539/2015 ha ritenuto che il principio regolatore che deve sovrintendere all’esercizio delle competenze dei vari ordini professionali sia quello del pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità e che tale principio regolatore vada applicato nel delineare la linea di demarcazione tra le competenze di ingegneri ed architetti, da un lato, e quelle di geometri o periti industriali, dall’altro. E ciò non solo in forza della giurisprudenza, bensì perché si tratta di un principio espressamente codificato nell’art. 64, co. 1, d.p.r. n. 380/2001 e già prima nell’art. 1, co. 4, l. n. 1086 del 1971 e del quale l’art. 16, lett. l , R.D. n. 274/1929 faceva puntuale applicazione. Del resto, ha precisato la Sezione, la stessa L. 2 marzo 1949, n. 143 Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto , muove dal presupposto che per le costruzioni antisismiche a più di un piano l’ossatura in cemento armato non possa essere progettata da geometri. Pertanto la lett. l dell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929 esprime un limite intrinseco all’attività professionale dei geometri, che non può esplicarsi per opere che fanno uso di conglomerato cementizio, se esse siano tali da interessare l’incolumità delle persone”. Ne deriva che sarebbe illogico non applicare per analogia, anche con riferimento alle costruzioni civili, la facoltà di progettazione, che l’art. 16, lett. l attribuisce ai geometri, per quanto riguarda l’uso del cemento armato in piccole costruzioni accessorie a quelle rurali ed agli edifici per uso di industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e non implichino per destinazione pericolo per l’incolumità delle persone il che può esprimersi dicendo che le modeste costruzioni civili non debbono comportare l’impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture statiche e portanti astrattamente suscettibili di arrecare pericolo all’incolumità delle persone. In altri termini, anche per le modeste” costruzioni civili il geometra può progettare, con l’uso del cemento armato, piccole costruzioni accessorie, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non implichino per destinazione pericolo per l’incolumità delle persone. Se ci si domanda, poi, in cosa consista in dettaglio la competenza di geometri alla progettazione ed esecuzione di modeste costruzioni civili”, vista l’indeterminatezza del requisito della modestia come riconosciuto dallo stesso Consiglio nazionale dei geometri in una nota del 2012 , modestia che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, va valutata sia sotto l’aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo con riferimento ai problemi tecnici che l’opera solleva , occorre mantenere ferme le limitazioni scaturenti dalla lett. l dell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929, ed in particolare quella del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle costruzioni civili implica sia valutata secondo criteri di particolare rigore. Pertanto, se non si può rinunciare alla competenza tecnica in ordine all’effettuazione dei calcoli ed alla direzione dei conseguenti lavori per i conglomerati cementizi, specificamente connessa alla funzionalità statica delle opere in cemento armato, non può, tuttavia, non essere mantenuta in capo al geometra la possibilità di procedere alla semplice progettazione architettonica delle modeste costruzioni civili, evitando nel contempo, però, comportamenti elusivi del combinato disposto delle lett. l ed m dell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929. In tale prospettiva, che si basa anche sul principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l’attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della modesta” costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra. Non si tratta, quindi, di assicurare la mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli. Il professionista, che svolge la progettazione con l’uso del cemento armato, deve pertanto essere competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del segmento del progetto complessivo riferito alle opere in cemento armato. Nel senso appunto che l’incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell’ingegnere, ma deve essere sin dall’inizio affidato anche a quest’ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità. La formazione scolastica. In merito alla formazione del geometra, il parere precisa che la costante giurisprudenza ne abbia affermato l’assoluta inidoneità a giustificare una competenza professionale, che presupponga calcoli complessi, i quali, specie nelle zone sismiche, attengono ad un gioco di spinte e controspinte ed all’ipotizzazione di sollecitazioni, che esulano dalla specifica preparazione dei geometri. Del resto, la prova scritto-grafica per il superamento dell’esame per l’abilitazione alla professione di geometra demanda al candidato di fissare liberamente le scelte ritenute utili e necessarie per la redazione del progetto, fra le quali anche la struttura in cemento armato, il calcolo delle sollecitazioni ammissibili dei materiali e la natura del terreno di fondazione, sicché l’esame stesso non esige necessariamente e quindi non garantisce che il futuro geometra sia in grado di affrontare le difficoltà derivanti alle suddette variabili.

Consiglio di Stato, sez. II, parere 24 giugno – 4 settembre 2015, numero 2539 Presidente/Estensore Santoro Premesso Il Presidente della Giunta regionale Toscana chiede un parere sui limiti delle competenze”. professionali esercitabili da questa categoria, in riferimento alla normativa di settore, ed in particolare all’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, numero 274, recante Regolamento per la professione di geometra”, e ciò allo scopo di garantire il corretto esercizio delle funzioni amministrative degli uffici tecnici regionali in materia di denunce dei lavori di opere in conglomerato cementizio armato o da realizzarsi in zona sismica progettate da geometri. Come già premesso nel parere interlocutorio del 17 ottobre 2012, va ricordato che la Regione ha sottoposto una prima questione relativa alla competenza nella progettazione di civili costruzioni, che comportino la realizzazione di strutture in cemento armato, chiedendo se per tale tipo di costruzioni sia sempre da escludersi la competenza dei geometri per la progettazione di opere in cemento armato ovvero se sia ammissibile tale tecnica costruttiva con il limite della modestia” dell’opera. Ritiene, al riguardo, la Regione che la questione potrebbe essere rivalutata alla luce dell’abrogazione, per effetto dell’emanazione del d.lgs. 13 dicembre 2010, numero 212, del R.D. 16 novembre 1939, numero 2229, che riserva all’ingegnere ovvero all’architetto iscritto all’albo la firma del progetto esecutivo di ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumità delle persone. Potrebbe, inoltre, costituire – secondo la Regione Toscana – indizio di un'estensione delle competenze professionali dei geometri la circostanza che sovente le prove d’esame somministrate in occasione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra che, secondo il D.M. 15 marzo 1986 pubblicato in G.U. numero 117 del 22 maggio 2006, devono attenere alle competenze professionali dei geometri menzionino l’uso del cemento armato e che nella descrizione della tariffa professionale art. 57 l. numero 144 del 1949 l’ossatura di cemento armato compaia esclusa solo per le costruzioni antisismiche a due piani. La seconda questione sottoposta riguarda i limiti delle competenze di progettazione da parte dei geometri in riferimento alle costruzioni da realizzare in zona sismica in cui ricade interamente la Regione Toscana . In particolare, la Regione chiede se si possa considerare ammissibile la progettazione da parte di geometri di modeste costruzioni civili in zona sismica, valorizzando la portata del secondo comma dell’art. 93 d.P.R. numero 380 del 2001, che prevede la presentazione della domanda con allegato il progetto debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori” e della già richiamata tariffa nonché considerando l’avvenuta estensione a tutto il territorio nazionale, con eccezione della sola Sardegna, della classificazione come zona sismica. In conclusione, chiede se i tecnici geometri siano abilitati a svolgere la progettazione e la direzione di lavori per la realizzazione di costruzioni civili con strutture di cemento armato nei limiti della modestia della costruzione e se sia preclusa qualsiasi attività di progettazione e direzione di lavori di strutture civili in zona sismica. Con nota del 3 dicembre 2012 il Ministero della Giustizia faceva presente di non avere competenza al di fuori della vigilanza su quanto operato dagli Ordini professionali e di aver accertato che non esiste una regolamentazione della professione di geometra a livello europeo trasmetteva inoltre una nota del Consiglio nazionale dell’Ordine professionale dei geometri, nel senso della legittimazione dei geometri a progettare costruzioni civili in cemento armato entro i limiti di modeste costruzioni”. Nell’appunto esplicativo trasmesso dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei geometri si chiarisce che esulerebbero dal limite della modesta costruzione gli edifici singoli di volumetria superiore a 1200 mc., gli edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori terra gli edifici costituiti dalla ripetizione di moduli elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi mcomma 2400 o siano costituiti da oltre 8 unità immobiliari, dovendo ritenersi assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a 1000 mq. In data 17 dicembre 2012 il Consiglio nazionale geometri faceva pervenire alla Sezione una memoria, corredata da vari riferimenti giurisprudenziali, secondo cui, mentre la letta l dell’art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, numero 275, contemplando la progettazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, comprende piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per l’incolumità delle persone”, la successiva lettera m consente così come la lett. b del medesimo art. 16 la progettazione di modeste costruzioni civili senza porre limitazioni all’uso del cemento armato. Tali limitazioni potrebbero derivare esclusivamente dall’art. 1 R.D. 16 novembre 1939, numero 2229. Ma, essendo stato quest’ultimo atto normativo espressamente abrogato dall’art. 1, co. 1, e dall’allegato del d.lgs. 13 dicembre 2010, numero 212, ne conseguirebbe l'abrogazione della riserva in favore di ingegneri ed architetti per la progettazione di opere di conglomerato cementizio semplice o armato e, quindi, resterebbe una generalizzata competenza dei geometri alla progettazione di modeste costruzioni civili”, anche ove esse implichino l’uso di cemento armato. Quanto, poi, all’identificazione delle modeste costruzioni civili”, l’appunto cita vari casi giurisprudenziali nei quali il giudice ha ritenuto di rinvenire il requisito della modestia” in singole costruzioni civili. La memoria fa notare inoltre che l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra si consegue a seguito del superamento dell’esame di maturità tecnica, seguito da due anni di pratica professionale e da un nuovo esame di Stato, che deve essere superato. Quest’ultimo esame prevede una prova scritto-grafica consistente nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze professionali del geometra, dovendo il candidato fissare liberamente i dati ed operare le scelte ritenute utili e necessarie per la redazione del progetto, fra le quali anche la struttura in cemento armato, il calcolo delle sollecitazioni ammissibili dei materiali e la natura del terreno di fondazione. Viene poi confutata la tesi per la quale la natura sismica della zona, sulla quale è destinata ad insistere l’opera implicante l’uso del conglomerato cementizio, possa escludere la competenza dei geometri alla progettazione. Con nota del 18 dicembre 212 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca faceva pervenire il proprio avviso per il quale non si sarebbe potuto derogare all’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, numero 274, esulando pertanto dalle competenze dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato. La Sezione esaminava ancora una volta il quesito nell’adunanza del 23 gennaio 2013 e, constatato come la Regione Toscana, con nota numero 340612/A del 18 dicembre 2012 avesse comunicato di non aver ricevuto nessuno dei suddetti pareri a suo tempo richiesti alle diverse Amministrazioni, trasmetteva alla Regione tutti i suddetti avvisi direttamente pervenuti e invitava la Regione stessa a formulare le proprie conclusive osservazioni. Con nota numero AOO-GRT/128839/A.130 citata in epigrafe, la Regione faceva pervenire le richieste osservazioni conclusive, nelle quali condivideva la tesi che fosse venuta meno la disposizione che avrebbe comportato l’esclusione della competenza dei geometri alla progettazione di opere in cemento armato, mentre più perplessa appare la posizione per ciò che riguarda le opere collocate in zone sismiche, per le quali si fa riferimento anche al D.M. 14 gennaio 2008, recante approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. Con la ulteriore pronuncia interlocutoria assunta nelle adunanze19 marzo e 27 agosto 2014 questa Sezione, rilevata l’esistenza di un contenzioso in materia dinanzi alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, sospendeva l’espressione del parere, in attesa della pubblicazione della decisone. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato pubblicava quindi in data 23/02/2015 con numero 883/2015, una decisione sul ricorso dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, di annullamento della delibera Comune di Torri del Benaco numero 96/2012, che aveva dettato linee guida in materia di ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e geometri. Con riferimento alla rilevanza di tale precedente, va precisato che la Quinta Sezione, con la decisione numero 883/2015, aveva annullato la delibera comunale soltanto per la fondatezza del dedotto vizio di incompetenza da cui è affetta la delibera impugnata, giacché, come rilevato nel paragrafo 5.1., gli enti locali non hanno alcun potere normativo, neppure a livello regolamentare, nella materia disciplinare”, precisando in particolare che diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici ed è stato sostenuto dalle difese del Comune di Torri del Benaco e del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Verone, oltre che dal Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, la delibera impugnata non impartisce affatto ai competenti uffici comunali alcune ‘mere direttive interne di natura organizzativa’, volte ad agevolare e semplificare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di rango legislativo, l’istruttoria delle richieste di titoli edilizi ed il loro sollecito rilascio, incidendo invece, limitatamente al campo dell’attività edilizia, proprio sulla disciplina delle professioni di geometra ed ingegnere”. Sul punto della rilevanza di questa decisione del Consiglio di Stato sulla questione in esame, i due ordini professionali rispettivamente degli Ingegneri e dei Geometri hanno emanato due circolari esplicative, la Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri CNI numero 526 del 24 aprile 2015 e la Circolare 07/05/2015 numero 5126 del Consiglio nazionale dei geometri, pervenendo ovviamente a conclusioni opposte. Ora, va rilevato che il contenuto di tale pronuncia, fondata essenzialmente sulla questione pregiudiziale della incompetenza del Comune di Torri del Benaco a trattare la materia in questione, non consente di ritenerla un precedente idoneo a regolare esaustivamente la materia oggetto del quesito in esame. Infatti, nonostante il codice del processo amministrativo D.lgs. 2 luglio 2010, numero 104 non abbia riprodotto la disposizione contenuta nella L. 6 dicembre 1971, numero 1034 secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso per motivi di incompetenza, il giudice annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente” art. 26, comma 2 , tuttavia il principio della preclusione dell’esame di ogni motivo di ricorso afferente al merito della causa in presenza di un vizio-motivo di incompetenza, ha comunque trovato espresso riconoscimento nell’art. 34, comma 2°, primo periodo, del codice, secondo cui In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sez. IV 22 febbraio 2013 numero 1110 T.A.R. Lazio, Sez. II, 7 gennaio 2014 numero 2631 T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 26 marzo 2014, numero 1781 T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 27 gennaio 2011, numero 45 TAR Lazio Latina Sez. I, 14 giugno 2013 numero 549 . Considerato È opportuno preliminarmente richiamare le disposizioni che riguardano la materia oggetto della richiesta di parere, distinguendo tra a quelle disposizioni che, regolando in generale l’esercizio della professione di geometra, ne disciplinano le competenze b quelle riguardanti le costruzioni che utilizzano il conglomerato cementizio c quelle che disciplinano specificamente le opere da realizzare nelle zone sismiche. Quanto alla prima categoria, viene innanzitutto in rilievo l’art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, numero 274, recante il regolamento per la professione di geometra, che recita L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue l progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione m progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili .”. A tale disposizione si aggiunge l’art. 57 della legge 2 marzo 1949, numero 11, relativa alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, che nella categoria Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per comuni fino a 10.000 abitanti, cui si applicano le tabelle H ed I, prevede le costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industria agraria, le case di abitazione popolari nei centri urbani, gli edifici pubblici, magazzini, capannoni, rimesse in più locali ad uso di ricovero e di industrie, case di abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici etcomma Quanto poi alle norme riguardanti le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, occorre far riferimento, sia pure da un punto di vista storico, all’art. 1 R.D. 16 novembre 1939, numero 2229, che recita Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, numero 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, numero 2537, sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni”. Tale disposizione risulta oggi abrogata dal D.lgs. 13 dicembre 2010, numero 212. Queste disposizioni erano completate dagli artt. 1 e 2 della L. 5 novembre 1971, numero 1086, oggi trasfusi all’interno del d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380, recante il testo unico dell’edilizia, che reca l’art. 53, che prevede 1. Ai fini del presente testo unico si considerano a opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica b opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto c opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli”. Il successivo art. 64 disciplina la progettazione, esecuzione, direzione relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, stabilendo 1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. 2. La costruzione delle opere di cui all’art. 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 3. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate. 5. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera”. Infine, per quanto riguarda le zone sismiche, l’art. 93 del d.P.R. numero 380 del 2001 cit. dispone, riprendendo gli artt. 17, 18 e 19 L. 2 febbraio 1974, numero 64 1. Nelle zone sismiche di cui all’art. 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. 5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari. 6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie di lavori di cui al presente articolo. 7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103”. L’art. 94 seguente prevede inoltre che 1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 2. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze. La questione all’attenzione della Sezione, già in passato ritenuta altamente controversa e non suscettibile di univoche soluzioni, si è ulteriormente complicata in seguito all’abrogazione dell’art. 1 R.D. 16 novembre 1939, numero 2229 cit., recante norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato. Tale abrogazione, verificatasi in seguito al processo del c.d. taglialeggi D.lgs. 13 dicembre 2010, numero 212 , ha consentito che la questione, oggetto del quesito principale, trovasse il principio di regolamentazione nell’ art. 64 d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380 cit., che, dopo aver stabilito il principio per cui la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, stabilisce che il progetto esecutivo delle opere debba essere redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali, prevedendo che l’esecuzione delle opere debba aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionale. Sembra pertanto che, per quanto riguarda le opere in cemento armato normale o precompresso e di quelle a struttura metallica, ci si debba riferire alla normativa riguardante gli ordini professionali id est, nel caso in esame, alla specifica normativa contenuta nell’art. 16 R.D. numero 274 del 1929, cui la giurisprudenza civile ed amministrativa avevano fatto costante ed indiscusso riferimento exempli gratia Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2012, numero 686 Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2011, numero 18038 Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2011, numero 2537 Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2010, numero 1457 Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, numero 6036 TAR Lombardia Brescia , Sez. II, 18 aprile 2013, numero 361 . Salvo che questa disposizione – così come formulata – si giustificava in presenza della regola generale, oggi abrogata, dell’art. 1 R.D. numero 2229 del 1939. Infatti, quest’ultima regola generale, mentre era idonea a porre un limite a quanto disposto della lett. m dell’art. 16 R.D. numero 274 del 1929, per la quale oggetto e limiti dell’esercizio professionale del geometra sono costituiti da progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”, poteva tollerare un’eccezione solo per quanto stabilito dalla lett. l del medesimo articolo, che contempla progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industria agricola, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone” Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, numero 6036 . Ma, una volta abrogata la regola generale, la normativa introdotta dall’art. 16 appare squilibrata, nel senso che le modeste costruzioni civili potrebbero essere, in ipotesi tutta da dimostrare, progettate dai geometri, anche se implicanti strutture in cemento armato normale o precompresso, mentre per le costruzioni rurali e per gli edifici di uso industriale agricolo - certamente implicanti una ridotta frequentazione da parte di persone - i geometri potrebbero progettare solo piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”. Ciò che era un’eccezione nel senso dell’ampliamento delle funzioni dei geometri, diverrebbe, oggi, un’eccezione in senso riduttivo delle funzioni stesse, al di fuori di ogni ragionevolezza in relazione alla tutela della pubblica incolumità. In tale situazione l’interpretazione delle norme ha visto schierarsi la giurisprudenza su due lati opposti. Da un lato, vi è chi ritiene che ormai non sussistano più limiti alla possibilità che i geometri siano responsabili dei progetti, purché si tratti di modeste costruzioni civili, e che l’unico limite rinvenibile sia quello derivante dalla identificazione della c.d. modestia” della costruzione cfr. exempli gratia, Cons. Stato, Sez. IV, 9 agosto 1997, numero 784 TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 15 maggio 2013, numero 1108 . Dall’altro, vi sono, però, pronunce che, anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. numero 212 del 2010 – oltre a non dare a quest’ultima abrogazione efficacia retroattiva neppure sul piano interpretativo della normativa precedente Cass. civ., sez. II, 30 agosto 2013, numero 19989 - continuano ad applicare alla professione di geometra il divieto assoluto di progettazione, allorché si tratti di costruzioni civili aventi strutture in cemento armato cfr. exempli gratia, Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2011, numero 18038 14 febbraio 2012, numero 2153 . La prima soluzione data al problema non regge, perché trascura quanto disposto dalla lett. l dell’art. 16 R.D. numero 274 del 1929 Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2011, numero 2537 e perché non considera che quanto disposto dagli artt. 1 e 2 L. 5 novembre 1971, numero 1086, e 17 l. 2 febbraio 1974, numero 64 faceva riferimento ad un consolidato sistema di competenze, che escludeva i geometri dalla progettazione di opere in cemento cfr. Cass. Civ., Sez. II, 2 settembre 2011, numero 18038 7 settembre 2009, numero 19292 . Essa, inoltre, rinvia ad un limite alquanto indeterminato, essendo stati finora del tutto diversi ed evanescenti i criteri secondo i quali la giurisprudenza stabilisce quando una costruzione civile possa dirsi modesta” cfr. in vario senso, le fattispecie concrete ricordate nella memoria del Consiglio nazionale dei geometri del 13 dicembre 2012 . L’altra impostazione data al problema sembra trascurare il dato inoppugnabile nascente dall’ordinamento positivo, che ha abrogato la riserva in favore degli architetti ed ingegneri della progettazione ed esecuzione di ogni opera di conglomerato cementizio, semplice o armato, la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumità delle persone”. Ad avviso della Sezione la strada da percorrere è diversa da quelle sopra accennate. Si tratta di individuare innanzi tutto un principio regolatore, che deve sovrintendere all’esercizio delle competenze dei vari ordini professionali, e di applicare tale principio regolatore nel delineare la linea di demarcazione tra le competenze di ingegneri ed architetti, da un lato, e quelle di geometri o periti industriali, dall’altro. Tale principio è senza dubbio ispirato al pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità Cass. civ., Sez. II, 7 settembre 2009, numero 19292 Cass. civ., Sez. II, 13 gennaio 1984, numero 286 Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 1997, numero 248 Sez. IV, 14 marzo 2013, numero 1526 . Si tratta di un principio espressamente codificato nell’art. 64, co. 1, d.P.R. numero 380 del 2001 e già prima nell’art. 1, co. 4, l. numero 1086 del 1971 e del quale l’art. 16, lett. l , R.D. numero 274 del 1929 faceva puntuale applicazione. Del resto la stessa L. 2 marzo 1949, numero 143 Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto , muove dal presupposto che per le costruzioni antisismiche a più di un piano l’ossatura in cemento armato non possa essere progettata da geometri. Pertanto la lett. l dell’art. 16 R.D. numero 274 del 1929 esprime un limite intrinseco all’attività professionale dei geometri, che non può esplicarsi per opere che fanno uso di conglomerato cementizio, se esse siano tali da interessare l’incolumità delle persone”. Ne deriva che sarebbe illogico non applicare per analogia, anche con riferimento alle costruzioni civili, la facoltà di progettazione, che l’art. 16, lett. l attribuisce ai geometri, per quanto riguarda l’uso del cemento armato in piccole costruzioni accessorie a quelle rurali ed agli edifici per uso di industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e non implichino per destinazione pericolo per l’incolumità delle persone il che può esprimersi dicendo che le modeste costruzioni civili non debbono comportare l’impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture statiche e portanti astrattamente suscettibili di arrecare pericolo all’incolumità delle persone Cass. civ., Sez. II, 13 gennaio 1984, numero 286 Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 1998, numero 779 . In altri termini, anche per le modeste” costruzioni civili il geometra può progettare, con l’uso del cemento armato, piccole costruzioni accessorie, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non implichino per destinazione pericolo per l’incolumità delle persone. Se ci si domanda, poi, in cosa consista in dettaglio la competenza di geometri alla progettazione ed esecuzione di modeste costruzioni civili”, vista l’indeterminatezza del requisito della modestia come riconosciuto dallo stesso Consiglio nazionale dei geometri nella nota del 25 ottobre 2012 , modestia che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza ex multis Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 1985, numero 390 Sez. II, 12 maggio 1993, numero 202 , va valutata sia sotto l’aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo con riferimento ai problemi tecnici che l’opera solleva , occorre mantenere ferme le limitazioni scaturenti dalla lett. l dell’art. 16 R.D. numero 274 del 1929, ed in particolare quella del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle costruzioni civili implica sia valutata secondo criteri di particolare rigore. Pertanto, se non si può rinunciare alla competenza tecnica in ordine all’effettuazione dei calcoli ed alla direzione dei conseguenti lavori per i conglomerati cementizi, specificamente connessa alla funzionalità statica delle opere in cemento armato, non può, tuttavia, non essere mantenuta in capo al geometra la possibilità di procedere alla semplice progettazione architettonica delle modeste costruzioni civili, evitando nel contempo, però, comportamenti elusivi del combinato disposto delle lett. l ed m dell’art. 16 R.D. numero 274 del 1929. In tale prospettiva, che si basa anche sul principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l’attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della modesta” costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra. Non si tratta, quindi, di assicurare la mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2011, numero 18038 . Il professionista, che svolge la progettazione con l’uso del cemento armato, deve pertanto essere competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del segmento del progetto complessivo riferito alle opere in cemento armato TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 18 aprile 2013, numero 361, ed implicitamente TAR Marche, Ancona, 11 luglio 2013, numero 559 , nel senso appunto che l’incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell’ingegnere, ma deve essere sin dall’inizio affidato anche a quest’ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità Cass. Civ. Sez. II, 30 agosto 2013, numero 19989 . Irrilevanti sembrano alla Sezione le ulteriori considerazioni riportate nella memoria inviata dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati. Quanto ai decreti ministeriali relativi alle opere da eseguire in zone sismiche, essi si limitano a ripetere la formula dell’art. 64 d.P.R. numero 380 del 2001. Tale formula rinvia, come si è visto, alle discipline relative alle singole professioni e pertanto non vuole implicare un’attribuzione di competenza alla professione dei geometri. Quanto, invece, alle fonti normative riguardanti la formazione del geometra, va rilevato come la costante giurisprudenza ne abbia affermato l’assoluta inidoneità a giustificare una competenza professionale, che attiene a calcoli complessi, i quali, specie nelle zone sismiche, attengono ad un gioco di spinte e controspinte ed all’ipotizzazione di sollecitazioni, che esulano dalla specifica preparazione dei geometri. Del resto, la prova scritto-grafica per il superamento dell’esame per l’abilitazione alla professione di geometra demanda al candidato di fissare liberamente le scelte ritenute utili e necessarie per la redazione del progetto, fra le quali anche la struttura in cemento armato, il calcolo delle sollecitazioni ammissibili dei materiali e la natura del terreno di fondazione, sicché l’esame stesso non esige necessariamente e quindi non garantisce che il futuro geometra sia in grado di affrontare le difficoltà derivanti alle suddette variabili. In ordine al secondo quesito formulato dalla Regione Toscana – pur non potendosi accettare nella sua assolutezza la tesi, per la quale nelle zone sismiche l’edificazione con l’uso del cemento armato esclude di per sé che la costruzione civile possa ritenersi modesta” Cons. Stato, 8 giugno 1998, numero 779 , ché, altrimenti, si verrebbe a determinare un’irrazionale eccezione per le costruzioni rurali e per uso di industrie agricole – deve ritenersi che il grado di pericolo sismico della zona, in cui insiste la costruzione, non può non trovare considerazione nella valutazione di un progetto relativo alle piccole costruzioni accessorie e alle modeste” costruzioni civili, nel senso appunto che ben possono le Amministrazioni competenti esigere che la modestia” di una costruzione, che faccia uso di cemento armato, sia valutata con particolare rigore, al fine di considerare con prevalente attenzione la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere statiche, che dovrà essere demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze tecniche all’effettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazione delle spinte, controspinte e sollecitazioni, cui può essere sottoposta la costruzione. Sicché la progettazione statica, in questi casi, avrà prevalenza sulla progettazione architettonica e, se si vuole, il professionista capofila non potrà che essere l’ingegnere o l’architetto. P.Q.M. Nei sensi di cui in motivazione è il parere del Consiglio di Stato.